Sentenza breve 26 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/03/2026, n. 5571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5571 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05571/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14672/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14672 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Banda e Marco Pagella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di reiezione di concessione di visto per lavoro subordinato datato 1° Agosto 2025, emesso dal Consolato Generale d’Italia in Marocco - Casabanca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. GI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente – potenziale datore di lavoro di suo fratello UM AP, cittadino marocchino – ha chiesto l’annullamento dell’atto con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha respinto l’istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato per il suddetto lavoratore.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
3. All’udienza camerale del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
4. Ciò posto, il Collegio non vede ragioni per discostarsi dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale in tema di legittimazione ad impugnare il provvedimento di reiezione dell’istanza presentata dallo straniero per l’ottenimento di un visto d’ingresso nel territorio nazionale.
Secondo tale orientamento, il titolare dell’autorizzazione ad assumere uno straniero con contratto di lavoro subordinato è privo della legittimazione a impugnare il diniego del visto d’ingresso, tenuto conto della funzione tipica di quest’ultimo provvedimento, che è quella di consentire al richiedente straniero l’ingresso (altrimenti precluso) nel territorio nazionale, e dunque della lesività diretta del diniego nei confronti del richiedente medesimo, non essendo ammissibile, nella fattispecie, una sostituzione processuale ex art. 81 del c.p.a. (tra i numerosi precedenti conformi cfr. T.A.R. Lazio, III, n. 14786/2024; id, IV, n.16099/2022; id., n.3381/2022; id., n. 2248/2022; id., III-ter, n. 6178/2019; id., n. 9697/2016). Né ad una diversa conclusione può condurre il precedente citato nella memoria da ultimo depositata da parte del ricorrente (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 529/2025), il quale si riferisce alla diversa ipotesi di diniego di nulla osta impugnato dal lavoratore straniero.
Dunque – in disparte ogni considerazione sul merito del ricorso e, segnatamente, sulla valutazione di rischio migratorio connesso al rapporto di parentela tra datore di lavoro e lavoratore – il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE ZI, Presidente
GI TR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TR | CE ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.