Articolo 40 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 39Articolo 41
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14 febbraio 1979
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12 aprile 1984
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30 marzo 2004
Art. 40.
Per l'elezione ((dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) e' consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunita' europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano.
A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocita' bilaterale, accordera' ai cittadini di ciascun Paese della Comunita' garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'articolo 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.
Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.
Entrata in vigore il 30 marzo 2004