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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. AI Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3491/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
NATALE CRISTINA, elettivamente domiciliata in Perugia, in Via M. Angeloni n. 1/O, presso lo studio del medesimo difensore Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni n. 36, presso lo studio del medesimo difensore Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/02/2025 che si intende qui interamente richiamato.
Il Pm non ha fatto pervenire conclusioni.
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 11.9.2024, (con il patrocinio dell'Avv. Caproni) ha Parte_1 promosso ricorso per la separazione giudiziale nei confronti di , CP_1 esponendo di aver con lui avviato una relazione nel 2019, poi sfociata in una Per_ convivenza, e che dall'unione è nato in data [...]; di avere anche un'altra figlia, AI, nata da una precedente relazione;
che la coppia, in data 27.8.2020, si Per_ univa in matrimonio civile presso il Comune di Assisi;
che, dopo la nascita di , il CP_ ha iniziato a manifestare comportamenti violenti, sia fisicamente che verbalmente perpetrati ai danni dei minori;
che la violenza del resistente si è andata manifestando con sempre maggior intensità e frequenza sui minori tramite pugni, schiaffi, strattonamenti, segregazioni presso la cuccia del cane, violenze sugli animali domestici, finanche minacciandoli;
che il clima di terrore in casa atterriva tutti, compresa la ricorrente, vittima anch'essa di violenza psicologica e morale;
che a seguito di denuncia, il resistente veniva attìnto, a fine luglio 2024, da misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai minori e che frattanto la ricorrente era scappata di casa con la prole, tornando a Roma dai genitori;
che CP_ inoltre il faceva uso di sostanze, in particolare, cocaina;
che quanto sopra aveva reso intollerabile la convivenza e costituiva presupposto per la pronuncia di addebito della separazione;
dal punto di vista economico, ha esposto di essere una massofisioterapista, con reddito medio annuo pari a circa 17.000,00 euro, e proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, mentre il resistente lavorava presso la lavanderia di famiglia.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale – previa adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. – pronunciarsi la separazione personale dei Per_ coniugi con addebito al marito;
l'affido super-esclusivo del minore in capo alla madre;
contributo a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio minore pari ad euro 800,00 mensili oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
70%.
pagina 2 di 6 Con decreto del 13.9.2024, il Tribunale - non ravvisando i presupposti per l'adozione dei provvedimenti indifferibili in quanto erano state già adottate dall'Autorità penale le misure atte a scongiurare il pregiudizio imminente e Per_ irreparabile all'incolumità psicofisica della ricorrente e del figlio della coppia, , anche considerato che, per stessa ammissione della ricorrente, la stessa si era trasferita con i figli a Roma, presso la casa dei genitori per riceverne il supporto – rigettava l'istanza di cui all'art.473bis.15 c.p.c., fissando l'udienza per la comparizione delle parti.
Si è costituito negando ogni addebito e rappresentando che nella CP_1 mattinata del 1.7.2024, improvvisamente e senza che vi fosse stato alcun segnale di crisi nella coppia, la metteva al corrente il marito di aver sporto denuncia Pt_1 querela nei suoi confronti per maltrattamenti, invitandolo ad allontanarsi dall'abitazione; che la sera del medesimo giorno la ricorrente non faceva ritorno a casa e, nei giorni a seguire, impediva al marito di contattare il figlio;
che il 29.7.2024 CP_ al veniva notificata l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Perugia di applicazione di misura cautelare coercitiva;
che in tale frangente il resistente veniva a conoscenza di essere indagato nel procedimento penale a suo carico (n. 3890/2024 RGNR – n. 2966/2024 RG GIP) per l'imputazione provvisoriamente contestata di maltrattamenti in famiglia;
che anche dopo CP_ l'esecuzione della misura e l'allontanamento del dalla casa familiare, la ricorrente e i minori non avrebbero fatto rientro nell'abitazione, apprendendosi, da ultimo, essersi trasferiti a Roma;
che la misura disposta e le relative prescrizioni venivano confermate dal GIP anche all'esito dell'interrogatorio di garanzia;
che della presente vicenda giudiziaria risultava già interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria e che lui stesso aveva depositato un ricorso al T.M. per una effettiva presa in carico del procedimento, chiedendo incontri protetti con i minori (almeno con il proprio figlio); che in quella sede apprendeva pagina 3 di 6 dell'intervenuto deposito del ricorso per separazione giudiziale da parte della coniuge, con conseguente attrazione della questione da parte del T.O.
Ha evidenziato il resistente che la narrazione fornita dalla non corrispondeva Pt_1 al dato reale, né era suffragata da alcun elemento probatorio, respingendo ogni accusa in ordine alle riferite violenze;
di avere avuto divergenze di opinioni con la moglie circa i metodi educativi dei figli e circa gli aspetti legati alla loro salute;
che a volte, veniva rimproverato dalla moglie di essere troppo severo con i bambini, mentre egli riteneva che in alcune circostanze fosse necessario rimproverarli per il rispetto delle regole e per riconoscere l'autorità dei genitori;
che lo stesso, pur ammettendo di aver fatto uso di sostanze stupefacenti da giovane, riferiva che le occasioni più recenti erano state un paio e avvenute insieme alla moglie;
di avere un reddito medio pari ad euro 22.000,00 annui, e di non essere titolare di beni immobili.
Il resistente ha concluso chiedendo, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., di autorizzare gli incontri assistiti dando mandato ai Servizi Sociali e, nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del minore Per_
, con collocamento prevalente presso la madre;
contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.
Il Giudice rigettava la richiesta di provvedimenti indifferibili come chiesti dal resistente (ripresa dei rapporti padre-figlio tramite incontri mediati dai Servizi) non ravvisando alcun pregiudizio imminente ed irreparabile dalla interruzione dei rapporti padre-figlio, quantomeno per il minore i cui interessi erano senz'altro prevalenti rispetto al padre, anche alla luce del tenore dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip.
Celebratasi la prima udienza in data 23.1.2025, venivano sentite le parti;
i difensori si riportavano agli scritti e il nuovo difensore della ricorrente, avv. Di Natale, chiedeva anche la pronuncia parziale sullo status; il Giudice si riservava i provvedimenti provvisori di cui al primo comma dell'art. 473bis.22 c.p.c.
pagina 4 di 6 Con ordinanza provvisoria ex art. 473bis.22 c.p.c. del 5.2.2025, veniva sospesa la CP_ responsabilità genitoriale del sig. affidato in via super-esclusiva alla madre il minore, disposti gli incontri protetti padre-minore, in coordinato operare fra i Servizi sociali di Assisi e di Roma, regolate le questioni economiche, e in via istruttoria venivano ammesse parte delle prove orali articolate, nonché disposta Ctu sulle competenze genitoriali, e fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la sola questione di stato al 25.2.2025.
Ritiene il Collegio che sia possibile addivenire ad una pronuncia non definitiva sulla separazione personale, riservando al prosieguo del giudizio, ed in particolare all'esito dell'attività istruttoria, la decisione sulle altre domande.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi e la condotta delle parti comprovano, invero, che vi è nel rapporto coniugale una crisi di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di una armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi;
le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la decisione delle altre domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 9.12.1982, e nato ad [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a CP_1 vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
pagina 5 di 6 2) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Rimette le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
4) Spese con la sentenza definitiva.
Perugia, 09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Loredana Giglio Presidente dott. AI Muscato Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3491/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
NATALE CRISTINA, elettivamente domiciliata in Perugia, in Via M. Angeloni n. 1/O, presso lo studio del medesimo difensore Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Perugia, via Baglioni n. 36, presso lo studio del medesimo difensore Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 25/02/2025 che si intende qui interamente richiamato.
Il Pm non ha fatto pervenire conclusioni.
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 11.9.2024, (con il patrocinio dell'Avv. Caproni) ha Parte_1 promosso ricorso per la separazione giudiziale nei confronti di , CP_1 esponendo di aver con lui avviato una relazione nel 2019, poi sfociata in una Per_ convivenza, e che dall'unione è nato in data [...]; di avere anche un'altra figlia, AI, nata da una precedente relazione;
che la coppia, in data 27.8.2020, si Per_ univa in matrimonio civile presso il Comune di Assisi;
che, dopo la nascita di , il CP_ ha iniziato a manifestare comportamenti violenti, sia fisicamente che verbalmente perpetrati ai danni dei minori;
che la violenza del resistente si è andata manifestando con sempre maggior intensità e frequenza sui minori tramite pugni, schiaffi, strattonamenti, segregazioni presso la cuccia del cane, violenze sugli animali domestici, finanche minacciandoli;
che il clima di terrore in casa atterriva tutti, compresa la ricorrente, vittima anch'essa di violenza psicologica e morale;
che a seguito di denuncia, il resistente veniva attìnto, a fine luglio 2024, da misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai minori e che frattanto la ricorrente era scappata di casa con la prole, tornando a Roma dai genitori;
che CP_ inoltre il faceva uso di sostanze, in particolare, cocaina;
che quanto sopra aveva reso intollerabile la convivenza e costituiva presupposto per la pronuncia di addebito della separazione;
dal punto di vista economico, ha esposto di essere una massofisioterapista, con reddito medio annuo pari a circa 17.000,00 euro, e proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, mentre il resistente lavorava presso la lavanderia di famiglia.
La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale – previa adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. – pronunciarsi la separazione personale dei Per_ coniugi con addebito al marito;
l'affido super-esclusivo del minore in capo alla madre;
contributo a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio minore pari ad euro 800,00 mensili oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del
70%.
pagina 2 di 6 Con decreto del 13.9.2024, il Tribunale - non ravvisando i presupposti per l'adozione dei provvedimenti indifferibili in quanto erano state già adottate dall'Autorità penale le misure atte a scongiurare il pregiudizio imminente e Per_ irreparabile all'incolumità psicofisica della ricorrente e del figlio della coppia, , anche considerato che, per stessa ammissione della ricorrente, la stessa si era trasferita con i figli a Roma, presso la casa dei genitori per riceverne il supporto – rigettava l'istanza di cui all'art.473bis.15 c.p.c., fissando l'udienza per la comparizione delle parti.
Si è costituito negando ogni addebito e rappresentando che nella CP_1 mattinata del 1.7.2024, improvvisamente e senza che vi fosse stato alcun segnale di crisi nella coppia, la metteva al corrente il marito di aver sporto denuncia Pt_1 querela nei suoi confronti per maltrattamenti, invitandolo ad allontanarsi dall'abitazione; che la sera del medesimo giorno la ricorrente non faceva ritorno a casa e, nei giorni a seguire, impediva al marito di contattare il figlio;
che il 29.7.2024 CP_ al veniva notificata l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Perugia di applicazione di misura cautelare coercitiva;
che in tale frangente il resistente veniva a conoscenza di essere indagato nel procedimento penale a suo carico (n. 3890/2024 RGNR – n. 2966/2024 RG GIP) per l'imputazione provvisoriamente contestata di maltrattamenti in famiglia;
che anche dopo CP_ l'esecuzione della misura e l'allontanamento del dalla casa familiare, la ricorrente e i minori non avrebbero fatto rientro nell'abitazione, apprendendosi, da ultimo, essersi trasferiti a Roma;
che la misura disposta e le relative prescrizioni venivano confermate dal GIP anche all'esito dell'interrogatorio di garanzia;
che della presente vicenda giudiziaria risultava già interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria e che lui stesso aveva depositato un ricorso al T.M. per una effettiva presa in carico del procedimento, chiedendo incontri protetti con i minori (almeno con il proprio figlio); che in quella sede apprendeva pagina 3 di 6 dell'intervenuto deposito del ricorso per separazione giudiziale da parte della coniuge, con conseguente attrazione della questione da parte del T.O.
Ha evidenziato il resistente che la narrazione fornita dalla non corrispondeva Pt_1 al dato reale, né era suffragata da alcun elemento probatorio, respingendo ogni accusa in ordine alle riferite violenze;
di avere avuto divergenze di opinioni con la moglie circa i metodi educativi dei figli e circa gli aspetti legati alla loro salute;
che a volte, veniva rimproverato dalla moglie di essere troppo severo con i bambini, mentre egli riteneva che in alcune circostanze fosse necessario rimproverarli per il rispetto delle regole e per riconoscere l'autorità dei genitori;
che lo stesso, pur ammettendo di aver fatto uso di sostanze stupefacenti da giovane, riferiva che le occasioni più recenti erano state un paio e avvenute insieme alla moglie;
di avere un reddito medio pari ad euro 22.000,00 annui, e di non essere titolare di beni immobili.
Il resistente ha concluso chiedendo, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., di autorizzare gli incontri assistiti dando mandato ai Servizi Sociali e, nel merito, dichiarare la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del minore Per_
, con collocamento prevalente presso la madre;
contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.
Il Giudice rigettava la richiesta di provvedimenti indifferibili come chiesti dal resistente (ripresa dei rapporti padre-figlio tramite incontri mediati dai Servizi) non ravvisando alcun pregiudizio imminente ed irreparabile dalla interruzione dei rapporti padre-figlio, quantomeno per il minore i cui interessi erano senz'altro prevalenti rispetto al padre, anche alla luce del tenore dell'ordinanza cautelare emessa dal Gip.
Celebratasi la prima udienza in data 23.1.2025, venivano sentite le parti;
i difensori si riportavano agli scritti e il nuovo difensore della ricorrente, avv. Di Natale, chiedeva anche la pronuncia parziale sullo status; il Giudice si riservava i provvedimenti provvisori di cui al primo comma dell'art. 473bis.22 c.p.c.
pagina 4 di 6 Con ordinanza provvisoria ex art. 473bis.22 c.p.c. del 5.2.2025, veniva sospesa la CP_ responsabilità genitoriale del sig. affidato in via super-esclusiva alla madre il minore, disposti gli incontri protetti padre-minore, in coordinato operare fra i Servizi sociali di Assisi e di Roma, regolate le questioni economiche, e in via istruttoria venivano ammesse parte delle prove orali articolate, nonché disposta Ctu sulle competenze genitoriali, e fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la sola questione di stato al 25.2.2025.
Ritiene il Collegio che sia possibile addivenire ad una pronuncia non definitiva sulla separazione personale, riservando al prosieguo del giudizio, ed in particolare all'esito dell'attività istruttoria, la decisione sulle altre domande.
Le prospettazioni contenute nei rispettivi scritti difensivi e la condotta delle parti comprovano, invero, che vi è nel rapporto coniugale una crisi di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di una armonica comunione di intenti e di sentimenti.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c., dovendosi per l'effetto pronunciare la separazione personale dei coniugi;
le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la decisione delle altre domande.
La disciplina delle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 9.12.1982, e nato ad [...] il [...], autorizzandoli per l'effetto a CP_1 vivere separati, serbandosi reciproco rispetto.
pagina 5 di 6 2) Manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Rimette le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
4) Spese con la sentenza definitiva.
Perugia, 09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Elena Stramaccioni dott. Loredana Giglio
pagina 6 di 6