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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza dell'11 dicembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1723/2023 RG avente ad
OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp. e dif. dall'Avv. Vincenzo Parte_1
ON ed elett.te dom.to come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. Anna Oliva ed elettivamente CP_1 domiciliato come in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso del 28.03.2023 il ricorrente deduceva che con provvedimento del 01.04.2022 l' gli comunicava in qualità di erede di un indebito di euro 2065,37 ridotto ad euro Persona_1
1579,75 in virtù di trattenute operate dall'Istituto sulla pensione di invalidità civile percepita dalla
( defunta coniuge) per essere stata corrisposta una maggiorazione sociale non dovuta per Per_1 superamento della soglia reddituale. Argomentava in ordine all'irripetibilità dell'indebito richiamando la disciplina speciale in materia di indebito previdenziale e comunque l'infondatezza della pretesa restitutoria e concludeva per l'accoglimento del ricorso con accertamento che nulla CP_ fosse dovuto all' e condanna alla restituzione di quanto già trattenuto. CP_ Si costitutiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso per inapplicabilità della cd. sanatoria invocata oltre che per che mancata prova del diritto a trattenere gli importi che incombeva sulla ricorrente fornire.
All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Va in limine affermata la natura assistenziale della prestazione rispetto alla quale è stato sollevato l'indebito alla luce delle condivisibili motivazioni espresse dalla Cassazione nella recente sentenza n. 13915/2021 in cui si afferma che la maggiorazione sociale è una “misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui all'art. 2 I. n. 222 del 1984) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale”.
Da tale premessa in ordine alla natura assistenziale della maggiorazione sociale discende che non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n.
88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, invocate da parte ricorrente, trattandosi di disposizioni che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n.
31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né potrebbe adottarsi un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). CP_ Posta dunque la condivisibilità dell'affermazione dell' dell'inapplicabilità, in materia di indebito assistenziale, della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, ci si deve rivolgere alla giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
In particolare, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che" [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
Nel caso di specie, l'indebito deriva dal venire meno dei requisiti economici, ipotesi rispetto alla quale la Cassazione ha già chiarito come non possa condividersi la tesi secondo cui vi sarebbe la piena ripetibilità ai sensi dell'art. 2033 c.c. rispetto ai periodi successivi all'entrata in vigore del decreto 269/2003 conv. in L 326/2003, atteso che “le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988” (cfr. Cass. 28771/2018).
Pertanto, la Cassazione ha affermato che l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione sociale erogata ex art. 19 I. n. 118 del 1971, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n.
16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
La mancanza di tale condizione è stata ravvisata, ad esempio, nel caso in cui (cfr. sentenza
Cassazione n. 28771 del 09/11/2018) l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio. Mentre è stato escluso il dolo comprovato (Cass. 28771/18 cit. e Cass. 31372/2019) ove il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, o tutte le volte in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA cosicchè gli stessi fossero conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1 consente di accedere in via telematica.
Calando alla fattispecie in esame i descritti principi, si rileva allora come il provvedimento di indebito è illegittimo atteso che a fronte dell'accertamento della mancanza del requisito reddituale CP_ con provvedimento del 25 luglio 2019 ( cfr. produzione parte resistente ) l' ha preteso la restituzione di somme percepite dall'anno 2017, senza alcuna deduzione in ordine all'addebitabilità all'accipiens dell'erogazione indebita né all'insussistenza delle condizioni di un legittimo affidamento da parte della stessa.
In ordine all'imputabilità alla de cuius della indebita percezione, si osserva peraltro come nella comunicazione dell'Istituto del 25 luglio 2019 ( comunicata in data 27 agosto 2019) si dia atto del fatto che il ricalcolo avveniva in conseguenza della “sua comunicazione dei redditi per l'anno CP_ 2016”, mentre nella memoria difensiva l' ha dedotto che il ricalcolo sarebbe derivato dall'importo dei redditi coniugali debitamente dichiarati e in possesso dello stesso CP_2 resistente che li ha prodotti in giudizio.
Per tali ragioni non sembra che vi siamo gli estremi per ravvisarsi il dolo della parte.
In conclusione il ricorso va accolto con accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito .
Le spese seguono il regime della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di euro 2065,37 a titolo di indebita percezione della maggiorazione sociale percepita dalla defunta coniuge dal 01.01.2017 al 31.08.2019; Persona_1 CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 886,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 12 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. ssa Carmen Maria Pigrini
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza dell'11 dicembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1723/2023 RG avente ad
OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp. e dif. dall'Avv. Vincenzo Parte_1
ON ed elett.te dom.to come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. Anna Oliva ed elettivamente CP_1 domiciliato come in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso del 28.03.2023 il ricorrente deduceva che con provvedimento del 01.04.2022 l' gli comunicava in qualità di erede di un indebito di euro 2065,37 ridotto ad euro Persona_1
1579,75 in virtù di trattenute operate dall'Istituto sulla pensione di invalidità civile percepita dalla
( defunta coniuge) per essere stata corrisposta una maggiorazione sociale non dovuta per Per_1 superamento della soglia reddituale. Argomentava in ordine all'irripetibilità dell'indebito richiamando la disciplina speciale in materia di indebito previdenziale e comunque l'infondatezza della pretesa restitutoria e concludeva per l'accoglimento del ricorso con accertamento che nulla CP_ fosse dovuto all' e condanna alla restituzione di quanto già trattenuto. CP_ Si costitutiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso per inapplicabilità della cd. sanatoria invocata oltre che per che mancata prova del diritto a trattenere gli importi che incombeva sulla ricorrente fornire.
All'odierna udienza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Va in limine affermata la natura assistenziale della prestazione rispetto alla quale è stato sollevato l'indebito alla luce delle condivisibili motivazioni espresse dalla Cassazione nella recente sentenza n. 13915/2021 in cui si afferma che la maggiorazione sociale è una “misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui all'art. 2 I. n. 222 del 1984) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale”.
Da tale premessa in ordine alla natura assistenziale della maggiorazione sociale discende che non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n.
88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, invocate da parte ricorrente, trattandosi di disposizioni che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n.
31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né potrebbe adottarsi un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018). CP_ Posta dunque la condivisibilità dell'affermazione dell' dell'inapplicabilità, in materia di indebito assistenziale, della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, ci si deve rivolgere alla giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
In particolare, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che" [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
Nel caso di specie, l'indebito deriva dal venire meno dei requisiti economici, ipotesi rispetto alla quale la Cassazione ha già chiarito come non possa condividersi la tesi secondo cui vi sarebbe la piena ripetibilità ai sensi dell'art. 2033 c.c. rispetto ai periodi successivi all'entrata in vigore del decreto 269/2003 conv. in L 326/2003, atteso che “le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988” (cfr. Cass. 28771/2018).
Pertanto, la Cassazione ha affermato che l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione sociale erogata ex art. 19 I. n. 118 del 1971, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n.
16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
La mancanza di tale condizione è stata ravvisata, ad esempio, nel caso in cui (cfr. sentenza
Cassazione n. 28771 del 09/11/2018) l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio. Mentre è stato escluso il dolo comprovato (Cass. 28771/18 cit. e Cass. 31372/2019) ove il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, o tutte le volte in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA cosicchè gli stessi fossero conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1 consente di accedere in via telematica.
Calando alla fattispecie in esame i descritti principi, si rileva allora come il provvedimento di indebito è illegittimo atteso che a fronte dell'accertamento della mancanza del requisito reddituale CP_ con provvedimento del 25 luglio 2019 ( cfr. produzione parte resistente ) l' ha preteso la restituzione di somme percepite dall'anno 2017, senza alcuna deduzione in ordine all'addebitabilità all'accipiens dell'erogazione indebita né all'insussistenza delle condizioni di un legittimo affidamento da parte della stessa.
In ordine all'imputabilità alla de cuius della indebita percezione, si osserva peraltro come nella comunicazione dell'Istituto del 25 luglio 2019 ( comunicata in data 27 agosto 2019) si dia atto del fatto che il ricalcolo avveniva in conseguenza della “sua comunicazione dei redditi per l'anno CP_ 2016”, mentre nella memoria difensiva l' ha dedotto che il ricalcolo sarebbe derivato dall'importo dei redditi coniugali debitamente dichiarati e in possesso dello stesso CP_2 resistente che li ha prodotti in giudizio.
Per tali ragioni non sembra che vi siamo gli estremi per ravvisarsi il dolo della parte.
In conclusione il ricorso va accolto con accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito .
Le spese seguono il regime della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di euro 2065,37 a titolo di indebita percezione della maggiorazione sociale percepita dalla defunta coniuge dal 01.01.2017 al 31.08.2019; Persona_1 CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 886,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 12 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. ssa Carmen Maria Pigrini