Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4569/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4569/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza civile n. 498/2019, pubblicata in data 14.03.2019 resa dal Tribunale di
Avellino, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE SIMONE ENRICO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CORSO
AMEDEO DI SAVOIA C/O AVV. FUSARO 214 / NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BEVILACQUA CARLA presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA
GIUSEPPE ZIGARELLI, 43 83100 AVELLINO
APPELLATA
pagina 1 di 9
Le parti hanno concluso come da note di udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 08.05.2012 chiedeva al Tribunale di Avellino Parte_1
l'ingiunzione di pagamento alla sig.ra della complessiva somma di Controparte_1
euro 42.175,00, oltre interessi dagli assunti singoli prestiti all'effettivo soddisfo, oltre le spese e competenze della procedura. A fondamento della domanda monitoria il ricorrente poneva una dichiarazione di riconoscimento di debito per euro 22.000,00 e buoni postali ricevuti per euro 20.175,00. Con decreto ingiuntivo n. 811 del
22.06.2012, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Avellino ingiungeva ad il pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_1 Parte_1
29.500,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria liquidate complessivamente in euro 875,00, oltre accessori di legge;
il suddetto decreto veniva notificato ad ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 10.07.2012. Con Controparte_1
atto notificato il 20.07.2012, l'ingiunta proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 811/2012, istando per le seguenti conclusioni: “In via preliminare, sospendere, ricorrendone gravi e validi motivi, l'esecuzione provvisoria del decreto;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo o, in subordine, la sua inammissibilità per le ragioni innanzi esposte. Nel merito, accertato e dichiarato che nulla è dovuto all'opponente per il titolo azionato, accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e competenze e condanna del ricorrente al risarcimento ex art. 96
c.p.c., terzo comma, per colpa processuale aggravata”. In particolare, a sostegno di quanto sopra allegava: a) la nullità del provvedimento monitorio per difetto di motivazione;
b) l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per inesistenza e/o nullità del rapporto invocato;
c) la infondatezza della domanda. Con comparsa di costituzione e pagina 2 di 9 risposta del 21.09.2012, si costituiva in giudizio l'opposto il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché inammissibile ed infondata e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiustamente opposto;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento del credito residuo non oggetto di ingiunzione pari ad euro 12.675,00, oltre interessi dalla data dei singoli prestiti fino all'effettivo soddisfo, poiché, in mancanza di motivazione in ordine all'accoglimento parziale del ricorso, doveva ritenersi che il Tribunale adito avesse inteso accogliere per intero la domanda e solo per errore materiale avesse, invece, ingiunto il pagamento in favore del ricorrente della minor somma di euro 29.500,00; in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento dell'intero credito vantato dall'opposto pari ad euro
42.175,00, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli prestiti sino all'effettivo soddisfo. Con condanna dell'opponente al pagamento delle competenze del giudizio di opposizione, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Con sentenza n. 498/2019 depositata in data 14.03.2019, il Tribunale di Avellino ha definito il giudizio iscritto al n. 3594/2012 R.G, con il seguente dispositivo: “1.
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 811/2012 del Tribunale di
Avellino;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Condanna parte opposta al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite liquidate, quanto al compenso al difensore, in euro 3.627,00, somma già dimezzata, oltre rimborso forfettario al 15%, oltre IVA e CPA, con pagamento a favore dello Stato”.
, con atto di citazione notificato in data 14.10.2019 ad Parte_1 CP_1
impugnava la suddetta pronuncia e chiedeva così provvedere: “accogliere i
[...]
motivi d'impugnazione innanzi spiegati e per l'effetto: riformare la sentenza n.
498/2019 del Tribunale di Avellino e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare al pagamento dell'intero credito vantato Controparte_1
dall'appellante pari ad euro 42.175,00, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli prestiti sino all'effettivo soddisfo;
con favore di spese e competenze di entrambi i gradi
pagina 3 di 9 di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, da versare in favore dello
Stato per aver il sig. fatto richiesta di ammissione al gratuito Parte_1
patrocinio a spese dello Stato”.
si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza del gravame di Controparte_1
cui chiedeva il rigetto con favore di spese e competenze da versare in favore dello
Stato per aver fatto richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a Controparte_1
spese dello Stato.
La Corte, all'udienza del 06.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appellante fonda il gravame su due motivi: a) Violazione ed errata applicazione dell'art. 1988 c.c.; b) Errore del Giudice nella parte in cui non ha ritenuto provato il credito nascente dai buoni fruttiferi postali”.
Il primo motivo di appello è fondato.
Ed invero, la Suprema Corte, relativamente al disposto di cui all'art. 1988 c.c, insegna che: “…per effetto della c.d. "astrazione processuale", il creditore che agisce per la condanna in forza di una ricognizione di debito non deve fornire la prova dell'origine
e della causa del debito", mentre, a propria volta, il debitore che voglia provare la sua liberazione "deve dimostrare che il debito fu successivamente estinto o prescritto o che la ricognizione fu fatta per errore o fu estorta”. (Cass. Civ. sent .n. 31818/2024), ed ancora: “la ricognizione di debito, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia, non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando soltanto l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente”. (Cass Civ. n. 13506/2014). pagina 4 di 9 Nel caso di specie il creditore , nel ricorso monitorio correttamente Parte_1
si limitava ad indicare i documenti in forza dei quali assumeva di essere creditore nei confronti della Nel ricorso sopra richiamato, infatti, si legge: “Intingaro CP_1
va creditore nei confronti della somma di € 42.175,00 oltre Pt_1 Parte_2
interessi nonché di altre somme da determinarsi in forza di dichiarazione di riconoscimento di debito sottoscritta dalla stessa debitrice, nonché di ricevute apposte
a margine dei titoli corrisposti per gli importi da questi portati, della somma di €
42.175,00 così suddivisi: € 22.000,00 come da dichiarazione di riconoscimento del debito;
€ 20.175,00 per buoni postali ricevuti…” (cfr pag. 2 ricorso per decreto ingiuntivo). Tale dicitura non implica, come opinato dal Tribunale, una abdicazione in favore dell'ordinaria ripartizione dell'onere probatorio, in spregio a quanto disposto dall'art. 1988 c.c.
L'onere della prova, dunque, era a carico della opponente che, in ossequio CP_1
alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, avrebbe dovuto “dimostrare che il debito fu successivamente estinto o prescritto o che la ricognizione fu fatta per errore o fu estorta”.
Orbene, nel primo grado del giudizio, l'opponente deduceva: a) l'assenza di legittimazione passiva, essendo la scrittura ricognitiva relativa a spese sostenute per il coniuge defunto;
b) di non capire la lingua italiana e di aver sottoscritto la ricognizione di debito in seguito ai raggiri subiti dall . Assunti difensivi che risultano Parte_1
evidentemente infondati. Ed infatti, anche da una sommaria lettura della scrittura ricognitiva de qua risulta che il rapporto principale riguarda proprio le parti in causa, laddove la stessa si è riconosciuta personalmente debitrice nei confronti CP_1
dell'Intingaro. Nella scrittura richiamata per l'appunto si legge “...la sottoscritta
, vedova di con il presente atto dichiara di essere Persona_1 Persona_2
debitrice, per spese sostenute per la cura del marito e successive Persona_2
necessarie, per prestiti ricevuti dal sig. della somma di € Parte_1
22.000,00…” (Cfr. scrittura privata del 30.06.2005 allegata al ricorso monitorio e pagina 5 di 9 sottoscritta dall'opponente che non ha impugnato la relativa sottoscrizione). Nessuna rilevanza pertanto assume la circostanza che la somma di denaro prestata alla debitrice dall sia stata poi da quest'ultima utilizzata per provvedere alle cure del Parte_1
marito. Fatto quest'ultimo comunque non provato. Così come è rimasto totalmente privo di supporto probatorio l'assunto difensivo relativo ai raggiri di cui sarebbe stata vittima l'opponente ed a seguito dei quali avrebbe sottoscritto la ricognizione di debito mal comprendendo la lingua italiana (pur essendo residente in Italia e coniugata con cittadino italiano da lunga data).
Il Tribunale, ancora, erroneamente valutava la condotta difensiva dell sul Parte_1
presupposto che quest'ultimo, non solo indicava il rapporto fondamentale sotteso alla ricognizione, ma chiedeva anche di provarlo, non avvedendosi, invece, che tale condotta processuale veniva posta in essere al solo fine di reagire alle deduzioni dell'odierna appellata. Sul punto non può che essere ribadito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: "Non vi è dubbio che la rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento, può anche essere implicita, ma richiede un'inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo sua sponte di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente" (Cass. Civ. sent. n.
20899/2018).
Il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante, in particolare, lamenta che il Tribunale erroneamente ha considerato non provato l'ulteriore credito documentato da esso istante a mezzo deposito delle fotocopie di buoni postali cointestati ad e ad , sulle Parte_1 Parte_3
quali vi è riportata a penna la dicitura, che sarebbe stata sottoscritta dalla ingiunta, del seguente tenore: “prendo soldi come prestito” (cfr.: fotocopia dei buoni postali pagina 6 di 9 allegati già al fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo).
Orbene, ritiene questa Corte che, come correttamente opinato dal Giudice di prime cure, tali fotocopie non costituiscono ricognizioni di debito, né possono rappresentare idonea prova scritta dell'ulteriore credito azionato dall' . Le stesse, infatti, Parte_1
riguardano titoli nominativi, cointestati ai suindicati e , unici Parte_1 Pt_3
soggetti legittimati alla relativa riscossione. Dal documento prodotto in copia con la dicitura aggiunta a penna sopra richiamato, non si evince né l'importo che l'appellata avrebbe ricevuto in prestito, né il nome di quello tra i due soggetti cointestatari dei buoni postali che le avrebbe prestato i soldi. Non vi è, dunque, alcuna prova per tale ulteriore pretesa creditoria, dell'effettiva consegna e/o ricezione di alcuna specifica somma da parte della non risultando univoca l'annotazione apposta sulla CP_1
fotocopia allegata in atti riproducente i buoni postali, ove si legge “Prendo soldi come prestito”, senza alcuna ulteriore specificazione. Ne consegue che tale motivo di appello è in fondato e va rigettato. In definitiva, quindi, in parziale accoglimento dell'appello e della domanda proposta da , accertato il credito Parte_1
nascente dalla ricognizione del debito di cui alla scrittura privata del 30.06.2005 per le motivazioni fin qui esposte, la va condannata al pagamento in Controparte_1
favore di della somma complessiva di € 22.000,00, oltre interessi Parte_1
legali codicistici dalla domanda giudiziale (14.05.2012) al soddisfo. Trattandosi di debito di valuta, su detta somma sono dovuti altresì gli interessi legali dalla data della domanda, ovvero dal 14.05.2012 fino al soddisfo. La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e della sostanziale riduzione della pretesa creditoria azionata, ritiene questa Corte che le spese processuali del doppio grado del giudizio possono essere compensate per la metà. La residua metà, ex art 91
pagina 7 di 9 cpc, segue la soccombenza ed alla relativa liquidazione si provvede come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dell'ammontare della condanna ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel solo grado di appello, con distrazione in favore dello Stato per aver fatto richiesta di Parte_1
ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 498/2019 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale Di Avellino pubblicata in data 14.03.2019, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza condanna al pagamento in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_1
22.000,00 oltre interessi dalla domanda (14.05.2012) al soddisfo;
c) Compensa per un metà le spese processuali del primo e secondo grado e condanna al pagamento, in favore di , della restante metà Controparte_1 Parte_1
che liquida, in tale proporzione, per il primo grado in € 1.804,50 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, iva e cpa, e per il secondo grado in € 400,00 per spese ed € 1.083,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, iva e cpa con distrazione in favore dello Stato per aver fatto richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese Parte_1
dello Stato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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