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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 915/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5170/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Battipaglia - Piazza Aldo Moro 84091 Battipaglia SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESACARICO n. 10037202500080663000 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Le parti concludevano come da verbale
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e al Comune di Battipaglia Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di presa in carico di cui in epigrafe di Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 27/8/2025 relativamente all' avviso di accertamento n.776 emesso dal Comune di Battipaglia ed asseritamente notificato il 7.2.2024. Rappresentava il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica di detto avviso per cui eccepiva la violazione degli artt 7 bis e 7 sexies della legge 212/2000 per omessa notifica dell'atto presupposto nonché degli artt 1 comma 161 296/06 e dell'art. 60 - D.P.R. N.
600/73, in combinato disposto con l'art. 6, co.
1 - L.212/2000. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto richiamato nell'avviso di presa in carico, previa sospensione dell'esecuzione in considerazione del fumus boni iuris rappresentato dai motivi di ricorso e dal pregiudizio grave ed irreparabile costituito dall'inizio della attività di riscossione già intrapresa, con vittoria delle spese di lite da attribuire in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva con controdeduzioni del 2/12/2025 il Comune di Battipaglia e depositava altresì documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avviso IMU per l'anno 2019 per compiuta giacenza. Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora – per altro solo prospettato e non motivato - e della domanda di merito con condanna al pagamento delle spese processuali.
In data 29/1/2026 si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'attività di notificazione di competenza dell'Ente impositore. Concludeva per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa tributaria e alla notificazione dell'atto presupposto, in via subordinata chiedeva di essere tenuta indenne dalle conseguenze della lite in caso di soccombenza, con vittoria di spese e competenze giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
La causa veniva discussa all'udienza cautelare del 19 febbraio '26 e, sulle conclusioni delle parti, la
Corte, sussistendone i presupposti di legge, si riservava per a decisione ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo
546/92
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va premesso che per la sentenza in forma semplificata è necessaria la verifica della regolarità del contraddittorio, della completezza dell'istruttoria e dell'invito rivolto espressamente alle parti di definire nel merito la causa secondo le suddette modalità, non potendo il contegno non collaborativo di una o più parti costituite impedire il ricorso a tale strumento processuale, ricorrendone gli altri presupposti di legge.
( Cfr Cons di Stato sez II 3 giugno 2020 n.3843 secondo cui è legittimo il ricorso allo strumento processuale se le parti, espressamente informate dell'intenzione del giudicante di definire immediatamente nel merito la causa, nulla hanno obiettato)
Ciò posto va osservato che l'avviso di presa in carico è una comunicazione dell'Agente della Riscossione che fa seguito a un avviso di accertamento esecutivo dell'Ente impositore.
Si tratta di un atto non autonomamente impugnabile, in quanto non ricompreso nell'elenco di cui all'art 19
Dlgs.vo 546/92.
La Giurisprudenza riconosce la possibilità dell'impugnazione esclusivamente nel caso in cui esso costituisca il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa impositiva.
Nel caso di specie l'Ente Impositore ha provato la corretta notifica dell'avviso di accertamento presupposto per IMU dovuta per l'anno 2019, perfezionatasi per compiuta giacenza a seguito di immissione nella cassetta postale del contribuente della CAD il 27.1.2024
La notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) di un atto tributario, compreso l'avviso di accertamento IMU, è considerata una forma di notifica semplificata, ed è pienamente valida.
L'art 1 comma 161 L 296 del 2006 prevede che < competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, ANCHE A MEZZO POSTA CON RACCOMANDATA CON AVVISO DI
RICEVIMENTO, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>>.
Si tratta di un'ipotesi di notificazione in forma semplificata poiché la legge consente al Comune di notificare direttamente tramite servizio postale, senza necessità dell'ufficiale giudiziario essendo sufficiente la raccomandata A/R, la prova della notifica è data dall'avviso di ricevimento firmato e non è necessaria la relata di notifica come per gli atti giudiziari ordinari.
Nonostante tale possibilità l'Amministrazione ha proceduto alla notifica per compiuta giacenza ai sensi dell'art 140 cpc ed ha fornito prova anche della successiva ricezione della CAD
La prova della notifica deve ritenersi raggiunta attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD (il cui versamento in atti ad opera del Comune di Battipaglia non è contestato dalla parte ricorrente ), presso il domicilio fiscale del contribuente, nel pieno rispetto delle modalità previste per il perfezionamento della notifica nei casi di irreperibilità relativa del destinatario.
Infatti il controllo sull' avviso di ricevimento della CAD deve riguardare, in caso di assenza (anche in questa fase) del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa. Per dette formalità il destinatario può proporre querela di falso, per contestare che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge.
La CAD, tuttavia , non segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi per un tempo indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e, pertanto, l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della CAD (Cass. 29/10/2020 n. 23921).
Come precisato dalla Giurisprudenza anche con riferimento all'omologo avviso di deposito della notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., attraverso l'avviso di ricevimento della CAD occorre avere prova non già della consegna ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'Agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo (Cass. 30/01/2019, n. 2683) potendo in senso contrario il destinatario solo provare che egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego. ( Cfr da ultima Cass Sez. 5 Num. 19612 del 16/07/2025).
Ricorrente_1 non ha nel caso in esame addotto alcun elemento al fine di contrastare la presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art 1335 c.c., cioè non ha in alcun modo sostenuto di essersi trovato nell'impossibilità incolpevole di prendere cognizione del piego, ma si è limitato a contestare la sottoscrizione, requisito irrilevante, e per altro con uno strumento inammissibile, quale la querela di falso, non trattandosi di atto avente fede privilegiata.
Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile non essendo l'avviso di presa in carico atto impugnabile in presenza di rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico( Cfr Sez. V - Tributaria,
Ordinanza n. 6589 del 12/03/2025 secondo cui l'avviso di presa in carico è reclamabile dinanzi alla
Giurisdizione Tributaria solo “quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, in assenza di notula di parte, in applicazione dei parametri di legge vigenti.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di Salerno sez II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92 sul ricorso in epigrafe indicato, così decide:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese del processo, liquidate in euro 300,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge in favore della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione con attribuzione al procuratore antistatario ed in euro 400,00 in favore del Comune di Battipaglia, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2026.
Il Magistrato Estensore
Dr. Francesco Mario Fiore
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5170/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Battipaglia - Piazza Aldo Moro 84091 Battipaglia SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESACARICO n. 10037202500080663000 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Le parti concludevano come da verbale
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e al Comune di Battipaglia Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di presa in carico di cui in epigrafe di Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 27/8/2025 relativamente all' avviso di accertamento n.776 emesso dal Comune di Battipaglia ed asseritamente notificato il 7.2.2024. Rappresentava il ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica di detto avviso per cui eccepiva la violazione degli artt 7 bis e 7 sexies della legge 212/2000 per omessa notifica dell'atto presupposto nonché degli artt 1 comma 161 296/06 e dell'art. 60 - D.P.R. N.
600/73, in combinato disposto con l'art. 6, co.
1 - L.212/2000. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto richiamato nell'avviso di presa in carico, previa sospensione dell'esecuzione in considerazione del fumus boni iuris rappresentato dai motivi di ricorso e dal pregiudizio grave ed irreparabile costituito dall'inizio della attività di riscossione già intrapresa, con vittoria delle spese di lite da attribuire in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva con controdeduzioni del 2/12/2025 il Comune di Battipaglia e depositava altresì documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avviso IMU per l'anno 2019 per compiuta giacenza. Concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora – per altro solo prospettato e non motivato - e della domanda di merito con condanna al pagamento delle spese processuali.
In data 29/1/2026 si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'attività di notificazione di competenza dell'Ente impositore. Concludeva per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa tributaria e alla notificazione dell'atto presupposto, in via subordinata chiedeva di essere tenuta indenne dalle conseguenze della lite in caso di soccombenza, con vittoria di spese e competenze giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
La causa veniva discussa all'udienza cautelare del 19 febbraio '26 e, sulle conclusioni delle parti, la
Corte, sussistendone i presupposti di legge, si riservava per a decisione ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo
546/92
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va premesso che per la sentenza in forma semplificata è necessaria la verifica della regolarità del contraddittorio, della completezza dell'istruttoria e dell'invito rivolto espressamente alle parti di definire nel merito la causa secondo le suddette modalità, non potendo il contegno non collaborativo di una o più parti costituite impedire il ricorso a tale strumento processuale, ricorrendone gli altri presupposti di legge.
( Cfr Cons di Stato sez II 3 giugno 2020 n.3843 secondo cui è legittimo il ricorso allo strumento processuale se le parti, espressamente informate dell'intenzione del giudicante di definire immediatamente nel merito la causa, nulla hanno obiettato)
Ciò posto va osservato che l'avviso di presa in carico è una comunicazione dell'Agente della Riscossione che fa seguito a un avviso di accertamento esecutivo dell'Ente impositore.
Si tratta di un atto non autonomamente impugnabile, in quanto non ricompreso nell'elenco di cui all'art 19
Dlgs.vo 546/92.
La Giurisprudenza riconosce la possibilità dell'impugnazione esclusivamente nel caso in cui esso costituisca il primo atto attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa impositiva.
Nel caso di specie l'Ente Impositore ha provato la corretta notifica dell'avviso di accertamento presupposto per IMU dovuta per l'anno 2019, perfezionatasi per compiuta giacenza a seguito di immissione nella cassetta postale del contribuente della CAD il 27.1.2024
La notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) di un atto tributario, compreso l'avviso di accertamento IMU, è considerata una forma di notifica semplificata, ed è pienamente valida.
L'art 1 comma 161 L 296 del 2006 prevede che < competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, ANCHE A MEZZO POSTA CON RACCOMANDATA CON AVVISO DI
RICEVIMENTO, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>>.
Si tratta di un'ipotesi di notificazione in forma semplificata poiché la legge consente al Comune di notificare direttamente tramite servizio postale, senza necessità dell'ufficiale giudiziario essendo sufficiente la raccomandata A/R, la prova della notifica è data dall'avviso di ricevimento firmato e non è necessaria la relata di notifica come per gli atti giudiziari ordinari.
Nonostante tale possibilità l'Amministrazione ha proceduto alla notifica per compiuta giacenza ai sensi dell'art 140 cpc ed ha fornito prova anche della successiva ricezione della CAD
La prova della notifica deve ritenersi raggiunta attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD (il cui versamento in atti ad opera del Comune di Battipaglia non è contestato dalla parte ricorrente ), presso il domicilio fiscale del contribuente, nel pieno rispetto delle modalità previste per il perfezionamento della notifica nei casi di irreperibilità relativa del destinatario.
Infatti il controllo sull' avviso di ricevimento della CAD deve riguardare, in caso di assenza (anche in questa fase) del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa. Per dette formalità il destinatario può proporre querela di falso, per contestare che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge.
La CAD, tuttavia , non segue il percorso comunicativo proprio dell'originaria raccomandata di notifica del piego, in quanto per esso, al fine evidentemente di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi per un tempo indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda e, pertanto, l'agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell'avviso di ricevimento della CAD (Cass. 29/10/2020 n. 23921).
Come precisato dalla Giurisprudenza anche con riferimento all'omologo avviso di deposito della notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., attraverso l'avviso di ricevimento della CAD occorre avere prova non già della consegna ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'Agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo (Cass. 30/01/2019, n. 2683) potendo in senso contrario il destinatario solo provare che egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego. ( Cfr da ultima Cass Sez. 5 Num. 19612 del 16/07/2025).
Ricorrente_1 non ha nel caso in esame addotto alcun elemento al fine di contrastare la presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art 1335 c.c., cioè non ha in alcun modo sostenuto di essersi trovato nell'impossibilità incolpevole di prendere cognizione del piego, ma si è limitato a contestare la sottoscrizione, requisito irrilevante, e per altro con uno strumento inammissibile, quale la querela di falso, non trattandosi di atto avente fede privilegiata.
Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile non essendo l'avviso di presa in carico atto impugnabile in presenza di rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico( Cfr Sez. V - Tributaria,
Ordinanza n. 6589 del 12/03/2025 secondo cui l'avviso di presa in carico è reclamabile dinanzi alla
Giurisdizione Tributaria solo “quando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, in assenza di notula di parte, in applicazione dei parametri di legge vigenti.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di Salerno sez II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi ai sensi dell'art 47 ter Dlgs.vo 546/92 sul ricorso in epigrafe indicato, così decide:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
- Condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese del processo, liquidate in euro 300,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge in favore della resistente Agenzia delle Entrate Riscossione con attribuzione al procuratore antistatario ed in euro 400,00 in favore del Comune di Battipaglia, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2026.
Il Magistrato Estensore
Dr. Francesco Mario Fiore