Ordinanza cautelare 20 maggio 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2025, proposto da
Am Ftv Tudia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Enzo Puccio, Margherita Geraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento:
- DEL DECRETO 7/3/2025 DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DI CONCERTO CON L’ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E IDENTITÀ SICILIANA, RECANTE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PER IL PROGETTO DELL’IMPIANTO EOLICO “SAN GIORGIO” DI 7 AEROGENERALTORI DI POTENZA COMPLESSIVA DI 47,60 MW (COMUNI DI POLIZZI GENEROSA, TE LA, ET TA);
- DEL PARERE NEGATIVO DELLA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC 3/10/2024;
- DELLA NOTA SOPRINTENDENTIZIA 15/5/2024, RECANTE LA PRESCRIZIONE DELLO STRALCIO DI 3 AEROGENERATORI;
- DELLA NOTA DI CONCERTO 9/1/2025 E DEL PARERE 4/10/2023 DELLA C.T.S.;
- DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO, PRESUPPOSTO E/O CONSEQUENZIALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali e regionali resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società AM FTV TUDIA S.r.l., odierna ricorrente (di seguito “la Società”), con nota prot. n. 18 del 03.08.2022, acquisita il 12.08.2022 con prot. n. 101151/MiTE, perfezionata con nota prot. n. 14 del 24.02.2023 acquisita al prot. MiTE/27287 del 24.02.2023, ha presentato istanza per la pronuncia di compatibilità ambientale innanzi al Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (di seguito “MASE”) per il “Progetto di un impianto eolico denominato ‘San Giorgio’, costituito da 7 aerogeneratori ciascuno di potenza pari a 6,8 MW, per una potenza complessiva di 47,60 MW, da realizzarsi nei comuni di Polizzi Generosa, Castellana Sicula e Petralia Sottana (PA)”. Il MASE, giusta procedibilità dell’istanza prot. 2023-0042099 del 20.03.2023, ha dato avvio alla prima consultazione pubblica conclusasi in data 19.04.2023.
Con la nota prot. 78572 del 26.10.2023, acquisita in pari data al prot. MASE/172388, il Servizio “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” della Regione Siciliana ha trasmesso il Parere n. 547/2023 del 04.10.2023 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “CTS”) con cui il predetto ente regionale ha reso parere in relazione alla definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale (di seguito “SIA”) prodotto dalla Società ai sensi dell’art. 24, co. 3, del D.lgs. 152/2006, chiedendo di sviluppare all’interno dello studio in parola ulteriori n. 16 punti.
La Società ha trasmesso la nota acquisita al prot. MASE_2023-0192614 del 27.11.2023, recante integrazioni volontarie “in risposta alla richiesta di integrazioni contenute nel parere tecnico C.T.S. 547/2023 A.R.T.A. Sicilia”, comprensiva di una Relazione di sintesi in riscontro a tutti i punti sollevati dalla CTS nonché di una tavola di inquadramento del progetto con riferimento ai corridoi faunistici e all’attività venatoria. Tali integrazioni sono state oggetto di una seconda consultazione pubblica, conclusasi in data 28.12.2023, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni o contributi, né richieste di integrazioni documentali da parte degli enti coinvolti nel procedimento.
A fronte della successiva inerzia del MASE, la Società ha presentato innanzi a questo TAR un ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal predetto ente rispetto al proprio obbligo di adottare la VIA ai sensi dell’art. 25, co. 2-quater, del D.lgs. n. 152/2006. Con la sentenza n. 1728 del 23.05.2024 il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al MASE di adottare, entro il termine di 90 giorni, il provvedimento. In ottemperanza alla su citata sentenza, è stato riaperto il procedimento ambientale, nell’ambito del quale sono stati acquisiti i seguenti atti:
- il parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo prot. 9818 del 15.05.2024, favorevole con condizioni ambientali, previo stralcio di 3 aerogeneratori (SGR1, SGR6, SGR4);
- il parere negativo della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 425 del 03.10.2024, assunto al prot. MASE/182327 in data 08.10.2024.
Per quanto riguarda quello della Soprintendenza, si tratta di un parere positivo “condizionato” che impone la prescrizione di stralciare 3 aerogeneratori e di modificare il tracciato del cavidotto nei tratti interferenti con i siti archeologici di IO e Tudia.
Il parere della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC evidenzia a sua volta le seguenti criticità/insufficienze dell’iniziativa progettuale:
a) la non esaustiva trattazione della tematica afferente lo “Studio di producibilità”. Nello specifico, il Proponente, non descrive in maniera sufficiente alcuni aspetti come la tipologia e le caratteristiche dell’aerogeneratore tipo utilizzato nella modellazione computazionale per la determinazione della producibilità attesa dell’impianto, la tipologia e la quantificazione delle perdite inserite nei modelli di calcolo. Inoltre, non menziona il tipo di producibilità calcolata in termini di probabilità attesa e di proiezioni statistiche della stessa, nei primi 10 anni di vita dell’impianto;
b) l’assenza di documentazione sulla gittata degli elementi rotanti;
c) l’insufficiente trattazione nello “Studio di Impatto Ambientale” del fenomeno dello shadow flickering. In particolare, non sono presenti indicazioni in merito alla modellazione computazionale eseguita, né i relativi tabulati di input/output. Non vi sono informazioni circa la configurazione a cui i risultati delle analisi fanno riferimento (se “worst case” o “real case”). Non è esplicitato quali siano le categorie catastali dei recettori “sensibili” per il fenomeno in disamina. In questo senso sarebbe stato necessario classificare i recettori “sensibili”, anche secondo le categorie catastali da A1 a A10 e quelle classificate come B1-B2-B5-D4-D10;
d) l’insufficiente valutazione, quanto alle alternative progettuali, dell’alternativa zero in relazione alla situazione concreta della Regione Siciliana, non recante alcuna analisi burden sharing regionale e con riferimento ai progetti realizzati, in corso di realizzazione e autorizzati;
e) l’imprecisa ricognizione degli aspetti vincolistici con riguardo ai siti della rete Natura 2000 e l’assenza di uno Studio d’Incidenza che non rende possibile la valutazione complessiva dell’uniformità del progetto in relazione ai valori ambientali protetti in detti ambiti;
f) l’insufficiente rappresentazione degli impianti FER in corso di autorizzazione presenti nelle vicinanze ai fini della compiuta valutazione degli impatti cumulativi. In particolare, la Commissione identifica nel raggio di 5 Km diversi altri impianti di livello statale (eolici e agrivoltaici), tutti in corso di istruttoria, non rappresentati dal proponente e rileva inoltre che “ la Commissione non ha possibilità di valutare impianti autorizzati a livello Regione di cui il Proponente nulla dice non dando evidenza di aver esteso il proprio studio ai progetti valutati e/o autorizzati a livello Regionale o locale ”;
g) la mancanza di uno studio approfondito sulla potenziale incidenza dell’opera in progetto su habitat e specie di rilevanza conservazionistica (lo studio di incidenza avrebbe dovuto essere condotto al livello II di approfondimento, “ data la tipologia di opera, la distanza da Siti delle Rete Natura 2000 … e la vulnerabilità delle specie che ivi sono presenti ”) e l’assenza di un’analisi degli impatti sui chirotteri; generiche e non del tutto adeguate le misure di mitigazione previste dal Proponente per minimizzare gli impatti di progetto sulla biodiversità e contradditorie alcune affermazioni contenute nei vari documenti presentati; da qui il giudizio negativo sulla componente ambientale “biodiversità”;
h) la mancanza di un approfondito ed esaustivo esame delle problematiche relative alle componenti Geologia e Ambiente idrico superficiale e sotterraneo. La Commissione rappresenta altresì che “ l’assenza di indagini geognostiche dirette in corrispondenza delle aree di installazione degli aerogeneratori, non consente, nell’attuale fase progettuale, di escludere con certezza la presenza di locali corpi idrici sotterranei potenzialmente interferenti con le opere in progetto ”;
i) l’insufficiente trattazione della componente ambientale “radiazioni non ionizzanti”. In particolare, secondo la Commissione, il Proponente ha svolto una valutazione basata su dati ed informazioni di letteratura e linee guida, senza però fornire indicazioni sulla disposizione effettiva della DPA (Distanza di prima approssimazione) rispetto alla planimetria della stazione, come indicato dal Decreto Direttoriale 29 maggio 2008;
l) l’insufficienza della documentazione prodotta per consentire la valutazione dell’impatto acustico dell’impianto, stante anche l’impossibilità di visionare e valutare il documento specialistico RS06REL0017A0 a causa della sua assenza nell’archivio del Ministero dell’Ambiente;
m) la quasi totale assenza nel SIA della trattazione della componente “vibrazioni”, in particolare per la mancanza di dati quantitativi relativamente alle vibrazioni destinate a prodursi nella fase di cantiere e costruzione dell’impianto;
n) circa la componente “paesaggio”, il mancato rispetto delle inter-distanze di cui al DM 10/09/2010 tra gli aerogeneratori SGR 05 e SGR 04; per la sottostazione sarebbe stato opportuno presentare un progetto di inserimento paesaggistico; i siti Natura 2000 sono insufficientemente descritti;
o) la non esaustività del Piano di Monitoraggio Ambientale presentato dal Proponente (ad esempio manca il monitoraggio in itinere della avifauna e chirotterofauna) e la manchevole trattazione di alcune componenti come vibrazioni, campi elettromagnetici e biodiversità di animali non volatori, la cui analisi è necessaria al fine di verificare l’entità degli impatti e di valutare l’eventualità della modifica delle misure mitigative per assicurarne una maggiore efficienza;
p) l’impossibilità di valutare l’efficacia delle misure di compensazione proposte (rinverdimento, ecc.) “ in quanto il Proponente non ha adeguatamente analizzato l’impatto del progetto su alcune componenti ambientali, come rappresentato nelle pertinenti parti di questo parere ”;
q) la mancanza di una relazione di Valutazione di Incidenza ambientale sui Siti Natura 2000 presenti nell’area vasta derivante dalla realizzazione del progetto, che avrebbe dovuto essere condotta secondo un livello appropriato (Livello II della Valutazione di Incidenza Ambientale).
Con la nota prot. MASE/229457 del 12.12.2024, la Direzione Generale Valutazioni ambientali del MASE ha rilevato che dall’istruttoria del progetto in esame sono emersi effetti ambientali significativi e negativi tali da non essere superabili dal parere parzialmente favorevole della Soprintendenza di Palermo. Con tale ultima nota la predetta Direzione del MASE ha richiesto al Dipartimento per i BB.CC. della Regione Siciliana il concerto sul provvedimento ambientale, ai sensi dell’art. 25, co. 2- bis del D.lgs. 152/2006, pervenuta con comunicazione del 09.01.2025. Tali ultimi atti, citati nel diniego di VIA, non sono stati trasmessi alla Società, la quale pertanto, in data 13.03.2025 ha presentato istanza di accesso, prot. n. MASE/48161, al fine di conoscerne i contenuti. Il MASE ha riscontrato con nota prot. n. 71030 del 14.04.2025. Il riscontro è stato parziale in quanto non è stato trasmesso il “concerto” di cui alla comunicazione del 09.01.2025.
Alla luce dei superiori atti e, in particolare, del parere negativo reso dalla Commissione Tecnica, il 7.03.2025 il MASE ha adottato il Decreto n. 110/2025 recante il giudizio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto proposto dalla ricorrente.
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di VIA negativa del MASE e i presupposti pareri della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo e della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC, deducendone variamente l’illegittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, alla luce dei motivi come di seguito rubricati:
CON RIFERIMENTO AL DECRETO MASE PROT. N. 110/2025 ED AL PARERE DELLA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC N. 425/2024, ALLA NOTA PROT. MASE/229457 DEL 12.12.2024, NONCHÉ AL PARERE N. 547/2023 DEL 04.10.2023 DELLA CTS PRESSO LA REGIONE SICILIANA, IN QUANTO ATTI PRESUPPOSTI.
I. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. RECEPITA IN SICILIA DALLA L.R. N. 7/2019 E SS.MM.II. – VIOLAZIONE DI PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTT. 7, 8, 9, 10 E 10- BIS DELLA L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA P.A. E PRIVATO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. RECEPITA IN SICILIA DALLA L.R. N. 7/2019 E SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DI PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FONTI RINNOVABILI – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. RECEPITO IN SICILIA DALL’ART. 3 DELLA L.R. N. 7/2019 E SS.MM.II – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 357/1997 E SS.MM.II. ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLE LINEE GUIDA NAZIONALI IN MATERIA DI VINCA DEL 2019, RECEPITE IN SICILIA CON IL D.A. N. 36/GAB DEL 14 FEBBRAIO 2022, SS.MM. CON IL D.A. N. 237/GAB DEL 29 GIUGNO 2023 E RELATIVO ALLEGATO 1.
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. COME RECEPITA IN SICILIA DALLA L.R. N. 7/2019 E SS.MM.II. – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FONTI RINNOVABILI – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, E IRRAGIONEVOLEZZA.
CON RIFERIMENTO AL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA DI PALERMO, PROT. N. PROT. N. 9818 DEL 15 MAGGIO 2024 E CON RIFERIMENTO AL PARERE DELLA COMMISSIONE N. 425/2024 ED AL DECRETO MASE 110/2025, NELLA PARTE IN CUI RECEPISCONO IL PREDETTO PARERE DELLA SOPRINTENDENZA.
V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 13/2023 (CONVERTITO CON LA L. N. 41/2023 – INCOMPETENZA RELATIVA DELLA SOPRINTENDENZA AI BB.CC.AA. DI PALERMO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SS.MM.II. COME RECEPITA IN SICILIA DALL’ART. 3 DELLA L.R. N. 7/2019 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 42/2004 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FONTI RINNOVABILI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 199/2021 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONALITÀ.
V.A) CON RIFERIMENTO AL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA, PROT. 9818 DEL 15.05.2024 - INCOMPETENZA RELATIVA.
V.B) CON RIFERIMENTO AL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA PROT. N. 9818 DEL 15 MAGGIO 2024 – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ERRONEITÀ MANIFESTA - MACROSCOPICA IRRAGIONEVOLEZZA .
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 258/2025, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini della celere fissazione dell’udienza di discussione, svolgendo alcuni rilievi al fine di stimolare l’ulteriore contraddittorio sui punti di seguito indicati:
- “ sulla procedura di VINCA, sembra condivisibile un avanzamento per step – come prospetta la parte ricorrente – a partire dalla fase preliminare di screnning (prima di giungere al livello successivo) ”;
- “ sempre ad un esame sommario, la gravosa prescrizione della Soprintendenza (di stralcio di 3 aerogeneratori) si fonda sul rinvenimento di frammenti di reperti che attestano la rilevanza archeologica del sito ”;
- “ appare a carico della Società l’adempimento immediato con l’esecuzione di saggi preventivi (cfr. parere 15/2/2023 in atti, che rinvia ai risultati della verifica, così da consentire un giudizio adeguato) ”;
- “ quanto agli impatti cumulativi, non sembrano evidenziati – pur ponendosi come adempimento dovuto ai fini di un congruo apprezzamento – gli impianti fotovoltaici ed eolici nel raggio richiesto dall’amministrazione, né quelli autorizzati dall’autorità regionale (rispetto ai quali l’autorità statale non avrebbe contezza) ”.
In riscontro ai rilievi mossi dal Collegio nell’ordinanza cautelare, la Società ha integrato la propria documentazione e, con memoria del 29.12.2025, ha dichiarato:
- che in caso di auspicato accoglimento della presente azione e contestuale riedizione del potere dell’ARTA, con la riapertura del procedimento di VIA, la ricorrente presenterà lo Studio di Incidenza presso l’Assessorato procedente, al fine di innescare l’attivazione del I Livello della procedura di VIncA nell’ambito della VIA;
- di avere effettuato, dopo l’ordinanza cautelare, i saggi archeologici richiesti, all’esito dei quali la Soprintendenza di Palermo, con la nota prot. n. 24138 del 25 novembre 2025, ha autorizzato anche i tre aerogeneratori di cui aveva precedentemente, col parere impugnato, previsto lo stralcio;
- di avere prodotto un elaborato integrativo sull’effetto cumulo (v. deposito del 4.12.25, documento denominato “relazione di Specifica sull’effetto cumulo”) in cui si estende l’ambito dell’indagine anche agli impianti in corso di autorizzazione (compresi quelli in iter autorizzativo presso la Regione Siciliana) e si dà atto di impianti fotovoltaici e agrivoltaici esistenti al tempo della domanda di VIA e non indicati nella precedente relazione perché non “ ritenuti forieri di impatti significativi, trattandosi di due piccoli impianti esistenti di potenza inferiore a 1 MW e distanti oltre 7000 m dal sito di progetto ”.
L’Avvocatura dello Stato a sua volta ha depositato il Parere tecnico-legale n. 999/2025 approvato dalla C.T.S. nella seduta del 30/12/2025, avente natura meramente argomentativa e con funzioni di supporto alla difesa in giudizio dell’Amministrazione in relazione alle censure spiegate dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il Collegio ritiene che il ricorso sia suscettibile di favorevole statuizione con riferimento ad alcune delle censure dedotte, nei limiti di seguito esposti e precisati.
Col primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria, violazione dei principi del giusto procedimento e di leale collaborazione tra p.a. e privato, sanciti dagli artt. 7 e ss. della L. 241/1990, nonché per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di autorizzazione ambientale ai sensi dell’art. 10 bis, L. 241/1990.
Il motivo è fondato solo in parte.
Occorre dare atto che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza Regionale, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato VII e delle Linee Guida SNPA n.28/2000, prima di emettere il parere consultivo, oggi impugnato, ha effettuato un puntuale e dettagliato esame di tutti i documenti/elaborati prodotti dal Proponente al momento dell’attivazione della procedura e, all’esito della disamina della documentazione prodotta dal Proponente, nella seduta del 4 ottobre 2023 ha espresso il parere tecnico n. 547/2023, onerando la ditta ad integrare lo studio di impatto ambientale su 16 punti. La Commissione ha preso anche in considerazione i documenti prodotti dalla Società quale integrazione “volontaria”, della cui presentazione in data 27.11.2023 viene riferito dalla Commissione stessa a pag. 3 dell’impugnato parere.
Quanto sopra evidenzia un effettivo coinvolgimento della Società nella fase istruttoria, avendo avuto concretamente la Società la possibilità di integrare i propri elaborati e la documentazione tecnica sulla base dei rilievi effettuati dalla Commissione nel parere istruttorio intermedio n. 547/2023. Non di meno, né la Commissione né l’autorità procedente hanno chiesto integrazioni documentali su alcuni dei punti poi ritenuti decisivi per il diniego di autorizzazione ambientale. Ciò vale in particolare in relazione alla contestata mancanza di documentazione sul tema della “Gittata degli elementi rotanti” da parte della Commissione PNRR-PNIEC e, come si vedrà meglio nell’esaminare il terzo motivo di ricorso, sulla Valutazione di Incidenza e sulla precisazione degli effetti legati alla c.d. alternativa zero.
In relazione a tali punti è ravvisabile in effetti una lesione del principio generale di leale collaborazione tra p.A. e privato (art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990) e il ricorso va conseguentemente accolto.
Col secondo motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità del parere conclusivo della C.T.S. per vizi di motivazione riferibili al parere nel suo complesso e ai singoli punti nei quali si esprime un giudizio tecnico negativo in relazione alle componenti ambientali di volta in volta considerate.
In proposito, occorre sottolineare che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, la funzione tipica della Valutazione di impatto ambientale è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto (Consiglio di Stato sez. IV, 17/06/2025, n. 5281). Dati gli ampi margini di valutazione discrezionale (sia amministrativa che tecnica) rimessi all’Amministrazione, l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di VIA è possibile solo in caso di manifesta illogicità e incongruità, in ipotesi di travisamento dei fatti o di macroscopici difetti di istruttoria, ovvero quando l'atto impugnato risulti privo di idonea motivazione, non essendo ammessa la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'amministrazione ( T.A.R. Napoli, sez. III, 27/03/2025, n. 2580).
Ebbene, tanto precisato, il Collegio non ravvisa l’esistenza di lacune motivazionali dell’apparato argomentativo talmente gravi da inficiare l’intero parere (e, di riflesso, il provvedimento finale del MASE che lo recepito), che in relazione alle singole componenti ambientali ha puntualmente enucleato le ragioni impeditive della valutazione dell’impatto ambientale del progetto, sebbene in alcuni punti la motivazione possa risultare contraddittoria o travisare elementi fattuali.
Più nello specifico, in relazione alla valutazione condotta dalla CTS sulle singole componenti ambientali e ai rilievi mossi dalla Società si rileva sinteticamente quanto segue.
Rispetto all’analisi di producibilità, in buona sostanza la ricorrente conferma il rilievo della Commissione per cui lo studio prodotto “ non menziona il tipo di producibilità calcolata in termini di probabilità attesa e di proiezioni statistiche della stessa, nei primi 10 anni di vita dell’impianto ”, assumendo che tale informazione non era richiesta dal Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana (PEARS). Per il resto afferma apoditticamente che le valutazioni svolte dalla Società nel proprio studio sarebbero state sufficienti a consentire una trattazione adeguata della tematica in argomento, a fronte di una valutazione coerente e ben argomentata dell’Amministrazione secondo cui “ il Proponente, non descrive in maniera sufficiente alcuni aspetti come la tipologia e le caratteristiche dell’aerogeneratore tipo utilizzato nella modellazione computazionale per la determinazione della producibilità attesa dell’impianto, la tipologia e la quantificazione delle perdite inserite nei modelli di calcolo ”, rispetto alla quale non sono tuttavia ravvisabili vizi di illogicità o macroscopico travisamento fattuale, ma soltanto una semplice divergenza di opinioni col giudizio espresso dal Proponente che non lascia margini a un sindacato (sostitutivo) del Giudice.
Con riguardo allo Shadow flickering la ricorrente contesta il punto della motivazione ove si afferma “ Non è esplicitato quali siano, le categorie catastali dei recettori ‘sensibili’ per il fenomeno in disamina. In questo senso sarebbe stato necessario classificare i recettori ‘sensibili’, anche secondo le categorie catastali da A1 a A10 e quelle classificate come B1-B2-B5-D4-D10 ”. In proposito evidenzia che “ le analisi sono state effettuate in relazione ai pochi edifici esistenti nella zona, distinguendo tra edifici con destinazione catastale ‘residenziale’ da quelli a destinazione ‘non residenziale’ e che per gli edifici con destinazione residenziale, che costituiscono quelli più sensibili per il fenomeno dello Shadow Flickering, è stata riportata la classificazione catastale da A1 a A10, contrariamente a quanto vorrebbe sostenere la Commissione (cfr. doc. 15, pag.8) ”.
Se questo è vero, non di meno il Collegio osserva che la Commissione aveva anche rilevato in argomento: “ non sono presenti indicazioni in merito alla modellazione computazionale eseguita, né i relativi tabulati di input/output. Non vi sono informazioni circa la configurazione a cui i risultati delle analisi fanno riferimento (se “worst case” o “real case”) ”; e, su tali profili, non meno significativi di quello relativo alla classificazione catastale per la valutazione della componente ambientale in oggetto, la ricorrente non muove rilievi.
Con riguardo al tema “Alternative progettuali”, la Società rileva che la Commissione non aveva in precedenza richiesto integrazioni documentali rispetto all’Alternativa zero, la cui valutazione viene adesso considerata insufficiente e ciò in violazione dei principi di leale collaborazione e del giusto procedimento.
Su questo punto la censura è fondata, in quanto, in sede di predisposizione del P.I.I. la stessa Commissione non aveva segnalato la necessità di approfondimenti rispetto all’Alternativa zero, ossia alle conseguenze discendenti dal non realizzare l’impianto.
Circa il tema “Conformità al contesto di programmazione e pianificazione”, la ricorrente rileva di avere, nella relazione avifaunistica, indicato i siti Natura 2000 collocati in prossimità all’areale di progetto, evidenziando che la ZSC più vicina è la ITA020015 “Complesso Calanchivo di Castellana Sicula”, localizzato a circa 1,6 Km a nord-ovest del SGR01, mentre gli altri siti della c.d. Rete Natura 2000 sono posti a oltre 4 km dal sito di progetto. Di contro la Commissione non ha chiesto l’attivazione della Valutazione di Incidenza Ambientale, per la quale rinvia al terzo motivo.
Volendo rimanere nel terreno del motivo in esame, relativo agli aspetti motivazionali, la documentazione indicata da parte ricorrente, in particolare la relazione avifaunistica, mette in crisi la motivazione del parere, laddove si afferma che la ricorrente non avrebbe valutato la prossimità ai siti Natura 2000, mentre il parere è contraddittorio laddove rileva una interferenza con detti siti, quando è chiaro che l’impianto è al di fuori di tali siti natura 2000, distando dagli stessi qualche chilometro (come chiarito in premessa del parere stesso, a pag. 5).
Quanto alla componente “Biodiversità”, una incongruenza motivazionale è in effetti ravvisabile nel parere per quanto attiene al potenziale impatto dell’impianto sui chirotteri, visto che proprio la Commissione, a pagg. 12 e 13 del parere, ha rilevato che “ il progetto ha preso in considerazione le interferenze con fauna e la flora locali, ponendo particolare attenzione all’avifauna (uccelli) e ai chirotteri (pipistrelli) ”, salvo poi contraddirsi nel rilevare “ Assente un’analisi degli impatti sui chirotteri ”. Restano, non di meno, valide e congruamente motivate le osservazioni della Commissione relativamente alla sottovalutazione del pericolo di impatto con specie migratorie, anche ad alto valore conservazionistico. Non si può infatti rimproverare all’amministrazione di non aver voluto visionare un report di dettaglio (Bird Watching) nella disponibilità della Società, ma non prodotto, sebbene indicato nel SIA. Non sono infine sufficientemente dettagliate le ragioni in base alle quali, dopo avere indicato le specie animali (tra cui rientrano anche alcune specie protette) presenti o potenzialmente presenti nell’area di studio, la ricorrente abbia escluso la possibilità di interferenze con gli aerogeneratori: sul punto la Relazione agropedologica, botanica e faunistica prodotta dalla Società è realmente, se non contraddittoria (come affermato dalla C.T.S.), quantomeno poco perspicua e lineare.
Per quanto riguarda la componente “Salute umana e clima” la valutazione della Commissione è favorevole, sebbene evidenzi che la trattazione contenuta nel SIA non fosse del tutto esaustiva.
Relativamente alla componente “Geologia e ambiente idrico superficiale e sotterraneo” le repliche della ricorrente confermano la bontà dei rilievi della Commissione circa l’incompletezza delle rappresentazioni cartografiche. Ed invero, è la ricorrente ad affermare, con riferimento alle carte di pericolosità e rischio geomorfologico, che, sebbene le stesse riguardino tutte le opere in progetto (e non la sola porzione nord), “ essendo di maggior interesse l’area di fondazione degli aerogeneratori, la Società ha ritenuto opportuno riportare il focus della carta sull’areale di parco e permettere la visione del cavidotto solo nel keyplan ”. La ricorrente, inoltre, non obietta al rilievo della Commissione per cui, quanto al rischio di frana, “ il cavidotto di collegamento alla stazione elettrica interferisce con due aree in dissesto classificate rispettivamente R1 ed R3 ”.
Con riguardo alla componente “Radiazioni non ionizzanti”, le difese della Società evidenziano che in effetti essa non ha provveduto, nel suo elaborato, al calcolo della DPA (Distanza di prima approssimazione) rispetto alla planimetria della stazione, risultando così l’elaborato realmente lacunoso su questo punto, come giustamente rilevato dalla C.T.S..
Riguardo alla componente “Rumore” ammette di non aver, per errore, caricato sul portale MASE la “Relazione di impatto acustico” richiamato nel SIA, il che dimostra la correttezza della motivazione del parere sul punto.
Sulla componente “Vibrazioni” la Commissione rileva l’assenza assoluta di esame in argomento e tale mancanza non trova smentita nelle difese della Società, la quale, riprendendo quanto già affermato nel SIA, si limita a rilevare che “ in fase di esercizio, un impianto eolico non produce vibrazioni, per cui l’impatto è nullo. Le vibrazioni sono presenti esclusivamente in fase di costruzione, manutenzione e dismissione dell’impianto e sono dovute all’utilizzo delle macchine e attrezzature. Dunque, sono esposti a rischio vibrazioni solo gli operai e tecnici che eseguono queste lavorazioni ”. Tuttavia, neppure rispetto a tali fasi di costruzione e dismissione è stato condotto un approfondimento della tematica delle vibrazioni e, anche per la fase di funzionamento, non è vero che la problematica sia del tutto assente, perché gli operai che intervengono periodicamente per le opere di manutenzione sono esposti al rischio vibrazioni, come del resto confermato dalla stessa ricorrente.
Con riguardo alla componente “Sistema paesaggistico: paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali”, la ricorrente ammette il mancato rispetto delle distanze tra gli aerogeneratori ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e, in particolare, tra le torri SGR5 e la SGR4 e offre la propria disponibilità a stralciare quest’ultima; riconosce che solo alcuni tratti di cavidotto interrato interessano aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004 per le quali, tuttavia, esclude profili di incompatibilità con l’ambiente di riferimento (v. Motivo V); quanto alle asserite carenze sugli impatti visivi provocati dal progetto, la Società ha prodotto un apposito studio sugli impatti cumulativi e sull’effetto percettivo generato, sui quali ci si soffermerà nel Motivo IV. La censura in esame segue quindi le sorti dei motivi IV e V ai quali si rinvia.
Con riguardo alle insufficienze del piano di monitoraggio, pacificamente ammesse, la ricorrente sostiene, sulla base di un artificio linguistico, che, poiché tanto l’art. 22 quanto l’Allegato VII al d.lgs. n. 152/2006, parlano di “ progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio ”, sarebbe sufficiente un’indicazione sommaria: infatti, le superiori norme prevedono che lo SIA contenga un mero “progetto” di piano di monitoraggio e non, quindi, un piano di monitoraggio vero e proprio, completo di tutti gli elementi.
In contrario, il Collegio osserva che le norme indicate non contengono né presuppongono la distinzione tra “progetto” e “piano” di monitoraggio nei termini prospettati dalla ricorrente, ma enunciano la sola nozione di “progetto di monitoraggio”, indicandone i contenuti necessari e specificando con indicazione di dettaglio che il progetto in questione “ include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio ”. In altre parole, l’impiego della dizione “ progetto ” da parte della disposizione in esame non sembra autorizzare una lettura riduttiva del contenuto dello strumento in esame alla stregua di una “ bozza preliminare ” in attesa di completamento, destinata cioè solo in un secondo momento a confluire in un “ piano di monitoraggio ” vero e proprio dal contenuto puntuale.
Sulle “misure di compensazione”, infine, tenuto conto della necessaria contestualizzazione, si rivelano tutt’altro che generiche le considerazioni mosse dalla Commissione in relazione a tale profilo, laddove nel parere ha asserito che “ in relazione alle misure di compensazione, non è in grado di valutarle in quanto il Proponente non ha adeguatamente analizzato l’impatto del progetto su alcune componenti ambientali, come rappresentato nelle pertinenti parti di questo parere ” (cfr. doc. 2, pag. 30).
Tale inciso acquista significato proprio in riferimento alle precedenti parti del medesimo parere in cui la Commissione ha dettagliatamente enucleato la carente valutazione del SIA su alcune componenti ambientali, carenze che si riflettono conseguentemente sulla verifica dell’efficacia delle misure mitigative proposte dalla ricorrente, rendendone impossibile la valutazione.
In definitiva, all’esito dell’esame del secondo motivo, non emergono vizi atti a invalidare l’intero impianto motivo dell’atto, ma soltanto alcune carenze motivazionali concernenti limitati aspetti della valutazione di compatibilità ambientale, riferibili precisamente alle componenti Shadow flickering, Alternative progettuali, Conformità al contesto di programmazione e pianificazione, Biodiversità, che sarà cura dell’autorità procedente emendare in sede di riedizione del potere.
Col terzo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del giudizio di compatibilità ambientale negativo nella parte in cui il MASE ha rilevato il mancato svolgimento di “ uno Studio di Incidenza approfondito ossia una Valutazione di incidenza appropriata (Livello II della Valutazione di Incidenza Ambientale) redatta in accordo alle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza …”.
Il motivo è fondato.
L’Amministrazione resistente non ha chiesto, nel corso della istruttoria, la redazione dello Studio di Incidenza, né ha fatto menzione della necessità di attivare la procedura di VIncA, limitandosi a menzionare il fatto che l’area di progetto risultasse prossima ad alcune aree rientranti nella c.d. Rete Natura 2000. Né, dal canto suo, la CTS istituita presso l’ARTA ha effettuato richieste di tal tipo. Al riguardo, nel proprio parere la CTS ha solo chiesto alla Società di verificare “ se l’area di riferimento delle infrastrutture ricade all’interno di corridoi faunistici e/o di aree escluse dall’attività venatoria ” (cfr. doc. 22, pag. 14 punto n. 6). In riscontro alla superiore richiesta la Società ha trasmesso delle integrazioni (cfr. doc. 6 e 7), che sono state oggetto di una seconda consultazione a seguito della quale non sono pervenute osservazioni.
Tale modus operandi non appare in sintonia con la normativa di riferimento – oltre che con i principi di leale collaborazione e giusto procedimento – perché l’amministrazione ha rigettato ex abrupto l’istanza del privato, senza avere neppure chiesto l’attivazione della procedura di incidenza né di integrare lo studio di impatto ambientale con la relazione di incidenza, indicando il livello di approfondimento appropriato, come stabilito dall’art. 5, commi 4 e 6, d.p.r. 357/1997.
Col quarto motivo la ricorrente rileva che il parere della Commissione è viziato anche nella parte in cui lamenta che la valutazione degli impatti cumulativi, operata dalla Società ricorrente nel SIA, “ risulta riduttiva ” (doc. 2, pag. 15).
Tale giudizio dipende dal fatto che, come evidenziato nel parere CTS, la ricorrente ha limitato selettivamente l’indagine ai soli parchi eolici esistenti, non considerando impianti FER di altro tipo né i progetti in corso di istruttoria né “ dando evidenza di aver esteso il proprio studio ai progetti valutati e/o autorizzati a livello Regionale o locale ”.
Il motivo è affidato al mero richiamo dell’indirizzo giurisprudenziale per cui rappresenta un “ errore metodologico ... considerare, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, anche gli impianti in corso di realizzazione mentre l’allegato VII al Testo Unico dell’Ambiente richiede che tale valutazione sia limitata solo ad altri progetti esistenti e/o approvati ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 8.9.2023, n. 8235; Id. sent. nn. 8260-8263/2023, 11.9.2023 e n. 8029 del 30.8.2023), osservandosi che gli impianti indicati dalla Commissione sono tutti in corso di istruttoria e le procedure nn. 9376, 10430, 10648, 10807, 10943, 10944 – che secondo la Commissione avrebbero dovuto essere considerate dalla Società ai fini dello studio sugli impatti cumulativi – sono state attivate dopo che la Società ha ottenuto la procedibilità per il progetto qui in discussione (cod. proc. n. 8870).
Resta però il fatto che la ricorrente non ha esteso il campo di indagine ai progetti di competenza regionale, e solo con la relazione integrativa prodotta in corso di causa dà atto di impianti fotovoltaici e agrivoltaici esistenti al tempo della domanda di VIA, ma non indicati nella precedente relazione, perché non “ ritenuti forieri di impatti significativi, trattandosi di due piccoli impianti esistenti di potenza inferiore a 1 MW e distanti oltre 7000 m dal sito di progetto ”, in tal modo prevenendo il possibile esito del giudizio dell’Amministrazione.
Ferma restando la validità del principio giurisprudenziale invocato da parte ricorrente (che, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, circoscrive l’ambito di rilevanza ai soli progetti di impianti esistenti o approvati), è tuttavia onere dell’istante fornire una rappresentazione quanto più possibile accurata di modo che l’Amministrazione possa compiere le sue valutazioni sulla base di un quadro completo; e, nel caso di specie, il paragrafo relativo agli impatti cumulativi del documento SIA mostra delle obiettive carenze, colmate solamente con la relazione integrativa esibita in corso di causa.
Col quinto motivo la ricorrente deduce l’illegittimità derivata del provvedimento di VIA negativo nella parte in cui questo ha recepito il contenuto del parere della Soprintendenza prot. 9818 del 15.05.2024, a sua volta viziato per incompetenza nonché per violazione del principio di proporzione, avendo previsto l’onerosa prescrizione dello stralcio di tre aerogeneratori dei sette in progetto e la deviazione di parte del tracciato del cavidotto.
Il parere della Soprintendenza sarebbe innanzitutto viziato da incompetenza, poiché l’area selezionata dalla Società per il progetto è libera da vincoli ai sensi del D.lgs. 42/2004 e con l’approvazione del D.L. n. 13/2023, convertito con L. n. 41/2023, sarebbe stato eliminato qualsiasi potere di intervento del MiC e, nel caso che ci occupa, delle Soprintendenze ai BB.CC.AA., ove si tratti di impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela.
Trattasi di censura già esaminata e disattesa dalla Sezione alla luce delle seguenti condivisibili considerazioni:
<< In termini generali prevede l’art. 26 del d.lgs. 42/2004 che "per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero [della Cultura] si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Anche l’art. 12 co. 3-bis d.lgs. 387/2003, prevedendo: “Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale”, non esclude in ogni caso che il Ministero della Cultura debba esprimere il proprio parere per gli impianti con potenza nominale superiore a 1 MW assoggettati a procedura di VIA. L’eliminazione del riferimento al parere del MIC per le aree contermini, di cui alla novella legislativa del d.l. n. 13/2023, che ha modificato il citato art. 12 co. 3-bis, infatti non incide sulla regola generale posta dall’art. 26 d.lgs. 42/2004 che vede la necessità dell’intervento del MIC per tutti i progetti da sottoporre a VIA >> (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. V, sentenza n. 1508/24).
Per quanto riguarda i profili connessi al rispetto del principio di proporzionalità, gli stessi possono ritenersi ormai ampiamente superati dalla nota prot. n. 24138 del 25 novembre 2025, con cui la Soprintendenza di Palermo, eseguiti dalla Società i saggi archeologici richiesti, ha autorizzato anche i tre aerogeneratori di cui aveva precedentemente, col parere impugnato, previsto lo stralcio. Di tale nuovo parere, sopravvenuto in corso di causa, l’autorità procedente dovrà tenere debito conto in sede di riesercizio del potere in seguito all’annullamento del provvedimento negativo del MASE.
La nota prot. n. 24138 del 25 novembre 2025 della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo non supera, tuttavia, il precedente parere prot. 9818 del 15.05.2024 nella parte in cui prescrive di modificare il tracciato del cavidotto nei tratti interferenti con i siti archeologici di IO e Tudia.
La rilevanza archeologica dei siti indicati non può in verità escludersi per il solo fatto della presenza di strade asfaltate e rispetto agli stessi la ricorrente non ha offerto di eseguire saggi al fine di escludere la possibile presenza di reperti archeologici, come invece ha proposto per le aree sottostanti gli aerogeneratori.
Tenuto conto di ciò, non può ritenersi irragionevole né spropositata la prescrizione in oggetto, la quale richiede una parziale modifica del tracciato del cavidotto al fine di tutelare l’interesse archeologico dei siti senza per il resto mettere in discussione la realizzazione dell’impianto eolico.
Dunque, alla luce di quanto sin qui considerato, il provvedimento di VIA negativo impugnato in questa sede appare viziato per la violazione, nella valutazione di alcune delle componenti ambientali sopra meglio identificate, dei principi del giusto procedimento e della leale collaborazione, per difetto di motivazione nonché per la mancata richiesta di attivazione della procedura di VIncA.
Agli effetti conformativi, nella riedizione del potere, l’autorità competente è onerata di riattivare prontamente il procedimento e di concluderlo, concesso un congruo termine alla Società istante per l’attivazione della procedura di VIncA secondo il livello appropriato e per l’integrazione degli elaborati progettuali nelle parti ritenute manchevoli giuste le indicazioni in proposito offerte dal parere della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC n. 425 del 03.10.2024, con un provvedimento espresso, tenuto conto, altresì, del parere della Soprintendenza di Palermo nota prot. n. 24138 del 25 novembre 2025 circa i profili di tutela dell’interesse archeologico-paesaggistico.
L’accoglimento in parte qua del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto n. 110 del 7 marzo 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NC, Presidente
LO ON, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ON | AN NC |
IL SEGRETARIO