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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4735/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4735/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
CASTRO MORGANA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DE CASTRO MORGANA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno uniformando i loro comportamenti in modo da non recarsi reciprocamente pregiudizio. 2. - I coniugi danno atto che il Signor è intestatario dell'immobile Parte_1 coniugale situato in Maranello (Mo), Via Legnano n. 13 che rimane assegnato al marito unitamente agli arredi ivi presenti, eccetto quelli che la signora riterrà di asportare dalla casa ove rimarrà a vivere il CP_1 marito con il figlio . Per_1
3. – I coniugi danno atto che la moglie ha già lasciato la casa coniugale e abita presso alcuni parenti.
4.- quanto ai rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di non avere tra loro questioni pendenti da risolvere di carattere economico-patrimoniale, fatto salvo quanto concordato in merito al pagamento da parte del signor
entro 5 giorni dalla firma del presente ricorso della somma di Parte_1 euro 25.000,00 alla moglie versando la somma sul conto corrente alla medesima intestato iban [...] e un ulteriore pari importo da versare sullo stesso conto corrente bancario entro e non oltre il 31/1/2025.
5. – per tutto quanto non stabilito nel presente atto, espressamente entrambi i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'un l'altra.
6.- Le parti rinunciano altresì reciprocamente a richiedersi l'un l'altra alcunché a titolo di mantenimento, disponendo entrambi di sufficienti redditi propri e che per quanto riguarda il figlio , che attualmente Per_1 ha 30 anni, si occuperà del suo mantenimento ordinario e straordinario il padre al 100% mentre la madre contribuirà per l'equivalente per il periodo che il figlio deciderà di trascorrere con lei.
7.- Le spese legali per la presente procedura si intendono interamente a carico del signor ” Parte_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
NE (MO) il 16/03/1956 e nata a [...] Controparte_1
(BG) il 06/04/1969
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Casalmaggiore (CR) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1993, atto n.5, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4735/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
CASTRO MORGANA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DE CASTRO MORGANA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno uniformando i loro comportamenti in modo da non recarsi reciprocamente pregiudizio. 2. - I coniugi danno atto che il Signor è intestatario dell'immobile Parte_1 coniugale situato in Maranello (Mo), Via Legnano n. 13 che rimane assegnato al marito unitamente agli arredi ivi presenti, eccetto quelli che la signora riterrà di asportare dalla casa ove rimarrà a vivere il CP_1 marito con il figlio . Per_1
3. – I coniugi danno atto che la moglie ha già lasciato la casa coniugale e abita presso alcuni parenti.
4.- quanto ai rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di non avere tra loro questioni pendenti da risolvere di carattere economico-patrimoniale, fatto salvo quanto concordato in merito al pagamento da parte del signor
entro 5 giorni dalla firma del presente ricorso della somma di Parte_1 euro 25.000,00 alla moglie versando la somma sul conto corrente alla medesima intestato iban [...] e un ulteriore pari importo da versare sullo stesso conto corrente bancario entro e non oltre il 31/1/2025.
5. – per tutto quanto non stabilito nel presente atto, espressamente entrambi i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'un l'altra.
6.- Le parti rinunciano altresì reciprocamente a richiedersi l'un l'altra alcunché a titolo di mantenimento, disponendo entrambi di sufficienti redditi propri e che per quanto riguarda il figlio , che attualmente Per_1 ha 30 anni, si occuperà del suo mantenimento ordinario e straordinario il padre al 100% mentre la madre contribuirà per l'equivalente per il periodo che il figlio deciderà di trascorrere con lei.
7.- Le spese legali per la presente procedura si intendono interamente a carico del signor ” Parte_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni Parte_1 Controparte_1 diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
NE (MO) il 16/03/1956 e nata a [...] Controparte_1
(BG) il 06/04/1969
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Casalmaggiore (CR) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1993, atto n.5, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale