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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 13171/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13171/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il [...], (C.F. ), ed ivi residente in [...] C.F._1
4,, con il patrocinio dell'avv. FOSCHI Emanuele;
e
nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Acquatraversa 12 , con il patrocinio dell'avv. FOSCHI Emanuele;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2014 e di non avere da Parte_1 Controparte_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
- affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocazione a settimane alternate presso gli Per_1 stessi;
- obbligo di mantenimento diretto della minore: ciascuno dei genitori fornirà vitto e alloggio nel tempo in cui avrà la figlia con sé e coprirà anche ogni spesa legata alla convivenza;
- le parti concorreranno al 50% alle spese straordinarie e non prevedibili secondo il Protocollo di Intesa del
Tribunale di Roma;
- la residenza della minore, ai soli fini anagrafici, rimarrà stabilito presso la casa familiare sita in Gallicano nel
Lazio (RM) alla Via Acquatraversa 12 e costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della fanciulla all'altro genitore.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto tra le parti in data 22/04/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13171/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiuggi in data 22/04/1990 tra Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiuggi al n. 12,
[...] Controparte_1
Parte II , Serie A , Anno 1990, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13171/2024 RG V.G., introdotta da
, nato a [...] il [...], (C.F. ), ed ivi residente in [...] C.F._1
4,, con il patrocinio dell'avv. FOSCHI Emanuele;
e
nata a [...] il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Acquatraversa 12 , con il patrocinio dell'avv. FOSCHI Emanuele;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi separati nell'anno 2014 e di non avere da Parte_1 Controparte_1 allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
- affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocazione a settimane alternate presso gli Per_1 stessi;
- obbligo di mantenimento diretto della minore: ciascuno dei genitori fornirà vitto e alloggio nel tempo in cui avrà la figlia con sé e coprirà anche ogni spesa legata alla convivenza;
- le parti concorreranno al 50% alle spese straordinarie e non prevedibili secondo il Protocollo di Intesa del
Tribunale di Roma;
- la residenza della minore, ai soli fini anagrafici, rimarrà stabilito presso la casa familiare sita in Gallicano nel
Lazio (RM) alla Via Acquatraversa 12 e costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna della fanciulla all'altro genitore.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto tra le parti in data 22/04/1990, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13171/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiuggi in data 22/04/1990 tra Parte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fiuggi al n. 12,
[...] Controparte_1
Parte II , Serie A , Anno 1990, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 09/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi