Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati
Dott. Giovanni D'Onofrio
- Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 543/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
13.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA Parte_1 e [...] Letto il ricorso depositato in data 05.03.2025 da
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to RAGOZZINO DONATO, dalla cui unione sono nati i figli Per_1 (il 26.06.2008) e Per_2 (il 30.07.2013), tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capua (CE) in data 23.05.2014;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza,
pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa n.5599/2016 del 05/04/2016;
rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi, che hanno già cessato ogni forma di convivenza e lasciato la casa coniugale, avendo ambedue trasferito altrove la propria residenza, confermano la volontà di sciogliere il matrimonio contratto;
2. i figli, ambedue ancora minorenni, RO e LU, vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con domicilio privilegiato presso la casa materna sita in Caserta ala
Viale Lincoln, n.217;
3. i genitori trascorreranno con i figli, a settimane alterne, l'intero fine settimana, dal venerdì sera (dalle ore 18.00) alla domenica sera
(ore 21.00);
4. durante la settimana, il padre vedrà i figli il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.30 e, salvo il necessario preavviso e coordinamento, tutte le volte che vorrà;
5. i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, così come le relative vigilie ed i correlati periodi festivi saranno trascorsi dai figli alternativamente con la madre e col padre secondo quanto appresso indicato. Lo stesso dicasi per l'Epifania, prevedendosi l'alternanza di tali periodi per gli anni successivi. Di anno in anno, alternativamente, i figli trascorreranno il giorno della Domenica delle Palme e quello del Lunedì in albis con uno dei genitori ed il giorno della Domenica di Pasqua con l'altro. I figli trascorreranno altresì il giorno del 19 marzo con il padre, nonché il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti trascorreranno con la madre il giorno della festa della mamma, così come il compleanno e l'onomastico di quest'ultima. Inoltre i figli trascorreranno i giorni del 24 e 25 dicembre con il padre, mentre i giorni di vigilia e capodanno (31 dicembre / 01 gennaio) con la madre.
6. durante il mese di Agosto, i figli rimarranno con ciascun genitore per un periodo di quindici giorni consecutivi;
tale periodo verrà preventivamente concordato dai coniugi entro il mese di maggio di ciascun anno, compatibilmente con il periodo di ferie attribuito a ciascuno di essi;
7. il sig. GI TO si impegna a corrispondere in favore di ciascun figlio minore a titolo di contributo per il loro mantenimento la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, per un totale di € 800,00 (ottocento/00) mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge. Tale importo verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, con le modalità sopra indicate;
8. ambedue i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che potranno rendersi necessarie per i figli. A titolo esemplificativo e non esaustivo si intenderanno spese straordinarie: corredo scolastico (libri, quaderni, colori,...), mensa, eventuali corsi di ripetizione, viaggi di studio o di svago, attività sportive e/o extra scolastiche, feste di compleanno, ricorrenze
(prima comunione,...), spese mediche (visite specialistiche, medicinali,...), ecc. Tali spese straordinarie, ove possibile, dovranno essere preventivamente concordate e documentate.
9. ambedue i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, essendo entrambi impiegati con reddito proprio. Pertanto, reciprocamente, rinunciano l'uno in favore dell'altro ad ogni forma di mantenimento ed all'assegno divorzile.
10. Ciascuna delle predette previsioni sarà derogabile e modificabile, previo accordo si entrambi i genitori ed in base alle esigenze dei minori e delle stesse parti;
11. Entrambi i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
12. Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Capua (CE) il 23.05.2014 da nato in [...] il [...], eParte_1
Parte_2
,nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie C,
anno 2014); 3) Dichiara interamente compensate tra
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice estensore
Dott.ssa Rossella Di Palo
le parti le spese del giudizio.
nella camera di consiglio del 13.06.2025
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio