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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8917 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Claudio Sanna e Orazio Mameli, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Claudio Sanna e Orazio Mameli, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto
Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 28/03/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolianova.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/03/2008 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pt_1 Parte_2
Dolianova, anno 2008, numero 6, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente con l'obbligo di comunicare tra loro le variazioni.
2) Essendo la casa coniugale di proprietà della madre non si ritiene necessario alcun provvedimento di assegnazione.
3) I genitori concordano nel richiedere l'affidamento condiviso dei minori:
- nato il [...] in [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._3
Pag. 2 di 4 - nato il [...] in [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._4
- nata il [...] in [...] (C.F. ). Persona_2 C.F._5
Tuttavia, fino a quando la residenza del padre non sarà completata per accogliere i 3 figli, i coniugi concordano che i minori mantengano residenza prevalente presso la madre e che il padre corrisponda a quest'ultima, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 mensili oltre all'intero assegno familiare che ella già percepisce per l'intero.
4) I genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie riferite ai figli previo accordo tra loro e in particolare: materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche;
spese per le eventuali attività sportive, artistiche e di approfondimento delle lingue straniere;
spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
cure odontoiatriche e oculistiche compreso l'acquisto di eventuali occhiali e apparecchio ortodontico;
tutti i viaggi inerenti a studio e sport, come campi estivi ecc.
Per tutte le ulteriori attività ricreative, ad esempio viaggi ed escursioni, le spese resteranno interamente a carico del genitore che li accompagna.
5) Fatta salva ovviamente qualsiasi particolare necessità il padre terrà i figli con sé il lunedì e il mercoledì dalla mattina (o dopo scuola) fino alla cena compresa e li riporterà per la notte dalla madre.
Lo stesso dicasi per i fine settimana (dal venerdì compreso) nei quali i genitori si alterneranno.
Il padre inizierà a tenere i figli anche per la notte solo quando la sua abitazione sarà completata.
6) Per le festività si concorda la seguente suddivisione alternata, che comunque potrà essere rivista di anno in anno a seconda delle specifiche esigenze dei minori:
- per le festività natalizie la madre terrà i figli nelle giornate del 25 e 26 dicembre, mentre il padre li avrà il 24;
- il 31 dicembre e 1° gennaio saranno alternati (per l'anno in corso la madre li terrà il 31 dicembre ed il padre il 1° gennaio);
- Pasqua e PA saranno di norma divise ed alternate.
7) La turnazione precisata si intenderà valida anche per il periodo post-scolastico, salvo specifiche esigenze o cambiamenti per impegni dei minori (campi sportivi ecc.).
Entrambi i coniugi avranno facoltà di tenere i figli con sé per complessivi 15 giorni (anche suddivisi in due settimane) ciascuno, previa comunicazione ed accordo anticipato, nei mesi di luglio e agosto.
Pag. 3 di 4 8) I minori trascorreranno i rispettivi compleanni con la madre e la sua famiglia, con l'impegno di garantire al padre la possibilità di trascorrere del tempo di qualità (ad esempio stando insieme al bambino festeggiato per pranzo o per cena) tenendo conto anche della preferenza dei minori;
il tutto, ovviamente, a meno che i genitori non si siano accordati per un viaggio all'estero.
Viceversa, nei giorni di compleanno del padre e/o della madre, i minori passeranno la giornata con il festeggiato anche se per calendario avrebbero dovuto essere con l'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il
10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8917 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Claudio Sanna e Orazio Mameli, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Claudio Sanna e Orazio Mameli, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto
Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 28/03/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Dolianova.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28/03/2008 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pt_1 Parte_2
Dolianova, anno 2008, numero 6, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente con l'obbligo di comunicare tra loro le variazioni.
2) Essendo la casa coniugale di proprietà della madre non si ritiene necessario alcun provvedimento di assegnazione.
3) I genitori concordano nel richiedere l'affidamento condiviso dei minori:
- nato il [...] in [...] (C.F. ); Persona_1 C.F._3
Pag. 2 di 4 - nato il [...] in [...] (C.F. ); Parte_3 C.F._4
- nata il [...] in [...] (C.F. ). Persona_2 C.F._5
Tuttavia, fino a quando la residenza del padre non sarà completata per accogliere i 3 figli, i coniugi concordano che i minori mantengano residenza prevalente presso la madre e che il padre corrisponda a quest'ultima, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 mensili oltre all'intero assegno familiare che ella già percepisce per l'intero.
4) I genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie riferite ai figli previo accordo tra loro e in particolare: materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche;
spese per le eventuali attività sportive, artistiche e di approfondimento delle lingue straniere;
spese mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale;
cure odontoiatriche e oculistiche compreso l'acquisto di eventuali occhiali e apparecchio ortodontico;
tutti i viaggi inerenti a studio e sport, come campi estivi ecc.
Per tutte le ulteriori attività ricreative, ad esempio viaggi ed escursioni, le spese resteranno interamente a carico del genitore che li accompagna.
5) Fatta salva ovviamente qualsiasi particolare necessità il padre terrà i figli con sé il lunedì e il mercoledì dalla mattina (o dopo scuola) fino alla cena compresa e li riporterà per la notte dalla madre.
Lo stesso dicasi per i fine settimana (dal venerdì compreso) nei quali i genitori si alterneranno.
Il padre inizierà a tenere i figli anche per la notte solo quando la sua abitazione sarà completata.
6) Per le festività si concorda la seguente suddivisione alternata, che comunque potrà essere rivista di anno in anno a seconda delle specifiche esigenze dei minori:
- per le festività natalizie la madre terrà i figli nelle giornate del 25 e 26 dicembre, mentre il padre li avrà il 24;
- il 31 dicembre e 1° gennaio saranno alternati (per l'anno in corso la madre li terrà il 31 dicembre ed il padre il 1° gennaio);
- Pasqua e PA saranno di norma divise ed alternate.
7) La turnazione precisata si intenderà valida anche per il periodo post-scolastico, salvo specifiche esigenze o cambiamenti per impegni dei minori (campi sportivi ecc.).
Entrambi i coniugi avranno facoltà di tenere i figli con sé per complessivi 15 giorni (anche suddivisi in due settimane) ciascuno, previa comunicazione ed accordo anticipato, nei mesi di luglio e agosto.
Pag. 3 di 4 8) I minori trascorreranno i rispettivi compleanni con la madre e la sua famiglia, con l'impegno di garantire al padre la possibilità di trascorrere del tempo di qualità (ad esempio stando insieme al bambino festeggiato per pranzo o per cena) tenendo conto anche della preferenza dei minori;
il tutto, ovviamente, a meno che i genitori non si siano accordati per un viaggio all'estero.
Viceversa, nei giorni di compleanno del padre e/o della madre, i minori passeranno la giornata con il festeggiato anche se per calendario avrebbero dovuto essere con l'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il
10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4