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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/09/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Paola De Lisio consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 496/2022 di r.g.a.c.,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rossi, elettivamente domiciliato Parte_1
nel di lui studio in Perugia, loc. San Sisto, Via Dottori 85, attore appellante
CONTRO
(già ), in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Minucci, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Napoli, Via D. Fontana 27.10, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza definitiva n. 450/2022, pronunciata nel giudizio 6295/2016 dal Tribunale di
Perugia in composizione collegiale, pubblicata il 30.03.2022, la quale ha dichiarato inammissibile la querela di falso quanto alla relata di notifica relativa alla cartella esattoriale n.
08020110008345418 000 e rigettato nel resto la domanda;
ha ordinato la restituzione del documento custodito;
ha disposto che, a cura della Cancelleria, fosse fatta menzione della sentenza tanto sull'originale del documento quanto sulle copie che di questo tengono luogo; ha condannato il querelante a una pena pecuniaria pari ad € 20,00 e alla refusione delle spese processuali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Note: con la presente nota di trattazione scritta si chiede termine ex art.190 cpc per Parte_1 conclusionale e repliche riportandosi alle conclusioni già rassegnate;
Nell'atto di appello ha così concluso: 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_3
per le deduzioni espresse al motivo I del presente atto di appello;
2) Dichiarare la nullità ed
[...] inutilizzabilità della perizia grafologica avvenuta su copie fotostatiche e non sugli originali delle relate di
1 notifica delle cartelle esattoriali impugnate per le ragioni che precedono al motivo II del presente atto di appello, accertando e dichiarando che parte convenuta non ha assolto all'ordine di esibizione e deposito degli originali delle relate di notifica delle cartelle esattoriali impugnate come ordinato dal G.I.; Nel merito 3) Accertare e dichiarare la falsità dei documenti prodotti agli atti di causa da parte convenuta
(relate di notifica delle cartelle esattoriali impugnate) nella parte in cui è riportata la dicitura Firma del destinatario o persona autorizzata che non sono stati sottoscritti dal sig. ma da altri Parte_1 soggetti ignoti in tutti gli avvisi di ricevimento e, conseguentemente, ordinare la nullità od annullamento dei documenti indicati e delle consequenziali notifiche per le ragioni che precedono al motivo III del presente atto di appello;
4) Rimettere in istruttoria la causa per rinnovazione della ctu con nomina di nuovo consulente tecnico di ufficio per le ragioni che precedono al motivo IV del presente atto di appello al fine di accertare e dichiarare la non paternità delle sottoscrizioni apposte dal sig. . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge e refusione delle spese di Ctu in caso di accoglimento delle domande.
. Note: si riporta alla memoria difensiva datata 18.1.2023 (in Controparte_1 atti, doc. 1) così come depositata in pari data e, nell'impugnare ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto da parte appellante anche nelle avverse note conclusionali a trattazione scritta, del tutto infondate in fatto ed in diritto, per brevità qui di seguito riportiamo e trascriviamo le conclusioni già rassegnate in comparsa, chiedendo di assegnare la causa in decisione senza differimenti, trattandosi di vicenda meramente documentale, non senza impugnare l'avversa richiesta di ripetizione della CTU, assolutamente irricevibile:
1) rigettare integralmente l'atto di appello ex adverso proposto, con conferma integrale della Sentenza di primo grado n. 450/22 del 30.3.2022 (doc. 5);
2) porre in via definitiva le spese di CTU, espletata in primo grado, a carico dell'odierno appellante;
3) con vittoria di spese e competenze del presente grado d'appello ex D.M. 55/14.
Nella comparsa costitutiva di appello ha concluso per il rigetto del gravame.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione del 09.09.2016 evocava avanti il Tribunale di Perugia Parte_1
la società , al fine di ottenere la declaratoria della falsità di una serie di Controparte_3
documenti indicati nell'atto di citazione, costituiti dalle relate di notificazione a mezzo posta di alcune cartelle esattoriali, riportanti la dicitura “firma del destinatario o persona autorizzata” in quanto dallo stesso mai sottoscritti.
Le cartelle esattoriali a cui inerivano le relate di notificazione erano le seguenti:
1) numero 08020031005036872 000, notificata in data 24/12/2003 a mezzo servizio postale, relativa a per contravvenzione al Codice della Strada del 2/4/2001 iscritta in Controparte_4
ruolo del 2003, dell'importo di € 348,25 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
2 2) numero 08020040040705909 000, notificata in data 28/09/2004, relativa a
[...] anni 2002 e 2003 iscritta in ruolo del 2004, importo di € Parte_2
4.141,88 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
3) numero 000, notificata in data 18/10/2005, relativa a Regione Umbria, PartitaIVA_1
tassa automobilistica anno 1999 dell'importo di € 406,70, contestata con atto del 31/12/2002
e iscritta in ruolo del 2005 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
4) numero 08020060037395572 000, notificata in data 10/01/2007, relativa a Comune di
MA, Imposta ICI anni 1999 e 2000 contestata con avviso 3815 del 22/12/2003 e 2286 del
22/12/2003, entrambi notificati in data 08/03/2004, iscritti in ruolo del 2006 dell'importo di €
102,64 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
5) numero , notificata in data 28/03/2008, relativa a Regione Umbria, PartitaIVA_2
tassa automobilistica anni 2001 e 2002, iscritta in ruoli del 2008 dell'importo di € 874,03 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
6) numero , notificata in data 21/07/2009, relativa a Regione Umbria, PartitaIVA_3
tassa automobilistica anni 2003 e 2004, iscritta in ruolo del 2009 dell'importo di € 845,82 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
7) numero 000, notificata in data 11/06/2011, relativa a PartitaIVA_4 Parte_3
imposta comunale sulle pubblicità per l'anno 1995 iscritta in ruolo del 2011
[...]
di € 95,17 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese.
Dopo avere instaurato un giudizio di opposizione avanti la Commissione Tributaria, definito con sentenza di rigetto n. 611/2015 del 24.2.2015 (tuttavia impugnata) l'attore aveva estratto le copie delle relate di notificazione delle cartelle esattoriali, rilevando la falsità delle proprie sottoscrizioni, per cui sporgeva querela avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia.
La querela di falso, avanzata in sede civile avverso i documenti da 10 a 16 indicati nell'atto di citazione, mirava quindi a dimostrare il mancato ricevimento delle cartelle esattoriali indicate.
si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda, in quanto Controparte_3
tutte le relate attestavano il perfezionamento della notificazione mediante la consegna dell'atto al destinatario, ad eccezione della cartella 08020110008345418 000 la cui notifica si era perfezionata con deposito nella casa comunale, producendo il certificato storico di residenza da cui risultava la residenza dell'attore in via A. Simoncini 26. Si riservava di produrre gli originali.
3 Concessi i termini per le memorie ex art. 183 c. 6 cpc, il giudizio veniva istruito con acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con una CTU grafologica, secondo la quale le firme e le sigle erano omogenee tra loro, in quanto presentavano analogie nelle caratteristiche grafiche generali e particolari, tali da far ritenere la loro riconducibilità ad una stessa mano.
Assunta quindi la causa in decisione e concessi i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza indicata, la quale dichiarava inammissibile la domanda per una relata di notificazione e la rigettava per le altre.
Il Tribunale fondava il proprio ragionamento sulle seguenti considerazioni: a) per l'avviso n.
08020110008345418 000, notificato il 11/06/2011 la querela di falso era inammissibile, in quanto la notificazione era avvenuta mediante deposito nella casa comunale, senza alcuna sottoscrizione di;
b) posto che la mancata produzione del documento in Parte_1
originale non esonerava la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta (Cass. civ. n. 32219 del 13/12/2018, Rv. 651950 - 01), la mancata produzione delle cartelle esattoriali non ne precludeva l'analisi grafologica, in quanto alcune disposizioni, come l'art. 226 cpc o l'art. 2716 c. 2 cc, implicitamente consentivano, nella querela di falso, l'analisi del documento su copia fotostatica. Pertanto il procedimento di querela di falso poteva riguardare anche copie fotostatiche non disconosciute;
c) con ragionamento condiviso dal Tribunale, il CTU aveva affermato che, per la omogeneità di caratteristiche, le firme appartenevano a Parte_1
In conclusione il Tribunale dichiarava inammissibile la querela di falso quanto alla relata di notifica relativa alla cartella esattoriale n. 08020110008345418 000, e rigettava nel resto la domanda.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la sentenza sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
1. Difetto di legittimazione a contraddire (o di rappresentanza processuale).
2. Avvenuto disconoscimento della sottoscrizione degli avvisi di ricevimento delle relate di notificazione.
3. Non condivisibilità della CTU del Dr. Considerazioni Per_1
grafologiche del Ctp Prof. Per_2
L' , subentrata nel frattempo a , si è AR Controparte_3
costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del gravame.
Radicato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 31.10.2024 la Corte ha disposto la rinnovazione della CTU con sostituzione dell'esperto, per una nuova verifica della autenticità delle sottoscrizioni dei documenti in contestazione.
4 Depositata l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 17.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata assunta in decisione con concessione ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è parzialmente fondata per le ragioni indicate in appresso.
1. Il primo motivo e il difetto di legittimazione passiva della AR
, (meglio, rappresentanza o difesa tecnica).
[...]
Il primo motivo censura la sentenza in quanto non ha rilevato il difetto di legittimazione passiva della , subentrata alla , sulla base AR Controparte_3 dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, in combinato disposto con l'art. 110 cpc.
L'appellante ribadisce in proposito l'inammissibilità della rappresentanza processuale tramite avvocati privati, in quanto, stante la qualificazione di ente strumentale (articolo 1, commi 2 e
3, Dl 193/16) l' è subordinata gerarchicamente alla AR CP_5
, e come tale è tenuta a stare «in giudizio direttamente o mediante la struttura
[...] territoriale sovraordinata» .
Ne segue che la costituzione in giudizio di deve avvenire a Controparte_1 mezzo dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, mentre il patrocinio di avvocati del libero foro deve essere autorizzato da apposita delibera dell'organo di vigilanza, che non risulta menzionata nella procura speciale rilasciata al difensore.
L'appellante richiama al riguardo l'art. 11 disp. proc. trib., novellato dall' art. 9, comma 1, lett.
d), n. 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui davanti alle Commissioni tributarie l'Agente della riscossione, come gli Uffici della , non possono stare in AR giudizio mediante procuratori generali o speciali, ma devono avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato (art. 12, c. 8 disp. proc. trib.).
Anche l' , quale successore “ope legis” di , ex art. 1 AR CP_3
del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, non si sottrarrebbe a tale regola. Sarebbe quindi tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza e assistenza di avvocati del libero foro, da rinvenire in atti organizzativi generali o apposite delibere, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichino le ragioni giustificanti tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 R.d. n. 1611/1933 (Cassazione civile sez. trib., 8 09/11/2018, n.28741).
5 Di conseguenza il mandato conferito a un avvocato privato sarebbe nullo, e quindi sarebbe nulla anche la sua costituzione in giudizio. Per tali ragioni ribadisce la carenza Parte_1 di legittimazione passiva dell' di Perugia e la nullità del Controparte_6 mandato conferito e della costituzione in giudizio.
Il motivo è infondato.
1.1 Per quanto gli istituti evocati (legittimazione passiva e rappresentanza processuale) siano distopici rispetto al ragionamento formulato, il motivo solleva la questione del difetto di ius postulandi della e della possibilità o meno di avvalersi, ai fini AR della difesa tecnica, del patrocinio di avvocati del libero foro anziché della Avvocatura dello
Stato.
Non sembrano dubbie, infatti, sia la legittimazione passiva della AR
, subentrata ex art. 110 cpc alla a seguito di estinzione di essa
[...] Controparte_3
(in argomento Cass. Civ. S. U. sentenza n. 15911/2021), sia la capacità dell'ente di stare in giudizio a mezzo della persona fisica investita della sua rappresentanza sostanziale e processuale, in merito alle quali on solleva alcuna contestazione. Parte_1
Quanto alla possibilità di scelta del difensore a cui affidare la rappresentanza tecnica tra avvocati del libero foro, la S. C., con la pronuncia a S. U. n. 30008 del 19.11.2019, ha definitivamente statuito che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti Controparte_7
delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato CP_5
o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo CP_5
dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo
6 presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.). Il principio è stato confermato nelle decisioni successive, che hanno affermato che nell'ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento l può avvalersi AR
dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, - nel rispetto degli articoli 4
e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass. civ. n. 16314 del 10/06/2021).
Il motivo viene pertanto respinto.
2. Il secondo motivo. Sul disconoscimento della sottoscrizione degli avvisi di ricevimento e sulla ammissibilità della querela di falso.
Nel secondo motivo l'appellante, premesso di avere immediatamente contestato la mancata produzione degli originali degli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali, censura l'assunto del Tribunale (pag. 11 della sentenza), inerente la applicabilità al caso di specie dell'art. 2719 cc, in base al quale le copie fotografiche delle scritture non espressamente disconosciute hanno la stessa efficacia delle autentiche.
Più specificamente l'appellante osserva: a) che ha sempre contestato la valenza probatoria delle fotocopie ai fini della regolarità della consulenza grafologica, richiedendo il deposito in giudizio degli originali delle cartelle esattoriali. Ciò è avvenuto nella memoria ex art. 183 co. 6
n. 1 cpc, nell'istanza di sostituzione del Ctu e/o di invito a chiarimenti, nelle note difensive del
07.07.2020, nelle note scritte di trattazione, nelle conclusionali e repliche ex art. 190 cpc. b) che la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura e intenda avvalersi di tale prova documentale deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione o indicare le ragioni per cui non ne sia in possesso, atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento.
Pur condividendo quanto argomenta la sentenza con riferimento al procedimento di verificazione ex art. 214, 215, 216 e ss cpc (pagg. 12, 13, 14, 15, 16, 17) non Parte_1
7 avendo mai ricevuto e/o ritirato gli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali, non poteva utilizzare e produrre gli originali per contestare le copie fotostatiche dei documenti prodotti dalla in sostituzione degli originali. AR
Il motivo è infondato.
2.1 Nell'analizzare la questione della necessità di produzione dell'originale del documento nell'ipotesi disconoscimento da parte del soggetto contro cui il documento sia stato prodotto, il Tribunale ha correttamente interpretato l'art. 2719 c.c. (secondo cui le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ovvero non è espressamente disconosciuta), individuandone il contesto applicativo nell'ipotesi, regolata dagli artt. 214 e ss, cpc, in cui la copia sia stata prodotta da chi intenda avvalersi del documento,.
Circa il differente regime probatorio connesso alle due diverse categorie di disconoscimento
(disconoscimento della conformità della copia all'originale e disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione), ai sensi dell'art. 215 cpc il Tribunale ha sostenuto correttamente che la produzione dell'originale sia indispensabile esclusivamente nel caso di disconoscimento della autenticità del contenuto o della sottoscrizione del documento: Detto altrimenti, prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento (Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015, Rv. 636377 - 01), come si dirà provvedendo alla produzione dell'originale.
2.2 In ordine al diverso procedimento della querela di falso, che (come nella specie) può essere promosso in via autonoma al fine di eliminare il valore probatorio del documento, indipendentemente sia dalla produzione dello stesso che dal disconoscimento avversario, il
Tribunale ha ritenuto ammissibile la querela di falso finalizzata al disconoscimento del contenuto e della autenticità della sottoscrizione, senza contestuale disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale.
8 La S. C ha infatti affermato che nell'ipotesi di produzione in copia di un documento, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza preventivo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria
(piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass. civ. n. 8718 del
28/03/2023). La stessa pronuncia ha poi affermato che in tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela, requisiti tutti riscontrabili nell'atto di citazione di primo grado di Parte_1
Dunque, il disconoscimento della conformità all'originale della copia è una facoltà che il soggetto che propone querela di falso può esercitare o meno, e che non deve essere formulato congiuntamente alla contestazione del contenuto o della autenticità della sottoscrizione della copia fotostatica.
Ne segue che, in considerazione del riconoscimento da parte del Tribunale della ammissibilità della querela di falso, difetta un concreto interesse di a impugnare tale ratio Parte_1
decidendi.
2.3 Sul piano probatorio, il primo giudice ha altresì condivisibilmente escluso, nell'ipotesi di querela di falso, la necessità di produzione dell'originale del documento, richiamando la presenza di “disposizioni che implicitamente consentivano, nella querela di falso, l'analisi del documento su copia fotostatica, come l'art. 226 cpc o l'art. 2716 c. 2 cc). Inoltre, a favore della esperibilità della querela sulla copia deponevano anche considerazioni logiche, in quanto ove non contestata la conformità all'originale, come nella specie, il mancato svolgimento della analisi sulla sulla copia avrebbe implicato la conferma della autenticità del documento.
Pertanto la querela di falso, poteva svolgersi anche su una copia fotostatica non disconosciuta, salva la verifica della attendibilità dell'accertamento, condizionato da altre variabili quali la qualità dell'immagine prodotta in copia, la maggiore o minore nitidezza del tratto o della pressione”.
L'assenza di necessità dell'acquisizione dell'originale nel procedimento di querela di falso trova conferma in plurime decisioni della Suprema Corte, la quale ha affermato “Allorché una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio sia stata considerata tacitamente riconosciuta, non costituisce preclusione del (successivamente instaurato) giudizio di falso di quella scrittura
9 il fatto che il possessore di questa, invitato dal giudice a depositarla in originale, ne depositi invece una fotocopia adducendo di aver smarrito l'originale (salvo il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere)” (Cass. Civ. 5350/1996). Tale principio è stato ribadito in pronunce successive, in cui la S. C. si è premurata di spiegare che "...nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento ...debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su di una copia fotostatica (Cass. civ. n. 42938 del 21 novembre 2011, la quale richiama nella motivazione Cass. civ. 3 luglio - 3 agosto 1979, RV 142720).
Il ragionamento del primo giudice va quindi esente da censure. Pertanto la mancata produzione del documento in originale da parte del soggetto che intenda avvalersene per un verso non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, per altro verso non preclude lo scrutinio grafologico della copia fotostatica, salva la necessità di valutare il grado di probatorietà che in tal caso gli accertamenti possono raggiungere in relazione alla natura del falso dedotto (Cass. civ. n. 32219 del 13/12/2018).
Anche arresti più recenti della S. C. hanno del resto escluso che nel caso della proposizione della querela di falso avverso la copia tesa a disconoscere la autenticità della sottoscrizione la produzione dell'originale condizioni l'analisi grafologica del documento. Il principio è stato ribadito daCass. Civ. n.5194 27/02/2025, nella quale è significativo il seguente passo della motivazione: Ebbene, in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 32219 del
13/12/2018; Sez. 1, Sentenza n. 5350 del 10/06/1996).
A tale effetto non assume una rilevanza decisiva la produzione dell'originale nel giudizio
d'appello (come attestata dalla sentenza impugnata nella parte motiva dedicata alla regolamentazione delle spese di lite).
Ne segue che la acquisizione degli originali non condiziona l'analisi del documento prodotto in copia oggetto di querela di falso.
3. Il terzo motivo e le osservazioni alla CTU del Dr. Il quarto motivo e le considerazioni Per_1 grafologiche del Ctp Prof. Le risultanze della CTU grafologica svolta nel presente Per_2
grado.
10 Nel terzo motivo l'appellante denuncia la condivisione acritica da parte della sentenza (pagg.
20 e 21) delle risultanze della Ctu, avvenuta ritenendo che l'esperto avesse risposto in modo puntuale alle osservazioni del consulente di parte. Ritenendo invece che le risposte del CTU non siano state esaustive, parte appellante ha ribadito la nullità e inutilizzabilità della perizia grafologica sotto il profilo tecnico e processuale, per le seguenti considerazioni.
A) Il CTU non aveva risposto alla contestazione del Ctp Avv. Lorenzo Cerotto inerente le modalità della analisi grafologica, avvenuta non su copie di copie, ma su copie ingrandite in formato A4, senza alcuna certezza delle forme grafiche delle firme e senza possibilità di valutare le dimensioni e le forme reali delle firme in verifica.
B) Nonostante il Ctu abbia ritenuto sottoscritti da i documenti di verifica V1, Parte_1
V2 e V5 di cui alle pagg. 11, 12, 13, 14 dell'elaborato, quegli avvisi di ricevimento risultano recapitati in Via Umbria n. 57, dove nel periodo di ricezione della notifica (V1 24.12.2003, V2
28.09.2004, V5 28.03.2008), l'attore non aveva residenza o domicilio, perché dal 01.10.2003 aveva spostato spostava la residenza in Piazza Simoncini n. 26 MA (PG). Il Ctu ha tuttavia obliterato l'allegato 17 (autocertificazione di indirizzo della sede storico) prodotto da Pt_1 che gli avrebbe consentito di giungere a diverse conclusioni. Tanto che nella
[...] denuncia querela del 07.06.2016 il sig. aveva sostenuto che il postino o Parte_1
l'ufficiale notificante, si sarebbe sostituito all'appellante nella firma della relata di notifica (pag.
2 denuncia querela).
C) Parte appellante ha quindi contestato la relazione della CTU di primo grado a firma del Dott.
il quale alla pag. 46 ha concluso come segue: “Le analogie riscontrate sono altamente Per_1
connotative e riguardano aspetti personali e dinamici del grafismo nonché gesti fuggitivi o idiotismi che risulterebbero di difficile imitazione da parte di terzi, per cui è possibile accertare - pur con il limite della fotocopia - che le firme in verifica sono riconducibili alla mano del Sig.
". Parte_1
ha obbiettato che il CTU nominato in primo grado non ha valutato tutti gli Parte_1
indici della falsificazione, presenti nelle firme oggetto di verifica, quali: 1) gesto grafico adattato alla natura scrittoria del soggetto imitato;
2) adattamento alle dimensioni delle altezze delle lettere (l'altezza delle lettere della grafia da imitare risulta essere uno degli elementi di cui l' imitatore tiene conto); 3) adattamento alle dimensioni delle maiuscole iniziali di parola;
(fenomeno 22 visibile nelle firme x1-x2-x3-x4-x5); 4) tendenza a dilatare l' estensione orizzontale della grafia da parte dei soggetti che hanno la scrittura stretta, mentre la fenomenologia opposta è più rara;
5) frequente instabilità del tratto grafico, in conseguenza
11 dello sforzo innervatorio compiuto per adattarsi alla gestualità richiesta dalla grafia presa a modello;
cfr. x5) 6) frequenti segni di ritocco o di giustapposizione, sia in casi di prevalente presenza del segno grafologico “Staccata”, sia in caso di maggior valore del segno “Attaccata”.
Detti segni sono da considerare indici specifici di imitazione, in quanto non compatibili con un gesto improntato alla naturalezza.
Analoghe critiche sono state mosse alla CTU di primo grado dal CTP prof. a cui Per_2 Pt_1
a chiesto un ulteriore parere. Secondo tale esperto, trattandosi di una falsificazione
[...]
a mano libera, vi sarebbero similarità dovute ad un grossolano tentativo di imitazione in cui vengono ricostruiti i movimenti facilmente riproducibili (dimensioni verticali delle lettere minuscole e maiuscole, pendenza grafica, attacchi e stacchi e tutti gli altri parametri grafici aventi rilevanza di natura formale) senza che il falsario fosse riuscito a riprodurre le componenti grafomotorie proprie del sig. Il perito ha infatti riscontrato le seguenti Pt_1
peculiarità: 1) differente mano delle firme x1-x2-x3-x4-x5 a nome di apposta Parte_1
sulle n. 6 ricevute, dove le firme x1-x2-x4 appartengono a mano differente rispetto alla firma x3 e ancora diversa rispetto alle firme x5 e x6. Infatti le firme x1-x2-x4 presentano un movimento vergato senza soluzione di continuità, con tratto ascendente poco leggibile a mò di
“M”, con paraffo di firma sotteso alla firma che poi si unisce alla gestualità pendente che va a
17 concludersi con un puntino sovrastante: cfr. foto x1, x2, x4. La sottoscrizione in verifica x3 presenta invece una gestualità più lenta con tratto pressorio – per quel che visibile su copia di scarsa qualità – certamente difforme rispetto alle altre sottoscrizioni e calibro piccolo con leggibilità delle lettere insistenti nella fascia grafica centrale (cfr. foto x3). Nella x5 si rilevano i tratti ripassati, rallentati e i sovraccarichi pressori tipici di una falsificazione di forme note in maniera grossolana (cfr. foto x5,x6). 2) non compatibilità delle firme x1-x2-x3-x4-x5-x6 a nome di apposte sui documenti in verifica con le scritture comparative offerte in Parte_1
uso. Le firme disconosciute a nome di presentano a) maggior angolosità del Parte_1
tratto e la presenza di angoli “A” acuti (angoli posti alla base della lettera) – vedi la base del corsivo minuscolo;
b) marcature da intozzate di I e II modo, sebbene tale caratteristica sia solo parzialmente valutabile alla luce del fatto che non si è in presenza del documento in originale
(x4,x5) laddove, come risulterebbe dalle fotografie, nelle comparative la pressione esercitata è ben diversamente distribuita con tratto piuttosto fine (siamo dinanzi ad una pressione
“filiforme“) (Firma c7 firma c8) c) larghezze poco contenute, sia nello stretto di lettera e sia nello stretto tra lettere come nel largo tra parole, laddove nelle comparative le larghezze, (vedi foto che precedono e seguono), sono ben diverse V1, Firma comparativa Carta identità; d)
12 movimento piatto, costante mediamente lento e controllato, con presenza di ripassi e sovrapposizioni, ovvero gettato via in modalità illeggibile x 5, x 4, laddove nelle comparative il movimento si sviluppa con un andamento ritmico vario ed altalenante, ritmico,
Da tali anomalie il Prof. ha tratto la conclusione della estraneità di lla Per_2 Parte_1
Co redazione delle firme x1-x2-x3-x4-x5-X6 apposte sulle ricevute delle raccomandate Le firme in verifica x1-x2-x3-x4-x5-x6 sono apocrife alla luce di quanto espresso nelle comparative in possesso.
L'appellante ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali con la sostituzione del
CTU, che la Corte ha disposto, in quanto le differenti caratteristiche delle sottoscrizioni presenti nelle relate di notificazione versate in atti hanno posto in dubbio la uniformità gestuale dello scritto del ricevente.
Tenuto conto delle evidenze della CTU espletata nel presente grado, i motivi, da esaminare congiuntamente, sono risultati fondati nei termini che seguono.
3.1 Appurato che la mancata acquisizione degli originali non preclude l'analisi dei documenti prodotti in copia oggetto di querela di falso, non vi è da dubitare che il sistema di fotocopiatura, prestandosi a manipolazioni sin dal momento della effettuazione della fotocopia, non garantisce la unicità dell'atto riprodotto, e rende difficoltoso l'accertamento della paternità della sottoscrizione.
Nel presente grado il CTU ha tenuto attentamente conto di tali limiti e della insidiosità della indagine, pervenendo a conclusioni su cui il Collegio concorda in quanto puntuali, approfondite e scevre da vizi logico giuridici.
Nelle preconclusioni (pag. 82 Relazione) l'esperto ha infatti argomentato quanto segue: Prima di addivenire alle valutazioni conclusive è doveroso fare alcune considerazioni, anche riguardo agli esiti delle analisi svolte.
1) Le sei firme in verifica sono state prodotte in fotocopia e così analizzate.
Si tratta di fotocopie di mediocre e/o di scadente qualità (sicuramente copia di copia di copia ecc.) e la linea grafica è risultata grossolana nel solco, mai netto, nitido magari anche a causa del tipo di penna utilizzata: è stata rilevata anche la presenza di tratti superflui non dovuti;
questa situazione ovviamente non ha permesso di procedere al rilievo (e valutazione) della qualità della pressione, della qualità del tratto anche per il fatto che in più parti i tracciati di firma si sono trovati sovrapposti ai caratteri di stampa del documento.
2) Le firme in verifica sono disponibili su copia dell'avviso di ricevimento che non rispetta le dimensioni originali, ma che è stato ingrandito fino alla dimensione di A4. Di conseguenza non è stato possibile (e soprattutto opportuno) procedere alle misurazioni delle dimensioni e dei rapporti dimensionali, perché
13 non è dato di sapere come questo ingrandimento A4 è stato ottenuto, intervenendo magari sulla linea delle altezze e/ delle larghezze e quanto.
3) Le sei firme in verifica sono state apposte su avvisi postali aventi due indirizzi diversi. Come specificato in precedenza (pgg. 37-38) tre allegati hanno come destinatario in Via Umbria 67 Parte_1
MA (all. 10,11,14) Gli altri tre allegati hanno come destinatario Piazza Simoncini Parte_1
26 MA (all. 12, 13, 15)
4) Gli avvisi di ricevimento sono relativi a più anni e cioè 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 e recano firme diverse di addetti alla distribuzione .
5) L'analisi della documentazione in verifica ha fatto rilevare che le firme su all. 10 (del 2003), 11 (del
2004), 13 (del 2005) portano il medesimo schema di firma (a prescindere da altri caratteri grafici) e sono indirizzati in via Umbria e in Piazza Simoncini.
L'esito delle analisi sulle firme in verifica confrontate con le scritture comparative è stato quindi il seguente:
All. 10 La firma ha impianto formale diverso nel nucleo centrale, diverso nel movimento finale, diversi il ductus e la stilistica;
analogia della paraffa regressiva l'assetto, linea del rigo, puntino i
All. 11 la firma ha impianto formale diverso nel nucleo centrale, diverso nel movimento finale, nel ductus
e nella stilistica;
analogia della paraffa regressiva;
compatibilità della linea del rigo e del puntino i;
All. 13 Impianto analogo nella ideazione della paraffa, ma il nucleo centrale è diverso, come diverso è il movimento finale;
diverso il puntino i, poco compatibili il ductus e la stilistica;
corrispondente la coesione
e l'andamento del rigo;
All. 12 Nella comparativa non si ha firma abbreviata, pertanto lo schema complessivo potrebbe non essere congruo;
si ha similarità nello sviluppo della paraffa, ductus analogo, stilistica analoga, corrisponde andamento del rigo, l'assetto, il movimento finale, il puntino i;
diversità formale del nucleo centrale che però ha analogo ritmo esecutivo;
.
All. 14 Schema diverso, ductus diverso, stilistica diversa, curva /angolosa diverso, assetto diverso, ricci diverso, movimento finale diverso.
All. 15 Corrispondenze plurime: schema ideativo, sagome coattive, punti i, coattività riccio sotto il rigo, linea del rigo, coesione, rapporto c/a.
Risposta al Quesito.
Tenuto conto delle informazioni extragrafiche, della qualità mediocre/deteriorata delle copie, della deformazione delle dimensioni della copia degli allegati rispetto all'originale, nel bilanciamento delle diversità/ analogie che sono risultate dall'analisi, il CTU ha concluso affermando quanto segue:
-Le firme apposte sugli allegati 10, 11, 13 sono molto probabilmente false;
-La firma su allegato 14 è sicuramente falsa;
-La firma sull'allegato 12 è probabilmente autografa;
-La firma sull'allegato 15 è sicuramente autografa;
14 3.2 Traendo quindi le conclusioni di quanto detto, e segnatamente considerando la difficoltà di analisi delle copie fotostatiche, il Collegio ritiene che gli unici documenti contenenti una sottoscrizione autentica di siano il 12 e il 15, mentre per i residui la querela Parte_1 di falso ha certificato la apocrifia delle sottoscrizione.
Riepilogativamente devono quindi reputarsi false le sottoscrizioni apposte sulle seguenti relate di notificazione:
-) numero 08020031005036872 000 (doc. 10 , notificata il 24/12/2003 a mezzo Pt_1
CP_ servizio postale, relativa a Prefettura di per contravvenzione al Codice della Strada del
2/4/2001 iscritta in ruolo del 2003, dell'importo di € 348,25 oltre accessori;
-) numero 08020040040705909 000 (doc. 11 , notificato il 28/09/2004, relativa a Pt_1
anni 2002 e 2003 iscritta in ruolo del 2004, Parte_2
dell'importo di € 4.141,88 oltre accessori;
-) numero 08020060037395572 000 (doc. 13 , notificata in data 10/01/2007, relativa Pt_1
a Comune di MA, Imposta ICI anni 1999 e 2000 contestata con avviso 3815 del
22/12/2003 e 2286 del 22/12/2003, entrambi notificati in data 08/03/2004, iscritti in ruolo del
2006 dell'importo di € 102,64 oltre accessori;
-) numero 08020080003405149 000 (doc. 14 , notificato il 28/03/2008, relativo a Pt_1
Regione Umbria, tassa automobilistica anni 2001 e 2002, iscritta in ruolo del 2008, dell'importo di € 874,03 oltre accessori.
Devono invece ritenersi autentiche le sottoscrizioni apposte sulle seguenti relate di notificazione:
-) numero 08020050096814004 000 (doc. 12 , notificata in data 18/10/2005, relativa Pt_1
a Regione Umbria, tassa automobilistica anno 1999 dell'importo di € 406,70, contestata con atto del 31/12/2002 e iscritta in ruolo del 2005, oltre accessori;
-) numero 08020090022892470 000 (doc. 15 , notificata in data 21/07/2009, relativa Pt_1
a Regione Umbria, tassa automobilistica anni 2003 e 2004, iscritta in ruolo del 2009 dell'importo di € 845,82 oltre accessori.
4. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
4.1 Per le ragioni sopra esposte, risulta accertata e va dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte nelle relate di notificazione delle seguenti cartelle esattoriali, prodotte in copia fotostatica da Parte_1
15 -) numero 08020031005036872 000 (doc. 10 , notificata il 24/12/2003 a mezzo Pt_1 CP_ servizio postale, relativa a Prefettura di per contravvenzione al Codice della Strada del
2/4/2001 iscritta in ruolo del 2003, dell'importo di € 348,25 oltre accessori;
-) numero 08020040040705909 000 (doc. 11 , notificato il 28/09/2004, relativa a Pt_1
anni 2002 e 2003 iscritta in ruolo del 2004, Parte_2
dell'importo di € 4.141,88 oltre accessori;
-) numero 08020060037395572 000 (doc. 13 , notificata in data 10/01/2007, relativa Pt_1
a Comune di MA, Imposta ICI anni 1999 e 2000 contestata con avviso 3815 del
22/12/2003 e 2286 del 22/12/2003, entrambi notificati in data 08/03/2004, iscritti in ruolo del
2006 dell'importo di € 102,64 oltre accessori;
-) numero 08020080003405149 000 (doc. 14 , notificato il 28/03/2008, relativo a Pt_1
Regione Umbria, tassa automobilistica anni 2001 e 2002, iscritta in ruolo del 2008 dell'importo di € 874,03 oltre accessori.
Atteso che è stata dichiarata la falsità del documento impugnato di falso, ai sensi dell'articolo
226 c. 2 c.p.c. la cancelleria è tenuta agli adempimento di cui all'art. 537 c.p.p. (Pronuncia sulla falsità di documenti) al tenore del quale "Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.
La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento". Nel caso in esame i documenti dei quali è stata dichiarata la falsità sono costituiti da fotocopie, sulle quali saranno espletati tali incombenti.
4.2 La impugnazione deve essere invece rigettata in ordine ai documenti 12 (relata di notificazione dell'avviso numero 08020050096814004 000, notificata in data 18/10/2005, relativa a Regione Umbria, tassa automobilistica anno 1999 dell'importo di € 406,70, contestata con atto del 31/12/2002 e iscritta in ruolo del 2005, oltre accessori;
e 15, (relata di notificazione dell'avviso numero 08020090022892470 000 notificata in data 21/07/2009, relativa a Regione Umbria, tassa automobilistica anni 2003 e 2004, iscritta in ruolo del 2009 dell'importo di € 845,82 oltre accessori.
A tale riguardo il Collegio manda quindi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 226 comma 1 cpc.
4.3 Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo e nel presente grado. Le ulteriori richieste devono ritenersi
16 assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
4.4 L'accoglimento parziale della querela di falso per alcuni documenti qualifica la soccombenza come reciproca, ipotesi che si configura, oltre che in presenza di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e giustifica quindi la compensazione totale o parziale delle spese (Cass. Civ. S. U. n. 32061 del 31/10/2022; Cass. civ. 23.9.2013 n. 21684; Cass. civ.
22/02/2016 n. 34389).
La Corte ritiene che le spese di entrambi i gradi, da porre a carico della AR
, in quanto soccombente all'esito della valutazione complessiva dell'esito del
[...]
giudizio, possano essere compensate per un terzo.
I compensi professionali sono determinati in base allo scaglione da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, nel quale rientra l'importo complessivo delle cartelle esattoriali i cui avvisi di ricevimento sono risultati falsi.
Gli esborsi delle CTU vengono definitivamente posti a carico di entrambe le parti nella misura di due terzi a carico della , e di un terzo a carico di AR Pt_1
poiché strumentali alla pretesa risultata fondata all'esito del giudizio.
[...]
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione,
e deduzione disattesa, accoglie in parte l'appello avverso la sentenza n. 450/2022 del Tribunale di Perugia, e in parziale riforma della stessa così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di querela di falso proposta da e per Parte_1
l'effetto accerta e dichiara che le firme attribuite a sulle copie fotostatiche Parte_1
delle seguenti relate di notificazione non sono autentiche in quanto non vergate dallo stesso, con conseguente falsità materiale, e sono prive di effetti giuridici:
-) numero 08020031005036872 000 (doc. 10 fascicolo , notificata il Parte_1
CP_ 24/12/2003 a mezzo servizio postale, relativa a Prefettura di per contravvenzione al
Codice della Strada del 2/4/2001 iscritta in ruolo del 2003, dell'importo di € 348,25 oltre accessori;
17 -) numero 08020040040705909 000 (doc. 11 fascicolo , notificata il Parte_1
28/09/2004, relativa a anni 2002 e 2003 Parte_2 iscritta in ruolo del 2004, dell'importo di € 4.141,88 oltre accessori;
-) numero 08020060037395572 000 (doc. 13 fascicolo , notificata in data Parte_1
10/01/2007, relativa a Comune di MA, Imposta ICI anni 1999 e 2000 contestata con avviso 3815 del 22/12/2003 e 2286 del 22/12/2003, notificati in data 08/03/2004, iscritti in ruolo del 2006 dell'importo di € 102,64 oltre accessori;
-) numero 08020080003405149 000 (doc. 14 fascicolo , notificato il Parte_1
28/03/2008, relativo a Regione Umbria, tassa automobilistica anni 2001 e 2002, iscritta in ruolo del 2008 dell'importo di € 874,03 oltre accessori;
2) Rigetta la querela di falso, e ordina la restituzione a delle copie Parte_1
fotostatiche delle seguenti relate di notificazione:
- relata di notificazione dell'avviso numero 08020050096814004 000 (doc. n. 12 fascicolo notificata il 18/10/2005, relativa a Regione Umbria, tassa automobilistica Parte_1
anno 1999 dell'importo di € 406,70, contestata con atto del 31/12/2002 e iscritta in ruolo del
2005, oltre accessori;
- relata di notificazione dell'avviso numero 08020090022892470 000 (doc. n. 15 fascicolo notificata il 21/07/2009, relativa a Regione Umbria, tassa automobilistica Parte_1
anni 2003 e 2004, iscritta in ruolo del 2009 dell'importo di € 845,82 oltre accessori.
3) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 226 cpc c. 1 (in relazione ai documenti nn. 12 e 15), e 226 c. 2 cpc (in relazione ai documenti nn. 10, 11, 13 e 14);
4) revoca la sanzione pecuniaria irrogata a ella sentenza di primo grado;
Parte_1
5) conferma per il resto la impugnata sentenza;
6) compensa per un terzo le spese di lite dei due gradi di giudizio, e per l'effetto condanna la
(già ) alla refusione in Controparte_1 Controparte_2
favore di dei residui due terzi di dette spese, liquidate complessivamente per Parte_1
il primo grado in euro 545,00 per anticipazioni e euro 3.000,00 per compensi professionali, e per il secondo grado in euro 804,00 per anticipazioni e euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA Cpa e rimborso forfettario spese generali.
7) pone definitivamente le spese di CTU di entrambi i gradi, nei rapporti interni, a carico di entrambe tra le parti, nella misura di due terzi a carico della Controparte_1
[...
(già ), e per un terzo a carico di . Controparte_2 Parte_1
Perugia, camera di consiglio del 18.08.2025.
18 Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
19
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Paola De Lisio consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 496/2022 di r.g.a.c.,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Rossi, elettivamente domiciliato Parte_1
nel di lui studio in Perugia, loc. San Sisto, Via Dottori 85, attore appellante
CONTRO
(già ), in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Minucci, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Napoli, Via D. Fontana 27.10, convenuta appellata
AVVERSO la sentenza definitiva n. 450/2022, pronunciata nel giudizio 6295/2016 dal Tribunale di
Perugia in composizione collegiale, pubblicata il 30.03.2022, la quale ha dichiarato inammissibile la querela di falso quanto alla relata di notifica relativa alla cartella esattoriale n.
08020110008345418 000 e rigettato nel resto la domanda;
ha ordinato la restituzione del documento custodito;
ha disposto che, a cura della Cancelleria, fosse fatta menzione della sentenza tanto sull'originale del documento quanto sulle copie che di questo tengono luogo; ha condannato il querelante a una pena pecuniaria pari ad € 20,00 e alla refusione delle spese processuali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Note: con la presente nota di trattazione scritta si chiede termine ex art.190 cpc per Parte_1 conclusionale e repliche riportandosi alle conclusioni già rassegnate;
Nell'atto di appello ha così concluso: 1) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_3
per le deduzioni espresse al motivo I del presente atto di appello;
2) Dichiarare la nullità ed
[...] inutilizzabilità della perizia grafologica avvenuta su copie fotostatiche e non sugli originali delle relate di
1 notifica delle cartelle esattoriali impugnate per le ragioni che precedono al motivo II del presente atto di appello, accertando e dichiarando che parte convenuta non ha assolto all'ordine di esibizione e deposito degli originali delle relate di notifica delle cartelle esattoriali impugnate come ordinato dal G.I.; Nel merito 3) Accertare e dichiarare la falsità dei documenti prodotti agli atti di causa da parte convenuta
(relate di notifica delle cartelle esattoriali impugnate) nella parte in cui è riportata la dicitura Firma del destinatario o persona autorizzata che non sono stati sottoscritti dal sig. ma da altri Parte_1 soggetti ignoti in tutti gli avvisi di ricevimento e, conseguentemente, ordinare la nullità od annullamento dei documenti indicati e delle consequenziali notifiche per le ragioni che precedono al motivo III del presente atto di appello;
4) Rimettere in istruttoria la causa per rinnovazione della ctu con nomina di nuovo consulente tecnico di ufficio per le ragioni che precedono al motivo IV del presente atto di appello al fine di accertare e dichiarare la non paternità delle sottoscrizioni apposte dal sig. . Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge e refusione delle spese di Ctu in caso di accoglimento delle domande.
. Note: si riporta alla memoria difensiva datata 18.1.2023 (in Controparte_1 atti, doc. 1) così come depositata in pari data e, nell'impugnare ancora una volta tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto da parte appellante anche nelle avverse note conclusionali a trattazione scritta, del tutto infondate in fatto ed in diritto, per brevità qui di seguito riportiamo e trascriviamo le conclusioni già rassegnate in comparsa, chiedendo di assegnare la causa in decisione senza differimenti, trattandosi di vicenda meramente documentale, non senza impugnare l'avversa richiesta di ripetizione della CTU, assolutamente irricevibile:
1) rigettare integralmente l'atto di appello ex adverso proposto, con conferma integrale della Sentenza di primo grado n. 450/22 del 30.3.2022 (doc. 5);
2) porre in via definitiva le spese di CTU, espletata in primo grado, a carico dell'odierno appellante;
3) con vittoria di spese e competenze del presente grado d'appello ex D.M. 55/14.
Nella comparsa costitutiva di appello ha concluso per il rigetto del gravame.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione del 09.09.2016 evocava avanti il Tribunale di Perugia Parte_1
la società , al fine di ottenere la declaratoria della falsità di una serie di Controparte_3
documenti indicati nell'atto di citazione, costituiti dalle relate di notificazione a mezzo posta di alcune cartelle esattoriali, riportanti la dicitura “firma del destinatario o persona autorizzata” in quanto dallo stesso mai sottoscritti.
Le cartelle esattoriali a cui inerivano le relate di notificazione erano le seguenti:
1) numero 08020031005036872 000, notificata in data 24/12/2003 a mezzo servizio postale, relativa a per contravvenzione al Codice della Strada del 2/4/2001 iscritta in Controparte_4
ruolo del 2003, dell'importo di € 348,25 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
2 2) numero 08020040040705909 000, notificata in data 28/09/2004, relativa a
[...] anni 2002 e 2003 iscritta in ruolo del 2004, importo di € Parte_2
4.141,88 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
3) numero 000, notificata in data 18/10/2005, relativa a Regione Umbria, PartitaIVA_1
tassa automobilistica anno 1999 dell'importo di € 406,70, contestata con atto del 31/12/2002
e iscritta in ruolo del 2005 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
4) numero 08020060037395572 000, notificata in data 10/01/2007, relativa a Comune di
MA, Imposta ICI anni 1999 e 2000 contestata con avviso 3815 del 22/12/2003 e 2286 del
22/12/2003, entrambi notificati in data 08/03/2004, iscritti in ruolo del 2006 dell'importo di €
102,64 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
5) numero , notificata in data 28/03/2008, relativa a Regione Umbria, PartitaIVA_2
tassa automobilistica anni 2001 e 2002, iscritta in ruoli del 2008 dell'importo di € 874,03 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
6) numero , notificata in data 21/07/2009, relativa a Regione Umbria, PartitaIVA_3
tassa automobilistica anni 2003 e 2004, iscritta in ruolo del 2009 dell'importo di € 845,82 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese;
7) numero 000, notificata in data 11/06/2011, relativa a PartitaIVA_4 Parte_3
imposta comunale sulle pubblicità per l'anno 1995 iscritta in ruolo del 2011
[...]
di € 95,17 oltre all'aggio, interessi, diritti e spese.
Dopo avere instaurato un giudizio di opposizione avanti la Commissione Tributaria, definito con sentenza di rigetto n. 611/2015 del 24.2.2015 (tuttavia impugnata) l'attore aveva estratto le copie delle relate di notificazione delle cartelle esattoriali, rilevando la falsità delle proprie sottoscrizioni, per cui sporgeva querela avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia.
La querela di falso, avanzata in sede civile avverso i documenti da 10 a 16 indicati nell'atto di citazione, mirava quindi a dimostrare il mancato ricevimento delle cartelle esattoriali indicate.
si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda, in quanto Controparte_3
tutte le relate attestavano il perfezionamento della notificazione mediante la consegna dell'atto al destinatario, ad eccezione della cartella 08020110008345418 000 la cui notifica si era perfezionata con deposito nella casa comunale, producendo il certificato storico di residenza da cui risultava la residenza dell'attore in via A. Simoncini 26. Si riservava di produrre gli originali.
3 Concessi i termini per le memorie ex art. 183 c. 6 cpc, il giudizio veniva istruito con acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con una CTU grafologica, secondo la quale le firme e le sigle erano omogenee tra loro, in quanto presentavano analogie nelle caratteristiche grafiche generali e particolari, tali da far ritenere la loro riconducibilità ad una stessa mano.
Assunta quindi la causa in decisione e concessi i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza indicata, la quale dichiarava inammissibile la domanda per una relata di notificazione e la rigettava per le altre.
Il Tribunale fondava il proprio ragionamento sulle seguenti considerazioni: a) per l'avviso n.
08020110008345418 000, notificato il 11/06/2011 la querela di falso era inammissibile, in quanto la notificazione era avvenuta mediante deposito nella casa comunale, senza alcuna sottoscrizione di;
b) posto che la mancata produzione del documento in Parte_1
originale non esonerava la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta (Cass. civ. n. 32219 del 13/12/2018, Rv. 651950 - 01), la mancata produzione delle cartelle esattoriali non ne precludeva l'analisi grafologica, in quanto alcune disposizioni, come l'art. 226 cpc o l'art. 2716 c. 2 cc, implicitamente consentivano, nella querela di falso, l'analisi del documento su copia fotostatica. Pertanto il procedimento di querela di falso poteva riguardare anche copie fotostatiche non disconosciute;
c) con ragionamento condiviso dal Tribunale, il CTU aveva affermato che, per la omogeneità di caratteristiche, le firme appartenevano a Parte_1
In conclusione il Tribunale dichiarava inammissibile la querela di falso quanto alla relata di notifica relativa alla cartella esattoriale n. 08020110008345418 000, e rigettava nel resto la domanda.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la sentenza sulla Parte_1
base dei seguenti motivi:
1. Difetto di legittimazione a contraddire (o di rappresentanza processuale).
2. Avvenuto disconoscimento della sottoscrizione degli avvisi di ricevimento delle relate di notificazione.
3. Non condivisibilità della CTU del Dr. Considerazioni Per_1
grafologiche del Ctp Prof. Per_2
L' , subentrata nel frattempo a , si è AR Controparte_3
costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del gravame.
Radicato il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 31.10.2024 la Corte ha disposto la rinnovazione della CTU con sostituzione dell'esperto, per una nuova verifica della autenticità delle sottoscrizioni dei documenti in contestazione.
4 Depositata l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 17.04.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, e la causa è stata assunta in decisione con concessione ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è parzialmente fondata per le ragioni indicate in appresso.
1. Il primo motivo e il difetto di legittimazione passiva della AR
, (meglio, rappresentanza o difesa tecnica).
[...]
Il primo motivo censura la sentenza in quanto non ha rilevato il difetto di legittimazione passiva della , subentrata alla , sulla base AR Controparte_3 dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, in combinato disposto con l'art. 110 cpc.
L'appellante ribadisce in proposito l'inammissibilità della rappresentanza processuale tramite avvocati privati, in quanto, stante la qualificazione di ente strumentale (articolo 1, commi 2 e
3, Dl 193/16) l' è subordinata gerarchicamente alla AR CP_5
, e come tale è tenuta a stare «in giudizio direttamente o mediante la struttura
[...] territoriale sovraordinata» .
Ne segue che la costituzione in giudizio di deve avvenire a Controparte_1 mezzo dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, mentre il patrocinio di avvocati del libero foro deve essere autorizzato da apposita delibera dell'organo di vigilanza, che non risulta menzionata nella procura speciale rilasciata al difensore.
L'appellante richiama al riguardo l'art. 11 disp. proc. trib., novellato dall' art. 9, comma 1, lett.
d), n. 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui davanti alle Commissioni tributarie l'Agente della riscossione, come gli Uffici della , non possono stare in AR giudizio mediante procuratori generali o speciali, ma devono avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato (art. 12, c. 8 disp. proc. trib.).
Anche l' , quale successore “ope legis” di , ex art. 1 AR CP_3
del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, non si sottrarrebbe a tale regola. Sarebbe quindi tenuta ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza e assistenza di avvocati del libero foro, da rinvenire in atti organizzativi generali o apposite delibere, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichino le ragioni giustificanti tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 R.d. n. 1611/1933 (Cassazione civile sez. trib., 8 09/11/2018, n.28741).
5 Di conseguenza il mandato conferito a un avvocato privato sarebbe nullo, e quindi sarebbe nulla anche la sua costituzione in giudizio. Per tali ragioni ribadisce la carenza Parte_1 di legittimazione passiva dell' di Perugia e la nullità del Controparte_6 mandato conferito e della costituzione in giudizio.
Il motivo è infondato.
1.1 Per quanto gli istituti evocati (legittimazione passiva e rappresentanza processuale) siano distopici rispetto al ragionamento formulato, il motivo solleva la questione del difetto di ius postulandi della e della possibilità o meno di avvalersi, ai fini AR della difesa tecnica, del patrocinio di avvocati del libero foro anziché della Avvocatura dello
Stato.
Non sembrano dubbie, infatti, sia la legittimazione passiva della AR
, subentrata ex art. 110 cpc alla a seguito di estinzione di essa
[...] Controparte_3
(in argomento Cass. Civ. S. U. sentenza n. 15911/2021), sia la capacità dell'ente di stare in giudizio a mezzo della persona fisica investita della sua rappresentanza sostanziale e processuale, in merito alle quali on solleva alcuna contestazione. Parte_1
Quanto alla possibilità di scelta del difensore a cui affidare la rappresentanza tecnica tra avvocati del libero foro, la S. C., con la pronuncia a S. U. n. 30008 del 19.11.2019, ha definitivamente statuito che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti Controparte_7
delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato CP_5
o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo CP_5
dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo
6 presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.). Il principio è stato confermato nelle decisioni successive, che hanno affermato che nell'ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento l può avvalersi AR
dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, - nel rispetto degli articoli 4
e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass. civ. n. 16314 del 10/06/2021).
Il motivo viene pertanto respinto.
2. Il secondo motivo. Sul disconoscimento della sottoscrizione degli avvisi di ricevimento e sulla ammissibilità della querela di falso.
Nel secondo motivo l'appellante, premesso di avere immediatamente contestato la mancata produzione degli originali degli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali, censura l'assunto del Tribunale (pag. 11 della sentenza), inerente la applicabilità al caso di specie dell'art. 2719 cc, in base al quale le copie fotografiche delle scritture non espressamente disconosciute hanno la stessa efficacia delle autentiche.
Più specificamente l'appellante osserva: a) che ha sempre contestato la valenza probatoria delle fotocopie ai fini della regolarità della consulenza grafologica, richiedendo il deposito in giudizio degli originali delle cartelle esattoriali. Ciò è avvenuto nella memoria ex art. 183 co. 6
n. 1 cpc, nell'istanza di sostituzione del Ctu e/o di invito a chiarimenti, nelle note difensive del
07.07.2020, nelle note scritte di trattazione, nelle conclusionali e repliche ex art. 190 cpc. b) che la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura e intenda avvalersi di tale prova documentale deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione o indicare le ragioni per cui non ne sia in possesso, atteso che solo con l'originale si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento.
Pur condividendo quanto argomenta la sentenza con riferimento al procedimento di verificazione ex art. 214, 215, 216 e ss cpc (pagg. 12, 13, 14, 15, 16, 17) non Parte_1
7 avendo mai ricevuto e/o ritirato gli avvisi di ricevimento delle cartelle esattoriali, non poteva utilizzare e produrre gli originali per contestare le copie fotostatiche dei documenti prodotti dalla in sostituzione degli originali. AR
Il motivo è infondato.
2.1 Nell'analizzare la questione della necessità di produzione dell'originale del documento nell'ipotesi disconoscimento da parte del soggetto contro cui il documento sia stato prodotto, il Tribunale ha correttamente interpretato l'art. 2719 c.c. (secondo cui le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ovvero non è espressamente disconosciuta), individuandone il contesto applicativo nell'ipotesi, regolata dagli artt. 214 e ss, cpc, in cui la copia sia stata prodotta da chi intenda avvalersi del documento,.
Circa il differente regime probatorio connesso alle due diverse categorie di disconoscimento
(disconoscimento della conformità della copia all'originale e disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione), ai sensi dell'art. 215 cpc il Tribunale ha sostenuto correttamente che la produzione dell'originale sia indispensabile esclusivamente nel caso di disconoscimento della autenticità del contenuto o della sottoscrizione del documento: Detto altrimenti, prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento (Sez. 3, Sentenza n. 16998 del 20/08/2015, Rv. 636377 - 01), come si dirà provvedendo alla produzione dell'originale.
2.2 In ordine al diverso procedimento della querela di falso, che (come nella specie) può essere promosso in via autonoma al fine di eliminare il valore probatorio del documento, indipendentemente sia dalla produzione dello stesso che dal disconoscimento avversario, il
Tribunale ha ritenuto ammissibile la querela di falso finalizzata al disconoscimento del contenuto e della autenticità della sottoscrizione, senza contestuale disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale.
8 La S. C ha infatti affermato che nell'ipotesi di produzione in copia di un documento, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza preventivo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria
(piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass. civ. n. 8718 del
28/03/2023). La stessa pronuncia ha poi affermato che in tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela, requisiti tutti riscontrabili nell'atto di citazione di primo grado di Parte_1
Dunque, il disconoscimento della conformità all'originale della copia è una facoltà che il soggetto che propone querela di falso può esercitare o meno, e che non deve essere formulato congiuntamente alla contestazione del contenuto o della autenticità della sottoscrizione della copia fotostatica.
Ne segue che, in considerazione del riconoscimento da parte del Tribunale della ammissibilità della querela di falso, difetta un concreto interesse di a impugnare tale ratio Parte_1
decidendi.
2.3 Sul piano probatorio, il primo giudice ha altresì condivisibilmente escluso, nell'ipotesi di querela di falso, la necessità di produzione dell'originale del documento, richiamando la presenza di “disposizioni che implicitamente consentivano, nella querela di falso, l'analisi del documento su copia fotostatica, come l'art. 226 cpc o l'art. 2716 c. 2 cc). Inoltre, a favore della esperibilità della querela sulla copia deponevano anche considerazioni logiche, in quanto ove non contestata la conformità all'originale, come nella specie, il mancato svolgimento della analisi sulla sulla copia avrebbe implicato la conferma della autenticità del documento.
Pertanto la querela di falso, poteva svolgersi anche su una copia fotostatica non disconosciuta, salva la verifica della attendibilità dell'accertamento, condizionato da altre variabili quali la qualità dell'immagine prodotta in copia, la maggiore o minore nitidezza del tratto o della pressione”.
L'assenza di necessità dell'acquisizione dell'originale nel procedimento di querela di falso trova conferma in plurime decisioni della Suprema Corte, la quale ha affermato “Allorché una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio sia stata considerata tacitamente riconosciuta, non costituisce preclusione del (successivamente instaurato) giudizio di falso di quella scrittura
9 il fatto che il possessore di questa, invitato dal giudice a depositarla in originale, ne depositi invece una fotocopia adducendo di aver smarrito l'originale (salvo il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere)” (Cass. Civ. 5350/1996). Tale principio è stato ribadito in pronunce successive, in cui la S. C. si è premurata di spiegare che "...nessuna norma impone che la perizia grafologica su di un documento ...debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su di una copia fotostatica (Cass. civ. n. 42938 del 21 novembre 2011, la quale richiama nella motivazione Cass. civ. 3 luglio - 3 agosto 1979, RV 142720).
Il ragionamento del primo giudice va quindi esente da censure. Pertanto la mancata produzione del documento in originale da parte del soggetto che intenda avvalersene per un verso non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, per altro verso non preclude lo scrutinio grafologico della copia fotostatica, salva la necessità di valutare il grado di probatorietà che in tal caso gli accertamenti possono raggiungere in relazione alla natura del falso dedotto (Cass. civ. n. 32219 del 13/12/2018).
Anche arresti più recenti della S. C. hanno del resto escluso che nel caso della proposizione della querela di falso avverso la copia tesa a disconoscere la autenticità della sottoscrizione la produzione dell'originale condizioni l'analisi grafologica del documento. Il principio è stato ribadito daCass. Civ. n.5194 27/02/2025, nella quale è significativo il seguente passo della motivazione: Ebbene, in caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 32219 del
13/12/2018; Sez. 1, Sentenza n. 5350 del 10/06/1996).
A tale effetto non assume una rilevanza decisiva la produzione dell'originale nel giudizio
d'appello (come attestata dalla sentenza impugnata nella parte motiva dedicata alla regolamentazione delle spese di lite).
Ne segue che la acquisizione degli originali non condiziona l'analisi del documento prodotto in copia oggetto di querela di falso.
3. Il terzo motivo e le osservazioni alla CTU del Dr. Il quarto motivo e le considerazioni Per_1 grafologiche del Ctp Prof. Le risultanze della CTU grafologica svolta nel presente Per_2
grado.
10 Nel terzo motivo l'appellante denuncia la condivisione acritica da parte della sentenza (pagg.
20 e 21) delle risultanze della Ctu, avvenuta ritenendo che l'esperto avesse risposto in modo puntuale alle osservazioni del consulente di parte. Ritenendo invece che le risposte del CTU non siano state esaustive, parte appellante ha ribadito la nullità e inutilizzabilità della perizia grafologica sotto il profilo tecnico e processuale, per le seguenti considerazioni.
A) Il CTU non aveva risposto alla contestazione del Ctp Avv. Lorenzo Cerotto inerente le modalità della analisi grafologica, avvenuta non su copie di copie, ma su copie ingrandite in formato A4, senza alcuna certezza delle forme grafiche delle firme e senza possibilità di valutare le dimensioni e le forme reali delle firme in verifica.
B) Nonostante il Ctu abbia ritenuto sottoscritti da i documenti di verifica V1, Parte_1
V2 e V5 di cui alle pagg. 11, 12, 13, 14 dell'elaborato, quegli avvisi di ricevimento risultano recapitati in Via Umbria n. 57, dove nel periodo di ricezione della notifica (V1 24.12.2003, V2
28.09.2004, V5 28.03.2008), l'attore non aveva residenza o domicilio, perché dal 01.10.2003 aveva spostato spostava la residenza in Piazza Simoncini n. 26 MA (PG). Il Ctu ha tuttavia obliterato l'allegato 17 (autocertificazione di indirizzo della sede storico) prodotto da Pt_1 che gli avrebbe consentito di giungere a diverse conclusioni. Tanto che nella
[...] denuncia querela del 07.06.2016 il sig. aveva sostenuto che il postino o Parte_1
l'ufficiale notificante, si sarebbe sostituito all'appellante nella firma della relata di notifica (pag.
2 denuncia querela).
C) Parte appellante ha quindi contestato la relazione della CTU di primo grado a firma del Dott.
il quale alla pag. 46 ha concluso come segue: “Le analogie riscontrate sono altamente Per_1
connotative e riguardano aspetti personali e dinamici del grafismo nonché gesti fuggitivi o idiotismi che risulterebbero di difficile imitazione da parte di terzi, per cui è possibile accertare - pur con il limite della fotocopia - che le firme in verifica sono riconducibili alla mano del Sig.
". Parte_1
ha obbiettato che il CTU nominato in primo grado non ha valutato tutti gli Parte_1
indici della falsificazione, presenti nelle firme oggetto di verifica, quali: 1) gesto grafico adattato alla natura scrittoria del soggetto imitato;
2) adattamento alle dimensioni delle altezze delle lettere (l'altezza delle lettere della grafia da imitare risulta essere uno degli elementi di cui l' imitatore tiene conto); 3) adattamento alle dimensioni delle maiuscole iniziali di parola;
(fenomeno 22 visibile nelle firme x1-x2-x3-x4-x5); 4) tendenza a dilatare l' estensione orizzontale della grafia da parte dei soggetti che hanno la scrittura stretta, mentre la fenomenologia opposta è più rara;
5) frequente instabilità del tratto grafico, in conseguenza
11 dello sforzo innervatorio compiuto per adattarsi alla gestualità richiesta dalla grafia presa a modello;
cfr. x5) 6) frequenti segni di ritocco o di giustapposizione, sia in casi di prevalente presenza del segno grafologico “Staccata”, sia in caso di maggior valore del segno “Attaccata”.
Detti segni sono da considerare indici specifici di imitazione, in quanto non compatibili con un gesto improntato alla naturalezza.
Analoghe critiche sono state mosse alla CTU di primo grado dal CTP prof. a cui Per_2 Pt_1
a chiesto un ulteriore parere. Secondo tale esperto, trattandosi di una falsificazione
[...]
a mano libera, vi sarebbero similarità dovute ad un grossolano tentativo di imitazione in cui vengono ricostruiti i movimenti facilmente riproducibili (dimensioni verticali delle lettere minuscole e maiuscole, pendenza grafica, attacchi e stacchi e tutti gli altri parametri grafici aventi rilevanza di natura formale) senza che il falsario fosse riuscito a riprodurre le componenti grafomotorie proprie del sig. Il perito ha infatti riscontrato le seguenti Pt_1
peculiarità: 1) differente mano delle firme x1-x2-x3-x4-x5 a nome di apposta Parte_1
sulle n. 6 ricevute, dove le firme x1-x2-x4 appartengono a mano differente rispetto alla firma x3 e ancora diversa rispetto alle firme x5 e x6. Infatti le firme x1-x2-x4 presentano un movimento vergato senza soluzione di continuità, con tratto ascendente poco leggibile a mò di
“M”, con paraffo di firma sotteso alla firma che poi si unisce alla gestualità pendente che va a
17 concludersi con un puntino sovrastante: cfr. foto x1, x2, x4. La sottoscrizione in verifica x3 presenta invece una gestualità più lenta con tratto pressorio – per quel che visibile su copia di scarsa qualità – certamente difforme rispetto alle altre sottoscrizioni e calibro piccolo con leggibilità delle lettere insistenti nella fascia grafica centrale (cfr. foto x3). Nella x5 si rilevano i tratti ripassati, rallentati e i sovraccarichi pressori tipici di una falsificazione di forme note in maniera grossolana (cfr. foto x5,x6). 2) non compatibilità delle firme x1-x2-x3-x4-x5-x6 a nome di apposte sui documenti in verifica con le scritture comparative offerte in Parte_1
uso. Le firme disconosciute a nome di presentano a) maggior angolosità del Parte_1
tratto e la presenza di angoli “A” acuti (angoli posti alla base della lettera) – vedi la base del corsivo minuscolo;
b) marcature da intozzate di I e II modo, sebbene tale caratteristica sia solo parzialmente valutabile alla luce del fatto che non si è in presenza del documento in originale
(x4,x5) laddove, come risulterebbe dalle fotografie, nelle comparative la pressione esercitata è ben diversamente distribuita con tratto piuttosto fine (siamo dinanzi ad una pressione
“filiforme“) (Firma c7 firma c8) c) larghezze poco contenute, sia nello stretto di lettera e sia nello stretto tra lettere come nel largo tra parole, laddove nelle comparative le larghezze, (vedi foto che precedono e seguono), sono ben diverse V1, Firma comparativa Carta identità; d)
12 movimento piatto, costante mediamente lento e controllato, con presenza di ripassi e sovrapposizioni, ovvero gettato via in modalità illeggibile x 5, x 4, laddove nelle comparative il movimento si sviluppa con un andamento ritmico vario ed altalenante, ritmico,
Da tali anomalie il Prof. ha tratto la conclusione della estraneità di lla Per_2 Parte_1
Co redazione delle firme x1-x2-x3-x4-x5-X6 apposte sulle ricevute delle raccomandate Le firme in verifica x1-x2-x3-x4-x5-x6 sono apocrife alla luce di quanto espresso nelle comparative in possesso.
L'appellante ha quindi chiesto la rinnovazione delle operazioni peritali con la sostituzione del
CTU, che la Corte ha disposto, in quanto le differenti caratteristiche delle sottoscrizioni presenti nelle relate di notificazione versate in atti hanno posto in dubbio la uniformità gestuale dello scritto del ricevente.
Tenuto conto delle evidenze della CTU espletata nel presente grado, i motivi, da esaminare congiuntamente, sono risultati fondati nei termini che seguono.
3.1 Appurato che la mancata acquisizione degli originali non preclude l'analisi dei documenti prodotti in copia oggetto di querela di falso, non vi è da dubitare che il sistema di fotocopiatura, prestandosi a manipolazioni sin dal momento della effettuazione della fotocopia, non garantisce la unicità dell'atto riprodotto, e rende difficoltoso l'accertamento della paternità della sottoscrizione.
Nel presente grado il CTU ha tenuto attentamente conto di tali limiti e della insidiosità della indagine, pervenendo a conclusioni su cui il Collegio concorda in quanto puntuali, approfondite e scevre da vizi logico giuridici.
Nelle preconclusioni (pag. 82 Relazione) l'esperto ha infatti argomentato quanto segue: Prima di addivenire alle valutazioni conclusive è doveroso fare alcune considerazioni, anche riguardo agli esiti delle analisi svolte.
1) Le sei firme in verifica sono state prodotte in fotocopia e così analizzate.
Si tratta di fotocopie di mediocre e/o di scadente qualità (sicuramente copia di copia di copia ecc.) e la linea grafica è risultata grossolana nel solco, mai netto, nitido magari anche a causa del tipo di penna utilizzata: è stata rilevata anche la presenza di tratti superflui non dovuti;
questa situazione ovviamente non ha permesso di procedere al rilievo (e valutazione) della qualità della pressione, della qualità del tratto anche per il fatto che in più parti i tracciati di firma si sono trovati sovrapposti ai caratteri di stampa del documento.
2) Le firme in verifica sono disponibili su copia dell'avviso di ricevimento che non rispetta le dimensioni originali, ma che è stato ingrandito fino alla dimensione di A4. Di conseguenza non è stato possibile (e soprattutto opportuno) procedere alle misurazioni delle dimensioni e dei rapporti dimensionali, perché
13 non è dato di sapere come questo ingrandimento A4 è stato ottenuto, intervenendo magari sulla linea delle altezze e/ delle larghezze e quanto.
3) Le sei firme in verifica sono state apposte su avvisi postali aventi due indirizzi diversi. Come specificato in precedenza (pgg. 37-38) tre allegati hanno come destinatario in Via Umbria 67 Parte_1
MA (all. 10,11,14) Gli altri tre allegati hanno come destinatario Piazza Simoncini Parte_1
26 MA (all. 12, 13, 15)
4) Gli avvisi di ricevimento sono relativi a più anni e cioè 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 e recano firme diverse di addetti alla distribuzione .
5) L'analisi della documentazione in verifica ha fatto rilevare che le firme su all. 10 (del 2003), 11 (del
2004), 13 (del 2005) portano il medesimo schema di firma (a prescindere da altri caratteri grafici) e sono indirizzati in via Umbria e in Piazza Simoncini.
L'esito delle analisi sulle firme in verifica confrontate con le scritture comparative è stato quindi il seguente:
All. 10 La firma ha impianto formale diverso nel nucleo centrale, diverso nel movimento finale, diversi il ductus e la stilistica;
analogia della paraffa regressiva l'assetto, linea del rigo, puntino i
All. 11 la firma ha impianto formale diverso nel nucleo centrale, diverso nel movimento finale, nel ductus
e nella stilistica;
analogia della paraffa regressiva;
compatibilità della linea del rigo e del puntino i;
All. 13 Impianto analogo nella ideazione della paraffa, ma il nucleo centrale è diverso, come diverso è il movimento finale;
diverso il puntino i, poco compatibili il ductus e la stilistica;
corrispondente la coesione
e l'andamento del rigo;
All. 12 Nella comparativa non si ha firma abbreviata, pertanto lo schema complessivo potrebbe non essere congruo;
si ha similarità nello sviluppo della paraffa, ductus analogo, stilistica analoga, corrisponde andamento del rigo, l'assetto, il movimento finale, il puntino i;
diversità formale del nucleo centrale che però ha analogo ritmo esecutivo;
.
All. 14 Schema diverso, ductus diverso, stilistica diversa, curva /angolosa diverso, assetto diverso, ricci diverso, movimento finale diverso.
All. 15 Corrispondenze plurime: schema ideativo, sagome coattive, punti i, coattività riccio sotto il rigo, linea del rigo, coesione, rapporto c/a.
Risposta al Quesito.
Tenuto conto delle informazioni extragrafiche, della qualità mediocre/deteriorata delle copie, della deformazione delle dimensioni della copia degli allegati rispetto all'originale, nel bilanciamento delle diversità/ analogie che sono risultate dall'analisi, il CTU ha concluso affermando quanto segue:
-Le firme apposte sugli allegati 10, 11, 13 sono molto probabilmente false;
-La firma su allegato 14 è sicuramente falsa;
-La firma sull'allegato 12 è probabilmente autografa;
-La firma sull'allegato 15 è sicuramente autografa;
14 3.2 Traendo quindi le conclusioni di quanto detto, e segnatamente considerando la difficoltà di analisi delle copie fotostatiche, il Collegio ritiene che gli unici documenti contenenti una sottoscrizione autentica di siano il 12 e il 15, mentre per i residui la querela Parte_1 di falso ha certificato la apocrifia delle sottoscrizione.
Riepilogativamente devono quindi reputarsi false le sottoscrizioni apposte sulle seguenti relate di notificazione:
-) numero 08020031005036872 000 (doc. 10 , notificata il 24/12/2003 a mezzo Pt_1
CP_ servizio postale, relativa a Prefettura di per contravvenzione al Codice della Strada del
2/4/2001 iscritta in ruolo del 2003, dell'importo di € 348,25 oltre accessori;
-) numero 08020040040705909 000 (doc. 11 , notificato il 28/09/2004, relativa a Pt_1
anni 2002 e 2003 iscritta in ruolo del 2004, Parte_2
dell'importo di € 4.141,88 oltre accessori;
-) numero 08020060037395572 000 (doc. 13 , notificata in data 10/01/2007, relativa Pt_1
a Comune di MA, Imposta ICI anni 1999 e 2000 contestata con avviso 3815 del
22/12/2003 e 2286 del 22/12/2003, entrambi notificati in data 08/03/2004, iscritti in ruolo del
2006 dell'importo di € 102,64 oltre accessori;
-) numero 08020080003405149 000 (doc. 14 , notificato il 28/03/2008, relativo a Pt_1
Regione Umbria, tassa automobilistica anni 2001 e 2002, iscritta in ruolo del 2008, dell'importo di € 874,03 oltre accessori.
Devono invece ritenersi autentiche le sottoscrizioni apposte sulle seguenti relate di notificazione:
-) numero 08020050096814004 000 (doc. 12 , notificata in data 18/10/2005, relativa Pt_1
a Regione Umbria, tassa automobilistica anno 1999 dell'importo di € 406,70, contestata con atto del 31/12/2002 e iscritta in ruolo del 2005, oltre accessori;
-) numero 08020090022892470 000 (doc. 15 , notificata in data 21/07/2009, relativa Pt_1
a Regione Umbria, tassa automobilistica anni 2003 e 2004, iscritta in ruolo del 2009 dell'importo di € 845,82 oltre accessori.
4. Considerazioni finali e regolazione delle spese di lite.
4.1 Per le ragioni sopra esposte, risulta accertata e va dichiarata la falsità delle sottoscrizioni apposte nelle relate di notificazione delle seguenti cartelle esattoriali, prodotte in copia fotostatica da Parte_1
15 -) numero 08020031005036872 000 (doc. 10 , notificata il 24/12/2003 a mezzo Pt_1 CP_ servizio postale, relativa a Prefettura di per contravvenzione al Codice della Strada del
2/4/2001 iscritta in ruolo del 2003, dell'importo di € 348,25 oltre accessori;
-) numero 08020040040705909 000 (doc. 11 , notificato il 28/09/2004, relativa a Pt_1
anni 2002 e 2003 iscritta in ruolo del 2004, Parte_2
dell'importo di € 4.141,88 oltre accessori;
-) numero 08020060037395572 000 (doc. 13 , notificata in data 10/01/2007, relativa Pt_1
a Comune di MA, Imposta ICI anni 1999 e 2000 contestata con avviso 3815 del
22/12/2003 e 2286 del 22/12/2003, entrambi notificati in data 08/03/2004, iscritti in ruolo del
2006 dell'importo di € 102,64 oltre accessori;
-) numero 08020080003405149 000 (doc. 14 , notificato il 28/03/2008, relativo a Pt_1
Regione Umbria, tassa automobilistica anni 2001 e 2002, iscritta in ruolo del 2008 dell'importo di € 874,03 oltre accessori.
Atteso che è stata dichiarata la falsità del documento impugnato di falso, ai sensi dell'articolo
226 c. 2 c.p.c. la cancelleria è tenuta agli adempimento di cui all'art. 537 c.p.p. (Pronuncia sulla falsità di documenti) al tenore del quale "Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita.
La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento". Nel caso in esame i documenti dei quali è stata dichiarata la falsità sono costituiti da fotocopie, sulle quali saranno espletati tali incombenti.
4.2 La impugnazione deve essere invece rigettata in ordine ai documenti 12 (relata di notificazione dell'avviso numero 08020050096814004 000, notificata in data 18/10/2005, relativa a Regione Umbria, tassa automobilistica anno 1999 dell'importo di € 406,70, contestata con atto del 31/12/2002 e iscritta in ruolo del 2005, oltre accessori;
e 15, (relata di notificazione dell'avviso numero 08020090022892470 000 notificata in data 21/07/2009, relativa a Regione Umbria, tassa automobilistica anni 2003 e 2004, iscritta in ruolo del 2009 dell'importo di € 845,82 oltre accessori.
A tale riguardo il Collegio manda quindi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 226 comma 1 cpc.
4.3 Non si ravvisa la necessità di alcuna integrazione istruttoria, stante la completezza delle risultanze emerse nel primo e nel presente grado. Le ulteriori richieste devono ritenersi
16 assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
4.4 L'accoglimento parziale della querela di falso per alcuni documenti qualifica la soccombenza come reciproca, ipotesi che si configura, oltre che in presenza di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e giustifica quindi la compensazione totale o parziale delle spese (Cass. Civ. S. U. n. 32061 del 31/10/2022; Cass. civ. 23.9.2013 n. 21684; Cass. civ.
22/02/2016 n. 34389).
La Corte ritiene che le spese di entrambi i gradi, da porre a carico della AR
, in quanto soccombente all'esito della valutazione complessiva dell'esito del
[...]
giudizio, possano essere compensate per un terzo.
I compensi professionali sono determinati in base allo scaglione da euro 5.200,01 a euro
26.000,00, nel quale rientra l'importo complessivo delle cartelle esattoriali i cui avvisi di ricevimento sono risultati falsi.
Gli esborsi delle CTU vengono definitivamente posti a carico di entrambe le parti nella misura di due terzi a carico della , e di un terzo a carico di AR Pt_1
poiché strumentali alla pretesa risultata fondata all'esito del giudizio.
[...]
PER QUESTE RAGIONI
La Corte d'appello definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione,
e deduzione disattesa, accoglie in parte l'appello avverso la sentenza n. 450/2022 del Tribunale di Perugia, e in parziale riforma della stessa così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di querela di falso proposta da e per Parte_1
l'effetto accerta e dichiara che le firme attribuite a sulle copie fotostatiche Parte_1
delle seguenti relate di notificazione non sono autentiche in quanto non vergate dallo stesso, con conseguente falsità materiale, e sono prive di effetti giuridici:
-) numero 08020031005036872 000 (doc. 10 fascicolo , notificata il Parte_1
CP_ 24/12/2003 a mezzo servizio postale, relativa a Prefettura di per contravvenzione al
Codice della Strada del 2/4/2001 iscritta in ruolo del 2003, dell'importo di € 348,25 oltre accessori;
17 -) numero 08020040040705909 000 (doc. 11 fascicolo , notificata il Parte_1
28/09/2004, relativa a anni 2002 e 2003 Parte_2 iscritta in ruolo del 2004, dell'importo di € 4.141,88 oltre accessori;
-) numero 08020060037395572 000 (doc. 13 fascicolo , notificata in data Parte_1
10/01/2007, relativa a Comune di MA, Imposta ICI anni 1999 e 2000 contestata con avviso 3815 del 22/12/2003 e 2286 del 22/12/2003, notificati in data 08/03/2004, iscritti in ruolo del 2006 dell'importo di € 102,64 oltre accessori;
-) numero 08020080003405149 000 (doc. 14 fascicolo , notificato il Parte_1
28/03/2008, relativo a Regione Umbria, tassa automobilistica anni 2001 e 2002, iscritta in ruolo del 2008 dell'importo di € 874,03 oltre accessori;
2) Rigetta la querela di falso, e ordina la restituzione a delle copie Parte_1
fotostatiche delle seguenti relate di notificazione:
- relata di notificazione dell'avviso numero 08020050096814004 000 (doc. n. 12 fascicolo notificata il 18/10/2005, relativa a Regione Umbria, tassa automobilistica Parte_1
anno 1999 dell'importo di € 406,70, contestata con atto del 31/12/2002 e iscritta in ruolo del
2005, oltre accessori;
- relata di notificazione dell'avviso numero 08020090022892470 000 (doc. n. 15 fascicolo notificata il 21/07/2009, relativa a Regione Umbria, tassa automobilistica Parte_1
anni 2003 e 2004, iscritta in ruolo del 2009 dell'importo di € 845,82 oltre accessori.
3) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 226 cpc c. 1 (in relazione ai documenti nn. 12 e 15), e 226 c. 2 cpc (in relazione ai documenti nn. 10, 11, 13 e 14);
4) revoca la sanzione pecuniaria irrogata a ella sentenza di primo grado;
Parte_1
5) conferma per il resto la impugnata sentenza;
6) compensa per un terzo le spese di lite dei due gradi di giudizio, e per l'effetto condanna la
(già ) alla refusione in Controparte_1 Controparte_2
favore di dei residui due terzi di dette spese, liquidate complessivamente per Parte_1
il primo grado in euro 545,00 per anticipazioni e euro 3.000,00 per compensi professionali, e per il secondo grado in euro 804,00 per anticipazioni e euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA Cpa e rimborso forfettario spese generali.
7) pone definitivamente le spese di CTU di entrambi i gradi, nei rapporti interni, a carico di entrambe tra le parti, nella misura di due terzi a carico della Controparte_1
[...
(già ), e per un terzo a carico di . Controparte_2 Parte_1
Perugia, camera di consiglio del 18.08.2025.
18 Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
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