CASS
Sentenza 4 aprile 2022
Sentenza 4 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2022, n. 12462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12462 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER DA nato Latina il 23/07/1958 avverso la sentenza del 30/11/2020 Corte di appello Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituto Procuratore generale IA RD ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12462 Anno 2022 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 15/02/2022 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. PE IO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 30/12/2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena pecuniaria inflitta all'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen. Con tre motivi deduce il difetto di querela per tardività, la carenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 28/01/2022, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione dì querela. 3. All'udienza del 22/12/2022, il processo veniva rinviato all'odierna udienza al fine di acquisire il verbale di remissione della querela. 4. Con nota in data 26/01/2022, il difensore del ricorrente ha prodotto il verbale di remissione ed accettazione della querela redatto dai CC Stazione di Trieste in data 12/3/2021, insistendo per la declaratoria di estinzione del reato. 5. Tanto premesso, osserva il Collegio che gli atti qui appena richiamati evidenziano l'estinzione del reato di appropriazione indebita non aggravato ascritto all'imputato (sull'effetto estintivo conseguente alla remissione dì querela in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, cfr. Sez. 3, n. 9154/2020, dep. 2021, Rv. 281326). 6. Tanto premesso, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. 7. L'applicazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata. Così deciso il 15/2/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituto Procuratore generale IA RD ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12462 Anno 2022 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 15/02/2022 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. PE IO ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 30/12/2020 che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha rideterminato la pena pecuniaria inflitta all'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 646 cod. pen. Con tre motivi deduce il difetto di querela per tardività, la carenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e l'intervenuta estinzione del reato per remissione di querela. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 28/01/2022, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione dì querela. 3. All'udienza del 22/12/2022, il processo veniva rinviato all'odierna udienza al fine di acquisire il verbale di remissione della querela. 4. Con nota in data 26/01/2022, il difensore del ricorrente ha prodotto il verbale di remissione ed accettazione della querela redatto dai CC Stazione di Trieste in data 12/3/2021, insistendo per la declaratoria di estinzione del reato. 5. Tanto premesso, osserva il Collegio che gli atti qui appena richiamati evidenziano l'estinzione del reato di appropriazione indebita non aggravato ascritto all'imputato (sull'effetto estintivo conseguente alla remissione dì querela in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, cfr. Sez. 3, n. 9154/2020, dep. 2021, Rv. 281326). 6. Tanto premesso, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. 7. L'applicazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Motivazione semplificata. Così deciso il 15/2/2022.