Articolo 1810 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1820Articolo 1808
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9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 1810. Principio di onnicomprensivita' 1. E' fatto divieto di corrispondere ai ((maggiori, tenenti colonnelli e)) colonnelli e ai generali in servizio, oltre allo stipendio, ulteriori indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione; le indennita', i proventi o i compensi sono dovuti se:
a) hanno carattere di generalita' per il personale statale;
b) o sono espressamente previsti dal presente codice per il personale militare con qualifica dirigenziale.
2. L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione e' versato direttamente in conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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