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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1971/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1971/2024
Oggi 24 giugno 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono:
con l'avv. FRANCESCA ROMANIELLO Parte_1
per il procuratore speciale della società, , CP_1 Parte_2 con l'avv. ENRICO ZANI
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori e delle parti presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”, quindi si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 24/06/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1971/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ROMANIELLO
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. ENRICO ZANI CP_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Contr ha lavorato alle dipendenze di in forza di contratto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato con mansioni di operaio conducente, inquadrato al livello 3° super del CCNL Autotrasporto e Spedizione merci, dal 19 giugno 2006 al 31 maggio
2022, giorno in cui andava in pensione.
In questa sede lamenta che nel corso del rapporto di lavoro la società avrebbe omesso di pagargli integralmente le ore di straordinario lavorate. In particolare, secondo la sua tesi, da un'analisi dei cedolini ore e delle buste paga emergerebbe come non tutte le ore risultanti dai cedolini ore, redatti dal datore di lavoro e consegnati al lavoratore, sarebbero state retribuite in busta paga, con la conseguenza che egli risulterebbe creditore dell'importo lordo di € 40.117,32 a titolo di lavoro straordinario maturato nel periodo da ottobre 2014 a maggio 2022. Inoltre, detto riconteggio avrebbe altresì evidenziato come negli anni dal 2015 al 2021 avrebbe sempre prestato lavoro straordinario per un numero di ore ben superiore al limite stabilito dal CCNL, con conseguente suo diritto di essere risarcito per il danno da usura psico fisica patito, quantificato in € 25.000.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1971/2024
resiste in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso atteso che CP_1
l'oggetto del presente giudizio era già contenuto nel giudizio RGL 1310/2022, definito con la sentenza n. 449/2023, ad oggi passata in giudicato. Nel merito, poi, contesta la fondatezza della domanda rilevando come il cedolino ore riporti l'impegno complessivo del ricorrente il quale, tuttavia, non coincide con il tempo di lavoro atteso che nel primo sono comprese anche le pause.
È consolidato l'orientamento secondo il quale “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cass.
1259/2024).
Ora: nel giudizio RGL 1310/2022 il ricorrente aveva chiesto di ricalcolare lo straordinario per il periodo ottobre 2014 – maggio 2022 (e, dunque, per lo stesso periodo oggetto del presente giudizio) sulla base dei dati emergenti dalla busta paga e applicando le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario a tutte le ore lavorate oltre la trentanovesima, ritenendo che la disciplina a lui applicabile fosse quella del lavoratore continuo – e non discontinuo – con la conseguenza che l'orario ordinario di lavoro andava fissato in trentanove ore settimanali in luogo delle quarantasette ore settimanali considerate dalla datrice di lavoro per il calcolo della retribuzione. La domanda, dunque, poggiava sul presupposto che le ore indicate in busta paga corrispondessero a quelle effettivamente lavorate. Quanto appena detto trova testuale riscontro nei capi 12 e 13 dell'originario ricorso ove si dava atto che le ore prese in esame ai fini dell'elaborazione del conteggio erano quelle risultanti dalla busta paga. Inoltre, dalla lettura delle conclusioni del ricorso emergeva chiaramente come il presupposto della domanda fosse la correttezza delle ore lavorate.
Il giudizio RGL 1310/2022 è stato definito con la sentenza di rigetto n. 449/2023, passata in giudicato. La sentenza, dunque, nel pronunciarsi sulla non fondatezza della domanda di differenze retributive per lavoro straordinario si è implicitamente pronunciata anche in ordine al fatto che le ore lavorate fossero quelle risultanti dalla busta paga. Ciò posto il ricorrente non può ora contestare la correttezza delle ore riportate in busta poiché detta censura è preclusa dall'essersi formato il giudicato anche su detta circostanza.
In ragione di quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara la domanda inammissibile
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1971/2024
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ivrea, 24 giugno 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1971/2024
Oggi 24 giugno 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono:
con l'avv. FRANCESCA ROMANIELLO Parte_1
per il procuratore speciale della società, , CP_1 Parte_2 con l'avv. ENRICO ZANI
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori e delle parti presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e lo mostra ai partecipanti mediante condivisione della finestra del redattore della Consolle tramite “Teams”, quindi si ritira in camera di consiglio.
All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 24/06/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1971/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ROMANIELLO
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. ENRICO ZANI CP_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Contr ha lavorato alle dipendenze di in forza di contratto di lavoro Parte_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato con mansioni di operaio conducente, inquadrato al livello 3° super del CCNL Autotrasporto e Spedizione merci, dal 19 giugno 2006 al 31 maggio
2022, giorno in cui andava in pensione.
In questa sede lamenta che nel corso del rapporto di lavoro la società avrebbe omesso di pagargli integralmente le ore di straordinario lavorate. In particolare, secondo la sua tesi, da un'analisi dei cedolini ore e delle buste paga emergerebbe come non tutte le ore risultanti dai cedolini ore, redatti dal datore di lavoro e consegnati al lavoratore, sarebbero state retribuite in busta paga, con la conseguenza che egli risulterebbe creditore dell'importo lordo di € 40.117,32 a titolo di lavoro straordinario maturato nel periodo da ottobre 2014 a maggio 2022. Inoltre, detto riconteggio avrebbe altresì evidenziato come negli anni dal 2015 al 2021 avrebbe sempre prestato lavoro straordinario per un numero di ore ben superiore al limite stabilito dal CCNL, con conseguente suo diritto di essere risarcito per il danno da usura psico fisica patito, quantificato in € 25.000.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1971/2024
resiste in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso atteso che CP_1
l'oggetto del presente giudizio era già contenuto nel giudizio RGL 1310/2022, definito con la sentenza n. 449/2023, ad oggi passata in giudicato. Nel merito, poi, contesta la fondatezza della domanda rilevando come il cedolino ore riporti l'impegno complessivo del ricorrente il quale, tuttavia, non coincide con il tempo di lavoro atteso che nel primo sono comprese anche le pause.
È consolidato l'orientamento secondo il quale “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cass.
1259/2024).
Ora: nel giudizio RGL 1310/2022 il ricorrente aveva chiesto di ricalcolare lo straordinario per il periodo ottobre 2014 – maggio 2022 (e, dunque, per lo stesso periodo oggetto del presente giudizio) sulla base dei dati emergenti dalla busta paga e applicando le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario a tutte le ore lavorate oltre la trentanovesima, ritenendo che la disciplina a lui applicabile fosse quella del lavoratore continuo – e non discontinuo – con la conseguenza che l'orario ordinario di lavoro andava fissato in trentanove ore settimanali in luogo delle quarantasette ore settimanali considerate dalla datrice di lavoro per il calcolo della retribuzione. La domanda, dunque, poggiava sul presupposto che le ore indicate in busta paga corrispondessero a quelle effettivamente lavorate. Quanto appena detto trova testuale riscontro nei capi 12 e 13 dell'originario ricorso ove si dava atto che le ore prese in esame ai fini dell'elaborazione del conteggio erano quelle risultanti dalla busta paga. Inoltre, dalla lettura delle conclusioni del ricorso emergeva chiaramente come il presupposto della domanda fosse la correttezza delle ore lavorate.
Il giudizio RGL 1310/2022 è stato definito con la sentenza di rigetto n. 449/2023, passata in giudicato. La sentenza, dunque, nel pronunciarsi sulla non fondatezza della domanda di differenze retributive per lavoro straordinario si è implicitamente pronunciata anche in ordine al fatto che le ore lavorate fossero quelle risultanti dalla busta paga. Ciò posto il ricorrente non può ora contestare la correttezza delle ore riportate in busta poiché detta censura è preclusa dall'essersi formato il giudicato anche su detta circostanza.
In ragione di quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Dichiara la domanda inammissibile
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1971/2024
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ivrea, 24 giugno 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
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