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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2021
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.115/21
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Fantusati ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Viale Centova n.6, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Girardi e Lucia Vinci ed CP_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Perugia, Via XX Settembre n.74, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Massimo Lipparini in Perugia, Corso Vannucci n.30, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato ed appellante incidentale avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1391/20
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis: In via preliminare-cautelare: disporre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.283 e 351 cpc la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata inaudita altera parte per i motivi tutti svolti nella narrativa che precede;
In via principale: in totale riforma della sentenza n.1391/2020 pubblicata in data 11/12/20 e notificata in data 21/1/21, dichiarare per i motivi tutti che precedono che alcuna somma è dovuta dal Notaio Dott. al Signor per i titoli risarcitori azionati e Parte_1 CP_1
quindi con rigetto di ogni istanza risarcitoria così come svolta in prime cure.
Con vittoria delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in via principale confermare la sentenza appellata in ogni suo punto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio.”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
In via principale accogliere integralmente l'appello proposto dal Notaio in Parte_1
quanto fondato per le motivazioni esposte in narrativa;
In via incidentale subordinata accogliere l'appello proposto dagli che Controparte_2 hanno assunto il rischio di cui alla polizza n.1771506 e per l'effetto liquidare l'eventuale indennizzo dovuto dagli all'Assicurato nei limiti di quanto previsto dalla Controparte_2
polizza convenzione n.1771506, con particolare riferimento alla esclusione delle domande di natura restitutoria, al diritto di rivalsa entro il limite di euro 100.000, nonché della sussistenza della franchigia ex art.4 delle Condizioni Generali di polizza;
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 12/4/21 veniva confermata la sospensione, già disposta inaudita altera parte, dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 23/2/23 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 23/10/23 con la quale era stato disposto l'espletamento di una CTU al fine di determinare, alla data del 12/10/11, il valore di mercato dei beni immobili compravenduti.
Espletato l'accertamento peritale, all'udienza del 14/6/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Da ultimo, in data 28/3/25, atteso che in relazione al trasferimento della Dott.ssa presso il Tribunale di Spoleto veniva disposto Per_1 l'anticipato possesso nel nuovo incarico, la causa veniva rimessa sul ruolo onde consentire la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 10/4/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il notaio Dott. premetteva di Parte_1 essere stato convenuto in giudizio da il quale aveva chiesto l'accertamento della CP_1
sua responsabilità professionale, chiedendone la condanna in suo favore, a titolo di danno patrimoniale, al pagamento della somma di euro 140.222,34 (o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo), nonché al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di ulteriori euro 50.000,00 (o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi) con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge. Precisava che il con la sua domanda, aveva dedotto: di aver CP_1
stipulato, con la sua assistenza, un rogito di compravendita immobiliare in data 19/9/05 rep.
n.221.638 raccolta n.37.541 intervenuto tra lo stesso attore e ed afferente al Controparte_3
compendio immobiliare relativo ad un terreno agricolo – di circa mq 2016, su parte del quale era stato presentato al Comune di Assisi un progetto approvato per la costruzione di un edificio per civile abitazione posto in Frazione S. Maria degli Angeli Via S. Francescuccio dè Mietitori S.N.C., il tutto distinto al foglio 118 part. n.256 – seminativo arborato classe 1° 18.85, R.D. euro 14,31,
R.A. euro 10,71 - 259 seminativo arborato, classe 1° are 1.15, R.D. euro 0,87, R.A. euro 0,65; che esso notaio, nel redigere l'atto de quo, aveva omesso di svolgere le dovute visure sulle trascrizioni ed iscrizioni in essere sul bene volte a verificare l'esistenza di eventuali gravami;
che in seguito i gravami erano risultati esistenti in virtù di indagini svolte nell'anno 2010 dalla sua banca alla quale aveva in quel periodo richiesto l'erogazione di un mutuo ipotecario;
che tali gravami erano stati iscritti sia sulla particella da lui acquistata nel 2005 a mezzo della sua prestazione professionale sia su una serie di altre particelle circostanti il fondo da lui acquistato, il tutto nell'ambito di procedure esecutive intentate, fra il 1998 ed il 1999, a carico del suo dante causa, il proprietario P_
anche delle particelle circostanti il suo fondo;
che tali circostanze gli avevano comportato rilevanti oneri di spesa e quindi un danno patrimoniale rappresentato dal fatto che per liberare il suo terreno, sul quale nel frattempo aveva già edificato un fabbricato destinato ad abitazione, aveva dovuto estinguere tutti i gravami in essere, compresi quelli iscritti dai vari creditori del sui P_ terreni limitrofi al suo, pagando tutti i creditori procedenti, stante anche l'attualità e l'imminenza del pericolo dovuto al recente (sempre in quel periodo) tentativo di vendita nell'ambito della procedura esecutiva, la cui prima asta, fortunatamente, era andata fallita;
di aver dovuto versare, per l'acquisto di tutti gli indicati terreni, il complessivo prezzo di euro 140.222,34, poi utilizzato per estinguere la procedura esecutiva in atto;
che l'acquisto dei terreni, formalmente, era stato compiuto, per ragioni fiscali, da parte della di lui moglie ( ), ma con denaro da lui versato. Controparte_4
Il dava poi atto di essersi costituito in quella sede contestando tutte le domande formulate Parte_1
nei suoi confronti, rilevando la completa infondatezza sia sotto il profilo giuridico che fattuale dell'azione intrapresa avendo lui effettuato, in vista del rogito, le necessarie visure immobiliari dalle quali però non era emersa l'esistenza di alcun gravame, emerso invece a seguito di ulteriori visure da lui effettuate, nel periodo intercorrente tra il rogito e la sua trascrizione, sulle vecchie particelle che, a seguito di modifiche e frazionamenti catastali, avevano dato origine a quelle indicate nel rogito. L'appellante evidenziava poi di aver dedotto già dal I grado l'insussistenza di ogni danno risarcibile in quanto il non aveva provato il nesso causale tra le spese da lui sostenute e la CP_1
dedotta sua responsabilità, chiedendo comunque, nel caso fosse stato condannato, di essere tenuto indenne da ogni effetto pregiudizievole dalla sua assicurazione – i of London – di cui aveva CP_2
chiesto la chiamata in causa con differimento dell'udienza di prima comparizione.
Autorizzata la chiamata in causa – continuava parte appellante – si erano costituiti gli CP_2 svolgendo, anzitutto, l'eccezione di omesse visure di cui all'art.2 della polizza, per l'ipotesi
[...]
in cui fosse emerso che egli non le aveva effettuate, nonché evidenziando i limiti relativi all'esistenza di una franchigia a carico dell'assicurato e di un massimale;
nel merito, dava atto che i avevano aderito alle sue difese, sia in ordine alla mancata dimostrazione della sua CP_2
responsabilità professionale, sia in ordine alla totale infondatezza delle domande sotto il profilo del quantum.
Il Tribunale di Perugia, con l'impugnata sentenza resa ex art.281 sexies cpc, così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento in Parte_2 favore di dell'importo di euro 140.222,34, oltre interessi legali dall'esborso al CP_1 saldo e di euro 2.450,00, oltre interessi dall'esborso al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 687,00 per contributo unificato e euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Respinge le altre domande.
Condanna a ciò tenuta in forza del contratto e nei limiti Controparte_5
risultanti dalla polizza prodotta in atti, a manlevare il Dott. degli importi di cui sopra. Parte_1
Compensa tra il convenuto e il terzo chiamato le spese di lite.”. Il in particolare, impugnava la sentenza di I grado laddove il primo Giudice aveva Parte_1
ritenuto sussistente la sua responsabilità nella causazione del danno azionato nel presente giudizio nonché laddove aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del rispetto ad CP_1
un acquisto immobiliare del tutto autonomo e posto in essere non da lui ma dalla moglie in regime di separazione dei beni, lamentando altresì l'erronea quantificazione del danno.
Gli anche in questa sede, hanno aderito alle deduzioni del proprio Controparte_2
assicurato, proponendo contestualmente appello incidentale con cui hanno impugnato la parte della sentenza che non aveva fatto applicazione dei limiti di operatività della polizza n.1771506 con particolare riferimento all'esclusione delle domande di natura restitutoria, al diritto di rivalsa entro il limite di euro 100.000,00, nonché della sussistenza della franchigia ex art.4 delle Condizioni generali.
Il ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiamando tutte le argomentazioni già CP_1 svolte dal Tribunale e chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto dal notaio in quanto infondato sia in fatto sia in diritto.
La Corte ritiene che l'appello proposto dal sia in gran parte infondato. Parte_1
Risulta anzitutto agli atti che il bene oggetto di stipula era gravato da due pignoramenti e da due ipoteche, in particolare: il pignoramento immobiliare del 30/3/99, su maggior consistenza a favore della Cassa di Risparmio di Foligno S.P.A. e contro , trascritto a Perugia in data Controparte_3
9/4/99 al n.4712 di formalità; il pignoramento immobiliare del 12/6/99 su maggior consistenza a favore della e contro , trascritto a Perugia in data 17/6/99 al Parte_3 Controparte_3
n.8294 di formalità; l'ipoteca giudiziale iscritta a Perugia in data 25/6/98 al n.2306, in forza di decreto ingiuntivo della Pretura di Perugia del 23/6/98 n.690, dell'importo di euro 18.075,99 a favore della e
contro
; l'ipoteca giudiziale iscritta a Perugia in Parte_3 Controparte_3
data 5/8/98 al n.3079, in forza di decreto ingiuntivo della pretura di Assisi del 31/7/98 n.135/98 dell'importo di euro 12.911,42 a favore della Cassa di Risparmio di Foligno Spa e contro P_
.
[...]
Ciò premesso, è appena il caso di rammentare che la responsabilità del notaio per gli atti da lui rogati si configura in termini di responsabilità contrattuale sicché, una volta che il cliente abbia provato – e, nella specie, ciò risulta pacifico oltre che documentato – di essersi rivolto a quel professionista e di essere stato da lui assistito per (in questo caso) la stipula di un rogito e di aver subito poi un danno a seguito della prestazione professionale del notaio, cede a carico di quest'ultimo l'onere di provare di avere invece correttamente adempiuto all'incarico ponendo in essere tutte le attività oggetto di esso. Orbene, si osserva che, ai fini della stipula di un rogito, spetta al notaio effettuare tutte le visure necessarie al fine di verificare se gli immobili interessati siano o meno liberi da gravami, estendendo l'indagine al ventennio anteriore alla data del rogito: un tale controllo presuppone evidentemente anche la verifica in merito alla corrispondenza delle particelle oggetto di vendita con quelle oggetto delle visure, anche storiche (con riferimento, appunto, al ventennio precedente) da compiere al fine di garantire la libertà dei beni da ogni vincolo, ben potendo – come avvenuto nella specie – essersi verificati negli anni precedenti alla stipula, modifiche e/o frazionamenti di particelle tali per cui le particelle che avevano in precedenza individuato un determinato appezzamento di terreno non siano più le stesse nel momento in cui venga stipulato il rogito. Ciò posto va rilevato che in sede istruttoria è risultato che il in vista del rogito, aveva effettuato le visure Parte_1
presso la Conservatoria in relazione alle particelle che, in quel momento, individuavano il fondo oggetto della compravendita, vale a dire la n.256 e la n.259 del foglio 118 di cui al CT del Comune di Assisi, ma non aveva compiuto le verifiche necessarie ad accertare la libertà da pesi o gravami in relazione ad eventuali vecchie particelle che in precedenza individuavano il medesimo compendio: sul punto la stessa teste impiegata dello studio notarile, ha ricordato che il Tes_1 Parte_1
solo dopo la stipula del rogito e prima della sua trascrizione, aveva effettuato visure aventi ad oggetto le “particelle che erano state soppresse e che avevano dato origine a quelle oggetto del rogito” (cfr. deposizione in I grado della teste all'udienza del 19/3/15), quelle sulle quali poi erano risultati i gravami in questione.
A fronte di ciò non può escludersi, in capo al il dedotto inadempimento, né a tal fine Parte_1
potrebbe tenersi conto delle sue obiezioni circa il fatto che era stato in qualche modo fuorviato anche dalle dichiarazioni fatte dal nel contratto preliminare circa l'assenza, sul terreno P_
oggetto di vendita al di ogni iscrizione o trascrizione pregiudizievole, spettando proprio al CP_1
notaio effettuare le verifiche necessarie ad accertare la veridicità o meno delle dichiarazioni delle parti sul punto.
Ciò posto, deve poi essere preliminarmente esaminata la questione della legittimazione o meno del a far valere in giudizio il diritto risarcitorio per cui è causa. CP_1
Orbene, questa Corte ritiene che il sia attivamente legittimato in quanto anzitutto risulta agli CP_1 atti che l'acquisto dell'intero compendio era avvenuto con sette assegni da lui emessi (cfr. doc. n.
8- fascicolo I e, pertanto, con risorse economiche dallo stesso provenienti, sicché è CP_6 pienamente dimostrata la circostanza che il peso economico dell'acquisto era stato da lui sostenuto, non rilevando in contrario il fatto che tale acquisto fosse stato formalmente effettuato dalla di lui moglie, essendo rimasta pacifica e incontestata la circostanza per la quale ciò era avvenuto per mere ragioni fiscali;
in ogni caso, si procede in questa sede in relazione ad una domanda risarcitoria sicché non può negarsi legittimazione attiva al soggetto (il che, in concreto, ha sopportato CP_1 le conseguenze economiche dell'inadempimento in questione.
Né il poteva fare altrimenti, essendo rimasta parimenti pacifica e incontestata la circostanza CP_1 secondo cui, al momento della scoperta dei gravami insistenti sul terreno acquistato dall'odierno appellato, lo stesso aveva già investito una ingente somma di denaro, circa 300.000,00 euro (cfr. doc. n.10-fascicolo I grado , per la costruzione dell'immobile destinato ad abitazione CP_1 coniugale, che all'epoca era in fase di ultimazione e dove tuttora risultano vivere entrambi i coniugi.
Il danno patito dal è rappresentato dal fatto che egli, venuto a conoscenza delle procedure CP_1 esecutive, aveva dovuto acquistare l'intero compendio immobiliare di proprietà del per P_
estinguere tutti i gravami in essere, compresi quelli iscritti dai vari creditori del sui P_ terreni limitrofi al suo, pagando tutti i creditori procedenti, stante anche l'attualità e l'imminenza del pericolo dovuto al recente tentativo di vendita la cui asta era andata fallita, al fine di salvaguardare la casa coniugale insistente sul terreno da lui precedentemente acquistato dal medesimo P_
Al riguardo si osserva, in particolare, come risulti provato che l'odierno appellato era stato costretto ad acquistare l'intero compendio immobiliare oggetto di esecuzione da parte dei creditori del le procedure esecutive, instaurate a carico del molti anni prima, avevano ad P_ P_ oggetto l'intero compendio immobiliare, prima che questo fosse frazionato;
il al momento CP_1
della scoperta dei gravami insistenti sul terreno acquistato, aveva già investito una ingente somma di denaro per la costruzione della casa coniugale (vedi supra); sin dalla stipula del preliminare,
l'acquisto era finalizzato alla costruzione dell'anzidetta abitazione mediante spostamento della volumetria di altro vecchio fabbricato di proprietà del insistente in parte sulla particella P_
acquistata dal e in parte su particelle rimaste di proprietà del predetto e per la CP_1 P_
nuova casa era stato ottenuto un permesso a costruire implicante la previsione della demolizione del vecchio fabbricato.
Orbene, tali circostanze – mai specificamente contestate né dal né dagli Parte_1 Controparte_2
– rendono verosimile ritenere che i creditori procedenti ben difficilmente avrebbero
[...]
acconsentito a ridurre il pignoramento ex art.496 cpc ai soli terreni confinanti in quanto ormai privi di qualsivoglia edificazione e con un valore di gran lunga inferiore rispetto a quello acquistato dal su cui insisteva la nuova costruzione, comprensiva della volumetria “sottratta” ad altre CP_1
particelle circostanti, potendosi dunque ritenere che il in effetti non ebbe altra scelta se non CP_1
quella di liberare tutte le particelle dai vincoli citati, salvaguardando in tal modo il fabbricato da lui costruito;
parimenti verosimile anche il fatto che tale operazione era stata eseguita in tempi brevi stante l'attualità e l'imminenza del pericolo dovuto al tentativo di vendita la cui prima asta era andata fallita. Ebbene, alla luce di quanto sopra, deve osservarsi che è pur vero che il aveva dovuto CP_1
acquistare tutti i terreni dietro versamento della somma di euro 140.000,00 ma tale importo non può rappresentare il danno da lui subito poiché in ogni caso egli, con l'acquisto, aveva ottenuto la proprietà di tali terreni, per la determinazione del cui valore al momento del rogito è stata disposta in questa sede apposita CTU, cui può farsi riferimento essendo la stessa risultata precisa e priva di vizi logici di sorte. Il perito, in merito, ha quantificato il valore degli immobili all'epoca dell'acquisto in euro 98.414,00 sicché il danno realmente subito dall'appellato è pari alla differenza tra l'esborso da lui effettuato (euro 140.222,34) ed il valore dei beni così acquistati, differenza che risulta pari ad euro 41.586,00 (cfr. pag. n.57 della CTU).
Ciò posto, il pagamento di tale differenza, decurtata della franchigia pari ad euro 10.000,00 prevista dall'art.4, co.1, lett. a) della polizza assicurativa n.1771506 che rimane integralmente a carico dell'assicurato e nel rispetto del limite del massimale pari a 3.000.000,00 euro ex art.3 (cfr. doc.
n.
4-comparsa di costituzione e risposta , è posta a carico della compagnia Controparte_2
assicurativa, la quale dovrà quindi versare al la minor somma pari ad euro 31.586,00, CP_1
restando a carico del la restante parte. Parte_1
Dovrà però anche accogliersi l'appello incidentale proposto dagli avente ad Controparte_2
oggetto la domanda di rivalsa nei confronti del dovendosi al riguardo osservare che ai Parte_1 sensi dell'art.2, ultima parte, della citata polizza assicurativa “In caso di sinistro causato da totale omissione delle ispezioni ipotecarie in relazione ad atti aventi per oggetto la costituzione, la modifica e l'estinzione di diritti reali di proprietà e di garanzia inerenti beni immobili la società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato. Il predetto diritto di rivalsa potrà essere esercitato fino alla concorrenza di euro 100.000,00 per ciascun sinistro ovvero fino alla concorrenza di complessivi euro 100.000,00 per più sinistri causati da una unica omissione.” (cfr. pag. n.4 di cui al citato doc. n.4), sicché il dovrà essere condannato a restituire ai Parte_1 CP_2
la somma pari ad euro 31.586,00 riconosciuta al CP_1
Da ultimo, l'inadempimento del non comporta invece il venir meno del suo diritto al Parte_1
pagamento della prestazione professionale eseguita, ossia alla somma di euro 2.450,00 (che il
Tribunale lo aveva erroneamente condannato a restituire al , e ciò in ragione del fatto che CP_1
tale prestazione in ogni caso era stata effettuata: ed infatti senza la stessa, che aveva permesso la stipula del rogito, il non sarebbe mai diventato proprietario dell'appezzamento di terreno per CP_1
cui è causa, sicché l'impugnata sentenza andrà riformata anche in tale parte, con conseguente accoglimento dell'appello del sul punto. Parte_1
Da tutto quanto sin qui esposto consegue, insomma, da una parte il rigetto dell'appello proposto da
, con riforma però della sentenza gravata nella parte in cui aveva riconosciuto Parte_1 a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 140.222,34, dovendosi invece riconoscere in favore del la minor somma di euro 41.586,00 – 31.586,00 a carico dei e 10.000,00 a CP_1 CP_2 carico del – e, dall'altra parte, l'accoglimento dell'appello principale, con riforma della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato l'appellante anche alla restituzione della somma di euro 2.450,00 a titolo di compenso professionale. Viene poi accolto l'appello incidentale proposto dagli con riforma della sentenza gravata nella parte in cui non Controparte_2
aveva accolto la domanda di rivalsa.
Infine, quanto anzitutto alle spese processuali sostenute dal nel presente grado di giudizio si CP_1
osserva come le stesse, stante il confermato accoglimento della domanda risarcitoria da lui proposta
(anche se per un importo minore), debbano essere poste a carico del con conseguente Parte_1 condanna degli a manlevarlo nei limiti di cui all'art.5 della polizza ai sensi Controparte_2 del quale “Sono a carico della società le spese sostenute dall'assicurato per resistere alle richieste di risarcimento, con i limiti previsti dall'art.1917 cc.”. Quanto invece alle spese di lite sostenute dal e dalla compagnia assicurativa, si osserva che tra tali parti le stesse andranno compensate Parte_1
anche per il secondo grado stante la reciproca soccombenza delle parti su più questioni. Tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata la presenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.115/21
R.G., così dispone:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da , riduce il Parte_1 risarcimento dovuto a all'importo di euro 41.586,00; CP_1
- Condanna gli al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 dell'importo di euro 31.586,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
- Condanna al pagamento in favore del dell'importo di euro Parte_1 CP_1
10.000,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
- In accoglimento della domanda di rivalsa proposta in via incidentale dagli Controparte_2
condanna il alla restituzione dell'importo di euro 31.586,00 sborsato in
[...] Parte_1
favore del oltre interessi come per legge sino al saldo;
CP_1
- Accoglie l'appello proposto dal in relazione alla sua condanna alla restituzione in Parte_1 favore di dell'importo di euro 2.450,00, oltre accessori, ed annulla pertanto CP_1
la relativa statuizione della sentenza impugnata;
- Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute da nel Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio che si liquidano in euro 14.317,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna gli a ciò tenuti in forza del contratto e nei limiti Controparte_5 risultanti dalla polizza in atti, a manlevare l'assicurato dall'importo di cui sopra nonché delle spese di CTU – anch'esse da porsi a carico dell'appellante - liquidate come da separato decreto;
- Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio tra il e gli Parte_1
Controparte_2
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 22/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.115/21
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Fantusati ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Viale Centova n.6, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Girardi e Lucia Vinci ed CP_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Perugia, Via XX Settembre n.74, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi, Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Marco Ferraro e Stefano Giove ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Massimo Lipparini in Perugia, Corso Vannucci n.30, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato ed appellante incidentale avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.1391/20
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis rejectis: In via preliminare-cautelare: disporre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.283 e 351 cpc la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata inaudita altera parte per i motivi tutti svolti nella narrativa che precede;
In via principale: in totale riforma della sentenza n.1391/2020 pubblicata in data 11/12/20 e notificata in data 21/1/21, dichiarare per i motivi tutti che precedono che alcuna somma è dovuta dal Notaio Dott. al Signor per i titoli risarcitori azionati e Parte_1 CP_1
quindi con rigetto di ogni istanza risarcitoria così come svolta in prime cure.
Con vittoria delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in via principale confermare la sentenza appellata in ogni suo punto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio.”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
In via principale accogliere integralmente l'appello proposto dal Notaio in Parte_1
quanto fondato per le motivazioni esposte in narrativa;
In via incidentale subordinata accogliere l'appello proposto dagli che Controparte_2 hanno assunto il rischio di cui alla polizza n.1771506 e per l'effetto liquidare l'eventuale indennizzo dovuto dagli all'Assicurato nei limiti di quanto previsto dalla Controparte_2
polizza convenzione n.1771506, con particolare riferimento alla esclusione delle domande di natura restitutoria, al diritto di rivalsa entro il limite di euro 100.000, nonché della sussistenza della franchigia ex art.4 delle Condizioni Generali di polizza;
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
Con ordinanza del 12/4/21 veniva confermata la sospensione, già disposta inaudita altera parte, dell'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 23/2/23 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 23/10/23 con la quale era stato disposto l'espletamento di una CTU al fine di determinare, alla data del 12/10/11, il valore di mercato dei beni immobili compravenduti.
Espletato l'accertamento peritale, all'udienza del 14/6/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc. Da ultimo, in data 28/3/25, atteso che in relazione al trasferimento della Dott.ssa presso il Tribunale di Spoleto veniva disposto Per_1 l'anticipato possesso nel nuovo incarico, la causa veniva rimessa sul ruolo onde consentire la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione;
all'udienza del 10/4/25 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il notaio Dott. premetteva di Parte_1 essere stato convenuto in giudizio da il quale aveva chiesto l'accertamento della CP_1
sua responsabilità professionale, chiedendone la condanna in suo favore, a titolo di danno patrimoniale, al pagamento della somma di euro 140.222,34 (o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo), nonché al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale, della somma di ulteriori euro 50.000,00 (o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi) con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge. Precisava che il con la sua domanda, aveva dedotto: di aver CP_1
stipulato, con la sua assistenza, un rogito di compravendita immobiliare in data 19/9/05 rep.
n.221.638 raccolta n.37.541 intervenuto tra lo stesso attore e ed afferente al Controparte_3
compendio immobiliare relativo ad un terreno agricolo – di circa mq 2016, su parte del quale era stato presentato al Comune di Assisi un progetto approvato per la costruzione di un edificio per civile abitazione posto in Frazione S. Maria degli Angeli Via S. Francescuccio dè Mietitori S.N.C., il tutto distinto al foglio 118 part. n.256 – seminativo arborato classe 1° 18.85, R.D. euro 14,31,
R.A. euro 10,71 - 259 seminativo arborato, classe 1° are 1.15, R.D. euro 0,87, R.A. euro 0,65; che esso notaio, nel redigere l'atto de quo, aveva omesso di svolgere le dovute visure sulle trascrizioni ed iscrizioni in essere sul bene volte a verificare l'esistenza di eventuali gravami;
che in seguito i gravami erano risultati esistenti in virtù di indagini svolte nell'anno 2010 dalla sua banca alla quale aveva in quel periodo richiesto l'erogazione di un mutuo ipotecario;
che tali gravami erano stati iscritti sia sulla particella da lui acquistata nel 2005 a mezzo della sua prestazione professionale sia su una serie di altre particelle circostanti il fondo da lui acquistato, il tutto nell'ambito di procedure esecutive intentate, fra il 1998 ed il 1999, a carico del suo dante causa, il proprietario P_
anche delle particelle circostanti il suo fondo;
che tali circostanze gli avevano comportato rilevanti oneri di spesa e quindi un danno patrimoniale rappresentato dal fatto che per liberare il suo terreno, sul quale nel frattempo aveva già edificato un fabbricato destinato ad abitazione, aveva dovuto estinguere tutti i gravami in essere, compresi quelli iscritti dai vari creditori del sui P_ terreni limitrofi al suo, pagando tutti i creditori procedenti, stante anche l'attualità e l'imminenza del pericolo dovuto al recente (sempre in quel periodo) tentativo di vendita nell'ambito della procedura esecutiva, la cui prima asta, fortunatamente, era andata fallita;
di aver dovuto versare, per l'acquisto di tutti gli indicati terreni, il complessivo prezzo di euro 140.222,34, poi utilizzato per estinguere la procedura esecutiva in atto;
che l'acquisto dei terreni, formalmente, era stato compiuto, per ragioni fiscali, da parte della di lui moglie ( ), ma con denaro da lui versato. Controparte_4
Il dava poi atto di essersi costituito in quella sede contestando tutte le domande formulate Parte_1
nei suoi confronti, rilevando la completa infondatezza sia sotto il profilo giuridico che fattuale dell'azione intrapresa avendo lui effettuato, in vista del rogito, le necessarie visure immobiliari dalle quali però non era emersa l'esistenza di alcun gravame, emerso invece a seguito di ulteriori visure da lui effettuate, nel periodo intercorrente tra il rogito e la sua trascrizione, sulle vecchie particelle che, a seguito di modifiche e frazionamenti catastali, avevano dato origine a quelle indicate nel rogito. L'appellante evidenziava poi di aver dedotto già dal I grado l'insussistenza di ogni danno risarcibile in quanto il non aveva provato il nesso causale tra le spese da lui sostenute e la CP_1
dedotta sua responsabilità, chiedendo comunque, nel caso fosse stato condannato, di essere tenuto indenne da ogni effetto pregiudizievole dalla sua assicurazione – i of London – di cui aveva CP_2
chiesto la chiamata in causa con differimento dell'udienza di prima comparizione.
Autorizzata la chiamata in causa – continuava parte appellante – si erano costituiti gli CP_2 svolgendo, anzitutto, l'eccezione di omesse visure di cui all'art.2 della polizza, per l'ipotesi
[...]
in cui fosse emerso che egli non le aveva effettuate, nonché evidenziando i limiti relativi all'esistenza di una franchigia a carico dell'assicurato e di un massimale;
nel merito, dava atto che i avevano aderito alle sue difese, sia in ordine alla mancata dimostrazione della sua CP_2
responsabilità professionale, sia in ordine alla totale infondatezza delle domande sotto il profilo del quantum.
Il Tribunale di Perugia, con l'impugnata sentenza resa ex art.281 sexies cpc, così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda, condanna al pagamento in Parte_2 favore di dell'importo di euro 140.222,34, oltre interessi legali dall'esborso al CP_1 saldo e di euro 2.450,00, oltre interessi dall'esborso al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 687,00 per contributo unificato e euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Respinge le altre domande.
Condanna a ciò tenuta in forza del contratto e nei limiti Controparte_5
risultanti dalla polizza prodotta in atti, a manlevare il Dott. degli importi di cui sopra. Parte_1
Compensa tra il convenuto e il terzo chiamato le spese di lite.”. Il in particolare, impugnava la sentenza di I grado laddove il primo Giudice aveva Parte_1
ritenuto sussistente la sua responsabilità nella causazione del danno azionato nel presente giudizio nonché laddove aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del rispetto ad CP_1
un acquisto immobiliare del tutto autonomo e posto in essere non da lui ma dalla moglie in regime di separazione dei beni, lamentando altresì l'erronea quantificazione del danno.
Gli anche in questa sede, hanno aderito alle deduzioni del proprio Controparte_2
assicurato, proponendo contestualmente appello incidentale con cui hanno impugnato la parte della sentenza che non aveva fatto applicazione dei limiti di operatività della polizza n.1771506 con particolare riferimento all'esclusione delle domande di natura restitutoria, al diritto di rivalsa entro il limite di euro 100.000,00, nonché della sussistenza della franchigia ex art.4 delle Condizioni generali.
Il ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiamando tutte le argomentazioni già CP_1 svolte dal Tribunale e chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto dal notaio in quanto infondato sia in fatto sia in diritto.
La Corte ritiene che l'appello proposto dal sia in gran parte infondato. Parte_1
Risulta anzitutto agli atti che il bene oggetto di stipula era gravato da due pignoramenti e da due ipoteche, in particolare: il pignoramento immobiliare del 30/3/99, su maggior consistenza a favore della Cassa di Risparmio di Foligno S.P.A. e contro , trascritto a Perugia in data Controparte_3
9/4/99 al n.4712 di formalità; il pignoramento immobiliare del 12/6/99 su maggior consistenza a favore della e contro , trascritto a Perugia in data 17/6/99 al Parte_3 Controparte_3
n.8294 di formalità; l'ipoteca giudiziale iscritta a Perugia in data 25/6/98 al n.2306, in forza di decreto ingiuntivo della Pretura di Perugia del 23/6/98 n.690, dell'importo di euro 18.075,99 a favore della e
contro
; l'ipoteca giudiziale iscritta a Perugia in Parte_3 Controparte_3
data 5/8/98 al n.3079, in forza di decreto ingiuntivo della pretura di Assisi del 31/7/98 n.135/98 dell'importo di euro 12.911,42 a favore della Cassa di Risparmio di Foligno Spa e contro P_
.
[...]
Ciò premesso, è appena il caso di rammentare che la responsabilità del notaio per gli atti da lui rogati si configura in termini di responsabilità contrattuale sicché, una volta che il cliente abbia provato – e, nella specie, ciò risulta pacifico oltre che documentato – di essersi rivolto a quel professionista e di essere stato da lui assistito per (in questo caso) la stipula di un rogito e di aver subito poi un danno a seguito della prestazione professionale del notaio, cede a carico di quest'ultimo l'onere di provare di avere invece correttamente adempiuto all'incarico ponendo in essere tutte le attività oggetto di esso. Orbene, si osserva che, ai fini della stipula di un rogito, spetta al notaio effettuare tutte le visure necessarie al fine di verificare se gli immobili interessati siano o meno liberi da gravami, estendendo l'indagine al ventennio anteriore alla data del rogito: un tale controllo presuppone evidentemente anche la verifica in merito alla corrispondenza delle particelle oggetto di vendita con quelle oggetto delle visure, anche storiche (con riferimento, appunto, al ventennio precedente) da compiere al fine di garantire la libertà dei beni da ogni vincolo, ben potendo – come avvenuto nella specie – essersi verificati negli anni precedenti alla stipula, modifiche e/o frazionamenti di particelle tali per cui le particelle che avevano in precedenza individuato un determinato appezzamento di terreno non siano più le stesse nel momento in cui venga stipulato il rogito. Ciò posto va rilevato che in sede istruttoria è risultato che il in vista del rogito, aveva effettuato le visure Parte_1
presso la Conservatoria in relazione alle particelle che, in quel momento, individuavano il fondo oggetto della compravendita, vale a dire la n.256 e la n.259 del foglio 118 di cui al CT del Comune di Assisi, ma non aveva compiuto le verifiche necessarie ad accertare la libertà da pesi o gravami in relazione ad eventuali vecchie particelle che in precedenza individuavano il medesimo compendio: sul punto la stessa teste impiegata dello studio notarile, ha ricordato che il Tes_1 Parte_1
solo dopo la stipula del rogito e prima della sua trascrizione, aveva effettuato visure aventi ad oggetto le “particelle che erano state soppresse e che avevano dato origine a quelle oggetto del rogito” (cfr. deposizione in I grado della teste all'udienza del 19/3/15), quelle sulle quali poi erano risultati i gravami in questione.
A fronte di ciò non può escludersi, in capo al il dedotto inadempimento, né a tal fine Parte_1
potrebbe tenersi conto delle sue obiezioni circa il fatto che era stato in qualche modo fuorviato anche dalle dichiarazioni fatte dal nel contratto preliminare circa l'assenza, sul terreno P_
oggetto di vendita al di ogni iscrizione o trascrizione pregiudizievole, spettando proprio al CP_1
notaio effettuare le verifiche necessarie ad accertare la veridicità o meno delle dichiarazioni delle parti sul punto.
Ciò posto, deve poi essere preliminarmente esaminata la questione della legittimazione o meno del a far valere in giudizio il diritto risarcitorio per cui è causa. CP_1
Orbene, questa Corte ritiene che il sia attivamente legittimato in quanto anzitutto risulta agli CP_1 atti che l'acquisto dell'intero compendio era avvenuto con sette assegni da lui emessi (cfr. doc. n.
8- fascicolo I e, pertanto, con risorse economiche dallo stesso provenienti, sicché è CP_6 pienamente dimostrata la circostanza che il peso economico dell'acquisto era stato da lui sostenuto, non rilevando in contrario il fatto che tale acquisto fosse stato formalmente effettuato dalla di lui moglie, essendo rimasta pacifica e incontestata la circostanza per la quale ciò era avvenuto per mere ragioni fiscali;
in ogni caso, si procede in questa sede in relazione ad una domanda risarcitoria sicché non può negarsi legittimazione attiva al soggetto (il che, in concreto, ha sopportato CP_1 le conseguenze economiche dell'inadempimento in questione.
Né il poteva fare altrimenti, essendo rimasta parimenti pacifica e incontestata la circostanza CP_1 secondo cui, al momento della scoperta dei gravami insistenti sul terreno acquistato dall'odierno appellato, lo stesso aveva già investito una ingente somma di denaro, circa 300.000,00 euro (cfr. doc. n.10-fascicolo I grado , per la costruzione dell'immobile destinato ad abitazione CP_1 coniugale, che all'epoca era in fase di ultimazione e dove tuttora risultano vivere entrambi i coniugi.
Il danno patito dal è rappresentato dal fatto che egli, venuto a conoscenza delle procedure CP_1 esecutive, aveva dovuto acquistare l'intero compendio immobiliare di proprietà del per P_
estinguere tutti i gravami in essere, compresi quelli iscritti dai vari creditori del sui P_ terreni limitrofi al suo, pagando tutti i creditori procedenti, stante anche l'attualità e l'imminenza del pericolo dovuto al recente tentativo di vendita la cui asta era andata fallita, al fine di salvaguardare la casa coniugale insistente sul terreno da lui precedentemente acquistato dal medesimo P_
Al riguardo si osserva, in particolare, come risulti provato che l'odierno appellato era stato costretto ad acquistare l'intero compendio immobiliare oggetto di esecuzione da parte dei creditori del le procedure esecutive, instaurate a carico del molti anni prima, avevano ad P_ P_ oggetto l'intero compendio immobiliare, prima che questo fosse frazionato;
il al momento CP_1
della scoperta dei gravami insistenti sul terreno acquistato, aveva già investito una ingente somma di denaro per la costruzione della casa coniugale (vedi supra); sin dalla stipula del preliminare,
l'acquisto era finalizzato alla costruzione dell'anzidetta abitazione mediante spostamento della volumetria di altro vecchio fabbricato di proprietà del insistente in parte sulla particella P_
acquistata dal e in parte su particelle rimaste di proprietà del predetto e per la CP_1 P_
nuova casa era stato ottenuto un permesso a costruire implicante la previsione della demolizione del vecchio fabbricato.
Orbene, tali circostanze – mai specificamente contestate né dal né dagli Parte_1 Controparte_2
– rendono verosimile ritenere che i creditori procedenti ben difficilmente avrebbero
[...]
acconsentito a ridurre il pignoramento ex art.496 cpc ai soli terreni confinanti in quanto ormai privi di qualsivoglia edificazione e con un valore di gran lunga inferiore rispetto a quello acquistato dal su cui insisteva la nuova costruzione, comprensiva della volumetria “sottratta” ad altre CP_1
particelle circostanti, potendosi dunque ritenere che il in effetti non ebbe altra scelta se non CP_1
quella di liberare tutte le particelle dai vincoli citati, salvaguardando in tal modo il fabbricato da lui costruito;
parimenti verosimile anche il fatto che tale operazione era stata eseguita in tempi brevi stante l'attualità e l'imminenza del pericolo dovuto al tentativo di vendita la cui prima asta era andata fallita. Ebbene, alla luce di quanto sopra, deve osservarsi che è pur vero che il aveva dovuto CP_1
acquistare tutti i terreni dietro versamento della somma di euro 140.000,00 ma tale importo non può rappresentare il danno da lui subito poiché in ogni caso egli, con l'acquisto, aveva ottenuto la proprietà di tali terreni, per la determinazione del cui valore al momento del rogito è stata disposta in questa sede apposita CTU, cui può farsi riferimento essendo la stessa risultata precisa e priva di vizi logici di sorte. Il perito, in merito, ha quantificato il valore degli immobili all'epoca dell'acquisto in euro 98.414,00 sicché il danno realmente subito dall'appellato è pari alla differenza tra l'esborso da lui effettuato (euro 140.222,34) ed il valore dei beni così acquistati, differenza che risulta pari ad euro 41.586,00 (cfr. pag. n.57 della CTU).
Ciò posto, il pagamento di tale differenza, decurtata della franchigia pari ad euro 10.000,00 prevista dall'art.4, co.1, lett. a) della polizza assicurativa n.1771506 che rimane integralmente a carico dell'assicurato e nel rispetto del limite del massimale pari a 3.000.000,00 euro ex art.3 (cfr. doc.
n.
4-comparsa di costituzione e risposta , è posta a carico della compagnia Controparte_2
assicurativa, la quale dovrà quindi versare al la minor somma pari ad euro 31.586,00, CP_1
restando a carico del la restante parte. Parte_1
Dovrà però anche accogliersi l'appello incidentale proposto dagli avente ad Controparte_2
oggetto la domanda di rivalsa nei confronti del dovendosi al riguardo osservare che ai Parte_1 sensi dell'art.2, ultima parte, della citata polizza assicurativa “In caso di sinistro causato da totale omissione delle ispezioni ipotecarie in relazione ad atti aventi per oggetto la costituzione, la modifica e l'estinzione di diritti reali di proprietà e di garanzia inerenti beni immobili la società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato. Il predetto diritto di rivalsa potrà essere esercitato fino alla concorrenza di euro 100.000,00 per ciascun sinistro ovvero fino alla concorrenza di complessivi euro 100.000,00 per più sinistri causati da una unica omissione.” (cfr. pag. n.4 di cui al citato doc. n.4), sicché il dovrà essere condannato a restituire ai Parte_1 CP_2
la somma pari ad euro 31.586,00 riconosciuta al CP_1
Da ultimo, l'inadempimento del non comporta invece il venir meno del suo diritto al Parte_1
pagamento della prestazione professionale eseguita, ossia alla somma di euro 2.450,00 (che il
Tribunale lo aveva erroneamente condannato a restituire al , e ciò in ragione del fatto che CP_1
tale prestazione in ogni caso era stata effettuata: ed infatti senza la stessa, che aveva permesso la stipula del rogito, il non sarebbe mai diventato proprietario dell'appezzamento di terreno per CP_1
cui è causa, sicché l'impugnata sentenza andrà riformata anche in tale parte, con conseguente accoglimento dell'appello del sul punto. Parte_1
Da tutto quanto sin qui esposto consegue, insomma, da una parte il rigetto dell'appello proposto da
, con riforma però della sentenza gravata nella parte in cui aveva riconosciuto Parte_1 a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 140.222,34, dovendosi invece riconoscere in favore del la minor somma di euro 41.586,00 – 31.586,00 a carico dei e 10.000,00 a CP_1 CP_2 carico del – e, dall'altra parte, l'accoglimento dell'appello principale, con riforma della Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui aveva condannato l'appellante anche alla restituzione della somma di euro 2.450,00 a titolo di compenso professionale. Viene poi accolto l'appello incidentale proposto dagli con riforma della sentenza gravata nella parte in cui non Controparte_2
aveva accolto la domanda di rivalsa.
Infine, quanto anzitutto alle spese processuali sostenute dal nel presente grado di giudizio si CP_1
osserva come le stesse, stante il confermato accoglimento della domanda risarcitoria da lui proposta
(anche se per un importo minore), debbano essere poste a carico del con conseguente Parte_1 condanna degli a manlevarlo nei limiti di cui all'art.5 della polizza ai sensi Controparte_2 del quale “Sono a carico della società le spese sostenute dall'assicurato per resistere alle richieste di risarcimento, con i limiti previsti dall'art.1917 cc.”. Quanto invece alle spese di lite sostenute dal e dalla compagnia assicurativa, si osserva che tra tali parti le stesse andranno compensate Parte_1
anche per il secondo grado stante la reciproca soccombenza delle parti su più questioni. Tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata la presenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.115/21
R.G., così dispone:
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da , riduce il Parte_1 risarcimento dovuto a all'importo di euro 41.586,00; CP_1
- Condanna gli al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 dell'importo di euro 31.586,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
- Condanna al pagamento in favore del dell'importo di euro Parte_1 CP_1
10.000,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
- In accoglimento della domanda di rivalsa proposta in via incidentale dagli Controparte_2
condanna il alla restituzione dell'importo di euro 31.586,00 sborsato in
[...] Parte_1
favore del oltre interessi come per legge sino al saldo;
CP_1
- Accoglie l'appello proposto dal in relazione alla sua condanna alla restituzione in Parte_1 favore di dell'importo di euro 2.450,00, oltre accessori, ed annulla pertanto CP_1
la relativa statuizione della sentenza impugnata;
- Condanna il alla rifusione delle spese processuali sostenute da nel Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio che si liquidano in euro 14.317,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna gli a ciò tenuti in forza del contratto e nei limiti Controparte_5 risultanti dalla polizza in atti, a manlevare l'assicurato dall'importo di cui sopra nonché delle spese di CTU – anch'esse da porsi a carico dell'appellante - liquidate come da separato decreto;
- Compensa le spese processuali del presente grado di giudizio tra il e gli Parte_1
Controparte_2
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 22/5/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini