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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/11/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova, TERZA SEZIONE, in persona dei magistrati:
Ada Lucca Presidente relatore
TO IN CE
Alessandra Mainella CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4151/2022 promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambe elettivamente domiciliate nello studio dall'Avv. Prof. Daniele
Granara, sito in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4, che le rappresenta e difende in forza di mandato in atti,
attrici
CONTRO
c.f. ), Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) ed CP_2 C.F._4
c.f. ), Controparte_3 C.F._5 tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Mauro Ferrando, sito in Genova, Via Roma 8/6, che li rappresenta e difende come da mandato in atti,
convenuti
1 2
E CONTRO
(c.f. ), elettivamente CP_4 C.F._6 domiciliato in Genova, Via Roma 8/6, presso lo Studio dell'Avv.
TE SU, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti, terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parti attrici: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
e previe le pronunce meglio viste, I) 1) In via principale, accertare e dichiarare che l'apparente testamento olografo attribuito al signor Per_1 datato 25 gennaio 2018, Rep. n. 191.581, Racc. n. 23.468,
[...] registrato a La Spezia in data 12 ottobre 2021 al n. 8055 serie 1T e depositato in Tribunale a Genova il 26 ottobre 2021, Ruolo n. 8114/2021
(prod.5) è inesistente e/o nullo e, comunque, privo di effetti giuridici, per non essere autentico in quanto non scritto né sottoscritto dal signor Per_1
2) In via subordinata, annullare e dichiarare privo di effetti
[...] giuridici l'apparente e presunto testamento olografo attribuito a Per_1
(prod. 5), siccome privo di data ed integralmente superato dal
[...] testamento pubblico in data 8 febbraio 2013, a rogito Notaio
[...]
Rep. n. 247223, Racc. n. 15251 (prod. 3); 3) In via Per_2 ulteriormente subordinata, annullare e dichiarare privo di effetti giuridici l'apparente e presunto testamento olografo attribuito a Per_1
(prod. 5), stante l'incapacità a testare del de cuius;
II)
[...]
Conseguentemente: 4) Accertare e dichiarare che le signore Parte_1
e sono le uniche eredi universali del signor
[...] Parte_2
in forza del testamento pubblico reso dal signor in Persona_1 Persona_1 data 8 febbraio 2013, a rogito Notaio Rep. n. 247223, Persona_2
Racc. n. 15251 (prod. 3); 5) Dichiarare tenuti e condannare i signori
e alla restituzione alla CP_2 Controparte_3 Controparte_1 massa ereditaria dei beni dai medesimi detenuti, nonché dei beni e delle somme eventualmente dagli stessi prelevate dai conti correnti bancari e
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dalla cassetta di sicurezza intestati al de cuius, nonché dei frutti medio tempore maturati, previa rendicontazione della gestione degli stessi;
6)
Autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova/Direttore dell'Agenzia del Territorio, a provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con manleva dello stesso da ogni responsabilità. III) 7) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per parti convenute “Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, come segue provvedere:
1. dichiarare inammissibili e/o improcedibili e, comunque, rigettare – siccome destituite di fondamento in fatto ed in diritto, e non provate - le avverse domande di accertamento
(incluse quelle volte alla declaratoria di pretesa nullità e/o all'annullamento del testamento olografo redatto, datato e sottoscritto dal de cuius in data 25/1/2018 in favore dei convenuti) e di condanna;
nel merito, se del caso anche in via riconvenzionale 2. accertare e dichiarare che, alla data del testamento olografo, il testatore era capace di intendere e di volere l'atto dispositivo e che egli lo ha redatto, datato e sottoscritto di pugno in data 25/1/2018; 3. accertare e dichiarare che
l'eredità morendo dismessa dal Sig. si è validamente devoluta Persona_1
– in forza di detto testamento olografo, datato 25 gennaio 2018, Rep. n.
191.581, Racc. n. 23.468, registrato a La Spezia in data 12 ottobre 2021 al n. 8055 serie 1T e depositato nanti il Tribunale di Genova il 26 ottobre
2021, Ruolo n. 8114/2921 – in favore dei SI.ri , e CP_1 CP_2
dichiarando inefficace il precedente testamento Controparte_3 pubblico del de cuius in data 8 febbraio 2013 a rogito Notaio
[...]
Rep. n. 247223, Racc. n. 15251; 4. laddove, per avventura, le Per_2 domande di cui sub 2/3 non dovessero essere accolte, previi gli accertamenti del caso e meglio visti, revocare per ingratitudine il menzionato precedente testamento pubblico del de cuius in data 8 febbraio 2013, a rogito Notaio Rep. n. 247223, Racc. n. Persona_2
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15251, con ogni conseguenza in ordine alla devoluzione dell'eredità;
5. condannare le attrici alla restituzione, in favore degli eredi legittimi del
Sig. , della somma di euro 12.000 (quale differenziale tra la Persona_1 somma che si erano impegnate a restituire nanti il G.T. e la somma effettivamente restituita;
euro 28.000 – euro 16.000 = euro 12.000) e della somma di euro 10.488,96 (quale differenziale tra il controvalore atteso e il controvalore effettivo del contenuto della cassetta di sicurezza restituita;
euro 29.229,96 – euro 18.741 = euro 10.488,96); e tanto, oltre accessori tutti di legge nonché a titolo di mero acconto sul maggior dovuto quale emergerà a seguito della separata azione che i convenuti si riservano di proporre per far accertare la nullità e/o per annullare Cont l'accordo di cui all'istanza dell' al G.T. in data
16/8/2018 (autorizzato con provvedimento 12/9/2018), la scrittura Cont privata tra l' e le SI.re in data 28/5/2019, ed il Pt_1 provvedimento del G.T. su di essa, in data 17/6/2019, il contratto di locazione in atti;
6. condannare le SI.re e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro o come altro meglio visto, alla devoluzione, in favore degli eredi del Sig. , dei beni ereditari del de cuius (mobili, Persona_1 immobili, crediti, etc. etc.) dalle stesse detenuti senza titolo;
7. condannare altresì le predette, in solido tra loro o come altro meglio visto, altresì al pagamento, in favore degli eredi del Sig. , delle Persona_1 utilità, delle somme, e dei frutti dei beni ereditari del de cuius, maturati dalla data del di lui decesso o da quella diversa data meglio vista e ritenuta, sino all'effettiva devoluzione. In ogni caso:
8. disporre la revoca del provvedimento di sequestro giudiziario concesso dal
Tribunale di Genova nel procedimento R.G. 1054/2021; 9. autorizzare il
Conservatore dei Registri immobiliari di Genova/Direttore dell'Agenzia del Territorio a provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con manleva dello stesso da ogni responsabilità. 10. Vinte le spese ed i compensi professionali del presente giudizio di merito e dell'antecedente giudizio per sequestro giudiziario”;
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Per parte terza chiamata: “Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, come segue provvedere:
1. dichiarare inammissibili
e/o improcedibili e, comunque, rigettare – siccome destituite di fondamento in fatto ed in diritto, e non provate - le domande di accertamento e di condanna svolte da parte attrice;
2. accogliere le domande svolte da parte convenuta, con particolare ma non esaustivo riferimento a quella volta a dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace
– e comunque a revocare, per ingratitudine delle beneficiarie SI.re
- il testamento pubblico del de cuius in data 8 febbraio 2013, a Pt_1 rogito Notaio Rep. n. 247223, Racc. n. 15251; 3. Persona_2 accertare e dichiarare, nello specifico: i. che gli atti dispositivi – inter vivos e mortis causa – formalmente assentiti dal Sig. a 6-8 giorni Per_1 dalla morte dell'unico figlio, evento luttuoso che sopravveniva a quello, di poco antecedente, che aveva posto fine alla vita della moglie, sono stati esito di violenza morale e/o coartazione psichica del contraente
(quanto alla procura generale, alle donazioni, nonché alla cointestazione dei rapporti bancari) e testatore (quanto al testamento pubblico); ii. che le attrici hanno posto in essere, ai danni del Sig. atti di captazione Per_1
("dolus malus causa dans”) sia sul versante contrattuale (di nuovo, atti inter vivos di procura generale e, poi, comodato e donazioni, nonché cointestazione dei rapporti bancari), sia sul versante testamentario (di nuovo, quanto al testamento pubblico);
4. in ragione di quanto sub 3, nonché in ragione dei provvedimenti adottati, con riferimento a detti atti, sia dal CE Tutelare cui faceva capo l'Amministrazione di Sostegno del Sig. sia dall'Autorità Giudiziaria penale, revocare – anche per Per_1 ingratitudine ex art. 463 c.c. – e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il testamento pubblico in favore delle SI.re 5. in Pt_1 ogni caso, dare atto della devoluzione ex lege, ai sensi e per gli effetti dell'art. 572 c.c., dell'eredità dello stesso de cuius, stabilendo che essa vada a beneficio dei di lui parenti più prossimi, ossia in favore dei/del
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cugini/o che ne risulteranno eredi legittimi;
6. condannare, CP_3 quindi, le SI.re in solido tra loro o ciascuna per quanto di Pt_1 ragione, a consegnare al/agli erede/i legittimo/i del Sig. , i Persona_1 beni (mobili, immobili, crediti) nella loro disponibilità, insieme con i frutti maturati dalla data dell'apprensione da parte delle stesse SI.re
a quella dell'effettiva consegna”. Pt_1
OGGETTO: IMPUGNAZIONE DI TESTAMENTO E RIDUZIONE
PER LESIONE DI LEGITTIMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato ed iscritto il 13.5.2022, le attrici hanno citato in giudizio , e CP_1 CP_2 Controparte_3 deducendo che:
- in data 3 ottobre 2021, decedeva a RR (SP) cugino di Persona_1 secondo grado delle attrici, il cui nonno era cugino di primo grado del de cuius;
- esse si erano fatte carico dell'assistenza e della cura di il Persona_1 quale, non solo era rimasto solo dopo la morte della moglie a fine settembre 2012 e quella del figlio in data 30 gennaio 2023, ma non era più autosufficiente a causa della frattura del femore sinistro;
- in data 8 febbraio 2013, aveva redatto testamento pubblico in Persona_1 favore delle attrici (all. 3) essendo pienamente capace di intendere e di volere, come attestato dal dott. in data 6 febbraio 2013 (all. Per_3
4);
- in data 8 ottobre 2021, , e odierni CP_2 CP_3 Controparte_1 convenuti e cugini di primo grado di consegnavano al Notaio Persona_1 un testamento olografo datato 25 gennaio 2018 in cui il de cuius Per_4 li nominava suoi eredi universali, senza revocare esplicitamente i testamenti pregressi e nonostante i avessero avuto con lui solo CP_3
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“qualche sporadico contatto” negli ultimi tre anni della sua vita,
“mostrando un pretestuoso interessamento alla delicata e precaria condizione dell'anziano”;
- in data 10 febbraio 2022, contestando la qualità di eredi testamentari dei le attrici chiedevano a questo Tribunale il sequestro giudiziario CP_3 dei beni facenti parte del patrimonio del de cuius onde evitare che i se ne appropriassero;
CP_3
- in data 10 marzo 2022, questo Tribunale confermava il suddetto sequestro fissando termine perentorio per l'instaurazione dell'odierno giudizio.
Le attrici, quindi, hanno promosso la presente causa al fine di chiedere:
1) l'accertamento della nullità dell'apparente testamento ex adverso attribuito a per non essere stato dallo stesso scritto di pugno, Persona_1 né sottoscritto,
2) in subordine, l'annullamento dello stesso per mancanza di data o per incapacità di intendere e di volere del de cuius all'apparente data apposta sulla scheda de qua, con conseguente accertamento che l'eredità morendo dismessa da si è devoluta per testamento pubblico in Persona_1 favore delle attrici stesse e con conseguente condanna degli odierni convenuti al rilascio dei beni dai medesimi illegittimamente detenuti, nonché alla restituzione alla massa ereditaria delle somme e dei frutti eventualmente percepiti.
A sostegno della domanda di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del suddetto testamento, le attrici hanno dedotto che:
- il testamento non era né scritto, né sottoscritto di pugno dal de cuius.
Esse, infatti, hanno sostenuto che le scritte in esso contenute non erano
“neppure attribuibili ad una sola mano. Sono, infatti, evidenti le differenze tra la scrittura del testo e quella della firma”, come risulta dal parere grafologico preliminare dalle stesse prodotto (all. 7);
- la data è stata corretta ed apposta “da mano diversa da quella che ha scritto il testo e da quella che ha messo la firma”: il numero “8”
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costituisce, infatti, “una evidente correzione di un numero precedentemente scritto, verosimilmente un “1” o, al massimo un “3”, trasformato poi in modo maldestro in un “8”;
- la firma non è quella autentica del de cuius, come si può evincere dal confronto con quella apposta al testamento pubblico reso in favore delle attrici (all. 3), nonché con quella in calce ad altro documento dalle stesse prodotto e riconducibile al de cuius (all. 8);
- più in generale, la scrittura del contestato testamento non è compatibile con la condizione di demenza vascolare in cui versava il de cuius dal
2016, ossia già due anni prima del contestato testamento.
In via subordinata, le attrici hanno chiesto l'annullamento del testamento del 2018. In base a quanto già esposto, infatti, il numero “8” presente nella data sarebbe una correzione di un numero “1” o “3”, dunque la data effettiva del contestato testamento sarebbe o “25.1.11” o “25.1.2013”, in entrambi i casi, cioè, il contestato testamento riporterebbe una data anteriore all'8.2.2013, ossia quella in cui è stato reso testamento pubblico in favore delle attrici. Né vale a contraddire tale assunto l'affermazione, resa all'udienza del 3.3.2022 dai convenuti e CP_2 Controparte_3 secondo cui essi erano presenti alla redazione del contestato testamento in data 25.1.2018 presso la Residenza protetta di RR: tale circostanza
è, infatti, contestata dalle attrici posto che dal diario clinico del de cuius
(all. 2, pp. 45 ss.) non risulta la presenza in data 25.1.2018 di e CP_2 presso la Residenza protetta. Controparte_3
In via di ulteriore subordine, poi, le attrici hanno chiesto l'annullamento del contestato testamento per incapacità a testare del de cuius. Egli, infatti, come attestato da cartella clinica della Residenza protetta di RR
(all. 2), ove era stato ricoverato a seguito di frattura al femore, era affetto da demenza vascolare e da “deterioramento cognitivo senile con parziale disorientamento TS, incoerenza ed attività motoria aberrante” e tali condizioni lo rendevano incapace a testare a norma e per gli effetti di cui all'art. 591, comma 2, n. 3, c.p.c.
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Secondo le attrici, poi, trattandosi di incapacità totale e permanente,
l'onere della prova che il de cuius, in un “momento di lucido intervallo”, avrebbe comunque redatto il contestato testamento del 2018 in favore dei convenuti spetterebbe a questi ultimi (cfr. Cass. n. 1828 del 2019 secondo cui “in tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente e abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità”).
In via conseguenziale rispetto alle suddette domande di nullità/inesistenza/inefficacia o, in subordine, annullamento del testamento, le attrici hanno, poi, chiesto l'accertamento che l'eredità morendo dismessa dal de cuius si fosse devoluta per testamento pubblico in loro favore. In data 8.2.2013, infatti, il de cuius aveva redatto testamento in cui nominava le attrici sue “eredi universali”, e ciò nel pieno possesso della propria capacità di intendere e volere, come da certificato medico del 6.2.2013. Una simile disposizione mortis causa era, peraltro, pienamente coerente con lo “stretto legame affettivo” che univa il de cuius alle attrici e che le stesse hanno provato tramite riproduzioni fotografiche (all. 14) e stralci della relazione dell'Amministratore di sostegno del de cuius (all. 12).
In conseguenza delle suddette domande di nullità/annullamento del testamento reso in favore dei convenuti, le attrici hanno altresì chiesto la ricostruzione della massa ereditaria e la condanna dei convenuti alla restituzione dei beni detenuti, delle somme eventualmente percepite e dei frutti medio tempore maturati, previa rendicontazione e gestione degli stessi.
A tal proposito, per la ricostruzione della massa ereditaria, le attrici hanno fornito un elenco dei beni del de cuius divisi per tipologia.
In base ad esso, i beni immobili dismessi dal de cuius ed intestati ai convenuti sono: CP_3
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- immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fascie, 20/A, Fg.
23, particella 254, sub. 4, zona 1, cat. A/3;
- immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fascie, 20/A, Fg.
23, particella 254, sub. 22, zona 1, cat. C/6;
- immobile sito in RI NT (GE), Via Priv. Novara 2/7, Fg. 18, particella 1455, sub. 7, zona 1, cat. A72.
Ad essi si aggiungono i seguenti beni mobili:
- conto corrente n. 1000/61123 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo,
Filiale di RI NT, via Fascie 24, il cui saldo attivo, al 30 settembre
2021, ammontava ad Euro 80.969,65, come da estratto conto n. 004/2021
(all. 12);
- cassetta di sicurezza n. 01/000174, custodita presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fascie 24, in forza di contratto di custodia n. 00486/3200/00731619.
In data 14.9.2022, si sono costituiti i convenuti , ed CP_1 CP_2 contestando integralmente l'avverso atto di citazione e Controparte_3 chiedendo, in via preliminare, l'estensione del contraddittorio nei confronti del fratello in quanto anch'esso erede legittimo CP_4 del de cuius.
Nel merito, i convenuti hanno, innanzitutto, contestato il “franco e disinteressato rapporto di cuginanza, affetto ed assistenza” in virtù del quale le attrici sarebbero state designate uniche eredi legittime del de cuius.
Al riguardo, essi hanno fornito una dettagliata ricostruzione temporale di una serie di atti dispositivi inter vivos cui le attrici avrebbero indotto il de cuius “per acquisire la disponibilità del patrimonio” dello stesso.
Secondo tale ricostruzione, dopo la morte della moglie e del figlio di e dopo che lo stesso aveva subito una frattura al femore: Persona_1
- in data 6.2.2013, presso la Banca San Paolo, apriva un Persona_1 conto (n. 1000/19363) e un deposito titoli (n. 3100/4064080) cointestati con e con poteri di Parte_1 Parte_2
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firma disgiunta (cfr. dichiarazione Amministratore di sostegno, all. B25), su cui confluivano i suoi risparmi (all. C37);
- in data 8.2.2013, lo stesso contestualmente, redigeva una Per_1 procura generale in favore delle attrici “autorizzandole anche a contrarre con sé stesse”, e formalizzava testamento pubblico in loro favore;
- tra il 18 marzo e l'8 aprile 2013, le spendendo la Pt_1 suddetta procura generale ed in rappresentanza del de cuius, unico erede del premorto figlio, si facevano consegnare le tre cassette di sicurezza intestate a quest'ultimo (all. C39-40-41);
- nel 2015 iniziava ad occupare un immobile Parte_1 di proprietà del de cuius “in forza di “un asserito contratto di
“comodato” la cui sottoscrizione NON è riconducibile alla persona del preteso comodante (ossia al Sig. )” (cfr. Persona_1 perizia sul contratto di comodato, all. 46);
- in data 18 maggio 2017, le Sacchini si rendevano donatarie della nuda proprietà di tutti gli immobili di con atto a Persona_1 rogito Notaio , il quale non aveva ricevuto incarico Per_5 direttamente dal de cuius, che aveva incontrato solo in occasione della firma dell'atto, bensì dal Notaio Persona_6 di RI NT, come risulta dal verbale di sommarie informazioni del Notaio (all. C37). Per_5
Stante tale situazione, su istanza di questo Tribunale ha CP_2 nominato un Amministratore di sostegno in favore del de cuius. A seguito della relazione dell'A.d.s., il CE Tutelare, “rilevato che dall'esame degli atti acquisiti al fascicolo … emergono circostanze che necessitano di approfondimento, atteso che potrebbero sussistere aspetti penalmente rilevanti” (all. B25), ha trasmesso gli atti alla Procura della
Repubblica. A questo punto è stato iscritto d'ufficio il procedimento penale n. 4677/2018/21 R.G.N.R. nei confronti delle per Pt_1
l'ipotesi di reato di cui all'art. 643 c.p.
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Grazie alle verifiche compiute dall' e alle indagini esperite nel CP_5 suddetto procedimento penale, è stato accertato che, tra il 2013 ed il
2017, le giacenze sui rapporti bancari cointestati al de cuius e alle attrici sono passate da un saldo di Euro 232.874,80 ad uno di poco più di Euro
2.000 (all. B25 e C37), nonostante il de cuius percepisse una pensione mensile di circa Euro 1.800. Al termine di tale periodo, inoltre, le
“si ritrovano” anche intestatarie esclusive di polizze Pt_1 assicurative per Euro 29.523,55.
Rispetto alle suddette condotte delle attrici, i convenuti hanno precisato che:
- sebbene esse, nell'ambito del citato procedimento penale, siano state stigmatizzate come “altamente indicative della sussistenza degli estremi della fattispecie penale” contestata, poi il procedimento in questione si è concluso senza sentenza di condanna solo in forza: dell'avvenuta prescrizione di parte delle condotte criminose configurabili;
dell'intervenuto decesso della persona offesa e, ancor prima, dell'astensione dell' CP_5 rispetto alla costituzione di parte civile, autorizzata dal G.T. in previsione del recupero di quanto era rimasto del patrimonio del de cuius;
- i suddetti atti dispositivi sono stati annullati dal CE Tutelare che ha:
1) risolto le donazioni della nuda proprietà degli immobili, retrocessi al beneficiario dell'Amministrazione di Sostegno
(B30);
2) confermato l'occupazione dell'immobile da parte di
[...] ma non più a titolo gratuito, bensì con Parte_1 regolare contratto di locazione;
3) invitato le a restituire al de cuius, quale Pt_1 beneficiario dell'amministrazione di sostegno, la somma di
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Euro 28.000, nonché il contenuto delle tre cassette di sicurezza (B27).
Tuttavia, le suddette disposizioni del CE Tutelare sono state solo parzialmente eseguite dalle attrici.
In secondo luogo, circa la contestata autenticità e posteriorità del testamento olografo in proprio favore, i convenuti hanno eccepito che esso è stato “interamente redatto, datato e sottoscritto di pugno dal de cuius …– in RR, presso la struttura S. Antonio Maria Gianelli, il 25 gennaio 2018”.
A riprova di ciò, i convenuti hanno allegato una consulenza tecnica su base grafologica (all. 45) la quale attesta che “non si evincono, all'esame del gesto grafico della scrittura del testamento elementi estranei che possano indurre il sospetto di intervento di più mani nella redazione del documento, escludendo pertanto l'ipotesi di mano guidata o sostenuta, né elementi che possano destare sospetti di capacità di intendere e volere compromesse” e che “nell'integrità del supporto cartaceo, in assenza di interventi alterativi, l'indagine al microscopio con irraggiamento IR-UV-
Blue non evidenzia segni di procedimenti alterativi per azione meccanica
(gomme, raschietti o simili) o reazione chimica (scolorine); non emergono eventuali abrasioni, tracce di solchi ciechi, o di pregressa scrittura”.
Con riguardo, poi, alla contestata capacità di intendere e volere il testamento de quo, i convenuti hanno eccepito che il de cuius non si trovava nella situazione di “stabile e permanente incapacità” tratteggiata dalle attrici e, a sostegno di tale assunto, hanno specificato che:
- la suddetta perizia grafologica sul contestato testamento riferisce di una “dinamica scrittoria nell'insieme sintomatica di una naturale compromissione grafomotoria senile” (all. 45, p. 9);
- nella comparsa di costituzione nel giudizio per amministrazione di sostegno (B16) si legge che “Il Sig. pur avendo Per_1 problematiche correlate e connaturali all'età molto avanzata
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ed agli esiti della frattura di entrambi i femori, è ancora capace di intendere e di esprimere le proprie volontà in maniera consapevole ed autonoma”;
- ciò trova conferma nel certificato medico allegato alla suddetta comparsa (B17) ove si legge che “è motivato parere dello scrivente che il signor sia tuttora persona capace di Persona_1 intendere e di volere e di esprimere le proprie volontà in modo consapevole ed autonomo”, nonché nel verbale dell'audizione personale del de cuius resa in data 27 febbraio 2018 (all. B22) nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno. Per_ In quell'occasione, infatti, si notavano in “pensieri coerenti ed adeguati, privi di alterazioni;
stato della coscienza conservato nella consapevolezza, e nell'orientamento nello spazio e nelle persone”.
In definitiva, i convenuti hanno sostenuto che, non sussistendo per i suddetti motivi la “stabile e permanente incapacità” de de cuius invocata dalle attrici, la prova della sua incapacità a testare avrebbe dovuto essere data proprio da queste ultime, quali promotrici dell'impugnativa del testamento datato 2018.
Infine, in via riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto che venga accertata e dichiarata l'indegnità a succedere delle attrici rispetto al de cuius, con conseguente loro esclusione dalla sua successione, ex art. 463, comma 1, n. 4) c.c.
A sostegno di tale domanda, i convenuti hanno affermato che gli atti dispositivi – inter vivos e mortis causa – formalmente approvati da Per_1 dopo soli sei – otto giorni dalla morte dell'unico figlio (la quale, a sua volta, succedeva di poco dopo quella della moglie) sono stati il risultato di una violenza morale esercitata dalle attrici nei confronti del de cuius affinché manifestasse una volontà diversa dalla propria.
Ciò è avvalorato dalla perizia effettuata sul contratto di comodato, dalla quale sono emerse delle incompatibilità tra la sottoscrizione attribuita a
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e le scritture di comparazione, nella misura in cui “il documento in Per_1 verifica è vergato con una dinamica scrittoria estremamente compassata senza però evidenziare i tremori che connotano la senescenza. Il confronto con le scritture di comparazione palesa differenze di ritmo, tensione, precisione grafica, omogeneità di tracciato e tremori senili”
(all. 46, pp. 25-26), ed inoltre “si evidenzia una similarità tra la firma apparentemente dicente e quella di (all. 46, p. Persona_1 Parte_1
31).
In subordine, nel caso in cui questo Tribunale dichiarasse l'indegnità a succedere delle attrici ed escludesse l'efficacia dispositiva del testamento olografo in favore dei convenuti, questi ultimi hanno chiesto l'accertamento della devoluzione dell'eredità del de cuius per via legittima nei confronti loro e del fratello rispetto al quale CP_4 hanno chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione ad estendere il contraddittorio in quanto anch'egli erede legittimo.
Infine, sempre in via riconvenzionale e quale conseguenza della devoluzione dell'eredità in via legittima nei propri confronti, i convenuti hanno chiesto la condanna delle attrici alla restituzione in proprio favore, quali eredi legittimi di , della somma di Euro 12.000 (quale Persona_1 differenza tra la somma – Euro 28.000 - che le attrici si erano impegnate a restituire dinanzi al G.T. e la somma effettivamente restituita – Euro
16.000, cfr. all. B27) nonché della somma di Euro 10.488,96 (quale differenza tra il controvalore atteso – Euro 29.229,96 - e quello effettivo -
Euro 18.741- del contenuto della cassetta di sicurezza restituita, cfr. all.
B28, B29).
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 4.10.2022, il CE, ritenuto che la presente causa fosse soggetta a procedimento obbligatorio di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, ha assegnato a parte attrice un termine per la presentazione della relativa domanda. Parte attrice ha, quindi, avviato un procedimento di mediazione che, però, ha avuto esito negativo.
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Successivamente, con note scritte per l'udienza del 14.3.2023, i convenuti hanno rinunciato alla richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti del fratello CP_4
La causa è stata istruita con l'espletamento di due c.t.u.: una grafologica, per verificare se il testamento sottoscritto da e datato Persona_1
25.1.2018 “risulti redatto interamente e sottoscritto dal de cuius, senza intervento di terzi”, ed una per valutare “se il de cuius al momento del testamento 25.1.2018 fosse capace di testare”.
Alla luce dei risultati di tali consulenze, questo CE ha ritenuto non necessario svolgere le prove testimoniali dedotte dalle parti e ha rinviato all'udienza di precisazione conclusioni del 18 giugno 2024. Quindi, con ordinanza del 19.6.2024, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, concedendo termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Riunitosi il Collegio, con ordinanza dell'11.11.2024, ha rimesso la causa sul ruolo e ha ordinato a parte convenuta di integrare il contraddittorio nei confronti di quale ulteriore erede ex lege rispetto al CP_4 quale i convenuti avevano inizialmente chiesto l'autorizzazione alla chiamata di terzo, salvo poi rinunciarvi. Il Collegio, infatti, in accordo con la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4533 del
12.7.1986 e Cass. n. 1443 del 18.1.2022) ha rilevato che “la domanda di indegnità proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta contro la parte attrice costituisce impugnativa del testamento del 2013 e richiede l'accertamento in contraddittorio con tutti i chiamati ex lege all'eredità”.
Con comparsa del 20 marzo 2025 si è così costituito in giudizio il terzo chiamato per integrazione del contraddittorio il quale ha CP_4 fatto proprie ed aderito alle domande dei convenuti ed ha altresì chiesto in proprio di accertare e dichiarare l'indegnità a succedere a Persona_1 delle attrici e la conseguente loro esclusione dalla successione del predetto, ex art. 463, comma 1, n. 4, c.c.
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Anch'egli, infatti, sostiene che “l'escalation degli atti dispositivi – inter vivos e mortis causa – formalmente assentiti dal de cuius a sei- otto giorni dalla morte dell'unico figlio, evento luttuoso che sopravveniva a quello, di poco antecedente, che aveva posto fine alla vita della moglie, siano stati esito di violenza morale, coartazione psichica del contraente
(quanto alla procura generale, alle donazioni, nonché alla cointestazione dei rapporti bancari) e testatore (quanto al testamento pubblico), sì che questi ha manifestato una volontà diversa da quella propria, riferibile così alle autrici della coartazione più che al de cuius”. Anche
[...]
quindi, ha chiesto che questo Tribunale verificasse la sussistenza CP_4 della captazione ad opera delle attrici ed a danno del de cuius, ossia la sussistenza del "dolus malus causa dans" nel caso di specie riscontrabile sia sul versante contrattuale (atti inter vivos di procura generale e, poi, comodato e donazioni, nonché cointestazione dei rapporti bancari), che su quello testamentario (quanto al testamento pubblico).
A seguito della precisazione delle conclusioni tramite deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Domanda di accertamento negativo del testamento olografo attribuito a datato 25 gennaio 2018 Persona_1
Parte attrice ha impugnato il testamento olografo, datato 25 gennaio
2018, con cui il de cuius, nominava suoi eredi universali i Persona_1 convenuti , e CP_1 CP_2 Controparte_3
In particolare, parte attrice ha proposto domanda di accertamento negativo del suddetto testamento chiedendo che ne venisse dichiarata la
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nullità e/o inesistenza e/o inefficacia per non essere “scritto, né sottoscritto di pugno dal come, invece, richiederebbe l'art. 602 c.c. Per_1
La domanda è meritevole di accoglimento sub specie di nullità del testamento olografo impugnato, in quanto lo stesso, all'esito di apposita perizia grafologica, depositata dalla Dott.ssa in data 7.2.2024, Per_7
è risultato apocrifo poiché non scritto né sottoscritto da Persona_1
La C.T.U. è giunta a tale conclusione raffrontando il documento in verifica, visionato in originale, con una serie di scritture di comparazione
(A1 – A17, dettagliate a pp.
7-8 della c.t.u.) che “sono risultate idonee ai fini della delineazione del profilo grafico del signor - con Per_1 particolare riferimento alla sua modalità di firmare- perché denotano naturalezza e spontaneità, nonché personalizzazione e “pregnanza segnaletica”. Inoltre, poiché “gli scritti autografi … sono stati vergati in epoche e contesti esecutivi differenti … consentono di rilevare l'ambito di variabilità e il percorso evolutivo della grafia del de cuius, valutato su un ampio arco di tempo” (cfr. p. 26 c.t.u.).
Nell'ambito dell'esame delle suddette scritture comparative, la C.T.U. ha accertato che la firma apposta in calce ad una di esse non è autentica.
La scrittura comparativa in questione è stata prodotta da parte convenuta e consiste nella copia conforme dell'atto notarile di vendita del Notaio rep. 98.912 racc. 7.245, datato 17.03.2000. In calce ad essa, a Per_8 lato della dicitura “F.to”, sono apposte le firme dei soggetti presenti alla stipula dell'atto, tra i quali il de cuius. Tuttavia, poiché “la firma a nome
presentava delle evidenti caratteristiche grafomotorie Persona_1 divergenti rispetto alle autografe di certa provenienza” ed inoltre poiché
“tranne rare eccezioni previste dalla legge, il Notaio non rilascia alle parti l'atto notarile firmato a penna, come nel caso de quo, ma una copia conforme con le diciture F.to e vergata a penna solo la firma di chiusura del Notaio”, la C.T.U. ha chiesto al Notaio in questione la scansione a mani del suddetto atto. Dal confronto tra la scrittura comparativa C1 prodotta da parte convenuta e la scansione dell'atto inviata dallo Studio
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notarile è emersa una notevole diversità delle firme apposte dalle parti ma, soprattutto, da un raffronto con le firme autografe a nome Persona_1 agli atti, è emerso che “Nella comparativa C1 le differenze assumono carattere sostanziale e il grafismo in essa espresso è diverso e incompatibile con quello delle altre comparative. Ciò porta a ritenere che il suo autore sia diverso”. Per tali motivi, la C.T.U. non ha utilizzato la firma siglata C1 come comparativa autografa per il confronto con il documento in verifica (cfr. c.t.u., pp. 38 -43).
Circoscritto, dunque, il novero delle scritture autografe da poter utilizzare ai fini della comparazione, ed effettuato un confronto tra le stesse e il testamento in verifica, la C.T.U. ha rilevato che “Il documento in verifica non si inserisce infatti armonicamente in un continuum coerente con le autografe. La grafia espressa nell'olografo presenta inoltre delle incoerenze e delle anomalie, le quali, alla luce dell'analisi della grafia del signor risultano essere prova di non genuinità dello scritto” Per_1
(cfr. c.t.u., p. 44).
In risposta alle osservazioni del C.T.P. dei convenuti, la C.T.U. ha considerato anche lo stato di salute in cui versava il de cuius al momento della redazione del testamento in verifica, giungendo alla conclusione che “La tesi di apocrifia è supportata e rafforzata, oltre che dalla copiosità del materiale autografo, anche dalla conoscenza delle condizioni di salute del de cuius” (p. 82).
Secondo il C.T. di parte convenuta (pp. 25-26 osservazioni) il fragile quadro clinico ed emotivo del de cuius sarebbe alla base delle riscontrate modificazioni nella sua scrittura. Al contrario, la C.T.U. ha osservato che le condizioni del de cuius all'epoca della redazione del testamento avrebbero dovuto determinare “un tracciato grafico peggiore rispetto alla sua grafia abituale”, cosa che, invece, non è avvenuta. La C.T.U., infatti, ha osservato che: dall'esame delle comparative certamente autografe e coeve al testamento de quo è emerso un “deterioramento della motricità fine, quindi un progressivo peggioramento fisiologico
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della grafia”; dagli atti è risultato che già nel 2016 aveva serie Per_1 difficoltà motorie e che all'epoca della presunta stesura del testamento era “allettato e se in posizione seduta indossava una fascia/cintura addominale a sostegno” ed, infine, “che le ipotetiche condizioni di stesura del testamento non fossero ottimali: il signor era seduto, Per_1 scosso dal momento e “gli tremava la mano, ha avuto difficoltà a scrivere anche perché scriveva su un vassoio”. Secondo la C.T.U., tali condizioni psico – fisiche “avrebbero determinato un tracciato grafico peggiore rispetto alla sua grafia abituale”, il che, invece, non è avvenuto. La C.T.U. ha, infatti, osservato che il testamento in verifica è caratterizzato da: “ordine e compostezza (i margini sono proporzionati, le righe distanziate l'una dall'altra uniformemente, le parole sono ordinate sulla riga di base benché non sia prestampata)”; un “supporto cartaceo “pulito” non sciupato, non si rilevano piegature”, assenza di
“evidenti segni di tentennamento o titubanza”.
In definitiva, la C.T.U. è giunta alle seguenti conclusioni: sebbene la scheda testamentaria sia stata redatta dalla stessa mano che l'ha sottoscritta, in essa emergono “indici di forzatura”, i quali potrebbero essere astrattamente riconducibili a due opposti scenari, “o genuinità esecutiva con sofferenze e problematicità compatibili con le condizioni di salute del de cuius al momento della stesura del testamento o artificiosità esecutiva da parte di una natura grafodinamica differente”. La prima ipotesi è stata esclusa dalla C.T.U. posto che l'analisi delle scritture comparative in un arco temporale molto ampio ha consentito “di verificare che l'età del de cuius non risulta aver in alcun modo modificato il suo grafismo, benché l'abbia alterato per riduzione del controllo della motricità fine della scrittura”. “I chiari segni di artificiosità” riscontrati, quindi, “non hanno trovato una giustificazione nell'ambito di variabilità grafica del de cuius” ma, invece, “sono indici di controllo del gesto nello sforzo imitativo. Gli effetti dell'invecchiamento dovuti all'età de cuius si sarebbero dovuti
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riscontrare in instabilità, sconnessione dei tratti, tremore naturale, il quale deve presentare una certa ciclicità, nonché nei segni di forzature dovute alla tendenza istintiva dello scrivente in difficoltà di superare una condizione avvertita. Nel testamento in verifica emergono al contrario indici di controllo del movimento e di sforzo dell'imitatore di riprodurre forme grafiche non proprie, che hanno conferito al prodotto un aspetto non confacente con la formula grafica personale del signor ” Persona_1
(cfr. c.t.u. pp. 90-91).
In definitiva, quindi, la C.T.U. ha accertato che “Il testamento olografo datato 25-01-2018 ad apparente firma non è stato scritto e Persona_1 sottoscritto dal medesimo;
è pertanto apocrifo”.
Rispetto a tale risultato non assumono rilevanza le considerazioni critiche mosse da parte convenuta dopo il deposito della c.t.u.
Con nota scritta di udienza depositata il 13.2.2024, parte convenuta ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. grafologica riportandosi alle osservazioni critiche mosse dal proprio C.T.P. e aggiungendo che la perizia sarebbe “erronea anche laddove ritiene non apposte da coloro che ne sono indicati quali sottoscrittori le firme sulla scrittura comparativa C1”.
È stato già illustrato il procedimento con cui la C.T.U. ha messo a confronto la comparativa C1 con la scansione dell'atto di compravendita inviata dallo Studio notarile, siglata A6, giungendo all'esclusione della comparativa C1 in quanto non autografa (c.t.u. pp. 38 – 43). Rispetto a tale conclusione appare pretestuosa la giustificazione addotta da parte convenuta secondo cui la diversità delle firme sarebbe dovuta alla
“fretta” e agli “spazi ridottissimi a disposizione”: da un semplice confronto visivo dei due atti, infatti, emerge ictu oculi la diversità delle firme.
Successivamente, parte convenuta ha mosso ulteriori osservazioni critiche alla c.t.u. con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in
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sostituzione dell'udienza del 18/06/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Innanzitutto, parte convenuta ha osservato che i documenti comparativi
A6, A7, A8, A9, A10, A11, A16, A17 “non hanno il requisito di certa autografia” oppure sono stati utilizzati dalla C.T.U. “in fotocopia, senza curarsi di acquisirne l'originale”.
L'osservazione è priva di rilevanza posto che:
- le comparative siglate A6, A16 e A17 consistono tutte in firme apposte dinanzi a un pubblico ufficiale che, quindi, ne ha accertato l'autografia.
Infatti: la A6 consiste nella firma apposta su atto di vendita Notaio rep.98.912 racc 7.245, datata 17.03.2000, la cui copia fotostatica Per_8
è stata trasmessa dallo Studio notarile la A16 è stata apposta su Per_8 una procura alle liti, quindi autenticata da un avvocato e la A17 è stata apposta su un verbale di audizione tenutosi di fronte al CE Tutelare titolare del procedimento di amministrazione di sostegno di cui era beneficiario il de cuius;
- le comparative siglate A7, A8, A9, A10, A11 sono state fornite in copia dalla stessa parte convenuta che, solo dopo il deposito della c.t.u. definitiva, ha sollevato il problema della loro autografia o meno. Tra Num l'altro, anche la costituisce firma autografa in quanto apposta dinanzi a pubblico ufficiale, considerato che il documento in questione è la carta d'identità del de cuius.
Con riguardo, poi, alle osservazioni inerenti al mancato riferimento al protocollo e all'omessa indicazione del metodo utilizzato per CP_6 la conduzione dell'analisi, la C.T.U. vi aveva già risposto esaurientemente (cfr. pp. 62-63 c.t.u.)
Parte convenuta, poi, “si interroga sull'oggettività” dell'approccio della
C.T.U. per essere stata la stessa allieva del C.T.P. dei convenuti, Dott.
Per_9
Trattasi di osservazione pretestuosa e priva di alcun riferimento oggettivo, considerato, peraltro, che il suddetto rapporto docente –
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discente avrebbe al massimo potuto indurre la C.T.U. a rendere una perizia favorevole alla parte assistita dal proprio ex docente, cosa che, invece, nella fattispecie, non si è verificata.
Ancora, sempre con riguardo al procedimento che ha condotto all'esclusione della comparativa C1, parte convenuta ha lamentato una
“violazione del principio del contraddittorio”, per non essere stata
“messa a conoscenza delle comunicazioni intercorse tra C.T.U. ed il
Notaio . L'osservazione è irrilevante posto che parte convenuta Per_8 non ha allegato il concreto pregiudizio che avrebbe subito dalla suddetta, omessa, comunicazione, il che è fondamentale per accertare un'eventuale lesione del principio del contraddittorio come ha sancito la Suprema
Corte rispetto al ben più pregnante obbligo di comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali (cfr. Cass. n. 8227 del 2006, secondo cui “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt.
194, secondo comma, cod. proc. civ. e 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Peraltro, l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni, onde la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti”).
Ancora, parte convenuta critica la scelta della C.T.U. di utilizzare le firme siglate A8 e A9 escludendone i ritocchi in quanto “oltre a non comprendersi sulla base di quale elemento tecnico sia stato dedotto il preteso inserimento di tratti ad opera di altra mano, non si condivide la scelta di utilizzo parziale di tali firme”. Neanche tale critica merita accoglimento.
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Sotto un primo profilo, infatti, l'inserimento di tratti aggiunti, verosimilmente da altra mano, è visibile ictu oculi anche perché è stato effettuato con una penna di colore diverso;
sotto un secondo profilo,
l'utilizzo parziale delle firme si giustifica per il fatto che “I ritocchi modificano parzialmente il tracciato delle firme, senza alternarne la leggibilità” (cfr. c.t.u. p. 30).
Neanche l'osservazione critica inerente la presenza del “trattino preparatorio” non solo nella firma del testamento ma anche nelle comparative, merita accoglimento. Come puntualmente dimostrato dalla
C.T.U., infatti, in nessuna delle comparative in esame è presente il suddetto “trattino preparatorio” (cfr. c.t.u. pp. 68-69).
Ciò posto, e considerato che i risultati raggiunti dalla C.T.U. circa l'apocrifìa del testamento olografo attribuito a datato 25 Persona_1 gennaio 2018, non risultano minimamente inficiati dalle successive osservazioni critiche di parte convenuta, va accolta la domanda di parte attrice e, conseguentemente, dichiarata la nullità del testamento olografo attribuito a datato 25 gennaio 2018, Rep. n. 191.581, Racc. n. Persona_1
23.468, registrato a La Spezia in data 12 ottobre 2021 al n. 8055 serie 1T
e depositato in Tribunale a Genova il 26 ottobre 2021, Ruolo n.
8114/2021, per difetto dell'essenziale requisito della completa autografia richiesto dall'art. 602, comma 1, c.c. per la validità del testamento olografo.
Domanda riconvenzionale di indegnità a succedere delle attrici e conseguente impugnativa del testamento del 2013
Domanda di invalidità del testamento per captazione proposta anche dal terzo chiamato (per integrazione del contraddittorio).
A seguito della dichiarazione di invalidità del testamento datato
25.1.2018, che istituiva come eredi universali e CP_2 CP_1 CP_3
la successione di dovrebbe essere regolata dal
[...] Persona_1
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testamento dell'8.2.2013, che designava eredi universali le odierne attrici, e Occorre, quindi, esaminare la Parte_1 CP_7 domanda con cui i convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'indegnità a succedere delle attrici nei confronti del de cuius ex art. 463, comma 1, n. 4, c.c. ossia per avere indotto con dolo/violenza il de cuius a fare testamento. Anche il terzo chiamato che – si deve ricordare- era un litisconsorte necessario CP_4 pretermesso, ha proposto domanda di nullità del testamento proprio a seguito della captazione intervenuta in danno del de cuius ad opera delle attrici.
Le due domande, di invalidità del testamento perché nato da un'attività dolosa delle attrici, e di conseguente indegnità, si debbono esaminare insieme.
L'indegnità, peraltro, è una causa di rimozione dall'eredità che si fonda su un giudizio di riprovazione morale in ordine alla condotta tenuta verso il defunto, tale per cui l'indegno non si considera meritevole di succedergli.
Essa costituisce una sanzione civile avente fondamento pubblicistico, considerandosi socialmente ingiusto il perseguimento di un vantaggio patrimoniale nei riguardi di un soggetto colpito da un fatto illecito o da una condotta antigiuridica da parte del soggetto attivo di tale condotta.
In particolare, l'art. 463, comma 1, n. 4, c.c. stabilisce che è indegno a succedere “chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita”.
La domanda di indegnità, per costante interpretazione giurisprudenziale, costituisce impugnativa del testamento e per questo richiede l'accertamento in contraddittorio con tutti i chiamati ex lege all'eredità.
In particolare, secondo la Suprema Corte, “nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un
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rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per sua concettuale unità,
è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio” (così Cass. Sez. 2, n. 4533 del 12.7.1986 e
Cass. Sez. 2, n. 1443 del 18.1.2022).
Nel caso di specie, si deve ritenere che il testamento del 2013 sia invalido perchè frutto di dolo, sub specie di captazione della volontà del de cuius tramite l'utilizzo di “mezzi fraudolenti tali da trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata”, così come richiesto dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte
(cfr., ex multis, Cass. n. 26258 del 2008).
Vi sono, infatti, diversi elementi che inducono a ritenere che le attrici abbiano approfittato della particolare condizione psico – fisica in cui si trovava il de cuius per indurlo a compiere una serie di atti dispositivi, inter vivos e mortis causa, grazie ai quali le stesse hanno, di fatto, assunto il controllo del suo patrimonio e lo hanno depauperato nel volgere di pochi anni.
Con riguardo alla peculiare condizione psico – fisica del de cuius all'epoca della redazione del testamento in favore delle attrici, il CTU
ha attestato che lo stesso era “affetto da un deterioramento Per_10 cognitivo iniziale e lieve” (c.t.u., p. 11) e il dott. (all. 4 parte Per_3 attrice) ha certificato che, in data 6.2.2013, ossia due giorni prima della redazione del testamento, lo stesso era “ancora in grado di intendere e volere”. Tuttavia, lo stesso dott. ha anche attestato che il de Per_3 cuius era affetto da una “depressione ansiosa reattiva a recenti lutti e malattie” e, escusso a sommarie informazioni (C37, p. 5), sebbene non ricordasse il de cuius come “una persona facilmente plagiabile”, ha ammesso che lo stesso fosse “sicuramente una persona fragile”, le cui turbe circolatorie “avrebbero potuto giustificare anche solo temporaneamente perdita di controllo”, il che ha portato il Dottore a non
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escludere che il de cuius si fosse potuto trovare “in condizioni di minor capacità di comprendere ciò che stava accadendo”. Una simile condizione psico – fisica va tenuta in considerazione nella valutazione del dolo richiesto per l'integrazione della fattispecie di indegnità tratteggiata dall'art. 463, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo la Suprema
Corte, infatti, perché possa parlarsi di dolo in materia di impugnazione testamentaria, l'idoneità dei mezzi fraudolenti a trarre in inganno il testatore va considerata non solo “avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore”, ma va valutata “con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della
'consapevolezza affettiva', sia più facilmente predisposto a subire
l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate” (cfr. Cass. civ. n. 30424/2022).
Una simile fattispecie ricorre nel caso di specie, considerato che, come accennato, è stato accertato che il de cuius, subito dopo aver perso moglie e figlio, si trovasse in una condizione di “fragilità”, di possibile, temporanea “perdita di controllo”, nonché “di minor capacità di comprendere ciò che stava accadendo”, come è altresì stato accertato che, in tali condizioni psico - fisiche, il de cuius abbia dato luogo ai seguenti atti dispositivi a favore delle attrici:
- in data 6 febbraio 2013 quattro mesi dopo la morte della moglie e soli sei giorni dopo la morte dell'unico figlio, apertura presso la
Banca San Paolo di un conto (n. 1000/19363) e di un deposito titoli (n. 3100/4064080) cointestati con le attrici e con poteri di firma disgiunta. Ciò è provato dal verbale di udienza tenutasi il
12.4.2018 nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno aperta in favore del de cuius, in cui l' illustra la CP_5 propria relazione (B25), nonché dall'annotazione di P.G. effettuata nell'ambito del già citato procedimento penale n.
4677/2018/21 R.G.N.R., aperto nei confronti delle per Pt_1
27 28
l'ipotesi di reato di cui all'art. 643 c.p., a seguito di segnalazione del CE Tutelare (C37). Dall'annotazione di
P.G. (C37, pp. 1-2) in particolare risulta che nel conto e nel deposito titoli cointestati con le attrici sono confluiti tutti i precedenti risparmi del de cuius. Alla data del 31.12.2012 tali risparmi erano costituiti da: un deposito amministrato cointestato a la moglie e il figlio (n. Persona_1
3100/12004563) contenente titoli e fondi di controvalore pari ad Euro 225.111,40; un conto corrente ed un libretto di risparmio cointestati come sopra (n. 1000/18911 e n.
1200/4563) con saldi attivi rispettivamente di Euro 2.578,47 e di Euro 5.184,93. Dall'analisi della situazione bancaria del de cuius effettuata dalla P.G. risulta che le giacenze sui rapporti bancari cointestati al de cuius e alle attrici siano state “nel tempo prelevate e/o disinvestite” fino a giungere al 31.12.2017 ad un saldo di Euro 2.707,13 sul conto cointestato n.
1000/19363, ad un controvalore di titoli e fondi di Euro 0,00 sul deposito titoli cointestato n. 3100/4064080, e ad un controvalore di Euro 29.523,55 per polizze intestate alle attrici, successivamente riscattate e restituite al de cuius in data
9.5.2018;
- in data 8 febbraio 2013, ossia dopo soli due giorni dal precedente atto dispositivo, redazione di una procura generale a favore delle attrici, che autorizza a contrarre anche con sé stesse, e formalizzazione, sempre a loro favore, di un testamento pubblico in cui le nomina sue eredi universali. Tanto risulta dall'allegata relazione dell'A.d.s. (B25) in cui la stessa precisa che non vi è traccia, né nel testamento in favore delle attrici né nella sua registrazione avanti al Notaio dell'esibizione Per_2 del certificato medico con cui, in data 6.2.2013, viene attestata la capacità di intendere e di volere del de cuius, ma è Pt_1
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a dichiarare che tale certificato è stato esibito al Parte_1
Notaio;
- tra il 18 marzo e l'8 aprile 2013, apertura da parte delle attrici, in rappresentanza del de cuius, unico erede del figlio premorto,
di tre cassette di sicurezza intestate a Parte_3 quest'ultimo (cfr. procura generale da alle attrici sub Persona_1
C40 e i verbali di apertura, inventario e consegna delle cassette di sicurezza di sub C41); Parte_3
- nel maggio 2015, redazione da parte del de cuius di un contratto di comodato a titolo gratuito a favore di Parte_1 avente ad oggetto un proprio immobile. Al riguardo i convenuti hanno prodotto perizia di parte (all. 46) che attesta che la firma apparentemente apposta da “è apocrifa con alta Persona_1 probabilità tecnica”;
- il 18 maggio 2017, donazione della nuda proprietà di tutti i propri immobili dal de cuius alle attrici tramite atto a rogito Notaio
registrato a Chiavari il 24/4/2017, al n. 2944 serie Per_11
II. Il Notaio , escusso a sommarie informazioni, ha Per_5 dichiarato di aver ricevuto l'incarico di redigere l'atto di donazione dal Notaio il quale gli aveva ceduto lo Persona_6
Studio. A sua volta, il Notaio anch'egli escusso a Persona_6 sommarie informazioni, ha dichiarato: di essere stato contattato per la redazione dell'atto di donazione dalle che Pt_1 Per_1
aveva poi confermato le sue volontà dinanzi allo stesso
[...]
Notaio, al Notaio e a dei testimoni;
che egli conosceva Per_5 questi ultimi ma non ricordava chi li avesse convocati;
che, in generale, aveva intrattenuto rapporti con le quali Pt_1 procuratrici generali del de cuius (C37, pp. 4-5).
Come si può evincere dalle date dei suddetti atti dispositivi, gli stessi si sono succeduti in maniera stringente in un lasso di tempo relativamente breve, il che denota una certa fretta e sistematicità da parte delle attrici.
29 30
Ma, soprattutto, per quel che interessa in questa sede, da vari elementi emerge la natura fraudolenta di tali atti dispositivi. Rilevante è, in questo senso, la valutazione che di essi ha fatto il CE tutelare che, avendo ravvisato degli “aspetti penalmente rilevanti nella complessità della vicenda”, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica. A ciò ha fatto seguito l'iscrizione d'ufficio del procedimento penale n.
4677/2018/21 R.G.N.R. nei confronti delle attrici per l'ipotesi di reato di circonvenzione d'incapace ex art. 643 c.p. Grazie alle indagini esperite nel suddetto procedimento penale, è stato accertato che: tra il 2013 ed il
2017, le giacenze sui rapporti bancari cointestati al de cuius e alle attrici sono passate da un saldo di Euro 232.874,80 ad uno di poco più di Euro
2.000 (all. C37, annotazione di P.G. e verbali di ss. ii.), nonostante il de cuius percepisse una pensione mensile di circa Euro 1.800 e che, al termine di tale periodo, le “si ritrovano” anche intestatarie Pt_1 esclusive di polizze assicurative per Euro 29.523,55. Con riguardo all'esito del procedimento, il G.I.P. si era opposto alla sua archiviazione, ma poi parte delle condotte criminose configurabili sono cadute in prescrizione e, nell'ambito di una transazione proposta dalle attrici e autorizzata dal CE tutelare, l' si è impegnato ad astenersi dal CP_5 costituirsi parte civile e dall'opporsi alla richiesta di archiviazione del procedimento in previsione del recupero di quanto era rimasto del patrimonio del de cuius;
infine, la persona offesa, ossia il de cuius, è deceduto e in definitiva per queste ragioni il procedimento si è chiuso senza una sentenza di condanna.
Nella valutazione dei citati atti dispositivi è, poi, significativa sia la menzionata proposta transattiva avanzata dalle attrici nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno, sia il loro parziale inadempimento alla stessa. Con tale proposta, infatti, le attrici si erano impegnate a: risolvere le donazioni ricevute e, di conseguenza, restituire gli immobili al de cuius; restituire la somma di Euro 28.000, quale residuo sul deposito titoli cointestato, nonché la somma di Euro
30 31
29.229,96, quale controvalore del contenuto delle tre cassette di sicurezza. Il tutto in cambio della dichiarazione del de cuius, per il tramite del suo A.d.s., di non aver null'altro da pretendere da esse e della sua astensione a costituirsi parte civile nel citato procedimento penale, nonché ad opporsi alla richiesta di archiviazione dello stesso (B27). Di fatto, poi, le attrici hanno restituito solo Euro 16.000,00 anziché Euro
28.000, quale residuo sul deposito titoli cointestato, e solo Euro
18.741,00 anziché Euro 29.229,96, quale controvalore del contenuto delle tre cassette di sicurezza (B28).
In tale, articolato contesto, il testamento pubblico con cui il de cuius, in data 8.2.2013, ha nominato le attrici sue eredi universali va qualificato come ultimo atto dispositivo con cui le attrici hanno assunto il completo controllo del patrimonio del de cuius che all'epoca, sebbene capace di intendere e di volere, era, giova ribadirlo, “affetto da un deterioramento cognitivo iniziale e lieve” (c.t.u., p. 11), nonché da una “depressione ansiosa reattiva a recenti lutti e malattie” (certificato dott. , Per_3 all. 4 parte attrice), “sicuramente una persona fragile”, le cui turbe circolatorie “avrebbero potuto giustificare anche solo temporaneamente perdita di controllo” (verbale sommarie informazioni Dott. Per_3
C37, p. 5).
Una simile condotta delle attrici non può di certo essere giustificata dal
“rapporto stabile e continuativo” con il de cuius che le stesse hanno allegato, affermando peraltro che la procura generale in proprio favore sarebbe stata “una semplificazione per poter curare gli interessi del primo, divenuto anziano e sempre meno avvezzo alla gestione delle incombenze quotidiane”.
Del resto, come risulta da un'istanza dell'A.d.s. (B27), a seguito del subentro delle attrici nella gestione degli affari del de cuius, quest'ultimo
è passato dall'essere proprietario di un cospicuo patrimonio nel 2013
(costituito sinteticamente da: liquidità per circa Euro 225.000; proprietà di due immobili a RI NT e di tre cassette di sicurezza il cui
31 32
contenuto aveva un controvalore di più di Euro 29.000,00) ad essere nel
2017 soltanto usufruttuario dei due immobili a RI NT e titolare di una pensione mensile di Euro 1.800. Inoltre, come precisa l'A.d.s. (B27,
p. 2), negli anni le attrici, a differenza di quanto dalle stesse affermato, hanno utilizzato le liquidità del de cuius anche e soprattutto per le proprie necessità: basti pensare all'immobile sito a RI NT in via Fascie, che ha “integralmente ristrutturato in buona parte Parte_1 con il denaro del Sig. ” e dove viveva in comodato gratuito Persona_1 con il figlio (B27, p. 3), oppure all'erogazione mensile di Euro 1.000 a favore di quale contributo alle spese di studio del figlio Parte_2
(B25, p. 2).
Per tutto quanto esposto, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, le attrici e devono Parte_1 Parte_2 essere dichiarate indegne a succedere a ex art. 463, comma 1, Persona_1
n. 4, c.c. e, di conseguenza, deve essere revocato il testamento pubblico redatto da in loro favore in data 8 febbraio 2013, a rogito Persona_1
Notaio Rep. n. 247223, Racc. n. 15251. Persona_2
SUCCESSIONE LEGITTIMA
Quindi, sempre in accoglimento delle domande dei convenuti e del terzo chiamato, dichiarata la nullità del testamento del de cuius nei confronti dei convenuti e a seguito della revoca per indegnità del testamento a favore delle attrici, la successione di deve essere disciplinata Persona_1 dalle disposizioni di legge.
Considerato che il de cuius è deceduto in assenza di coniuge, figli o ascendenti e che i suoi unici parenti superstiti sono i cugini di primo grado, per essere figli del fratello della madre, odierni convenuti
, , e l'eredità morendo dismessa CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 di essere devoluta in parti uguali nei loro confronti ex art. 572, Persona_1 comma 5, c.c.
32 33
Essendo i quattro soggetti gli unici eredi di e Persona_1 Parte_1 devono essere condannate, in solido tra loro, al rilascio, Parte_2 in favore dei suddetti legittimi eredi, dei beni ereditari del de cuius
(mobili, immobili, crediti, etc. etc.) dalle stesse detenuti senza titolo.
Deve essere revocato il provvedimento di sequestro giudiziario concesso dal Tribunale di Genova nel procedimento R.G. 1054/2022 sui seguenti beni, che devono essere restituiti ai quattro legittimi eredi , CP_1
, e CP_2 CP_3 CP_4
1) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 4, zona 1, cat. A/3, cl. 5, consistenza 5 vani, mq. 81;
2) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 22, zona 1, cat. C/6, consistenza mq. 16;
3) immobile sito in RI NT (GE), Via Priv. Novara 2/7,
Piano 1, Fg. 18, particella 1455, sub. 7, zona 1, cat. A72, cl. 3, consistenza 5,5 vani;
4) conto corrente n. 1000/61123 acceso presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce n. 24;
5) cassetta di sicurezza n. 01/000174, custodita presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce 24, in forza di contratto di custodia n. 00486/3200/00731619.
Inoltre, considerato che e nell'ambito del Parte_1 Parte_2 procedimento di amministrazione di sostegno, hanno restituito all' CP_5 alcune somme afferenti al conto corrente di cui al n. 4 e alla cassetta di sicurezza di cui al n. 5, le stesse devono essere condannate a restituire in favore dei quattro eredi legittimi di la somma di euro 12.000 Persona_1
(quale differenziale tra la somma che si erano impegnate a restituire nanti il G.T. e la somma effettivamente restituita;
euro 28.000 – euro 16.000 = euro 12.000) e la somma di euro 10.488,96 (quale differenziale tra il
33 34
controvalore atteso e il controvalore effettivo del contenuto della cassetta di sicurezza restituita;
euro 29.229,96 – euro 18.741 = euro 10.488,96).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Pt_1
e incluse quelle relative al procedimento per
[...] Parte_2 sequestro giudiziario e quelle di CTU.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità del testamento attribuito a datato 25 Persona_1 gennaio 2018, Rep. n. 191.581, Racc. n. 23.468, registrato a La
Spezia in data 12 ottobre 2021 al n. 8055 serie 1T e depositato in Tribunale a Genova il 26 ottobre 2021, Ruolo n. 8114/2021, per essere lo stesso apocrifo;
- dichiara la nullità del testamento pubblico datato 8 febbraio 2013,
a rogito Notaio Rep. n. 247223, Racc. n. Persona_2
15251, per essere frutto di dolo in danno del de cuius da parte delle attrici;
- dichiara le attrici e indegne a Parte_1 Parte_2 succedere nei confronti di Persona_1
- dichiara che , e sono eredi CP_2 CP_3 CP_1 CP_4 di in parti uguali e quindi sono proprietari, un quarto per Persona_1 uno, dei seguenti beni:
1) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 4, zona 1, cat. A/3, cl. 5, consistenza 5 vani, mq. 81;
2) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 22, zona 1, cat. C/6, consistenza mq. 16;
3) immobile sito in RI NT (GE), Via Priv. Novara 2/7,
Piano 1, Fg. 18, particella 1455, sub. 7, zona 1, cat. A72, cl. 3, consistenza 5,5 vani;
34 35
4) conto corrente n. 1000/61123 acceso presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce n. 24;
5) cassetta di sicurezza n. , custodita presso Banca Intesa Numero_1
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce 24, in forza di contratto di custodia n. 00486/3200/00731619.
Revoca il sequestro di cui al decreto del 17.2.2022, confermato con ordinanza del 10.3.2022 all'interno del procedimento n. 1054/2022
R.G. di questo Tribunale, con restituzione ad , , CP_1 CP_2
e dei beni in sequestro. CP_3 CP_4
Condanna le attrici e a rilasciare e Parte_1 Parte_2 consegnare quanto ancora detenuto in relazione all'asse ereditario di e quindi: Persona_1
1) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 4, zona 1, cat. A/3, cl. 5, consistenza 5 vani, mq. 81;
2) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 22, zona 1, cat. C/6, consistenza mq. 16;
3) immobile sito in RI NT (GE), Via Priv. Novara 2/7,
Piano 1, Fg. 18, particella 1455, sub. 7, zona 1, cat. A72, cl. 3, consistenza 5,5 vani;
4) conto corrente n. 1000/61123 acceso presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce n. 24;
5) cassetta di sicurezza n. 01/000174, custodita presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce 24, in forza di contratto di custodia n. 00486/3200/00731619.
Condanna le attrici a pagare ad , e CP_1 CP_2 CP_3 [...] la somma di euro 12.000 (quale differenziale tra la somma che si CP_4
35 36
erano impegnate a restituire nanti il G.T. e la somma effettivamente restituita;
euro 28.000 – euro 16.000 = euro 12.000) con gli interessi dalla domanda al saldo.
Condanna le attrici a pagare ad , e CP_1 CP_2 CP_3 [...] la somma di euro 10.488,96 (quale differenziale tra il CP_4 controvalore atteso e il controvalore effettivo del contenuto della cassetta di sicurezza restituita;
euro 29.229,96 – euro 18.741 = euro 10.488,96).
Condanna le attrici a rifondere ad , e le CP_1 CP_2 Controparte_3 spese di lite della presente fase di merito che liquida in € 14103 (valore indeterminabile, complessità alta, valori mediani) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Condanna le attrici a rifondere a le spese di lite che liquida CP_4 in € 11268 (valore indeterminabile, complessità alta, valori mediani, minimi per istruttoria) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Pone a definitivo carico delle attrici le consulenze tecniche svolte.
Condanna le attrici a rifondere ad , e le CP_1 CP_2 Controparte_3 spese di lite del procedimento di sequestro che liquida in € 4227,00
(valore indeterminabile, complessità mediani) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Ordina ai competenti Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza, con manleva dello stesso da ogni responsabilità.
Genova, 22 ottobre 2025
Il presidente relatore
Ada Lucca
36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Genova, TERZA SEZIONE, in persona dei magistrati:
Ada Lucca Presidente relatore
TO IN CE
Alessandra Mainella CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4151/2022 promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambe elettivamente domiciliate nello studio dall'Avv. Prof. Daniele
Granara, sito in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4, che le rappresenta e difende in forza di mandato in atti,
attrici
CONTRO
c.f. ), Controparte_1 C.F._3
(c.f. ) ed CP_2 C.F._4
c.f. ), Controparte_3 C.F._5 tutti elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Mauro Ferrando, sito in Genova, Via Roma 8/6, che li rappresenta e difende come da mandato in atti,
convenuti
1 2
E CONTRO
(c.f. ), elettivamente CP_4 C.F._6 domiciliato in Genova, Via Roma 8/6, presso lo Studio dell'Avv.
TE SU, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti, terzo chiamato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parti attrici: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
e previe le pronunce meglio viste, I) 1) In via principale, accertare e dichiarare che l'apparente testamento olografo attribuito al signor Per_1 datato 25 gennaio 2018, Rep. n. 191.581, Racc. n. 23.468,
[...] registrato a La Spezia in data 12 ottobre 2021 al n. 8055 serie 1T e depositato in Tribunale a Genova il 26 ottobre 2021, Ruolo n. 8114/2021
(prod.5) è inesistente e/o nullo e, comunque, privo di effetti giuridici, per non essere autentico in quanto non scritto né sottoscritto dal signor Per_1
2) In via subordinata, annullare e dichiarare privo di effetti
[...] giuridici l'apparente e presunto testamento olografo attribuito a Per_1
(prod. 5), siccome privo di data ed integralmente superato dal
[...] testamento pubblico in data 8 febbraio 2013, a rogito Notaio
[...]
Rep. n. 247223, Racc. n. 15251 (prod. 3); 3) In via Per_2 ulteriormente subordinata, annullare e dichiarare privo di effetti giuridici l'apparente e presunto testamento olografo attribuito a Per_1
(prod. 5), stante l'incapacità a testare del de cuius;
II)
[...]
Conseguentemente: 4) Accertare e dichiarare che le signore Parte_1
e sono le uniche eredi universali del signor
[...] Parte_2
in forza del testamento pubblico reso dal signor in Persona_1 Persona_1 data 8 febbraio 2013, a rogito Notaio Rep. n. 247223, Persona_2
Racc. n. 15251 (prod. 3); 5) Dichiarare tenuti e condannare i signori
e alla restituzione alla CP_2 Controparte_3 Controparte_1 massa ereditaria dei beni dai medesimi detenuti, nonché dei beni e delle somme eventualmente dagli stessi prelevate dai conti correnti bancari e
2 3
dalla cassetta di sicurezza intestati al de cuius, nonché dei frutti medio tempore maturati, previa rendicontazione della gestione degli stessi;
6)
Autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova/Direttore dell'Agenzia del Territorio, a provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con manleva dello stesso da ogni responsabilità. III) 7) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Per parti convenute “Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, come segue provvedere:
1. dichiarare inammissibili e/o improcedibili e, comunque, rigettare – siccome destituite di fondamento in fatto ed in diritto, e non provate - le avverse domande di accertamento
(incluse quelle volte alla declaratoria di pretesa nullità e/o all'annullamento del testamento olografo redatto, datato e sottoscritto dal de cuius in data 25/1/2018 in favore dei convenuti) e di condanna;
nel merito, se del caso anche in via riconvenzionale 2. accertare e dichiarare che, alla data del testamento olografo, il testatore era capace di intendere e di volere l'atto dispositivo e che egli lo ha redatto, datato e sottoscritto di pugno in data 25/1/2018; 3. accertare e dichiarare che
l'eredità morendo dismessa dal Sig. si è validamente devoluta Persona_1
– in forza di detto testamento olografo, datato 25 gennaio 2018, Rep. n.
191.581, Racc. n. 23.468, registrato a La Spezia in data 12 ottobre 2021 al n. 8055 serie 1T e depositato nanti il Tribunale di Genova il 26 ottobre
2021, Ruolo n. 8114/2921 – in favore dei SI.ri , e CP_1 CP_2
dichiarando inefficace il precedente testamento Controparte_3 pubblico del de cuius in data 8 febbraio 2013 a rogito Notaio
[...]
Rep. n. 247223, Racc. n. 15251; 4. laddove, per avventura, le Per_2 domande di cui sub 2/3 non dovessero essere accolte, previi gli accertamenti del caso e meglio visti, revocare per ingratitudine il menzionato precedente testamento pubblico del de cuius in data 8 febbraio 2013, a rogito Notaio Rep. n. 247223, Racc. n. Persona_2
3 4
15251, con ogni conseguenza in ordine alla devoluzione dell'eredità;
5. condannare le attrici alla restituzione, in favore degli eredi legittimi del
Sig. , della somma di euro 12.000 (quale differenziale tra la Persona_1 somma che si erano impegnate a restituire nanti il G.T. e la somma effettivamente restituita;
euro 28.000 – euro 16.000 = euro 12.000) e della somma di euro 10.488,96 (quale differenziale tra il controvalore atteso e il controvalore effettivo del contenuto della cassetta di sicurezza restituita;
euro 29.229,96 – euro 18.741 = euro 10.488,96); e tanto, oltre accessori tutti di legge nonché a titolo di mero acconto sul maggior dovuto quale emergerà a seguito della separata azione che i convenuti si riservano di proporre per far accertare la nullità e/o per annullare Cont l'accordo
16/8/2018 (autorizzato con provvedimento 12/9/2018), la scrittura Cont privata tra l' e le SI.re in data 28/5/2019, ed il Pt_1 provvedimento del G.T. su di essa, in data 17/6/2019, il contratto di locazione in atti;
6. condannare le SI.re e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro o come altro meglio visto, alla devoluzione, in favore degli eredi del Sig. , dei beni ereditari del de cuius (mobili, Persona_1 immobili, crediti, etc. etc.) dalle stesse detenuti senza titolo;
7. condannare altresì le predette, in solido tra loro o come altro meglio visto, altresì al pagamento, in favore degli eredi del Sig. , delle Persona_1 utilità, delle somme, e dei frutti dei beni ereditari del de cuius, maturati dalla data del di lui decesso o da quella diversa data meglio vista e ritenuta, sino all'effettiva devoluzione. In ogni caso:
8. disporre la revoca del provvedimento di sequestro giudiziario concesso dal
Tribunale di Genova nel procedimento R.G. 1054/2021; 9. autorizzare il
Conservatore dei Registri immobiliari di Genova/Direttore dell'Agenzia del Territorio a provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con manleva dello stesso da ogni responsabilità. 10. Vinte le spese ed i compensi professionali del presente giudizio di merito e dell'antecedente giudizio per sequestro giudiziario”;
4 5
Per parte terza chiamata: “Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, come segue provvedere:
1. dichiarare inammissibili
e/o improcedibili e, comunque, rigettare – siccome destituite di fondamento in fatto ed in diritto, e non provate - le domande di accertamento e di condanna svolte da parte attrice;
2. accogliere le domande svolte da parte convenuta, con particolare ma non esaustivo riferimento a quella volta a dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace
– e comunque a revocare, per ingratitudine delle beneficiarie SI.re
- il testamento pubblico del de cuius in data 8 febbraio 2013, a Pt_1 rogito Notaio Rep. n. 247223, Racc. n. 15251; 3. Persona_2 accertare e dichiarare, nello specifico: i. che gli atti dispositivi – inter vivos e mortis causa – formalmente assentiti dal Sig. a 6-8 giorni Per_1 dalla morte dell'unico figlio, evento luttuoso che sopravveniva a quello, di poco antecedente, che aveva posto fine alla vita della moglie, sono stati esito di violenza morale e/o coartazione psichica del contraente
(quanto alla procura generale, alle donazioni, nonché alla cointestazione dei rapporti bancari) e testatore (quanto al testamento pubblico); ii. che le attrici hanno posto in essere, ai danni del Sig. atti di captazione Per_1
("dolus malus causa dans”) sia sul versante contrattuale (di nuovo, atti inter vivos di procura generale e, poi, comodato e donazioni, nonché cointestazione dei rapporti bancari), sia sul versante testamentario (di nuovo, quanto al testamento pubblico);
4. in ragione di quanto sub 3, nonché in ragione dei provvedimenti adottati, con riferimento a detti atti, sia dal CE Tutelare cui faceva capo l'Amministrazione di Sostegno del Sig. sia dall'Autorità Giudiziaria penale, revocare – anche per Per_1 ingratitudine ex art. 463 c.c. – e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il testamento pubblico in favore delle SI.re 5. in Pt_1 ogni caso, dare atto della devoluzione ex lege, ai sensi e per gli effetti dell'art. 572 c.c., dell'eredità dello stesso de cuius, stabilendo che essa vada a beneficio dei di lui parenti più prossimi, ossia in favore dei/del
5 6
cugini/o che ne risulteranno eredi legittimi;
6. condannare, CP_3 quindi, le SI.re in solido tra loro o ciascuna per quanto di Pt_1 ragione, a consegnare al/agli erede/i legittimo/i del Sig. , i Persona_1 beni (mobili, immobili, crediti) nella loro disponibilità, insieme con i frutti maturati dalla data dell'apprensione da parte delle stesse SI.re
a quella dell'effettiva consegna”. Pt_1
OGGETTO: IMPUGNAZIONE DI TESTAMENTO E RIDUZIONE
PER LESIONE DI LEGITTIMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato ed iscritto il 13.5.2022, le attrici hanno citato in giudizio , e CP_1 CP_2 Controparte_3 deducendo che:
- in data 3 ottobre 2021, decedeva a RR (SP) cugino di Persona_1 secondo grado delle attrici, il cui nonno era cugino di primo grado del de cuius;
- esse si erano fatte carico dell'assistenza e della cura di il Persona_1 quale, non solo era rimasto solo dopo la morte della moglie a fine settembre 2012 e quella del figlio in data 30 gennaio 2023, ma non era più autosufficiente a causa della frattura del femore sinistro;
- in data 8 febbraio 2013, aveva redatto testamento pubblico in Persona_1 favore delle attrici (all. 3) essendo pienamente capace di intendere e di volere, come attestato dal dott. in data 6 febbraio 2013 (all. Per_3
4);
- in data 8 ottobre 2021, , e odierni CP_2 CP_3 Controparte_1 convenuti e cugini di primo grado di consegnavano al Notaio Persona_1 un testamento olografo datato 25 gennaio 2018 in cui il de cuius Per_4 li nominava suoi eredi universali, senza revocare esplicitamente i testamenti pregressi e nonostante i avessero avuto con lui solo CP_3
6 7
“qualche sporadico contatto” negli ultimi tre anni della sua vita,
“mostrando un pretestuoso interessamento alla delicata e precaria condizione dell'anziano”;
- in data 10 febbraio 2022, contestando la qualità di eredi testamentari dei le attrici chiedevano a questo Tribunale il sequestro giudiziario CP_3 dei beni facenti parte del patrimonio del de cuius onde evitare che i se ne appropriassero;
CP_3
- in data 10 marzo 2022, questo Tribunale confermava il suddetto sequestro fissando termine perentorio per l'instaurazione dell'odierno giudizio.
Le attrici, quindi, hanno promosso la presente causa al fine di chiedere:
1) l'accertamento della nullità dell'apparente testamento ex adverso attribuito a per non essere stato dallo stesso scritto di pugno, Persona_1 né sottoscritto,
2) in subordine, l'annullamento dello stesso per mancanza di data o per incapacità di intendere e di volere del de cuius all'apparente data apposta sulla scheda de qua, con conseguente accertamento che l'eredità morendo dismessa da si è devoluta per testamento pubblico in Persona_1 favore delle attrici stesse e con conseguente condanna degli odierni convenuti al rilascio dei beni dai medesimi illegittimamente detenuti, nonché alla restituzione alla massa ereditaria delle somme e dei frutti eventualmente percepiti.
A sostegno della domanda di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del suddetto testamento, le attrici hanno dedotto che:
- il testamento non era né scritto, né sottoscritto di pugno dal de cuius.
Esse, infatti, hanno sostenuto che le scritte in esso contenute non erano
“neppure attribuibili ad una sola mano. Sono, infatti, evidenti le differenze tra la scrittura del testo e quella della firma”, come risulta dal parere grafologico preliminare dalle stesse prodotto (all. 7);
- la data è stata corretta ed apposta “da mano diversa da quella che ha scritto il testo e da quella che ha messo la firma”: il numero “8”
7 8
costituisce, infatti, “una evidente correzione di un numero precedentemente scritto, verosimilmente un “1” o, al massimo un “3”, trasformato poi in modo maldestro in un “8”;
- la firma non è quella autentica del de cuius, come si può evincere dal confronto con quella apposta al testamento pubblico reso in favore delle attrici (all. 3), nonché con quella in calce ad altro documento dalle stesse prodotto e riconducibile al de cuius (all. 8);
- più in generale, la scrittura del contestato testamento non è compatibile con la condizione di demenza vascolare in cui versava il de cuius dal
2016, ossia già due anni prima del contestato testamento.
In via subordinata, le attrici hanno chiesto l'annullamento del testamento del 2018. In base a quanto già esposto, infatti, il numero “8” presente nella data sarebbe una correzione di un numero “1” o “3”, dunque la data effettiva del contestato testamento sarebbe o “25.1.11” o “25.1.2013”, in entrambi i casi, cioè, il contestato testamento riporterebbe una data anteriore all'8.2.2013, ossia quella in cui è stato reso testamento pubblico in favore delle attrici. Né vale a contraddire tale assunto l'affermazione, resa all'udienza del 3.3.2022 dai convenuti e CP_2 Controparte_3 secondo cui essi erano presenti alla redazione del contestato testamento in data 25.1.2018 presso la Residenza protetta di RR: tale circostanza
è, infatti, contestata dalle attrici posto che dal diario clinico del de cuius
(all. 2, pp. 45 ss.) non risulta la presenza in data 25.1.2018 di e CP_2 presso la Residenza protetta. Controparte_3
In via di ulteriore subordine, poi, le attrici hanno chiesto l'annullamento del contestato testamento per incapacità a testare del de cuius. Egli, infatti, come attestato da cartella clinica della Residenza protetta di RR
(all. 2), ove era stato ricoverato a seguito di frattura al femore, era affetto da demenza vascolare e da “deterioramento cognitivo senile con parziale disorientamento TS, incoerenza ed attività motoria aberrante” e tali condizioni lo rendevano incapace a testare a norma e per gli effetti di cui all'art. 591, comma 2, n. 3, c.p.c.
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Secondo le attrici, poi, trattandosi di incapacità totale e permanente,
l'onere della prova che il de cuius, in un “momento di lucido intervallo”, avrebbe comunque redatto il contestato testamento del 2018 in favore dei convenuti spetterebbe a questi ultimi (cfr. Cass. n. 1828 del 2019 secondo cui “in tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente e abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità”).
In via conseguenziale rispetto alle suddette domande di nullità/inesistenza/inefficacia o, in subordine, annullamento del testamento, le attrici hanno, poi, chiesto l'accertamento che l'eredità morendo dismessa dal de cuius si fosse devoluta per testamento pubblico in loro favore. In data 8.2.2013, infatti, il de cuius aveva redatto testamento in cui nominava le attrici sue “eredi universali”, e ciò nel pieno possesso della propria capacità di intendere e volere, come da certificato medico del 6.2.2013. Una simile disposizione mortis causa era, peraltro, pienamente coerente con lo “stretto legame affettivo” che univa il de cuius alle attrici e che le stesse hanno provato tramite riproduzioni fotografiche (all. 14) e stralci della relazione dell'Amministratore di sostegno del de cuius (all. 12).
In conseguenza delle suddette domande di nullità/annullamento del testamento reso in favore dei convenuti, le attrici hanno altresì chiesto la ricostruzione della massa ereditaria e la condanna dei convenuti alla restituzione dei beni detenuti, delle somme eventualmente percepite e dei frutti medio tempore maturati, previa rendicontazione e gestione degli stessi.
A tal proposito, per la ricostruzione della massa ereditaria, le attrici hanno fornito un elenco dei beni del de cuius divisi per tipologia.
In base ad esso, i beni immobili dismessi dal de cuius ed intestati ai convenuti sono: CP_3
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- immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fascie, 20/A, Fg.
23, particella 254, sub. 4, zona 1, cat. A/3;
- immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fascie, 20/A, Fg.
23, particella 254, sub. 22, zona 1, cat. C/6;
- immobile sito in RI NT (GE), Via Priv. Novara 2/7, Fg. 18, particella 1455, sub. 7, zona 1, cat. A72.
Ad essi si aggiungono i seguenti beni mobili:
- conto corrente n. 1000/61123 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo,
Filiale di RI NT, via Fascie 24, il cui saldo attivo, al 30 settembre
2021, ammontava ad Euro 80.969,65, come da estratto conto n. 004/2021
(all. 12);
- cassetta di sicurezza n. 01/000174, custodita presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fascie 24, in forza di contratto di custodia n. 00486/3200/00731619.
In data 14.9.2022, si sono costituiti i convenuti , ed CP_1 CP_2 contestando integralmente l'avverso atto di citazione e Controparte_3 chiedendo, in via preliminare, l'estensione del contraddittorio nei confronti del fratello in quanto anch'esso erede legittimo CP_4 del de cuius.
Nel merito, i convenuti hanno, innanzitutto, contestato il “franco e disinteressato rapporto di cuginanza, affetto ed assistenza” in virtù del quale le attrici sarebbero state designate uniche eredi legittime del de cuius.
Al riguardo, essi hanno fornito una dettagliata ricostruzione temporale di una serie di atti dispositivi inter vivos cui le attrici avrebbero indotto il de cuius “per acquisire la disponibilità del patrimonio” dello stesso.
Secondo tale ricostruzione, dopo la morte della moglie e del figlio di e dopo che lo stesso aveva subito una frattura al femore: Persona_1
- in data 6.2.2013, presso la Banca San Paolo, apriva un Persona_1 conto (n. 1000/19363) e un deposito titoli (n. 3100/4064080) cointestati con e con poteri di Parte_1 Parte_2
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firma disgiunta (cfr. dichiarazione Amministratore di sostegno, all. B25), su cui confluivano i suoi risparmi (all. C37);
- in data 8.2.2013, lo stesso contestualmente, redigeva una Per_1 procura generale in favore delle attrici “autorizzandole anche a contrarre con sé stesse”, e formalizzava testamento pubblico in loro favore;
- tra il 18 marzo e l'8 aprile 2013, le spendendo la Pt_1 suddetta procura generale ed in rappresentanza del de cuius, unico erede del premorto figlio, si facevano consegnare le tre cassette di sicurezza intestate a quest'ultimo (all. C39-40-41);
- nel 2015 iniziava ad occupare un immobile Parte_1 di proprietà del de cuius “in forza di “un asserito contratto di
“comodato” la cui sottoscrizione NON è riconducibile alla persona del preteso comodante (ossia al Sig. )” (cfr. Persona_1 perizia sul contratto di comodato, all. 46);
- in data 18 maggio 2017, le Sacchini si rendevano donatarie della nuda proprietà di tutti gli immobili di con atto a Persona_1 rogito Notaio , il quale non aveva ricevuto incarico Per_5 direttamente dal de cuius, che aveva incontrato solo in occasione della firma dell'atto, bensì dal Notaio Persona_6 di RI NT, come risulta dal verbale di sommarie informazioni del Notaio (all. C37). Per_5
Stante tale situazione, su istanza di questo Tribunale ha CP_2 nominato un Amministratore di sostegno in favore del de cuius. A seguito della relazione dell'A.d.s., il CE Tutelare, “rilevato che dall'esame degli atti acquisiti al fascicolo … emergono circostanze che necessitano di approfondimento, atteso che potrebbero sussistere aspetti penalmente rilevanti” (all. B25), ha trasmesso gli atti alla Procura della
Repubblica. A questo punto è stato iscritto d'ufficio il procedimento penale n. 4677/2018/21 R.G.N.R. nei confronti delle per Pt_1
l'ipotesi di reato di cui all'art. 643 c.p.
11 12
Grazie alle verifiche compiute dall' e alle indagini esperite nel CP_5 suddetto procedimento penale, è stato accertato che, tra il 2013 ed il
2017, le giacenze sui rapporti bancari cointestati al de cuius e alle attrici sono passate da un saldo di Euro 232.874,80 ad uno di poco più di Euro
2.000 (all. B25 e C37), nonostante il de cuius percepisse una pensione mensile di circa Euro 1.800. Al termine di tale periodo, inoltre, le
“si ritrovano” anche intestatarie esclusive di polizze Pt_1 assicurative per Euro 29.523,55.
Rispetto alle suddette condotte delle attrici, i convenuti hanno precisato che:
- sebbene esse, nell'ambito del citato procedimento penale, siano state stigmatizzate come “altamente indicative della sussistenza degli estremi della fattispecie penale” contestata, poi il procedimento in questione si è concluso senza sentenza di condanna solo in forza: dell'avvenuta prescrizione di parte delle condotte criminose configurabili;
dell'intervenuto decesso della persona offesa e, ancor prima, dell'astensione dell' CP_5 rispetto alla costituzione di parte civile, autorizzata dal G.T. in previsione del recupero di quanto era rimasto del patrimonio del de cuius;
- i suddetti atti dispositivi sono stati annullati dal CE Tutelare che ha:
1) risolto le donazioni della nuda proprietà degli immobili, retrocessi al beneficiario dell'Amministrazione di Sostegno
(B30);
2) confermato l'occupazione dell'immobile da parte di
[...] ma non più a titolo gratuito, bensì con Parte_1 regolare contratto di locazione;
3) invitato le a restituire al de cuius, quale Pt_1 beneficiario dell'amministrazione di sostegno, la somma di
12 13
Euro 28.000, nonché il contenuto delle tre cassette di sicurezza (B27).
Tuttavia, le suddette disposizioni del CE Tutelare sono state solo parzialmente eseguite dalle attrici.
In secondo luogo, circa la contestata autenticità e posteriorità del testamento olografo in proprio favore, i convenuti hanno eccepito che esso è stato “interamente redatto, datato e sottoscritto di pugno dal de cuius …– in RR, presso la struttura S. Antonio Maria Gianelli, il 25 gennaio 2018”.
A riprova di ciò, i convenuti hanno allegato una consulenza tecnica su base grafologica (all. 45) la quale attesta che “non si evincono, all'esame del gesto grafico della scrittura del testamento elementi estranei che possano indurre il sospetto di intervento di più mani nella redazione del documento, escludendo pertanto l'ipotesi di mano guidata o sostenuta, né elementi che possano destare sospetti di capacità di intendere e volere compromesse” e che “nell'integrità del supporto cartaceo, in assenza di interventi alterativi, l'indagine al microscopio con irraggiamento IR-UV-
Blue non evidenzia segni di procedimenti alterativi per azione meccanica
(gomme, raschietti o simili) o reazione chimica (scolorine); non emergono eventuali abrasioni, tracce di solchi ciechi, o di pregressa scrittura”.
Con riguardo, poi, alla contestata capacità di intendere e volere il testamento de quo, i convenuti hanno eccepito che il de cuius non si trovava nella situazione di “stabile e permanente incapacità” tratteggiata dalle attrici e, a sostegno di tale assunto, hanno specificato che:
- la suddetta perizia grafologica sul contestato testamento riferisce di una “dinamica scrittoria nell'insieme sintomatica di una naturale compromissione grafomotoria senile” (all. 45, p. 9);
- nella comparsa di costituzione nel giudizio per amministrazione di sostegno (B16) si legge che “Il Sig. pur avendo Per_1 problematiche correlate e connaturali all'età molto avanzata
13 14
ed agli esiti della frattura di entrambi i femori, è ancora capace di intendere e di esprimere le proprie volontà in maniera consapevole ed autonoma”;
- ciò trova conferma nel certificato medico allegato alla suddetta comparsa (B17) ove si legge che “è motivato parere dello scrivente che il signor sia tuttora persona capace di Persona_1 intendere e di volere e di esprimere le proprie volontà in modo consapevole ed autonomo”, nonché nel verbale dell'audizione personale del de cuius resa in data 27 febbraio 2018 (all. B22) nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno. Per_ In quell'occasione, infatti, si notavano in “pensieri coerenti ed adeguati, privi di alterazioni;
stato della coscienza conservato nella consapevolezza, e nell'orientamento nello spazio e nelle persone”.
In definitiva, i convenuti hanno sostenuto che, non sussistendo per i suddetti motivi la “stabile e permanente incapacità” de de cuius invocata dalle attrici, la prova della sua incapacità a testare avrebbe dovuto essere data proprio da queste ultime, quali promotrici dell'impugnativa del testamento datato 2018.
Infine, in via riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto che venga accertata e dichiarata l'indegnità a succedere delle attrici rispetto al de cuius, con conseguente loro esclusione dalla sua successione, ex art. 463, comma 1, n. 4) c.c.
A sostegno di tale domanda, i convenuti hanno affermato che gli atti dispositivi – inter vivos e mortis causa – formalmente approvati da Per_1 dopo soli sei – otto giorni dalla morte dell'unico figlio (la quale, a sua volta, succedeva di poco dopo quella della moglie) sono stati il risultato di una violenza morale esercitata dalle attrici nei confronti del de cuius affinché manifestasse una volontà diversa dalla propria.
Ciò è avvalorato dalla perizia effettuata sul contratto di comodato, dalla quale sono emerse delle incompatibilità tra la sottoscrizione attribuita a
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e le scritture di comparazione, nella misura in cui “il documento in Per_1 verifica è vergato con una dinamica scrittoria estremamente compassata senza però evidenziare i tremori che connotano la senescenza. Il confronto con le scritture di comparazione palesa differenze di ritmo, tensione, precisione grafica, omogeneità di tracciato e tremori senili”
(all. 46, pp. 25-26), ed inoltre “si evidenzia una similarità tra la firma apparentemente dicente e quella di (all. 46, p. Persona_1 Parte_1
31).
In subordine, nel caso in cui questo Tribunale dichiarasse l'indegnità a succedere delle attrici ed escludesse l'efficacia dispositiva del testamento olografo in favore dei convenuti, questi ultimi hanno chiesto l'accertamento della devoluzione dell'eredità del de cuius per via legittima nei confronti loro e del fratello rispetto al quale CP_4 hanno chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione ad estendere il contraddittorio in quanto anch'egli erede legittimo.
Infine, sempre in via riconvenzionale e quale conseguenza della devoluzione dell'eredità in via legittima nei propri confronti, i convenuti hanno chiesto la condanna delle attrici alla restituzione in proprio favore, quali eredi legittimi di , della somma di Euro 12.000 (quale Persona_1 differenza tra la somma – Euro 28.000 - che le attrici si erano impegnate a restituire dinanzi al G.T. e la somma effettivamente restituita – Euro
16.000, cfr. all. B27) nonché della somma di Euro 10.488,96 (quale differenza tra il controvalore atteso – Euro 29.229,96 - e quello effettivo -
Euro 18.741- del contenuto della cassetta di sicurezza restituita, cfr. all.
B28, B29).
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi il 4.10.2022, il CE, ritenuto che la presente causa fosse soggetta a procedimento obbligatorio di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, ha assegnato a parte attrice un termine per la presentazione della relativa domanda. Parte attrice ha, quindi, avviato un procedimento di mediazione che, però, ha avuto esito negativo.
15 16
Successivamente, con note scritte per l'udienza del 14.3.2023, i convenuti hanno rinunciato alla richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti del fratello CP_4
La causa è stata istruita con l'espletamento di due c.t.u.: una grafologica, per verificare se il testamento sottoscritto da e datato Persona_1
25.1.2018 “risulti redatto interamente e sottoscritto dal de cuius, senza intervento di terzi”, ed una per valutare “se il de cuius al momento del testamento 25.1.2018 fosse capace di testare”.
Alla luce dei risultati di tali consulenze, questo CE ha ritenuto non necessario svolgere le prove testimoniali dedotte dalle parti e ha rinviato all'udienza di precisazione conclusioni del 18 giugno 2024. Quindi, con ordinanza del 19.6.2024, ha rimesso la causa al collegio per la decisione, concedendo termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Riunitosi il Collegio, con ordinanza dell'11.11.2024, ha rimesso la causa sul ruolo e ha ordinato a parte convenuta di integrare il contraddittorio nei confronti di quale ulteriore erede ex lege rispetto al CP_4 quale i convenuti avevano inizialmente chiesto l'autorizzazione alla chiamata di terzo, salvo poi rinunciarvi. Il Collegio, infatti, in accordo con la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 4533 del
12.7.1986 e Cass. n. 1443 del 18.1.2022) ha rilevato che “la domanda di indegnità proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta contro la parte attrice costituisce impugnativa del testamento del 2013 e richiede l'accertamento in contraddittorio con tutti i chiamati ex lege all'eredità”.
Con comparsa del 20 marzo 2025 si è così costituito in giudizio il terzo chiamato per integrazione del contraddittorio il quale ha CP_4 fatto proprie ed aderito alle domande dei convenuti ed ha altresì chiesto in proprio di accertare e dichiarare l'indegnità a succedere a Persona_1 delle attrici e la conseguente loro esclusione dalla successione del predetto, ex art. 463, comma 1, n. 4, c.c.
16 17
Anch'egli, infatti, sostiene che “l'escalation degli atti dispositivi – inter vivos e mortis causa – formalmente assentiti dal de cuius a sei- otto giorni dalla morte dell'unico figlio, evento luttuoso che sopravveniva a quello, di poco antecedente, che aveva posto fine alla vita della moglie, siano stati esito di violenza morale, coartazione psichica del contraente
(quanto alla procura generale, alle donazioni, nonché alla cointestazione dei rapporti bancari) e testatore (quanto al testamento pubblico), sì che questi ha manifestato una volontà diversa da quella propria, riferibile così alle autrici della coartazione più che al de cuius”. Anche
[...]
quindi, ha chiesto che questo Tribunale verificasse la sussistenza CP_4 della captazione ad opera delle attrici ed a danno del de cuius, ossia la sussistenza del "dolus malus causa dans" nel caso di specie riscontrabile sia sul versante contrattuale (atti inter vivos di procura generale e, poi, comodato e donazioni, nonché cointestazione dei rapporti bancari), che su quello testamentario (quanto al testamento pubblico).
A seguito della precisazione delle conclusioni tramite deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.6.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Domanda di accertamento negativo del testamento olografo attribuito a datato 25 gennaio 2018 Persona_1
Parte attrice ha impugnato il testamento olografo, datato 25 gennaio
2018, con cui il de cuius, nominava suoi eredi universali i Persona_1 convenuti , e CP_1 CP_2 Controparte_3
In particolare, parte attrice ha proposto domanda di accertamento negativo del suddetto testamento chiedendo che ne venisse dichiarata la
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nullità e/o inesistenza e/o inefficacia per non essere “scritto, né sottoscritto di pugno dal come, invece, richiederebbe l'art. 602 c.c. Per_1
La domanda è meritevole di accoglimento sub specie di nullità del testamento olografo impugnato, in quanto lo stesso, all'esito di apposita perizia grafologica, depositata dalla Dott.ssa in data 7.2.2024, Per_7
è risultato apocrifo poiché non scritto né sottoscritto da Persona_1
La C.T.U. è giunta a tale conclusione raffrontando il documento in verifica, visionato in originale, con una serie di scritture di comparazione
(A1 – A17, dettagliate a pp.
7-8 della c.t.u.) che “sono risultate idonee ai fini della delineazione del profilo grafico del signor - con Per_1 particolare riferimento alla sua modalità di firmare- perché denotano naturalezza e spontaneità, nonché personalizzazione e “pregnanza segnaletica”. Inoltre, poiché “gli scritti autografi … sono stati vergati in epoche e contesti esecutivi differenti … consentono di rilevare l'ambito di variabilità e il percorso evolutivo della grafia del de cuius, valutato su un ampio arco di tempo” (cfr. p. 26 c.t.u.).
Nell'ambito dell'esame delle suddette scritture comparative, la C.T.U. ha accertato che la firma apposta in calce ad una di esse non è autentica.
La scrittura comparativa in questione è stata prodotta da parte convenuta e consiste nella copia conforme dell'atto notarile di vendita del Notaio rep. 98.912 racc. 7.245, datato 17.03.2000. In calce ad essa, a Per_8 lato della dicitura “F.to”, sono apposte le firme dei soggetti presenti alla stipula dell'atto, tra i quali il de cuius. Tuttavia, poiché “la firma a nome
presentava delle evidenti caratteristiche grafomotorie Persona_1 divergenti rispetto alle autografe di certa provenienza” ed inoltre poiché
“tranne rare eccezioni previste dalla legge, il Notaio non rilascia alle parti l'atto notarile firmato a penna, come nel caso de quo, ma una copia conforme con le diciture F.to e vergata a penna solo la firma di chiusura del Notaio”, la C.T.U. ha chiesto al Notaio in questione la scansione a mani del suddetto atto. Dal confronto tra la scrittura comparativa C1 prodotta da parte convenuta e la scansione dell'atto inviata dallo Studio
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notarile è emersa una notevole diversità delle firme apposte dalle parti ma, soprattutto, da un raffronto con le firme autografe a nome Persona_1 agli atti, è emerso che “Nella comparativa C1 le differenze assumono carattere sostanziale e il grafismo in essa espresso è diverso e incompatibile con quello delle altre comparative. Ciò porta a ritenere che il suo autore sia diverso”. Per tali motivi, la C.T.U. non ha utilizzato la firma siglata C1 come comparativa autografa per il confronto con il documento in verifica (cfr. c.t.u., pp. 38 -43).
Circoscritto, dunque, il novero delle scritture autografe da poter utilizzare ai fini della comparazione, ed effettuato un confronto tra le stesse e il testamento in verifica, la C.T.U. ha rilevato che “Il documento in verifica non si inserisce infatti armonicamente in un continuum coerente con le autografe. La grafia espressa nell'olografo presenta inoltre delle incoerenze e delle anomalie, le quali, alla luce dell'analisi della grafia del signor risultano essere prova di non genuinità dello scritto” Per_1
(cfr. c.t.u., p. 44).
In risposta alle osservazioni del C.T.P. dei convenuti, la C.T.U. ha considerato anche lo stato di salute in cui versava il de cuius al momento della redazione del testamento in verifica, giungendo alla conclusione che “La tesi di apocrifia è supportata e rafforzata, oltre che dalla copiosità del materiale autografo, anche dalla conoscenza delle condizioni di salute del de cuius” (p. 82).
Secondo il C.T. di parte convenuta (pp. 25-26 osservazioni) il fragile quadro clinico ed emotivo del de cuius sarebbe alla base delle riscontrate modificazioni nella sua scrittura. Al contrario, la C.T.U. ha osservato che le condizioni del de cuius all'epoca della redazione del testamento avrebbero dovuto determinare “un tracciato grafico peggiore rispetto alla sua grafia abituale”, cosa che, invece, non è avvenuta. La C.T.U., infatti, ha osservato che: dall'esame delle comparative certamente autografe e coeve al testamento de quo è emerso un “deterioramento della motricità fine, quindi un progressivo peggioramento fisiologico
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della grafia”; dagli atti è risultato che già nel 2016 aveva serie Per_1 difficoltà motorie e che all'epoca della presunta stesura del testamento era “allettato e se in posizione seduta indossava una fascia/cintura addominale a sostegno” ed, infine, “che le ipotetiche condizioni di stesura del testamento non fossero ottimali: il signor era seduto, Per_1 scosso dal momento e “gli tremava la mano, ha avuto difficoltà a scrivere anche perché scriveva su un vassoio”. Secondo la C.T.U., tali condizioni psico – fisiche “avrebbero determinato un tracciato grafico peggiore rispetto alla sua grafia abituale”, il che, invece, non è avvenuto. La C.T.U. ha, infatti, osservato che il testamento in verifica è caratterizzato da: “ordine e compostezza (i margini sono proporzionati, le righe distanziate l'una dall'altra uniformemente, le parole sono ordinate sulla riga di base benché non sia prestampata)”; un “supporto cartaceo “pulito” non sciupato, non si rilevano piegature”, assenza di
“evidenti segni di tentennamento o titubanza”.
In definitiva, la C.T.U. è giunta alle seguenti conclusioni: sebbene la scheda testamentaria sia stata redatta dalla stessa mano che l'ha sottoscritta, in essa emergono “indici di forzatura”, i quali potrebbero essere astrattamente riconducibili a due opposti scenari, “o genuinità esecutiva con sofferenze e problematicità compatibili con le condizioni di salute del de cuius al momento della stesura del testamento o artificiosità esecutiva da parte di una natura grafodinamica differente”. La prima ipotesi è stata esclusa dalla C.T.U. posto che l'analisi delle scritture comparative in un arco temporale molto ampio ha consentito “di verificare che l'età del de cuius non risulta aver in alcun modo modificato il suo grafismo, benché l'abbia alterato per riduzione del controllo della motricità fine della scrittura”. “I chiari segni di artificiosità” riscontrati, quindi, “non hanno trovato una giustificazione nell'ambito di variabilità grafica del de cuius” ma, invece, “sono indici di controllo del gesto nello sforzo imitativo. Gli effetti dell'invecchiamento dovuti all'età de cuius si sarebbero dovuti
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riscontrare in instabilità, sconnessione dei tratti, tremore naturale, il quale deve presentare una certa ciclicità, nonché nei segni di forzature dovute alla tendenza istintiva dello scrivente in difficoltà di superare una condizione avvertita. Nel testamento in verifica emergono al contrario indici di controllo del movimento e di sforzo dell'imitatore di riprodurre forme grafiche non proprie, che hanno conferito al prodotto un aspetto non confacente con la formula grafica personale del signor ” Persona_1
(cfr. c.t.u. pp. 90-91).
In definitiva, quindi, la C.T.U. ha accertato che “Il testamento olografo datato 25-01-2018 ad apparente firma non è stato scritto e Persona_1 sottoscritto dal medesimo;
è pertanto apocrifo”.
Rispetto a tale risultato non assumono rilevanza le considerazioni critiche mosse da parte convenuta dopo il deposito della c.t.u.
Con nota scritta di udienza depositata il 13.2.2024, parte convenuta ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. grafologica riportandosi alle osservazioni critiche mosse dal proprio C.T.P. e aggiungendo che la perizia sarebbe “erronea anche laddove ritiene non apposte da coloro che ne sono indicati quali sottoscrittori le firme sulla scrittura comparativa C1”.
È stato già illustrato il procedimento con cui la C.T.U. ha messo a confronto la comparativa C1 con la scansione dell'atto di compravendita inviata dallo Studio notarile, siglata A6, giungendo all'esclusione della comparativa C1 in quanto non autografa (c.t.u. pp. 38 – 43). Rispetto a tale conclusione appare pretestuosa la giustificazione addotta da parte convenuta secondo cui la diversità delle firme sarebbe dovuta alla
“fretta” e agli “spazi ridottissimi a disposizione”: da un semplice confronto visivo dei due atti, infatti, emerge ictu oculi la diversità delle firme.
Successivamente, parte convenuta ha mosso ulteriori osservazioni critiche alla c.t.u. con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in
21 22
sostituzione dell'udienza del 18/06/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Innanzitutto, parte convenuta ha osservato che i documenti comparativi
A6, A7, A8, A9, A10, A11, A16, A17 “non hanno il requisito di certa autografia” oppure sono stati utilizzati dalla C.T.U. “in fotocopia, senza curarsi di acquisirne l'originale”.
L'osservazione è priva di rilevanza posto che:
- le comparative siglate A6, A16 e A17 consistono tutte in firme apposte dinanzi a un pubblico ufficiale che, quindi, ne ha accertato l'autografia.
Infatti: la A6 consiste nella firma apposta su atto di vendita Notaio rep.98.912 racc 7.245, datata 17.03.2000, la cui copia fotostatica Per_8
è stata trasmessa dallo Studio notarile la A16 è stata apposta su Per_8 una procura alle liti, quindi autenticata da un avvocato e la A17 è stata apposta su un verbale di audizione tenutosi di fronte al CE Tutelare titolare del procedimento di amministrazione di sostegno di cui era beneficiario il de cuius;
- le comparative siglate A7, A8, A9, A10, A11 sono state fornite in copia dalla stessa parte convenuta che, solo dopo il deposito della c.t.u. definitiva, ha sollevato il problema della loro autografia o meno. Tra Num l'altro, anche la costituisce firma autografa in quanto apposta dinanzi a pubblico ufficiale, considerato che il documento in questione è la carta d'identità del de cuius.
Con riguardo, poi, alle osservazioni inerenti al mancato riferimento al protocollo e all'omessa indicazione del metodo utilizzato per CP_6 la conduzione dell'analisi, la C.T.U. vi aveva già risposto esaurientemente (cfr. pp. 62-63 c.t.u.)
Parte convenuta, poi, “si interroga sull'oggettività” dell'approccio della
C.T.U. per essere stata la stessa allieva del C.T.P. dei convenuti, Dott.
Per_9
Trattasi di osservazione pretestuosa e priva di alcun riferimento oggettivo, considerato, peraltro, che il suddetto rapporto docente –
22 23
discente avrebbe al massimo potuto indurre la C.T.U. a rendere una perizia favorevole alla parte assistita dal proprio ex docente, cosa che, invece, nella fattispecie, non si è verificata.
Ancora, sempre con riguardo al procedimento che ha condotto all'esclusione della comparativa C1, parte convenuta ha lamentato una
“violazione del principio del contraddittorio”, per non essere stata
“messa a conoscenza delle comunicazioni intercorse tra C.T.U. ed il
Notaio . L'osservazione è irrilevante posto che parte convenuta Per_8 non ha allegato il concreto pregiudizio che avrebbe subito dalla suddetta, omessa, comunicazione, il che è fondamentale per accertare un'eventuale lesione del principio del contraddittorio come ha sancito la Suprema
Corte rispetto al ben più pregnante obbligo di comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali (cfr. Cass. n. 8227 del 2006, secondo cui “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt.
194, secondo comma, cod. proc. civ. e 90, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Peraltro, l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni, onde la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti”).
Ancora, parte convenuta critica la scelta della C.T.U. di utilizzare le firme siglate A8 e A9 escludendone i ritocchi in quanto “oltre a non comprendersi sulla base di quale elemento tecnico sia stato dedotto il preteso inserimento di tratti ad opera di altra mano, non si condivide la scelta di utilizzo parziale di tali firme”. Neanche tale critica merita accoglimento.
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Sotto un primo profilo, infatti, l'inserimento di tratti aggiunti, verosimilmente da altra mano, è visibile ictu oculi anche perché è stato effettuato con una penna di colore diverso;
sotto un secondo profilo,
l'utilizzo parziale delle firme si giustifica per il fatto che “I ritocchi modificano parzialmente il tracciato delle firme, senza alternarne la leggibilità” (cfr. c.t.u. p. 30).
Neanche l'osservazione critica inerente la presenza del “trattino preparatorio” non solo nella firma del testamento ma anche nelle comparative, merita accoglimento. Come puntualmente dimostrato dalla
C.T.U., infatti, in nessuna delle comparative in esame è presente il suddetto “trattino preparatorio” (cfr. c.t.u. pp. 68-69).
Ciò posto, e considerato che i risultati raggiunti dalla C.T.U. circa l'apocrifìa del testamento olografo attribuito a datato 25 Persona_1 gennaio 2018, non risultano minimamente inficiati dalle successive osservazioni critiche di parte convenuta, va accolta la domanda di parte attrice e, conseguentemente, dichiarata la nullità del testamento olografo attribuito a datato 25 gennaio 2018, Rep. n. 191.581, Racc. n. Persona_1
23.468, registrato a La Spezia in data 12 ottobre 2021 al n. 8055 serie 1T
e depositato in Tribunale a Genova il 26 ottobre 2021, Ruolo n.
8114/2021, per difetto dell'essenziale requisito della completa autografia richiesto dall'art. 602, comma 1, c.c. per la validità del testamento olografo.
Domanda riconvenzionale di indegnità a succedere delle attrici e conseguente impugnativa del testamento del 2013
Domanda di invalidità del testamento per captazione proposta anche dal terzo chiamato (per integrazione del contraddittorio).
A seguito della dichiarazione di invalidità del testamento datato
25.1.2018, che istituiva come eredi universali e CP_2 CP_1 CP_3
la successione di dovrebbe essere regolata dal
[...] Persona_1
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testamento dell'8.2.2013, che designava eredi universali le odierne attrici, e Occorre, quindi, esaminare la Parte_1 CP_7 domanda con cui i convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'indegnità a succedere delle attrici nei confronti del de cuius ex art. 463, comma 1, n. 4, c.c. ossia per avere indotto con dolo/violenza il de cuius a fare testamento. Anche il terzo chiamato che – si deve ricordare- era un litisconsorte necessario CP_4 pretermesso, ha proposto domanda di nullità del testamento proprio a seguito della captazione intervenuta in danno del de cuius ad opera delle attrici.
Le due domande, di invalidità del testamento perché nato da un'attività dolosa delle attrici, e di conseguente indegnità, si debbono esaminare insieme.
L'indegnità, peraltro, è una causa di rimozione dall'eredità che si fonda su un giudizio di riprovazione morale in ordine alla condotta tenuta verso il defunto, tale per cui l'indegno non si considera meritevole di succedergli.
Essa costituisce una sanzione civile avente fondamento pubblicistico, considerandosi socialmente ingiusto il perseguimento di un vantaggio patrimoniale nei riguardi di un soggetto colpito da un fatto illecito o da una condotta antigiuridica da parte del soggetto attivo di tale condotta.
In particolare, l'art. 463, comma 1, n. 4, c.c. stabilisce che è indegno a succedere “chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita”.
La domanda di indegnità, per costante interpretazione giurisprudenziale, costituisce impugnativa del testamento e per questo richiede l'accertamento in contraddittorio con tutti i chiamati ex lege all'eredità.
In particolare, secondo la Suprema Corte, “nell'azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un
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rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per sua concettuale unità,
è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio” (così Cass. Sez. 2, n. 4533 del 12.7.1986 e
Cass. Sez. 2, n. 1443 del 18.1.2022).
Nel caso di specie, si deve ritenere che il testamento del 2013 sia invalido perchè frutto di dolo, sub specie di captazione della volontà del de cuius tramite l'utilizzo di “mezzi fraudolenti tali da trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata”, così come richiesto dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte
(cfr., ex multis, Cass. n. 26258 del 2008).
Vi sono, infatti, diversi elementi che inducono a ritenere che le attrici abbiano approfittato della particolare condizione psico – fisica in cui si trovava il de cuius per indurlo a compiere una serie di atti dispositivi, inter vivos e mortis causa, grazie ai quali le stesse hanno, di fatto, assunto il controllo del suo patrimonio e lo hanno depauperato nel volgere di pochi anni.
Con riguardo alla peculiare condizione psico – fisica del de cuius all'epoca della redazione del testamento in favore delle attrici, il CTU
ha attestato che lo stesso era “affetto da un deterioramento Per_10 cognitivo iniziale e lieve” (c.t.u., p. 11) e il dott. (all. 4 parte Per_3 attrice) ha certificato che, in data 6.2.2013, ossia due giorni prima della redazione del testamento, lo stesso era “ancora in grado di intendere e volere”. Tuttavia, lo stesso dott. ha anche attestato che il de Per_3 cuius era affetto da una “depressione ansiosa reattiva a recenti lutti e malattie” e, escusso a sommarie informazioni (C37, p. 5), sebbene non ricordasse il de cuius come “una persona facilmente plagiabile”, ha ammesso che lo stesso fosse “sicuramente una persona fragile”, le cui turbe circolatorie “avrebbero potuto giustificare anche solo temporaneamente perdita di controllo”, il che ha portato il Dottore a non
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escludere che il de cuius si fosse potuto trovare “in condizioni di minor capacità di comprendere ciò che stava accadendo”. Una simile condizione psico – fisica va tenuta in considerazione nella valutazione del dolo richiesto per l'integrazione della fattispecie di indegnità tratteggiata dall'art. 463, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo la Suprema
Corte, infatti, perché possa parlarsi di dolo in materia di impugnazione testamentaria, l'idoneità dei mezzi fraudolenti a trarre in inganno il testatore va considerata non solo “avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore”, ma va valutata “con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della
'consapevolezza affettiva', sia più facilmente predisposto a subire
l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate” (cfr. Cass. civ. n. 30424/2022).
Una simile fattispecie ricorre nel caso di specie, considerato che, come accennato, è stato accertato che il de cuius, subito dopo aver perso moglie e figlio, si trovasse in una condizione di “fragilità”, di possibile, temporanea “perdita di controllo”, nonché “di minor capacità di comprendere ciò che stava accadendo”, come è altresì stato accertato che, in tali condizioni psico - fisiche, il de cuius abbia dato luogo ai seguenti atti dispositivi a favore delle attrici:
- in data 6 febbraio 2013 quattro mesi dopo la morte della moglie e soli sei giorni dopo la morte dell'unico figlio, apertura presso la
Banca San Paolo di un conto (n. 1000/19363) e di un deposito titoli (n. 3100/4064080) cointestati con le attrici e con poteri di firma disgiunta. Ciò è provato dal verbale di udienza tenutasi il
12.4.2018 nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno aperta in favore del de cuius, in cui l' illustra la CP_5 propria relazione (B25), nonché dall'annotazione di P.G. effettuata nell'ambito del già citato procedimento penale n.
4677/2018/21 R.G.N.R., aperto nei confronti delle per Pt_1
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l'ipotesi di reato di cui all'art. 643 c.p., a seguito di segnalazione del CE Tutelare (C37). Dall'annotazione di
P.G. (C37, pp. 1-2) in particolare risulta che nel conto e nel deposito titoli cointestati con le attrici sono confluiti tutti i precedenti risparmi del de cuius. Alla data del 31.12.2012 tali risparmi erano costituiti da: un deposito amministrato cointestato a la moglie e il figlio (n. Persona_1
3100/12004563) contenente titoli e fondi di controvalore pari ad Euro 225.111,40; un conto corrente ed un libretto di risparmio cointestati come sopra (n. 1000/18911 e n.
1200/4563) con saldi attivi rispettivamente di Euro 2.578,47 e di Euro 5.184,93. Dall'analisi della situazione bancaria del de cuius effettuata dalla P.G. risulta che le giacenze sui rapporti bancari cointestati al de cuius e alle attrici siano state “nel tempo prelevate e/o disinvestite” fino a giungere al 31.12.2017 ad un saldo di Euro 2.707,13 sul conto cointestato n.
1000/19363, ad un controvalore di titoli e fondi di Euro 0,00 sul deposito titoli cointestato n. 3100/4064080, e ad un controvalore di Euro 29.523,55 per polizze intestate alle attrici, successivamente riscattate e restituite al de cuius in data
9.5.2018;
- in data 8 febbraio 2013, ossia dopo soli due giorni dal precedente atto dispositivo, redazione di una procura generale a favore delle attrici, che autorizza a contrarre anche con sé stesse, e formalizzazione, sempre a loro favore, di un testamento pubblico in cui le nomina sue eredi universali. Tanto risulta dall'allegata relazione dell'A.d.s. (B25) in cui la stessa precisa che non vi è traccia, né nel testamento in favore delle attrici né nella sua registrazione avanti al Notaio dell'esibizione Per_2 del certificato medico con cui, in data 6.2.2013, viene attestata la capacità di intendere e di volere del de cuius, ma è Pt_1
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a dichiarare che tale certificato è stato esibito al Parte_1
Notaio;
- tra il 18 marzo e l'8 aprile 2013, apertura da parte delle attrici, in rappresentanza del de cuius, unico erede del figlio premorto,
di tre cassette di sicurezza intestate a Parte_3 quest'ultimo (cfr. procura generale da alle attrici sub Persona_1
C40 e i verbali di apertura, inventario e consegna delle cassette di sicurezza di sub C41); Parte_3
- nel maggio 2015, redazione da parte del de cuius di un contratto di comodato a titolo gratuito a favore di Parte_1 avente ad oggetto un proprio immobile. Al riguardo i convenuti hanno prodotto perizia di parte (all. 46) che attesta che la firma apparentemente apposta da “è apocrifa con alta Persona_1 probabilità tecnica”;
- il 18 maggio 2017, donazione della nuda proprietà di tutti i propri immobili dal de cuius alle attrici tramite atto a rogito Notaio
registrato a Chiavari il 24/4/2017, al n. 2944 serie Per_11
II. Il Notaio , escusso a sommarie informazioni, ha Per_5 dichiarato di aver ricevuto l'incarico di redigere l'atto di donazione dal Notaio il quale gli aveva ceduto lo Persona_6
Studio. A sua volta, il Notaio anch'egli escusso a Persona_6 sommarie informazioni, ha dichiarato: di essere stato contattato per la redazione dell'atto di donazione dalle che Pt_1 Per_1
aveva poi confermato le sue volontà dinanzi allo stesso
[...]
Notaio, al Notaio e a dei testimoni;
che egli conosceva Per_5 questi ultimi ma non ricordava chi li avesse convocati;
che, in generale, aveva intrattenuto rapporti con le quali Pt_1 procuratrici generali del de cuius (C37, pp. 4-5).
Come si può evincere dalle date dei suddetti atti dispositivi, gli stessi si sono succeduti in maniera stringente in un lasso di tempo relativamente breve, il che denota una certa fretta e sistematicità da parte delle attrici.
29 30
Ma, soprattutto, per quel che interessa in questa sede, da vari elementi emerge la natura fraudolenta di tali atti dispositivi. Rilevante è, in questo senso, la valutazione che di essi ha fatto il CE tutelare che, avendo ravvisato degli “aspetti penalmente rilevanti nella complessità della vicenda”, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica. A ciò ha fatto seguito l'iscrizione d'ufficio del procedimento penale n.
4677/2018/21 R.G.N.R. nei confronti delle attrici per l'ipotesi di reato di circonvenzione d'incapace ex art. 643 c.p. Grazie alle indagini esperite nel suddetto procedimento penale, è stato accertato che: tra il 2013 ed il
2017, le giacenze sui rapporti bancari cointestati al de cuius e alle attrici sono passate da un saldo di Euro 232.874,80 ad uno di poco più di Euro
2.000 (all. C37, annotazione di P.G. e verbali di ss. ii.), nonostante il de cuius percepisse una pensione mensile di circa Euro 1.800 e che, al termine di tale periodo, le “si ritrovano” anche intestatarie Pt_1 esclusive di polizze assicurative per Euro 29.523,55. Con riguardo all'esito del procedimento, il G.I.P. si era opposto alla sua archiviazione, ma poi parte delle condotte criminose configurabili sono cadute in prescrizione e, nell'ambito di una transazione proposta dalle attrici e autorizzata dal CE tutelare, l' si è impegnato ad astenersi dal CP_5 costituirsi parte civile e dall'opporsi alla richiesta di archiviazione del procedimento in previsione del recupero di quanto era rimasto del patrimonio del de cuius;
infine, la persona offesa, ossia il de cuius, è deceduto e in definitiva per queste ragioni il procedimento si è chiuso senza una sentenza di condanna.
Nella valutazione dei citati atti dispositivi è, poi, significativa sia la menzionata proposta transattiva avanzata dalle attrici nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno, sia il loro parziale inadempimento alla stessa. Con tale proposta, infatti, le attrici si erano impegnate a: risolvere le donazioni ricevute e, di conseguenza, restituire gli immobili al de cuius; restituire la somma di Euro 28.000, quale residuo sul deposito titoli cointestato, nonché la somma di Euro
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29.229,96, quale controvalore del contenuto delle tre cassette di sicurezza. Il tutto in cambio della dichiarazione del de cuius, per il tramite del suo A.d.s., di non aver null'altro da pretendere da esse e della sua astensione a costituirsi parte civile nel citato procedimento penale, nonché ad opporsi alla richiesta di archiviazione dello stesso (B27). Di fatto, poi, le attrici hanno restituito solo Euro 16.000,00 anziché Euro
28.000, quale residuo sul deposito titoli cointestato, e solo Euro
18.741,00 anziché Euro 29.229,96, quale controvalore del contenuto delle tre cassette di sicurezza (B28).
In tale, articolato contesto, il testamento pubblico con cui il de cuius, in data 8.2.2013, ha nominato le attrici sue eredi universali va qualificato come ultimo atto dispositivo con cui le attrici hanno assunto il completo controllo del patrimonio del de cuius che all'epoca, sebbene capace di intendere e di volere, era, giova ribadirlo, “affetto da un deterioramento cognitivo iniziale e lieve” (c.t.u., p. 11), nonché da una “depressione ansiosa reattiva a recenti lutti e malattie” (certificato dott. , Per_3 all. 4 parte attrice), “sicuramente una persona fragile”, le cui turbe circolatorie “avrebbero potuto giustificare anche solo temporaneamente perdita di controllo” (verbale sommarie informazioni Dott. Per_3
C37, p. 5).
Una simile condotta delle attrici non può di certo essere giustificata dal
“rapporto stabile e continuativo” con il de cuius che le stesse hanno allegato, affermando peraltro che la procura generale in proprio favore sarebbe stata “una semplificazione per poter curare gli interessi del primo, divenuto anziano e sempre meno avvezzo alla gestione delle incombenze quotidiane”.
Del resto, come risulta da un'istanza dell'A.d.s. (B27), a seguito del subentro delle attrici nella gestione degli affari del de cuius, quest'ultimo
è passato dall'essere proprietario di un cospicuo patrimonio nel 2013
(costituito sinteticamente da: liquidità per circa Euro 225.000; proprietà di due immobili a RI NT e di tre cassette di sicurezza il cui
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contenuto aveva un controvalore di più di Euro 29.000,00) ad essere nel
2017 soltanto usufruttuario dei due immobili a RI NT e titolare di una pensione mensile di Euro 1.800. Inoltre, come precisa l'A.d.s. (B27,
p. 2), negli anni le attrici, a differenza di quanto dalle stesse affermato, hanno utilizzato le liquidità del de cuius anche e soprattutto per le proprie necessità: basti pensare all'immobile sito a RI NT in via Fascie, che ha “integralmente ristrutturato in buona parte Parte_1 con il denaro del Sig. ” e dove viveva in comodato gratuito Persona_1 con il figlio (B27, p. 3), oppure all'erogazione mensile di Euro 1.000 a favore di quale contributo alle spese di studio del figlio Parte_2
(B25, p. 2).
Per tutto quanto esposto, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, le attrici e devono Parte_1 Parte_2 essere dichiarate indegne a succedere a ex art. 463, comma 1, Persona_1
n. 4, c.c. e, di conseguenza, deve essere revocato il testamento pubblico redatto da in loro favore in data 8 febbraio 2013, a rogito Persona_1
Notaio Rep. n. 247223, Racc. n. 15251. Persona_2
SUCCESSIONE LEGITTIMA
Quindi, sempre in accoglimento delle domande dei convenuti e del terzo chiamato, dichiarata la nullità del testamento del de cuius nei confronti dei convenuti e a seguito della revoca per indegnità del testamento a favore delle attrici, la successione di deve essere disciplinata Persona_1 dalle disposizioni di legge.
Considerato che il de cuius è deceduto in assenza di coniuge, figli o ascendenti e che i suoi unici parenti superstiti sono i cugini di primo grado, per essere figli del fratello della madre, odierni convenuti
, , e l'eredità morendo dismessa CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 di essere devoluta in parti uguali nei loro confronti ex art. 572, Persona_1 comma 5, c.c.
32 33
Essendo i quattro soggetti gli unici eredi di e Persona_1 Parte_1 devono essere condannate, in solido tra loro, al rilascio, Parte_2 in favore dei suddetti legittimi eredi, dei beni ereditari del de cuius
(mobili, immobili, crediti, etc. etc.) dalle stesse detenuti senza titolo.
Deve essere revocato il provvedimento di sequestro giudiziario concesso dal Tribunale di Genova nel procedimento R.G. 1054/2022 sui seguenti beni, che devono essere restituiti ai quattro legittimi eredi , CP_1
, e CP_2 CP_3 CP_4
1) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 4, zona 1, cat. A/3, cl. 5, consistenza 5 vani, mq. 81;
2) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 22, zona 1, cat. C/6, consistenza mq. 16;
3) immobile sito in RI NT (GE), Via Priv. Novara 2/7,
Piano 1, Fg. 18, particella 1455, sub. 7, zona 1, cat. A72, cl. 3, consistenza 5,5 vani;
4) conto corrente n. 1000/61123 acceso presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce n. 24;
5) cassetta di sicurezza n. 01/000174, custodita presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce 24, in forza di contratto di custodia n. 00486/3200/00731619.
Inoltre, considerato che e nell'ambito del Parte_1 Parte_2 procedimento di amministrazione di sostegno, hanno restituito all' CP_5 alcune somme afferenti al conto corrente di cui al n. 4 e alla cassetta di sicurezza di cui al n. 5, le stesse devono essere condannate a restituire in favore dei quattro eredi legittimi di la somma di euro 12.000 Persona_1
(quale differenziale tra la somma che si erano impegnate a restituire nanti il G.T. e la somma effettivamente restituita;
euro 28.000 – euro 16.000 = euro 12.000) e la somma di euro 10.488,96 (quale differenziale tra il
33 34
controvalore atteso e il controvalore effettivo del contenuto della cassetta di sicurezza restituita;
euro 29.229,96 – euro 18.741 = euro 10.488,96).
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Pt_1
e incluse quelle relative al procedimento per
[...] Parte_2 sequestro giudiziario e quelle di CTU.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la nullità del testamento attribuito a datato 25 Persona_1 gennaio 2018, Rep. n. 191.581, Racc. n. 23.468, registrato a La
Spezia in data 12 ottobre 2021 al n. 8055 serie 1T e depositato in Tribunale a Genova il 26 ottobre 2021, Ruolo n. 8114/2021, per essere lo stesso apocrifo;
- dichiara la nullità del testamento pubblico datato 8 febbraio 2013,
a rogito Notaio Rep. n. 247223, Racc. n. Persona_2
15251, per essere frutto di dolo in danno del de cuius da parte delle attrici;
- dichiara le attrici e indegne a Parte_1 Parte_2 succedere nei confronti di Persona_1
- dichiara che , e sono eredi CP_2 CP_3 CP_1 CP_4 di in parti uguali e quindi sono proprietari, un quarto per Persona_1 uno, dei seguenti beni:
1) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 4, zona 1, cat. A/3, cl. 5, consistenza 5 vani, mq. 81;
2) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 22, zona 1, cat. C/6, consistenza mq. 16;
3) immobile sito in RI NT (GE), Via Priv. Novara 2/7,
Piano 1, Fg. 18, particella 1455, sub. 7, zona 1, cat. A72, cl. 3, consistenza 5,5 vani;
34 35
4) conto corrente n. 1000/61123 acceso presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce n. 24;
5) cassetta di sicurezza n. , custodita presso Banca Intesa Numero_1
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce 24, in forza di contratto di custodia n. 00486/3200/00731619.
Revoca il sequestro di cui al decreto del 17.2.2022, confermato con ordinanza del 10.3.2022 all'interno del procedimento n. 1054/2022
R.G. di questo Tribunale, con restituzione ad , , CP_1 CP_2
e dei beni in sequestro. CP_3 CP_4
Condanna le attrici e a rilasciare e Parte_1 Parte_2 consegnare quanto ancora detenuto in relazione all'asse ereditario di e quindi: Persona_1
1) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 4, zona 1, cat. A/3, cl. 5, consistenza 5 vani, mq. 81;
2) immobile sito in RI NT (GE), Via Vincenzo Fasce,
20/A, Piano primo, Fg. 23, particella 254, sub. 22, zona 1, cat. C/6, consistenza mq. 16;
3) immobile sito in RI NT (GE), Via Priv. Novara 2/7,
Piano 1, Fg. 18, particella 1455, sub. 7, zona 1, cat. A72, cl. 3, consistenza 5,5 vani;
4) conto corrente n. 1000/61123 acceso presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce n. 24;
5) cassetta di sicurezza n. 01/000174, custodita presso Banca Intesa
Sanpaolo, Filiale di RI NT, via Fasce 24, in forza di contratto di custodia n. 00486/3200/00731619.
Condanna le attrici a pagare ad , e CP_1 CP_2 CP_3 [...] la somma di euro 12.000 (quale differenziale tra la somma che si CP_4
35 36
erano impegnate a restituire nanti il G.T. e la somma effettivamente restituita;
euro 28.000 – euro 16.000 = euro 12.000) con gli interessi dalla domanda al saldo.
Condanna le attrici a pagare ad , e CP_1 CP_2 CP_3 [...] la somma di euro 10.488,96 (quale differenziale tra il CP_4 controvalore atteso e il controvalore effettivo del contenuto della cassetta di sicurezza restituita;
euro 29.229,96 – euro 18.741 = euro 10.488,96).
Condanna le attrici a rifondere ad , e le CP_1 CP_2 Controparte_3 spese di lite della presente fase di merito che liquida in € 14103 (valore indeterminabile, complessità alta, valori mediani) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Condanna le attrici a rifondere a le spese di lite che liquida CP_4 in € 11268 (valore indeterminabile, complessità alta, valori mediani, minimi per istruttoria) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Pone a definitivo carico delle attrici le consulenze tecniche svolte.
Condanna le attrici a rifondere ad , e le CP_1 CP_2 Controparte_3 spese di lite del procedimento di sequestro che liquida in € 4227,00
(valore indeterminabile, complessità mediani) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Ordina ai competenti Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza, con manleva dello stesso da ogni responsabilità.
Genova, 22 ottobre 2025
Il presidente relatore
Ada Lucca
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