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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9224 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20610/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20610/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USELI Parte_1 C.F._1
MA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 42 00048 NETTUNO presso il difensore avv. USELI MA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRAZIANI UMBERTO ( VIA ALCAMO 14 ROMA, elettivamente C.F._2 domiciliato in elett.dom. c/o studio avv. V. Bonvini 27029 VIGEVANO presso il difensore avv. LOMBARDI ANDREA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare: In via preliminare: per tutti i motivi di cui in narrativa ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648
Cod.Proc.civ., alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via preliminare: Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta Nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sol levata, nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 4150/2025 – NRG 7347/2025 – emesso il 6 marzo 2025 dal Giudice del Tribunale di Milano Dott.ssa G.A.V.
PASCALE, depositato in data 14 marzo 2025. Con vittoria di spese, compenso professionale ed oneri accessori. In via istruttoria: Con riserva di meglio articolare, dedurre, produrre e concludere in sede di ulteriori difese, ivi compresa riserva di richiesta di C.T.U. tecnico contabile sul credito dedotto nell'azione monitoria. Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo concessione della provvisoria ese cuzione del decreto ingiuntivo, rigettare l'opposizione proposta in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Piaccia altresì, in via subordinata, condannare la sig.ra al pagamento della somma Parte_1 di € 27.582/01 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e giusta e comunque di giustizia oltre al dan no per il diminuito valore del credito ed agli interessi maturati dal dovuto al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari lite oltre Iva e Cap.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 Opposizione al decreto ingiuntivo n. 4150/2025 da parte di nei confronti Parte_1 di Controparte_2
L'opposizione è fondata.
1. Parte attrice, garante di un credito ceduto all'odierna convenuta opposta, eccepisce in primo luogo
“la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto [...] Il cessionario dei crediti in blocco è tenuto alla produzione in giudizio del contratto di cessione in originale (cfr. Cass n. 2780/2019) al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva […] Nel caso di specie questa difesa, contesta la titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, e quest'ultima è dunque onerata di allegare la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (ex multis Cass. n. 24798/2020). Nel caso di specie, appare inconfutabile l'eccezione di parte attrice in merito alla necessità di provare il contratto (anche, ma non esclusivamente, per verificare che nello stesso sia ricompreso il credito asseritamente ceduto) e la necessità in tale senso di provarlo tramite produzione del contratto stesso. L'inequivoca presa di posizione di parte opponente rende necessaria la prova scritta del contratto e insufficiente il richiamo a prove testimoniali o a criteri indiziari (1). 1 Relativamente all'interpretazione dell'art. 2721 c.c., occorre infatti osservare che Cass. n. 17986/2014 aveva evidenziato che in base a un primo orientamento giurisprudenziale, in relazione agli atti e ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem, l'inammissibilità della prova testimoniale, in quanto non attinente all'ordine pubblico ma alla tutela di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, mentre in base a un secondo orientamento l'inammissibilità non è sanata dalla mancata (o tardiva) eccezione della parte interessata a sollevarla ed è quindi rilevabile d'ufficio. Ciò premesso, la sentenza aveva evidenziato altresì che in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, salva l'ipotesi di perdita incolpevole del documento (art. 2724 cod. civ.), la prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza del negozio è inammissibile e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio; ora, si è evidenziato che “la disciplina della prova testimoniale - e di quella connessa per presunzioni - relativamente ai contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad probationem ovvero ad substantiam è dettata, rispettivamente, nei commi 1 e 2 della medesima disposizione, l'art. 2725 c.c.. Peraltro il tenore della norma è tale da rendere trasparente l'intento del legislatore di normare in maniera assolutamente sovrapponibile le due ipotesi: e invero, dopo che nel primo comma si trova enunciata la regola per cui quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (perdita incolpevole del documento), il capoverso, con formula di icastico nitore, prevede: "la stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità". L'unitarietà della disciplina è poi ribadita dall'art. 2729 cod. civ., comma 2 che, occupandosi delle presunzioni semplici, ne inibisce l'ammissibilità "nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni". In tale contesto, a giudizio del collegio, la tesi che predica l'esistenza di un diverso regime processuale in ordine al rilievo dell'inammissibilità della prova testimoniale con riferimento ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta ad probationem ovvero ad substantiam è insostenibile […] agganciandosi piuttosto a considerazioni metagiuridiche in ordine pagina 2 di 4 2. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione è, anzitutto, una mera pubblicità che assolve a un ruolo analogo a quello di cui all'art. 1264 c.c., ma non vale a supplire la prova del (distinto) atto traslativo. La cessione del credito, a propria volta, è un contratto a forma libera;
tuttavia ciò non vale a rendere ammissibile la prova testimoniale ex art. 2721 c.c., atteso il verosimile importo della cessione in contestazione, il fatto che il contratto intervenga tra due società di capitali sono circostanze che rendono non solo del tutto implausibile una stipulazione orale (di per sé punto irrilevante), quanto piuttosto l'inammissibilità di una prova testimoniale (non risulta che l'art. 2721 c. I c.c. sia stato abrogato laddove prevede la necessità di una valutazione da parte del giudice laddove il contratto abbia un significato economico minimo). Se non può venire in rilievo una prova testimoniale, neppure può venire in rilievo una prova indiziaria (ripetutamente richiamata dalla parte convenuta opposta nella comparsa), ex art. 2729 c. II c.c. Nell'ambito di quest'ultima ricade anche la produzione, ormai di prassi, di una dichiarazione della cedente che afferma che il credito in contestazione era incluso nel contratto. Tale dichiarazione, peraltro, essendo di provenienza di un terzo, non può essere considerata una confessione (se presa sul serio, nel suo rimandare a un contratto di cessione, la stessa dovrebbe valere come prova anche del diritto al corrispettivo del cedente;
quindi, in definitiva, avremmo un atto di un terzo, favorevole anche allo stesso in punto di diritto al corrispettivo). Si tratta (se resa al di fuori del processo e da un terzo) al più di una testimonianza scritta (inammissibile sia perché scritta sia ex art. 2721 c.c.). Parte convenuta ha prodotto sia in sede di ricorso monitorio che in comparsa di costituzione due documenti che, nel loro insieme, potrebbero integrare il contratto di cessione, se non
alla natura degli interessi coinvolti che, a ben vedere, nulla hanno a che vedere con lo stesso criterio teleologico”. Le successive sezioni unite (Cass. S.U. n. 16723/2020), che si sono espresse in favore della prima tesi, non sono condivisibili. In sintesi, di fronte a un dettato normativo univoco in tema di forma scritta ad substantiam e di disposizioni che non differenziano tra quest'ultima ipotesi e quella relativa alla forma ad probationem, si è argomentato che l'inammissibilità della prova testimoniale debba essere eccepita e non possa essere rilevata d'ufficio, se la forma è richiesta invece solo ad probationem, mentre può essere rilevata d'ufficio se ad substantiam (Cass. S.U. n. 16723/2020); ciò sul presupposto che nel primo caso non verrebbe in rilievo un interesse pubblico, bensì uno privato e, come tale, disponibile, e per il fatto che traducendosi la forma ad probationem in un problema di forma della prova, vale l'art. 157 c. 2 c.p.c. (che esclude, nel silenzio della legge, il rilievo d'ufficio della nullità dell'atto).
Quest'ultimo punto appare alquanto opinabile: sia perché non si comprende allora perché il legislatore senta il bisogno di sancire la necessità di una prova scritta, sia perché la lettera degli artt. 2721 ss. c.c. non distingue a seconda delle funzioni della forma (Cass. n. 17986/2014); il problema, più in radice, non riguarda un atto del processo, ossia non si pone in un'ottica endoprocessuale, bensì di ammissibilità stessa (o meno) di un determinato mezzo di prova. In sintesi: le parti possono muoversi nell'ambito delle prove disponibili (per es. escludendo via art. 1352 c.c. una prova testimoniale), ma non possono rendere ammissibili prove che non lo sono (tanto più se alla base di tale mutazione non vi è una volontà di deroga e/o rinuncia di una parte bensì una semplice omissione processuale non tipizzata altrimenti dal legislatore: e tale è l'art. 157 c. II c.p.c.). La valutazione dell'ammissibilità delle prove è del resto affidata in modo inequivoco al giudice: a livello sistematico appare infatti difficile coordinare il principio sancito dalle sezioni unite con l'art. 421 c.p.c., che consente solo al giudice di superare i limiti di prova previsti dalla legge (e non certo alle parti). pagina 3 di 4 fosse che difetta, in quanto omissato, l'indicazione del corrispettivo. Trattandosi di un elemento essenziale del contratto, da provare per iscritto, lo stesso non può essere
“indiziato”. D'altro canto, l'omissione di parti del contratto sottrae alla controparte la possibilità di sindacare la validità del contratto, come per es. in tema di vendita nummo uno. Si deve pertanto ritenere che parte convenuta non abbia provato la titolarità del credito azionato. Il difetto di prova di titolarità del credito assorbe ogni ulteriore questione. Spese pari a € 5800,00, avuto riguardo al valore della causa e alla sostanziale mancanza di una fase istruttoria, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 4150/2025 emesso da questo tribunale RESPINGE La pretesa di parte e la Controparte_1
CONDANNA Al pagamento in favore di di € 5800,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e Parte_1
i.v.a. Milano, 2 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20610/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. USELI Parte_1 C.F._1
MA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 42 00048 NETTUNO presso il difensore avv. USELI MA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRAZIANI UMBERTO ( VIA ALCAMO 14 ROMA, elettivamente C.F._2 domiciliato in elett.dom. c/o studio avv. V. Bonvini 27029 VIGEVANO presso il difensore avv. LOMBARDI ANDREA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare: In via preliminare: per tutti i motivi di cui in narrativa ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648
Cod.Proc.civ., alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via preliminare: Accertare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società opposta Nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare sol levata, nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 4150/2025 – NRG 7347/2025 – emesso il 6 marzo 2025 dal Giudice del Tribunale di Milano Dott.ssa G.A.V.
PASCALE, depositato in data 14 marzo 2025. Con vittoria di spese, compenso professionale ed oneri accessori. In via istruttoria: Con riserva di meglio articolare, dedurre, produrre e concludere in sede di ulteriori difese, ivi compresa riserva di richiesta di C.T.U. tecnico contabile sul credito dedotto nell'azione monitoria. Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previo concessione della provvisoria ese cuzione del decreto ingiuntivo, rigettare l'opposizione proposta in quanto destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Piaccia altresì, in via subordinata, condannare la sig.ra al pagamento della somma Parte_1 di € 27.582/01 o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e giusta e comunque di giustizia oltre al dan no per il diminuito valore del credito ed agli interessi maturati dal dovuto al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari lite oltre Iva e Cap.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 4 Opposizione al decreto ingiuntivo n. 4150/2025 da parte di nei confronti Parte_1 di Controparte_2
L'opposizione è fondata.
1. Parte attrice, garante di un credito ceduto all'odierna convenuta opposta, eccepisce in primo luogo
“la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto [...] Il cessionario dei crediti in blocco è tenuto alla produzione in giudizio del contratto di cessione in originale (cfr. Cass n. 2780/2019) al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva […] Nel caso di specie questa difesa, contesta la titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, e quest'ultima è dunque onerata di allegare la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (ex multis Cass. n. 24798/2020). Nel caso di specie, appare inconfutabile l'eccezione di parte attrice in merito alla necessità di provare il contratto (anche, ma non esclusivamente, per verificare che nello stesso sia ricompreso il credito asseritamente ceduto) e la necessità in tale senso di provarlo tramite produzione del contratto stesso. L'inequivoca presa di posizione di parte opponente rende necessaria la prova scritta del contratto e insufficiente il richiamo a prove testimoniali o a criteri indiziari (1). 1 Relativamente all'interpretazione dell'art. 2721 c.c., occorre infatti osservare che Cass. n. 17986/2014 aveva evidenziato che in base a un primo orientamento giurisprudenziale, in relazione agli atti e ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem, l'inammissibilità della prova testimoniale, in quanto non attinente all'ordine pubblico ma alla tutela di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, mentre in base a un secondo orientamento l'inammissibilità non è sanata dalla mancata (o tardiva) eccezione della parte interessata a sollevarla ed è quindi rilevabile d'ufficio. Ciò premesso, la sentenza aveva evidenziato altresì che in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, salva l'ipotesi di perdita incolpevole del documento (art. 2724 cod. civ.), la prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza del negozio è inammissibile e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio; ora, si è evidenziato che “la disciplina della prova testimoniale - e di quella connessa per presunzioni - relativamente ai contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad probationem ovvero ad substantiam è dettata, rispettivamente, nei commi 1 e 2 della medesima disposizione, l'art. 2725 c.c.. Peraltro il tenore della norma è tale da rendere trasparente l'intento del legislatore di normare in maniera assolutamente sovrapponibile le due ipotesi: e invero, dopo che nel primo comma si trova enunciata la regola per cui quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (perdita incolpevole del documento), il capoverso, con formula di icastico nitore, prevede: "la stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità". L'unitarietà della disciplina è poi ribadita dall'art. 2729 cod. civ., comma 2 che, occupandosi delle presunzioni semplici, ne inibisce l'ammissibilità "nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni". In tale contesto, a giudizio del collegio, la tesi che predica l'esistenza di un diverso regime processuale in ordine al rilievo dell'inammissibilità della prova testimoniale con riferimento ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta ad probationem ovvero ad substantiam è insostenibile […] agganciandosi piuttosto a considerazioni metagiuridiche in ordine pagina 2 di 4 2. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso di cessione è, anzitutto, una mera pubblicità che assolve a un ruolo analogo a quello di cui all'art. 1264 c.c., ma non vale a supplire la prova del (distinto) atto traslativo. La cessione del credito, a propria volta, è un contratto a forma libera;
tuttavia ciò non vale a rendere ammissibile la prova testimoniale ex art. 2721 c.c., atteso il verosimile importo della cessione in contestazione, il fatto che il contratto intervenga tra due società di capitali sono circostanze che rendono non solo del tutto implausibile una stipulazione orale (di per sé punto irrilevante), quanto piuttosto l'inammissibilità di una prova testimoniale (non risulta che l'art. 2721 c. I c.c. sia stato abrogato laddove prevede la necessità di una valutazione da parte del giudice laddove il contratto abbia un significato economico minimo). Se non può venire in rilievo una prova testimoniale, neppure può venire in rilievo una prova indiziaria (ripetutamente richiamata dalla parte convenuta opposta nella comparsa), ex art. 2729 c. II c.c. Nell'ambito di quest'ultima ricade anche la produzione, ormai di prassi, di una dichiarazione della cedente che afferma che il credito in contestazione era incluso nel contratto. Tale dichiarazione, peraltro, essendo di provenienza di un terzo, non può essere considerata una confessione (se presa sul serio, nel suo rimandare a un contratto di cessione, la stessa dovrebbe valere come prova anche del diritto al corrispettivo del cedente;
quindi, in definitiva, avremmo un atto di un terzo, favorevole anche allo stesso in punto di diritto al corrispettivo). Si tratta (se resa al di fuori del processo e da un terzo) al più di una testimonianza scritta (inammissibile sia perché scritta sia ex art. 2721 c.c.). Parte convenuta ha prodotto sia in sede di ricorso monitorio che in comparsa di costituzione due documenti che, nel loro insieme, potrebbero integrare il contratto di cessione, se non
alla natura degli interessi coinvolti che, a ben vedere, nulla hanno a che vedere con lo stesso criterio teleologico”. Le successive sezioni unite (Cass. S.U. n. 16723/2020), che si sono espresse in favore della prima tesi, non sono condivisibili. In sintesi, di fronte a un dettato normativo univoco in tema di forma scritta ad substantiam e di disposizioni che non differenziano tra quest'ultima ipotesi e quella relativa alla forma ad probationem, si è argomentato che l'inammissibilità della prova testimoniale debba essere eccepita e non possa essere rilevata d'ufficio, se la forma è richiesta invece solo ad probationem, mentre può essere rilevata d'ufficio se ad substantiam (Cass. S.U. n. 16723/2020); ciò sul presupposto che nel primo caso non verrebbe in rilievo un interesse pubblico, bensì uno privato e, come tale, disponibile, e per il fatto che traducendosi la forma ad probationem in un problema di forma della prova, vale l'art. 157 c. 2 c.p.c. (che esclude, nel silenzio della legge, il rilievo d'ufficio della nullità dell'atto).
Quest'ultimo punto appare alquanto opinabile: sia perché non si comprende allora perché il legislatore senta il bisogno di sancire la necessità di una prova scritta, sia perché la lettera degli artt. 2721 ss. c.c. non distingue a seconda delle funzioni della forma (Cass. n. 17986/2014); il problema, più in radice, non riguarda un atto del processo, ossia non si pone in un'ottica endoprocessuale, bensì di ammissibilità stessa (o meno) di un determinato mezzo di prova. In sintesi: le parti possono muoversi nell'ambito delle prove disponibili (per es. escludendo via art. 1352 c.c. una prova testimoniale), ma non possono rendere ammissibili prove che non lo sono (tanto più se alla base di tale mutazione non vi è una volontà di deroga e/o rinuncia di una parte bensì una semplice omissione processuale non tipizzata altrimenti dal legislatore: e tale è l'art. 157 c. II c.p.c.). La valutazione dell'ammissibilità delle prove è del resto affidata in modo inequivoco al giudice: a livello sistematico appare infatti difficile coordinare il principio sancito dalle sezioni unite con l'art. 421 c.p.c., che consente solo al giudice di superare i limiti di prova previsti dalla legge (e non certo alle parti). pagina 3 di 4 fosse che difetta, in quanto omissato, l'indicazione del corrispettivo. Trattandosi di un elemento essenziale del contratto, da provare per iscritto, lo stesso non può essere
“indiziato”. D'altro canto, l'omissione di parti del contratto sottrae alla controparte la possibilità di sindacare la validità del contratto, come per es. in tema di vendita nummo uno. Si deve pertanto ritenere che parte convenuta non abbia provato la titolarità del credito azionato. Il difetto di prova di titolarità del credito assorbe ogni ulteriore questione. Spese pari a € 5800,00, avuto riguardo al valore della causa e alla sostanziale mancanza di una fase istruttoria, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 4150/2025 emesso da questo tribunale RESPINGE La pretesa di parte e la Controparte_1
CONDANNA Al pagamento in favore di di € 5800,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e Parte_1
i.v.a. Milano, 2 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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