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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1027/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-1639-2025 MU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-1639-2025 MU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Si riporta agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese della parte avversa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento n. 080/1639/2025 del 06.09.2025 notificato in data 03.10.2025, avente ad oggetto Imposta Municipale Propria anni 2020-2021, aree edificabili.
Motivi di ricorso: il valore attribuito alle aree in questione è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi sul mercato di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Comune non si costituisce benchè notificato il 13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, non occorre che lo strumento urbanistico, adottato dal comune, abbia perfezionato il proprio iter di formazione mediante l'approvazione da parte della regione, atteso che l'adozione dello strumento urbanistico, con inserimento di un terreno con destinazione edificatoria, imprime al bene una qualità che è recepita dalla generalità dei consociati come qualcosa di già esistente e di difficile reversibilità (cfr. Cass. 2003/n. 17513).
È, però, evidente che l'aspettativa di edificabilità di un suolo non può comportare la sua equiparazione alla edificabilità attuale, ai fini della valutazione del suo valore.
Per i terreni oggetto di accertamento , questo Giudice ha ritenuto di operare una riduzione significativa della pretesa in relazione alla diversa attribuzione di valore del fondo. In particolare, si ritiene di dover giungere alle stesse conclusioni di cui alle numerose sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Foggia, che si richiamano anche ai fini di cui all'art. 118 disp. Att. c. p.c.. , in particolare alla Sentenza n. 306/2025 sez. 4.
Il Comune resistente nella delibera di C.C. n.3 del 20.04.2021, stabilisce che: “Per le aree giuridicamente non efficaci (zone C1, D1, CT-Marina di Lesina) i valori tabellari sono ridotti al 30%. Per area giuridicamente non efficace è da intendersi l'area per la quale l'effettiva edificazione è subordinata all'approvazione definitiva di uno “strumento attuativo” delle previsioni di P.R.G. adottato con Deliberazione di C.C. n.37 del 16.06.1997 ed approvato con Deliberazione di G.R. n.556 del 31.03.2005, approvato con deliberazione di C.C. n.57 del
30.07.2007 e definitivamente approvato con Deliberazione di G.R. nr. 1934 del 28.12.2005. Le aree soggette a vincolo PAI-PG3 sono assimilabili alle aree giuridicamente non efficaci e restano tali fino alla permanenza del vincolo”.
Nel caso di specie le particelle in questione ricadono nella zona CT , definita semplicemente turistica, assoggettata a numerosi vincoli sovraordinati al P.R.G. (PPTR-Aree umide, PPTR-Immobili e aree di notevole interesse pubblico) che ne limitano fortemente l'edificazione a partire da quello disposto con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005 dall'Autorità di Bacino della Puglia che, considerato la zona interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, ha incluso la stessa nelle zone PG2 e PG3 del P.A.I.
(Piano di Assetto Idrogeologico) ossia AREA A PERICOLOSITA' DA FRANA MOLTO ELEVATA, come tali inedificabili a mente delle prescrizioni contenute negli artt.12 e 13 delle NTA dell'Autorità di Bacino della
Puglia.
Ne consegue che, pur ricadendo i terreni in zona CT essi sono interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico. Sulla carenza di motivazione. In tema di imposta comunale sugli immobili MU , (TARI), l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto, (essendo imposta per legem), , tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, quindi, di contestare efficacemente l"an" ed il "quantum" dell'imposta (Corte di Cassazione sent. n. 6796/2020). A riguardo, la stessa Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che l'avviso di accertamento ha carattere di mera provocatio ad opponendum, nel senso che esso soddisfa l'obbligo della motivazione, ogni qualvolta l'Ente impositore abbia posto in grado il contribuente di poter conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di poter contestare, come ha fatto, efficacemente l'an ed il quantum debeatur (Cass.
16/08/19, n. 8685 Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
Per tutto quanto detto il Giudice accoglie parzialmente il ricorso e riduce i valori accertati al 30%.
Visto l'accoglimento parziale, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026 Il Giudice Pasquale Volino
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1027/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-1639-2025 MU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-1639-2025 MU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Si riporta agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese della parte avversa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento n. 080/1639/2025 del 06.09.2025 notificato in data 03.10.2025, avente ad oggetto Imposta Municipale Propria anni 2020-2021, aree edificabili.
Motivi di ricorso: il valore attribuito alle aree in questione è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi sul mercato di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il Comune non si costituisce benchè notificato il 13/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, non occorre che lo strumento urbanistico, adottato dal comune, abbia perfezionato il proprio iter di formazione mediante l'approvazione da parte della regione, atteso che l'adozione dello strumento urbanistico, con inserimento di un terreno con destinazione edificatoria, imprime al bene una qualità che è recepita dalla generalità dei consociati come qualcosa di già esistente e di difficile reversibilità (cfr. Cass. 2003/n. 17513).
È, però, evidente che l'aspettativa di edificabilità di un suolo non può comportare la sua equiparazione alla edificabilità attuale, ai fini della valutazione del suo valore.
Per i terreni oggetto di accertamento , questo Giudice ha ritenuto di operare una riduzione significativa della pretesa in relazione alla diversa attribuzione di valore del fondo. In particolare, si ritiene di dover giungere alle stesse conclusioni di cui alle numerose sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Foggia, che si richiamano anche ai fini di cui all'art. 118 disp. Att. c. p.c.. , in particolare alla Sentenza n. 306/2025 sez. 4.
Il Comune resistente nella delibera di C.C. n.3 del 20.04.2021, stabilisce che: “Per le aree giuridicamente non efficaci (zone C1, D1, CT-Marina di Lesina) i valori tabellari sono ridotti al 30%. Per area giuridicamente non efficace è da intendersi l'area per la quale l'effettiva edificazione è subordinata all'approvazione definitiva di uno “strumento attuativo” delle previsioni di P.R.G. adottato con Deliberazione di C.C. n.37 del 16.06.1997 ed approvato con Deliberazione di G.R. n.556 del 31.03.2005, approvato con deliberazione di C.C. n.57 del
30.07.2007 e definitivamente approvato con Deliberazione di G.R. nr. 1934 del 28.12.2005. Le aree soggette a vincolo PAI-PG3 sono assimilabili alle aree giuridicamente non efficaci e restano tali fino alla permanenza del vincolo”.
Nel caso di specie le particelle in questione ricadono nella zona CT , definita semplicemente turistica, assoggettata a numerosi vincoli sovraordinati al P.R.G. (PPTR-Aree umide, PPTR-Immobili e aree di notevole interesse pubblico) che ne limitano fortemente l'edificazione a partire da quello disposto con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005 dall'Autorità di Bacino della Puglia che, considerato la zona interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, ha incluso la stessa nelle zone PG2 e PG3 del P.A.I.
(Piano di Assetto Idrogeologico) ossia AREA A PERICOLOSITA' DA FRANA MOLTO ELEVATA, come tali inedificabili a mente delle prescrizioni contenute negli artt.12 e 13 delle NTA dell'Autorità di Bacino della
Puglia.
Ne consegue che, pur ricadendo i terreni in zona CT essi sono interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico. Sulla carenza di motivazione. In tema di imposta comunale sugli immobili MU , (TARI), l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto, (essendo imposta per legem), , tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, quindi, di contestare efficacemente l"an" ed il "quantum" dell'imposta (Corte di Cassazione sent. n. 6796/2020). A riguardo, la stessa Suprema Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che l'avviso di accertamento ha carattere di mera provocatio ad opponendum, nel senso che esso soddisfa l'obbligo della motivazione, ogni qualvolta l'Ente impositore abbia posto in grado il contribuente di poter conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di poter contestare, come ha fatto, efficacemente l'an ed il quantum debeatur (Cass.
16/08/19, n. 8685 Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
Per tutto quanto detto il Giudice accoglie parzialmente il ricorso e riduce i valori accertati al 30%.
Visto l'accoglimento parziale, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026 Il Giudice Pasquale Volino