Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3374 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 27/06/2025 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'avvocato Pietro Antonio Patafi, (C.F. P.IVA_1
, nel cui studio in Roma, Via Francesco Dell'Anno C.F._1 10, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. , con l'avvocato Paolo Popolini CP_1 P.IVA_2 (C.F. ), nel cui studio in in Roma, Viale delle Milizie C.F._2 15, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.9068 del 2023 del 05/06/2023 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 13
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “L' ha CP_1 proposto opposizione, avverso il decreto ingiuntivo n. 26298/2016, Ruolo Generale n. 73872/2016, emesso dal Tribunale Civile di Roma, con il quale è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di
€ 220.907,21 in adempimento del contratto relativo al servizio di vigilanza dato in appalto alla opposta. Ha riscostruito i rapporti precedenti alla richiesta di decreto ingiuntivo e segnatamente ha esposto che a fondamento della domanda formulata dall'opposta ex artt. 633 e ss. c.p.c. vi era il contratto di appalto per la fornitura di servizi di vigilanza armata, accoglienza, call center e pesa per i siti . n. 04914640EC) concluso tra la Controparte_2 Parte_2 e la nella qualità di affittuaria
[...] Controparte_3 del ramo aziendale di proprietà di svolgente attività di “facility CP_1 and property management”. Ha esposto che alla cessazione del contratto di affitto di ramo d'azienda, in data 31 dicembre 2011, aveva riacquistato la piena CP_1 disponibilità dello stesso ed era subentrata all'affittuaria nel contratto di appalto stipulato con la Quest'ultima, in data 14 Parte_2 febbraio 2013, aveva comunicato ad che con contratto del 7 CP_1 febbraio 2013 aveva concesso in affitto alla opposta
[...] (di seguito il ramo d'azienda Controparte_4 Parte_1 relativo all'attività di vigilanza privata da svolgersi presso le aree delle città di Roma, Firenze e Bologna e che, conseguentemente, a decorrere dal 11 febbraio 2013, essa era subentrata nel contratto di appalto. Ha esposto che detta comunicazione era inidonea a determinare l'effettivo subentro dell'affittuaria nel contratto di appalto in corso di Parte_1 esecuzione, essendo, altresì, necessario che la Società committente sia posta nella condizione di verificare l'idoneità soggettiva del subentrante. Ha esposto che l'odierna opposta non aveva dimostrato di soddisfare i requisiti e le condizioni legittimanti il subentro nell'esecuzione del contratto. Ha esposto che in ogni caso la parte opposta era priva di legittimazione attiva posto che aveva, precedentemente al deposito del ricorso monitorio, ceduto, in data 3 settembre 2014, alla Controparte_5
“tutti i crediti nei confronti del debitore Società con Unico CP_1 Socio Via Calderon de la Barca n. 87 – 00142, già sorti e che sorgeranno entro 24 mesi dalla data della presente cessione dall'esecuzione di ordini e/o contratti perfezionati e da perfezionare, che saranno fatturati successivamente alla fattura n. 3455 del 31 luglio 2014, dell'importo presunto di Euro 4.300.000,00”.
pag. 2 di 13 Ha esposto, infine, che il credito reclamato da quest'ultima era tutt'altro che esigibile, non essendosi verificate le condizioni cui il regolamento pattizio concluso tra le parti sottopone il pagamento. Ha sostenuto che non era stata fornita prova dell'esatto adempimento delle prestazioni dovute e concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. La parte opposta ha sostenuto di avere inviato tutta la documentazione necessaria al subentro nel contratto d'appalto, tanto è vero che in data 28 Contr luglio 2014 aveva inviato ad una richiesta di proroga del servizio Pt_1 di vigilanza per un periodo di 12 mesi, richiesta accettata da questa in data 30.07.2014. Con riferimento alla cessione del credito ha esposto che con questo atto il cedente trasferisce al cessionario solo il diritto alla prestazione patrimoniale, rimanendo titolare della posizione contrattuale che gli spetta in base al titolo costitutivo del rapporto obbligatorio Ha esposto che l'art. 111 c.p.c., il quale disciplina il fenomeno di successione a titolo particolare nel diritto controverso (quando questo si realizza nel corso del processo di cognizione), conserva al dante causa la legittimazione a proseguire il giudizio in luogo del successore, nella veste (secondo l'opinione prevalente) di sostituto processuale di quest'ultimo. Ha esposto di avere, in ogni caso, con atto di risoluzione consensuale di cessione del credito del 12.04.2017- repertorio n. 184622 raccolta n. 43413-, tra e , riacquistato la piena Controparte_5 Pt_1 titolarità sui crediti delle fatture che hanno generato l'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Ha esposto di avere integralmente adempiuto agli obblighi nascenti dal contratto ed ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e in ogni caso la condanna dell'attrice in opposizione al pagamento in favore di Pt_1 della somma di euro 220.907,21 o altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa oltre agli interessi moratori dalla domanda al saldo;
ha chiesto, altresì, la condanna di al risarcimento del CP_1 danno ex art. 96 c.p.c”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha statuito: “Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in parziale accoglimento della opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 26298/2016– Rg. n. 73872/2016, emesso dal Tribunale di Roma in data 15.11.2016;
2) condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di €. 82.169,81, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 4 D.lgs 09 ottobre 2002 n. 231
3) compensa per metà le spese di lite e condanna la parte opponente al pagamento dell'altra metà; metà che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.”
pag. 3 di 13 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è fondata nei limiti di seguito precisati. In ordine alla legittimazione attiva, per il carattere assorbente della considerazione, si osserva che la parte opposta a seguito di risoluzione del contratto di cessione, ritualmente notificato alla controparte, ha riacquistato la piena titolarità del credito. In ordine alla insussistenza dei presupposti per il subentro nel contratto di appalto in luogo della precedente appaltatrice si Parte_2 osserva che la comunicazione del subentro risale al 14 febbraio 2013 e che successivamente la opposta ha svolto le prestazioni richieste anche in Contr regime di proroga per volontà della stessa con comunicazione del 28/7/14. Contr Ne consegue che l' ha ritenuto adeguata la documentazione allegata e l'idoneità della impresa subentrante non avendo sollevato alcuna contestazione ed anzi avendo chiesto alla subentrante dopo più di un anno dal subentro una proroga del contratto. Dispone l'art. 116 del dlvo 163/06 ai commi II e III: “Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Il Consiglio di Stato Cons. Stato, sez. V, 09-06-2008, n. 2794 sul punto ha affermato che in capo alla cessionaria grava l'unico onere di dare comunicazione alla stazione appaltante dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda, lasciando poi alla discrezionalità delle singole amministrazioni chiedere quei documenti che si rendessero necessari per poter esprimere una ponderata verifica circa l'idoneità soggettiva del subentrante. Nel merito, si osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario e, pertanto, si devono rispettare i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta a chi agisce in giudizio per l'adempimento di un contratto, provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, spettando poi al debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (ex multis: Cass. civ., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533). Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di servizi resi spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
pag. 4 di 13 Nel caso di specie, l'opposta ha assolto solo parzialmente l'onere probatorio su di essa gravante;
infatti, le fatture, anche se non possono costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, possono assumere un valore indiziario qualora si uniscano ad altri elementi, tra loro non equivoci e concordi, i quali, complessivamente considerati, siano in grado di fondare il convincimento del giudice nel giudizio di opposizione. Nel caso di specie la parte opposta ha descritto il sistema concordato che precedeva l'emissione di fatture: finito il servizio di vigilanza veniva creato un file riepilogativo di tutte le ore lavorate su tutte le postazioni che veniva Contr poi spedito in per ottenere il numero univoco di approvazione, che andava apposto sulla fattura congiuntamente al CIG (codice Identificativo Gara). La parte opponente ha confermato che era essa a fornire il numero di Cig. Tanto premesso si osserva che la fattura n. 3056 del 2016 non riporta alcuno dei dati indicati dalla stessa parte opposta come indicativi della accettazione della prestazione, ma solo la descrizione dell'attività fatturata. Tale ultima fattura, pertanto, non ha valore di prova dell'adempimento della prestazione in quanto non è stata emessa in modo concordato e deve essere considerata un documento di formazione unilaterale. In ragione di quanto premesso non vi è prova del diritto all'importo di €. 138.737,40 recato dalla fattura 3056/16. Le somme dovute alla opposta, pertanto, sono pari ad €. 82.169,81 (importo ingiunto pari ad €. 220.907,21 – €. 138.737,40); il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la parte opponente condannata al pagamento della somma di €. 82.169,81, oltre interessi moratori ai sensi dell'art. 4 D.lgs 09 ottobre 2002 n. 231. Le spese di lite vengono compensate per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda;
il residuo, liquidato in dispositivo, va posto a carico della parte opponente.”
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
- in via preliminare concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 9068.2023 pubblicata in data 07.06.2023 dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Dr. Castaldo Renato, per i motivi sopra esposti, con ogni conseguenza di legge;
- In via principale previa acquisizione del fascicolo di primo grado n. R.G. 87202.2016 del Tribunale di Roma ed in riforma parziale della sentenza 9068.2023, pubblicata in data 07.06.2023, notificata in data 19.06.2023, accogliere l'atto d'appello così come proposto, riformare la sentenza impugnata disponendo la condanna di al pagamento della CP_1 somma di euro 138.737,40- oltre interessi moratori- a favore di Parte_1 ovvero della diversa, maggiore o minore, somma reputata giusta all'esito
pag. 5 di 13 del giudizio, ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., il tutto oltre agli interessi legali e moratori.
-In ogni caso condannare l'appellata al pagamento delle spese e CP_1 competenzE di entrambi i gradi di giudizio.”
Ha resistito con comparsa di costituzione e risposta CP_1 con appello incidentale tardivo, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, rigettare l'istanza dell'appellante principale volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva della statuizione di primo grado, non ricorrendone i presupposti di legge;
2) nel merito, in via principale, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, nonché in tutti gli atti del pregresso grado di giudizio, rigettare totalmente il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale promosso nonché in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che non v'è prova della circostanza per cui ha collaborato alla CP_1 predisposizione della fattura n. 3056/2016 Parte_3 unilateralmente in assenza di alcun riconoscimento in ordine Parte_4 all'esecuzione delle prestazioni di cui è stato ingiunto il pagamento, confermando per il resto la statuizione di primo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Entrambe le parti hanno tempestivamente depositato comparsa conclusionale.
L'appello è stato discusso e deciso ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del 27/06/2025.
§ 4. – Preliminarmente, ex art. 345 comma 2, c.p.c., vanno dichiarati inammissibili i documenti depositati dalla parte appellante in allegato alla comparsa conclusionale. Ai sensi della citata disposizione codicistica, non sono ammessi in appello nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel primo grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. Nella fattispecie la difesa della non solo non ha dimostrato ma non Parte_1 neppure dedotto alcuna causa che potesse giustificare la mancata produzione in primo grado dei documenti depositati.
§ 5. – L'appello proposto da Parte_1 contiene tre motivi.
[...]
pag. 6 di 13 § 5.1 – Il primo motivo è intitolato: “ 1) MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA SENTENZA DOVUTA ALL'OMESSA E/O TRAVISATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI OFFERTI DALL'ODIERNA APPELLANTE A SOSTEGNO DELLA PROPRIA PRETESA”. Con questo motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata, denunciandone la manifesta illogicità, in quanto fondata su una valutazione omessa o distorta delle prove da essa prodotte. In particolare, critica il passaggio della sentenza di primo grado in cui si afferma che la fattura n. 3056 del 2016, di € 138.737,40, non contiene gli elementi indicativi dell'accettazione della prestazione da parte dell' e non CP_1 costituisce perciò prova dell'adempimento dell'appaltatrice. La rilevata assenza del CIG (Codice Identificativo della Gara) e del numero univoco Contro di approvazione, rilasciati da e necessari all'emissione della fattura, non avrebbe così consentito al Tribunale di ritenere provato – a differenza di quanto avvenuto per le altre due fatture per le quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto -, il diritto al pagamento di detta fattura n.3056/2016, determinando il parziale accoglimento dell'opposizione. Secondo l'appellante, questa conclusione deriverebbe tuttavia da un travisamento delle prove documentali da parte del Giudice. Questi, cioè, avrebbe omesso di valutare il contenuto della copia completa della fattura, allegata come “documento 7” alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, completa di CIG e numero di approvazione, e verosimilmente avrebbe esaminato soltanto il diverso, incompleto esemplare della fattura, formato ad uso interno alla società ed allegato per una mera svista al ricorso per decreto ingiuntivo.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “2) OMESSA VALUTAZIONE DI UN DOCUMENTO DECISIVO AI FINI DELLA DECISIONE E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 E 116 C.P.C.”. Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado per grave omissione valutativa, con riferimento al già citato documento n. 7, Con contenente la fattura n. 3056 del 2016, corredata da , numero di acquisizione e dal riepilogo dettagliato delle ore di servizio svolte. Evidenzia al riguardo due principali profili di censura. In primo luogo, in violazione dell'art. 115 c.p.c., il Giudice avrebbe ignorato la prova decisiva prodotta dall'appellante nel giudizio di opposizione, fondando pertanto la decisione unicamente sui documenti depositati a supporto del ricorso per decreto ingiuntivo ed in particolare sulla copia errata della fattura n.3056, priva dei dati indicativi Contro dell'accettazione di Oltre a ciò, rileva una violazione dell'art. 116 c.p.c. ed Parte_1 un vizio di motivazione della sentenza appellata, posto che l'omesso esame pag. 7 di 13 della copia della fattura n.3056, contenuta nel documento n. 7, avrebbe condotto ad una motivazione illogica e fondata su un quadro probatorio incompleto, privando di fondamento la ratio decidendi. Viene dunque evidenziato da parte dell'appellante come il documento in questione, contenente anche un riepilogo analitico dei servizi prestati, fosse idoneo a dimostrare l'esecuzione della prestazione e, quindi, la fondatezza della propria pretesa creditoria. L'esclusione di tale documento dal giudizio di merito avrebbe perciò causato un pregiudizio rilevante e una ricostruzione dei fatti incompleta, giustificando la riforma della sentenza impugnata.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “3) SULL'AZIONE DI INDEBITO ARRICCHIMENTO”. Con esso, l' invoca, in via subordinata, l'applicazione Parte_1 dell'art. 2041 c.c., sostenendo che icevendo regolari servizi di CP_1 vigilanza senza corrispondere il relativo pagamento si sarebbe perciò arricchita ingiustamente a danno della stessa appellante. L'arricchimento di si sostanzierebbe nei servizi prestati da durante il CP_1 Parte_1 periodo cui si riferiva la fattura n.3056/2016, ed a ciò corrisponderebbe la correlativa perdita economica subita dall'appellante, costituita dalla mancata riscossione del prezzo dell'appalto e dagli esborsi effettuati per stipendi e Contro contributi dei lavoratori impiegati nella sorveglianza dei siti Peraltro, secondo l'appellante, a nulla rileverebbe la circostanza, che l'azione venga proposta per la prima volta in appello, poiché i fatti posti a fondamento dell'azione sono i medesimi dedotti in primo grado.
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 – I primi due motivi di appello sollevati da Parte_1 possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi ed entrambi incentrati sulla rilevanza non riconosciuta dal Tribunale al documento allegato con il n. 7, alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, contenente una versione della fattura n. 3056/2016, completa di CIG e Numero di Acquisizione Prestazioni. Ignorando tale documento, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente fondato la decisione sulla diversa copia della medesima fattura, priva dei suddetti dati, allegata per mero errore dalla stessa al ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo, e sarebbe perciò giunto ad una decisione illogica. Tali doglianze appaiono tuttavia infondate. Contro Va subito evidenziato che ha tempestivamente contestato il contenuto del documento n. 7, nella prima difesa successiva alla sua produzione in giudizio (Vedi verbale di udienza del 13/07/2017) e non ha mai ammesso né di averlo ricevuto, né di aver comunicato ad i dati Pt_1 identificativi necessari all'approvazione e al pagamento della fattura 3056/2016, contenuta in detto documento n.
7. Va altresì osservato che non pag. 8 di 13 risulta provato che con la pec del 13/06/2016, di cui l'opposto ha prodotto una riproduzione grafica della ricevuta di consegna, contenuta nello stesso Contro documento n.7, sia stata trasmessa ad la versione della fattura 3056/2016, depositata nel giudizio di opposizione. Ai fini della decisione della controversia, vanno condivise le valutazioni del Tribunale che, dopo aver richiamato i principi generali in materia di ripartizione dell'onere della prova, ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento di servizi, spetta a chi reclama il pagamento dimostrare di aver esattamente eseguito la propria prestazione. Va altresì ribadito che le fatture emesse per il pagamento dei servizi, sebbene idonee a consentire ex art. 634 cpc la pronuncia del provvedimento monitorio, non costituiscono nel giudizio di opposizione prova dell'adempimento delle prestazioni dell'appaltatore; esse, tuttavia, possono assumere un valore indiziario qualora si uniscano ad altri elementi, tra loro non equivoci e concordi, che, complessivamente considerati, siano in grado di fondare il convincimento del giudice dell'opposizione. Con valutazione altrettanto condivisibile, il Tribunale ha quindi individuato nella procedura concordata inter partes, che precedeva l'emissione delle fatture -descritta dalla difesa dell' e non contestata Pt_1 dall'opponente-, gli elementi indicativi dell'accettazione della prestazione Contro da parte di e, quindi, la prova dell'espletamento dei servizi di vigilanza fatturati. Tale procedura consisteva nel fatto che, una volta terminato il servizio di vigilanza del mese, veniva redatto da un documento Pt_1 Contro riepilogativo di tutte le ore lavorate, che veniva poi trasmesso ad per ottenere da questa il numero univoco di approvazione da apporre sulla fattura congiuntamente al CIG, al fine di ricevere il pagamento degli importi fatturati. Tale procedura trova peraltro conferma nel contratto del 13/04/2016 (all. 2 al fascicolo monitorio, pag.7 e ss) avente ad oggetto:
”Servizio di vigilanza armata delle sedi (periodo dal CP_1
01/04/2016 al 30/06/2016)”, in cui era previsto che le fatture dovessero contenere, tra gli altri elementi identificativi, il “CIG 65796513C5”, riferito alla gara, ed il “Numero di Acquisizione Prestazioni”. Contro Quanto alla posizione espressa in merito da l'appellata ammette di avere “implicitamente confermato le modalità di formazione della fattura come descritte dall'appellante” (pag.22, dell'atto di costituzione in appello), nega tuttavia che tali modalità abbiano avuto luogo per la fattura n.3056/2016, in questione. Contro La comunicazione da parte di del CIG e del Numero di Acquisizione Prestazioni fa presupporre una verifica preventiva delle prestazioni ricevute;
la stessa comunicazione, fatta all'appaltatore perché i dati vengano inseriti nella redigenda fattura, non avrebbe poi altro pag. 9 di 13 significato se non quello di costituire un approvazione dell'importo fatturato. Dunque la presenza dei suddetti dati nelle fatture emesse da Pt_1 Contro appare idonea a dimostrare l'accettazione da parte di delle prestazioni ricevute e costituisce una prova dell'esecuzione dei servizi fatturati e del diritto dell'appaltatore al compenso. Tuttavia, riguardo alla fattura n.3506 del 2016, non vi è prova di una tale accettazione. Come già evidenziato nell'atto di opposizione di Contro che su tale rilievo ha fondato l'eccezione di inesigibilità del credito, il documento allegato al ricorso per decreto ingiuntivo è privo sia del CIG che del Numero di Acquisizione Prestazioni. La diversa copia prodotta da Pt_1 in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, recante l'indicazione di Contro tali dati, è stata tempestivamente contestata, quanto al contenuto, da nella prima difesa utile. Difetta quindi la prova che l'appellata abbia comunicato il Numero di Acquisizione che figura nell'esemplare della fattura prodotto come documento n.7, né è provato che la stessa copia della fattura n.3506 sia stata trasmessa alla stazione appaltante. La ricevuta di consegna pec del 30/06/2016, prodotta in formato grafico nel predetto documento n.7, non è idonea infatti a dimostrare il contenuto della spedizione. La decisione del giudice di prime cure di non riconoscere efficacia probatoria alla fattura n. 3056 non è pertanto né illogica, né affetta da vizio motivazionale, bensì coerente con il materiale istruttorio agli atti e con la mancanza di prova dell'avvenuta accettazione della prestazione da parte della committente. Per le stesse ragioni, non può ritenersi censurabile la decisione di primo grado per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. La valutazione del giudice di primo grado appare fondata sull'esame del materiale probatorio offerto dalle parti. L'irrilevanza del documento 7, nel contesto della decisione impugnata, risulta poi frutto, come già esposto, di un condivisibile apprezzamento discrezionale dell'inefficacia probatoria del documento stesso.
§ 6.2 – E' il terzo motivo infondato.
Va preliminarmente osservato che la domanda dell'appellante volta ad ottenere la condanna di al pagamento della somma di € CP_1 138.737,40 ai sensi dell'art. 2041 c.c., quale indennizzo per l'asserito arricchimento derivante dalle prestazioni oggetto della fattura n. 3056/2016, può essere ritenuta proponibile per la prima volta in sede di gravame, in quanto “prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado": così come più volte argomentato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nello stesso atto di appello. Nella formulazione della domanda di arricchimento dell'appellante non si ravvisa infatti alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c., “posto che la ratio di
pag. 10 di 13 quest'ultima disposizione è di evitare che nel giudizio di appello possano essere introdotti fatti e deduzioni nuove rispetto a quanto prospettato in prime cure” (Cass. Sez. 2^, 24/11/2020, n.26694). Tale condizione ostativa non sussiste nella fattispecie, atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento della domanda ex art.2041 c.c. ( l'esecuzione di servizi di vigilanza oggetto della fattura n.3056/2016 e la mancata corresponsione dell'importo fatturato) sono gli stessi già posti a base della domanda di adempimento formulata in prime cure, essendo mutata solo la loro qualificazione giuridica. La domanda risulta tuttavia inammissibile per violazione del principio di sussidiarietà, che costituisce il presupposto imprescindibile dell'azione. L'art. 2042 c.c. stabilisce, infatti, che l'azione di arricchimento senza causa è esperibile solo in mancanza di altra azione esercitabile per ottenere l'indennizzo del pregiudizio lamentato. A tale riguardo la Cassazione ha osservato che, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito” (Cass. Sez. U., 05/12/2023. n. 33954). Per quanto più specificamente attiene alla domanda proposta in via subordinata: “L'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.” (Cass. Sez. 1^ , 17/07/2023, n. 20521) A determinare l'inammissibilità della pretesa di indennizzo ex art. 2041 c.c., è dunque la circostanza che la domanda principale, fondata sul titolo contrattuale dedotto in giudizio sia stata rigettata, in quanto l'appellante non ha fornito prova di aver eseguito le prestazione concordate e di avere conseguentemente maturato il diritto al compenso.
L'appello proposto da va dunque rigettato. Parte_1
§ 7. – L'appello incidentale proposto da contiene un CP_1 unico motivo così intitolato:“1. Travisamento delle risultanze probatorie – Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2947 c.c. e 115 c.p.c.”
Afferma l'appellante che la sentenza di primo grado si fonda sull'assunto per cui il processo di formazione delle fatture era basato sulla pag. 11 di 13 collaborazione delle parti e che aveva confermato tale CP_1 circostanza. Lamenta dunque l'appellante l'erroneità di tali premesse e testualmente asserisce che “attraverso la formulazione dell'eccezione di inesigibilità del credito e la produzione in atti del contratto inter partes, ha sì implicitamente confermato le modalità di formazione della CP_1 fattura come descritte dall'appellante, ma non ha mai confermato che dette modalità fossero state impiegate e/o comunque avessero avuto luogo con riguardo alla fattura in questione, ossia alla fattura n. 3056/2016 da € 138.737,40.” In conseguenza di ciò, “il primo Giudice ha travisato la Contr conferma di circa le modalità previste in contratto confondendole con la inesistente conferma dell'applicazione delle suddette modalità nel caso di specie”.
Il motivo è infondato.
Come si è osservato nei motivi di rigetto dell'appello principale, il mancato riconoscimento dell'ulteriore credito di € 138.737,40 vantato dall'appaltatrice, deriva proprio dal fatto che in relazione alla fattura n.3056/2016, e solo in relazione a tale fattura, non si è ravvisata quell'attività di collaborazione tra le parti nella redazione del documento, Contro indicativa dell'accettazione da parte di delle prestazioni fatturate. Le Contro modalità di formazione delle fatture, che dichiara di avere implicitamente confermato e dalle quali sono stati ricavati gli argomenti di prova a sostegno del diritto di credito di , non sono state infatti Pt_1 riscontrate per la fattura n.3056/2016. Contrariamente, perciò, a quanto Contro asserisce nel motivo di impugnazione incidentale, alcun travisamento o confusione è dato cogliere riguardo alla temuta applicazione di tali modalità al caso specifico della fattura n.3056/2016.
L'appello incidentale non merita pertanto accoglimento.
§ 7. – Attesa la reciproca soccombenza, le spese del grado vengono integralmente compensate tra le parti.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante e dell'appellante in via incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e sull'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_1 CP_1
contro la sentenza Parte_1
pag. 12 di 13 n.9068 del 2023, resa tra le parti il 05/06/2023, dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello principale proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1 2. – rigetta l'appello incidentale proposto da nei CP_1 confronti di Parte_1
[...]
3. – conferma integralmente la sentenza n.9068 del 2023, resa tra le parti il 05/06/2023, dal Tribunale di Roma;
4. – compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante e dell'appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 27/06/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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