CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 19/02/2026, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2931/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17260/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20250002182491122182777 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3127/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistenti: Municipia SPA deduce circa il proprio difetto di legittimazione passiva. Regione Campania deduce l'inammissibilità del ricorso e fornisce prova della notifica degli atti presupposti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento notificata il 31/7/2025 per € 937,53 a titolo di Tassa auto per l'annualità 2012. Si deducono la prescrizione per decorso del termine triennale, la violazione dell'art.3 del D.L. n.2/1986, l'illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti,
l'inesistenza dell'attività del Concessionario Municipia Spa, la mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali e la difficile comprensione del calcolo degli interessi.
Municipia Spa si è costituita per dedurre circa il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ad attività precedenti la formazione del ruolo, la legittimità del ruolo del Concessionario, la sospensione dei termini ai sensi della normativa COVID-19, nonché per replicare ai motivi di ricorso anche previa esibizione di prova della regolare notifica degli atti presupposti. La Regione Campania si è costituita per dedurre l'inammissibilità dei motivi di ricorso e per fornire prova della notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione ritiene di evidenziare in punto di merito che costituisce pacifico orientamento della
Cassazione (ex multis, sez. Tributaria 9.5.2014, n.10067; V, 8.2.2008, n.3048) che "…La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L.
7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto, ad esempio, che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999)".
Infatti, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, l'art.3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella
Legge 7 marzo 1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5, comma 31 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1983, n.53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (cfr. Cass. Civ., I, 28.4.1997, n.3658).
Nel caso sottoposto alla sua attenzione la Sezione ritiene che, dalla documentazione acquisita agli atti e contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, emerge in maniera assorbente che, prima della intimazione oggetto di impugnazione, venivano regolarmente notificati verbali di accertamento nn.201400554881 e 201400694192 in data 17.10.2014 quanto ai veicoli tg.Targa_1 e CC560KV, ingiunzioni nn.201400554881 e 201400694192 il 20.12.2017, sollecito di Pagamento
n.20180002000520000040262 il 31.07.2018, comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n.20180002002580000034181 il 21.12.2018, comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo n.20200002035560504878535 il 3.12.2020, intimazione di pagamento n.20210002055910643575737 il 6.9.2021, pignoramento crediti presso terzi n.20220002071210732728838 il 27.4.2022, intimazione di pagamento n.20240002161771102346040 il 12.1.2025 e comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo n.20250002170021111370888
l'11.04.2025. Tali atti non sono stati impugnati, ragion per cui la pretesa fiscale si è consolidata ed il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella, l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale
(intimazione di pagamento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (ingiunzioni, avvisi di accertamento e preavviso di fermo). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso il primo atto.
Per le ragioni sopra esposte va dichiarata la inammissibilità del ricorso, mentre per la modesta entità dell'importo per cui è controversia sussistono motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NUNZIATA GABRIELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17260/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20250002182491122182777 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3127/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistenti: Municipia SPA deduce circa il proprio difetto di legittimazione passiva. Regione Campania deduce l'inammissibilità del ricorso e fornisce prova della notifica degli atti presupposti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento notificata il 31/7/2025 per € 937,53 a titolo di Tassa auto per l'annualità 2012. Si deducono la prescrizione per decorso del termine triennale, la violazione dell'art.3 del D.L. n.2/1986, l'illegittimità per mancata regolare notifica degli atti presupposti,
l'inesistenza dell'attività del Concessionario Municipia Spa, la mancata prova dell'esecutività dei ruoli esattoriali e la difficile comprensione del calcolo degli interessi.
Municipia Spa si è costituita per dedurre circa il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ad attività precedenti la formazione del ruolo, la legittimità del ruolo del Concessionario, la sospensione dei termini ai sensi della normativa COVID-19, nonché per replicare ai motivi di ricorso anche previa esibizione di prova della regolare notifica degli atti presupposti. La Regione Campania si è costituita per dedurre l'inammissibilità dei motivi di ricorso e per fornire prova della notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sezione ritiene di evidenziare in punto di merito che costituisce pacifico orientamento della
Cassazione (ex multis, sez. Tributaria 9.5.2014, n.10067; V, 8.2.2008, n.3048) che "…La prescrizione triennale del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall'inizio dell'anno successivo, in virtù della previsione di cui al D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, art. 2 (convertito nella L.
7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto, ad esempio, che il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999)".
Infatti, in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, l'art.3 del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella
Legge 7 marzo 1986, n. 60, che ha sostituito l'art. 5, comma 31 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1983, n.53, non si è limitato a disporre, in via generale, l'allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva (cfr. Cass. Civ., I, 28.4.1997, n.3658).
Nel caso sottoposto alla sua attenzione la Sezione ritiene che, dalla documentazione acquisita agli atti e contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, emerge in maniera assorbente che, prima della intimazione oggetto di impugnazione, venivano regolarmente notificati verbali di accertamento nn.201400554881 e 201400694192 in data 17.10.2014 quanto ai veicoli tg.Targa_1 e CC560KV, ingiunzioni nn.201400554881 e 201400694192 il 20.12.2017, sollecito di Pagamento
n.20180002000520000040262 il 31.07.2018, comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n.20180002002580000034181 il 21.12.2018, comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo n.20200002035560504878535 il 3.12.2020, intimazione di pagamento n.20210002055910643575737 il 6.9.2021, pignoramento crediti presso terzi n.20220002071210732728838 il 27.4.2022, intimazione di pagamento n.20240002161771102346040 il 12.1.2025 e comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo n.20250002170021111370888
l'11.04.2025. Tali atti non sono stati impugnati, ragion per cui la pretesa fiscale si è consolidata ed il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella, l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale
(intimazione di pagamento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (ingiunzioni, avvisi di accertamento e preavviso di fermo). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso il primo atto.
Per le ragioni sopra esposte va dichiarata la inammissibilità del ricorso, mentre per la modesta entità dell'importo per cui è controversia sussistono motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate