TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il NA, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.6941 del 2021 promossa da:
[...]
C.F. elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia presso lo studio dell'avv. GARGIULO FRANCESCO , C.F.
al Corso Alcide De Gasperi,16 C.F._2
, C.F. in persona del Parte_2 P.IVA_1
procuratore pro tempore Dott. , giusta procura agli atti per Notar Parte_3
del 22.07.2021, Rep. N. 175418 Racc. n. 11376, elett.te dom.ta in VIA Persona_1
SUPINO 5 84014 NOCERA INFERIORE pressso lo studio dell'avv. DI IESU
RAIMONDO , c.f.: C.F._3
-CONVENUTA
NONCHE'
– in p.l.r.p.t. CP_1 Controparte_2
Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA- in p.l.r.p.t. ,
Agenzia delle Entrate –AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR PROV LE II DI
NAPOLI-UFF. , in p.l.r. Controparte_3
pagina 1 di 8 quale Concessionaria del Comune di Castellammare di Stabia - TOSAP Controparte_4
Terzi chiamati NON COSTITUITI
Oggetto:; impugnazione intimazione di pagamento
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato del 28.12.2021 Parte_1
conveniva dinnanzi a questo NA l' per sentir Parte_2
accertare l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente in relazione alla intimazione di pagamento di pagamento n. 07120219013389325/000, in quanto le cartelle cui fa riferimento sono riferite a crediti prescritti.
Si costituiva l' che preliminarmente chiedeva Parte_2
chiamarsi in causa gli Enti Impositori Comune di Castellammare di Stabia, CP_1
e ed eccepiva il difetto di giurisdizione e la Parte_2 CP_4
incompetenza ratione materiae in relazione avvisi di addebito 37120150007084234000 contenuti nell'intimazione di pagamento;
in via gradata chiedeva il rigetto del ricorso rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra perché inammissibile nonché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti impositori che restavano contumaci , alla udienza del
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata introitata a sentenza in data 27.11.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Le eccezioni della sono fondate e va, in parte , Controparte_5
dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del Giudice Tributario.
VA in proposito ribadito che "in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario pagina 2 di 8 non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere" (Sez. U, n. 11293 del 29/04/2021).
A norma dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'arti-colo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Come già rilevato dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 21642 del 2021), sulla questione di giurisdizione si innestano due complementari principi, espressi di recente.
Per un verso, Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando il precedente indirizzo
(Cass.S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni …)”.
Per altro verso, Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla pagina 3 di 8 notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
La Corte Costituzionale in particolare, ha avuto modo di chiarire con la suddetta pronuncia, che “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, “posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “
…..Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse le SU hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del
1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti (cfr. anche Sez. U,
Sentenza n. 4846 del 2021): alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che pagina 4 di 8 si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi
– nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Dal dettaglio del debito allegato alla intimazione di pagamento impugnata si evince che la stessa si riferisce alle seguenti cartelle di pagamento :
Cartella n. 07120110072906176000, notificata il 07/12/2012 relativa a tassa per occupazione spazi e suolo pubblico
Cartella n. 07120130048971578000, notificata il 22/05/2014 relativa ad IRAP ed
EF
Cartella n. 07120130048971578000, notificata il 22/05/2014relativa ad EFed addizionali EF;
Avviso di addebito n. 37120150007084234000, notificato il 27/10/2015, ed pagina 5 di 8 Avviso di addebito n. 37120150007084234000, notificato il 27/10/2015 relativo a contribuzioni IVS e relative sanzioni
Orbene non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa. ( nel medesimo senso cfr Cass 8465 del 15.3.2022)
Ne consegue la giurisdizione del giudice tributario con riferimento alle seguenti
Cartelle:
n. 07120110072906176000, notificata il 07/12/2012 relativa a tassa per occupazione spazi e suolo pubblico
Cartella n. 07120130048971578000, notificata il 22/05/2014 relativa ad IRAP ed
EF
Cartella n. 07120130048971578000, notificata il 22/05/2014relativa ad CP_6
addizionali EF
Riguardo agli Avv. n. 37120150007084234000, notificato il 27/10/2015, CP_7
ed Avviso di addebito n. 37120150007084234000, notificato il 27/10/2015 va affermato il principio, di recente ribadito dalla Sezioni Unite Cass. civ. Sez. Unite Ord., 15-07-2024,
n. 19461 che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di avvisi di addebito per contributi previdenziali IVS emessi dall' inclusi i casi in cui la pretesa creditoria origini da un accertamento dell' CP_1 [...]
; ciò in virtù dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999) giacché le controversie in Parte_2
questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre, a norma dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che abbia dato origine alla pretesa creditoria dell' sia nata da un accertamento tributario CP_1
da parte dell' delle Entrate (Cass. S.U. 23 luglio 2018; Cass. 22 maggio 2023, n. Pt_2
14077).
pagina 6 di 8 LA opposizione è stata pertanto erroneamente incardinata presso la sezione ordinaria di questo NA , sebbene appartenente alla competenza funzionale del giudice del lavoro.
Tuttavia la competenza a decidere riguarda due differenti sezioni di un medesimo ufficio giudiziario;
rispetto a tale circostanza la Corte di Cassazione ha chiarito che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario,.(Cass. SU n.
19882/2019).
LA causa va pertanto rimessa al Presidente del NA con separata ordinanza per l'assegnazione alla sezione competente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in ragione del valore, delle fasi processuali svolte -con esclusione della istruttoria- nei minimi previsti in ragione della parziarietà della pronuncia
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del NA di Torre Annunziata, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- con riferimento alle cartelle n. 07120110072906176000, notificata il 07/12/2012 relativa a tassa per occupazione spazi e suolo pubblico;
n. 07120130048971578000, notificata il 22/05/2014 relativa ad IRAP ed EF;
n. 07120130048971578000, notificata il 22/05/2014 relativa ad EF ed addizionali EF dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione tributaria, ed assegna al ricorrente il termine di 90 giorni per la riassunzione innanzi al Giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda;
-con riferimento agli Avv. Addebito n. 37120150007084234000, notificato il
27/10/2015, ed Avviso di addebito n. 37120150007084234000, notificato il 27/10/2015 provvede come da separata ordinanza pagina 7 di 8 - condanna parte attorea al pagamento delle spese di giudizio in favore di in p.l.r.p.t. che liquida in € 1700,00 Parte_2
oltre IVA, CpA e rimborso forfettario ove documentati.
Torre Annunziata,
Il Giudice Onorario di Pace
dott.ssa Adele Carlino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
pagina 8 di 8