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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8530 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 55345 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2024 promossa
da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, nonché i sigg.ri , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mmorabito in virtù di procura a
[...]
margine all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Roma, Largo Messico n. 3
ATTORE
Nei confronti di
- (CF: ), subentrata nelle Controparte_1 P.IVA_2
posizioni di ( già già Controparte_2 Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_4
e difesa dall'avv. Mario Ferri in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via Giacomo Puccini n. 10
CONVENUTA
E
- (CF: ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, mandataria di (C.F. Controparte_6
) rappresentata e difesa dall'avv. Luca Gratteri in virtù di procura in P.IVA_4
calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Enrico Tazzoli n.6
INTERVENUTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione
PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previo rigetto della eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. essendo l'opposizione fondata su prova scritta e sussistendo gravi motivi:
- IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE, senza inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità,
l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta ovvero, IN VIA
SUBORDINATA, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, previa rettifica del saldo contabile, determinando l'esatto dare - avere tra le parti alla luce di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse anche in violazione delle normative anti usura;
IN TUTTI I CASI:
- ACCERTARE E DICHIARARE la invalidità, inefficacia o nullità delle garanzie fidejussorie prestate dagli opponenti persone fisiche per i motivi di cui ai punti 3 e
4 della presente opposizione e che dunque nulla essi debbono o, IN VIA
SUBORDINATA, che essi dovranno rispondere nei limiti delle somme che risulteranno eventualmente accertate all'esito del presente giudizio anche ai sensi dell'art. 1941 c.c., una volta decurtati tutti gli importi a qualunque titolo non dovuti;
- ACCERTARE E DICHIARARE preso atto delle violazioni di cui al punto 5 di cui in premessa, la illegittima segnalazione in Centrale Rischi della BA D'LI eseguita dalla in danno degli opponenti in violazione dei principi di CP_2
correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. che ha cagionato agli opponenti un danno ingiusto con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali a titolo di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale;
In ogni caso ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva.
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del decreto ingiuntivo n. 12835/2019 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma depositato il 20 - 21.6.2019 del procedimento rubricato al n. R.G. n. 32815/2019 e per l'effetto revocarlo;
- con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M 55/2014, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato antistatario;
“
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'adito competente Tribunale Ordinario Civile di Roma, disattesa e reietta ogni contraria eccezione deduzione ed istanza, gradatamente pronunciando: in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare improcedibile il presente giudizio di opposizione per il mancato avvio di procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito in via principale respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la opposizione come in atti proposta da e dai Signori , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e con conferma del decreto ingiuntivo opposto (n.
[...] Parte_4
12835/2019 - R.G. 32815/2019) in via subordinata condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, ed i Signori , e al Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento degli importi che risulteranno dovuti a Controparte_1
all'esito del presente giudizio;
[...]
in ogni caso
condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, ed i Signori , e al Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagamento delle spese di giudizio..”
PARTE INTERVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni opportuna declaratoria e respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione:
- respingere le domande degli opponenti, in quanto inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi della BA cedente;
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito azionato in via monitoria nei confronti degli opponenti, per le ragioni ed i titoli illustrati negli scritti difensivi della BA cedente, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero condannare gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della cessionaria del diverso importo, maggiore o minore, che risulterà Controparte_7
dovuto, oltre interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
POSIZIONI DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
In data 26 giugno 2019 l' notificava agli odierni opponenti Controparte_1
ricorso R.G. n. 32815/19 e pedissequo decreto ingiuntivo n. 12835/19 emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma, depositato il 20 – 21.6.2019, con il quale si ingiungeva loro il pagamento in solido ed in favore della ricorrente della somma di
€. 128.021,73, costituente il saldo debitore, alla data del 4 Ottobre 2018, del conto corrente n. 10782. oltre interessi come da domanda al saldo ed oltre spese legali liquidate in €. 2.135,00 per compensi, in €. 406,50 per esborsi, oltre Iva e CPA come per legge;
A sostegno della richiesta, la affermava di essere creditrice della CP_2 [...] della somma di €. 128.021,73 quale saldo debitore alla data del Parte_1
4.10.2018 del conto corrente n. 10782 e che l'esposizione debitoria era garantita da fidejussioni rilasciate dai Sigg.ri e Parte_4 Parte_3 Parte_2
.
[...]
*****
Con atto di citazione notificato in data 2 settembre 2019, Parte_1
unitamente ai signori , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo sopra menzionato, sollevando le seguenti doglianze:
-Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta, in quanto lo stesso veniva emesso sulla base della sola produzione di un estratto conto privo di intestazione, autenticazione e qualsiasi altro elemento formale di validazione, riportante unicamente un saldo di euro 128.021,73, corredato da una sottoscrizione illeggibile e privo di timbro bancario;
rappresentavano che il rapporto riguardava tanto il conto corrente tanto il conto anticipi n. 804;
-Usurarietà del rapporto e conseguente nullità dello stesso ex art. 1815 c.c., atteso che gli opponenti rilevavano che alla data del 3.9.2015 la aveva richiesto il CP_2 versamento di €. 24.893,79 quale saldo debitore del conto corrente 782 nonché €.
52.115,62 a valere sull'apertura di credito in c/c 804 per l'utilizzo del castelletto commerciale (anticipo su fatture) che determinavano un saldo di €. 77.009,41.
Successivamente, con lettera in data 8/6/2016 (cfr. doc. all. n. 5) la CP_2 comunicava la revoca degli affidamenti divenuti medio tempore €. 32.339,68 quale saldo del conto corrente 782 alla data del 6.6.2016 mentre invariata rimaneva l'esposizione del conto anticipi 804 di €. 52.115,52 per un nuovo totale di €.
84.455,30. Pertanto, si doveva ritenere l'applicazione di interessi soprasoglia da accertarsi tramite l'espletanda CTU;
-In tal senso veniva fatta istanza di produzione documentale ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto per tutta la durata del rapporto, dalla cui analisi sarebbe emerso l'applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia usuraria fissata a livello ministeriale, comportando la non debenza degli interessi e legittimando l'eccezione di nullità della relativa clausola ex art. 1815, comma 2, c.c., nonché, per riflesso, la nullità del contratto autonomo di garanzia;
- Presenza di anatocismo e addebito di oneri non pattuiti, da comprovarsi attraverso la stesura di una CTU contabile, che avrebbe evidenziato l'addebito di interessi anatocistici, effetto valuta, commissioni di massimo scoperto (CMS), spese e oneri non validamente pattuiti, sia sul conto corrente n. 782 sia sul conto anticipi n. 804, con determinazione di un TEG (Tasso Effettivo Globale) superiore al tasso soglia, integrando in tal modo l'ipotesi di usura oggettiva per entrambi i rapporti;
-Incertezza, illiquidità e inesigibilità del saldo indicato dalla BA, proprio alla luce dell'applicazione di interessi di natura usuraria da parte dell'Istituto di
Credito, con conseguente illegittimità dell'azione monitoria intrapresa;
-Nullità dei contratti di affidamento nella parte relativa alla pattuizione degli interessi, da dichiararsi alla luce del superamento del TEG rispetto ai tassi soglia via via succedutisi, ai sensi dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p.;
-Violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, nonché illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, con riserva di esercizio di azione di risarcimento danni;
-Estinzione delle fideiussioni per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., in quanto l'obbligazione principale risultava scaduta sin dalla revoca degli affidamenti comunicata dalla in data 8 giugno 2016, senza che CP_2
il creditore avesse tempestivamente proposto istanze contro il debitore entro il termine semestrale previsto, e senza che nei testi delle fideiussioni risultasse alcuna espressa deroga negoziale in tal senso;
le fideiussioni sottoscritte riproducevano lo schema ABI, sanzionato nel 2005 dalla BA d'LI e che la banca, a seguito della lettera del 8.6.2016 di revoca degli affidamenti, solo in data 26.6.2019 instava per il decreto ingiuntivo, con ciò incorrendo nella decadenza di cui all'art. 1957
c.c.;
-Nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, in quanto la clausola contenuta all'art. 5 dei contratti di garanzia risultava sovrapponibile, nella parte iniziale, all'art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust dal Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della
BA d'LI.
*****
Con autonoma comparsa si costituiva l' la quale Controparte_8
contestava integralmente le argomentazioni sviluppate dalla parte opponente, ritenendole infondate in fatto e in diritto. In particolare, venivano articolate le seguenti eccezioni e deduzioni:
-In via preliminare, la convenuta eccepiva l'improcedibilità del giudizio, rilevando che la controversia aveva ad oggetto rapporti derivanti da contratti bancari e che, pertanto, avrebbe dovuto essere preceduta dall'esperimento del procedimento di
mediazione obbligatoria. Poiché gli opponenti non avevano attivato detto procedimento, si sosteneva l'improcedibilità dell'opposizione allo stato degli atti;
-Con riferimento alle doglianze avversarie circa la carenza di prova scritta del credito vantato, tale eccezione era infondata in quanto la era legittimata a CP_2
richiedere un decreto ingiuntivo sulla base di un estratto delle proprie scritture contabili certificato conforme, documento effettivamente prodotto nel ricorso per ingiunzione;
Inoltre, in assenza di contestazioni specifiche, doveva ritenersi che la società
[...]
avesse ricevuto regolarmente gli estratti conto periodici inviati Parte_1
dalla secondo quanto previsto dal contratto di conto corrente, il quale CP_2
disponeva che, in mancanza di reclamo scritto entro 60 giorni dalla ricezione, gli estratti conto si intendevano senz'altro approvati dal cliente.
-Quanto alla contestazione relativa alla mancata produzione del contratto di apertura di credito, la convenuta depositava in giudizio il contratto di finanziamento di portafoglio commerciale relativo al c/c n. 10782, sottoscritto in data 16 giugno 2009, nonché il contratto di apertura di credito a revoca per l'importo di € 20.000,00 e il commerciale per € 100.000,00. Parte_5
-Relativamente alla contestazione delle fideiussioni prestate dai signori Parte_2
, e si evidenziava che i fideiussori
[...] Parte_3 Parte_4 avevano formalmente rinunciato a ricevere l'informativa precontrattuale, circostanza che escludeva la rilevanza dell'eccezione formulata.
-Quanto all'asserita decadenza dal diritto di escutere le garanzie ex art. 1957 c.c., la
BA evidenziava che le fideiussioni rilasciate risultavano strutturate come garanzie a prima richiesta, contenenti l'impegno del fideiussore a provvedere al pagamento, a semplice richiesta scritta, di tutte le somme dovute per capitale, interessi, spese e accessori. In tal modo, risultava preclusa ai garanti la possibilità di opporre le eccezioni previste dall'art. 1957 c.c., in quanto inapplicabili alla specifica natura delle garanzie in questione.
-Quanto all'asserita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, i contratti oggetto di causa costituivano fideiussioni specifiche e limitate, non fideiussioni omnibus, con la conseguenza che non risultava pertinente il richiamo, da parte avversaria, al provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI e
alla giurisprudenza sviluppatasi in relazione allo schema ABI, attinente a tipologie contrattuali differenti.
-In merito alle ulteriori doglianze concernenti l'applicazione di interessi asseritamente usurari e anatocistici, tali affermazioni risultavano del tutto generiche e prive di supporto probatorio.
*****
Alla prima udienza veniva dichiarato il decesso della sig.ra , Parte_2
avvenuto in data 11 febbraio 2020, con conseguente interruzione del giudizio. Il procedimento veniva riassunto in data 4 agosto 2020 da dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra anche in qualità di erede della Parte_4 Parte_3
defunta. La prosecuzione era fissata per il 25 gennaio 2021 in trattazione scritta.
All'esito, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva l'avvio del procedimento di mediazione, rinviando per la verifica al 7 giugno 2021.
Parte Nelle more, il credito azionato in via monitoria da eniva ceduto a CP_7
[...]
interveniva formalmente in giudizio con atto del 23 marzo 2021, per il
[...] tramite della mandataria chiedendo l'estromissione Controparte_5
Parte di e richiamandone integralmente le difese. La mediazione si concludeva negativamente con verbale in pari data. Gli opponenti contrastavano la richiesta di estromissione.
Con provvedimento del 28 ottobre 2021, il Giudice, sciogliendo la riserva, rigettava tutte le richieste istruttorie, ritenendole superflue in quanto la controversia atteneva esclusivamente a profili giuridici, e dichiarava la causa matura per la decisione, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 giugno
2022, invitando le parti al deposito del foglio di conclusioni.
A seguito di ulteriori rinvii a causa del trasferimento del giudice titolare, la causa veniva posta in trattazione scritta per l'udienza dell'8 novembre 2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da dal sig. e dalla Parte_1 Parte_4
sig.ra anche in qualità di erede della defunta è Parte_3 Parte_2
infondata per i motivi che seguono.
1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss.
c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
***
Ciò posto, l ha chiesto ed ottenuto il predetto Controparte_1 decreto per il pagamento della somma di € 128.021,73 a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 10782, intrattenuto con la società e Parte_1
garantito da , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
Gli opponenti hanno, invece, contestato la debenza delle somme ingiunte stante: la carenza di prova scritta del credito azionato;
la nullità delle fideiussioni prestate dai
garanti per violazione della normativa antitrust;
l'intervenuta decadenza dal termine ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori e la vessatorietà della clausola con cui si deroga alla suddetta norma;
che, per le suesposte ragioni, sussisteva il diritto di essi opponenti a sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché al risarcimento dei danni in favore del concludente.
Vale osservare che non è stata disposta l'estromissione posto che la domanda insita nell'opposizione comportava l'eventuale accertamento di indebite trattenute da parte della banca, che la cessionaria del credito non sarebbe stata CP_7
legittimata a sostenere, essendo essa subentrata, appunto, solo nel lato attivo del rapporto contrattuale e non in quello passivo. La domanda di estromissione deve, quindi, essere rigettata.
2- Sulla cessione del credito, l'intervento della cessionaria e la titolarità del credito
In via preliminare, deve affrontarsi la questione della titolarità del credito in capo alla cessionaria. Gli opponenti hanno eccepito infatti la carenza di titolarità in capo alla cessionaria per la mancata produzione del contratto di cessione.
Tale assunto non merita accoglimento, atteso che la legittimazione viene provata con il deposito dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12/12/2020 nonché con la lista dei rapporti ceduti.
Ed invero, nel caso di cessioni in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che reca l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica numerazione di ciascuno dei rapporti ceduti allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. La cessione ha riguardato, in effetti, tutti i crediti denominati in euro e classificati a sofferenza, il cui debitore principale è una persona giuridica con sede in LI dal 1960 al 2019. L'ampia categoria senz'altro consente di affermare che rientra nella cessione anche il rapporto dedotto in giudizio. Inoltre, dall'avviso risulta che “I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine
uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto.
Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https:// ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-BA.aspx fino alla loro estinzione”, senza che gli opponenti abbiano eccepito di non avere potuto riscontrare il proprio identificativo.
3 – Sulla carenza di prova scritta del credito
Orbene, il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto. Ed in ogni caso, occorre evidenziare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", prevede che:
"la BA d'LI e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
La norma viene applicata nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e
1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale.
Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. Quanto affermato, è in linea con la giurisprudenza di legittimità prevalente, secondo la quale la banca nella fase monitoria può "produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB", vale a dire il documento contenente le indicazioni dell'ultimo estratto conto di chiusura (Cass. n. 9695 del 3 maggio 2011).
Tuttavia, nel caso concreto l'intervenuta ha assolto al proprio onere CP_5
probatorio in fase di giudizio di opposizione, depositando con la seconda memoria tutta la documentazione rilevante1, in particolare, gli estratti conto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi pertanto infondata l'eccezione di carenza di prova scritta del credito, avendo la ampiamente CP_2
provato il rapporto negoziale tra le parti e dato conto delle modalità di formazione del debito preteso, oggetto di ingiunzione.
4- Sulla genericità delle contestazioni relative a indebite competenze o condizioni non pattuite
La doglianza degli opponenti relativa all'asserita applicazione di interessi usurari non è assistita da idoneo supporto allegativo né probatorio. Parte opponente si è 1 -contratto di conto corrente n. 782 stipulato in data 13.5.2009, contenente tutte le Part pattuizioni (cfr. doc. n. 5 fascicolo documentazione UBI: contratto di portafoglio commerciale fino a € 40.000, stipulato in data 16.6.2009, contenete il documento di sintesi con indicazione di tutte le Part condizioni (cfr. doc. n. 3 fascicolo
- concessione, in data 12.11.2009, di apertura di credito di € 20.000 ed aumento portafoglio commerciale ad € 100.000, con estensione delle condizioni pattuite in Part precedenza (cfr. doc. n. 3 fascicolo
- aumento, in data 3.7.2012, del portafoglio commerciale ad € 130.000, con Part estensione delle condizioni pattuite in precedenza (cfr. doc. n. 3 fascicolo
- conferma, in data 20.3.2014, del portafoglio commerciale di € 130.000, con Part estensione delle pattuizioni pattuite in precedenza (cfr. doc. n. 3 fascicolo
- riduzione, in data 6.10.2014, del portafoglio commerciale ad € 50.000, con modifica Part delle pattuizioni (cfr. doc. n. 3 fascicolo
- garanzie autonome rilasciate dai sig.ri e Parte_4 Parte_3 Parte_2 Part
(cfr. doc. n. 5 fascicolo
[...] Documentazione Prelios:
7. contratto di conto corrente n. 782 del 13.5.2009;
8. contratto apertura di credito € 15.000 del 16.6.2009;
9. contratto conto anticipi n. 804 del 16.6.2009;
10. contratto portafoglio commerciale del 16.6.2009;
11. apertura credito € 20.000 e aumento portafoglio del 12.11.2009;
12. contratto portafoglio commerciale del 23.8.2011;
13. aumento portafoglio a € 130.000 del 3.7.2012;
14. conferma portafoglio € 130.000 del 20.3.2014;
15. recesso apertura credito € 20.000 del 6.10.2014;
16. riduzione portafoglio a € 50.000 del 6.10.2014;
17. documento di sintesi portafoglio commerciale del 6.10.2014;
18. contratto apertura di credito € 20.000 dell'11.3.2015;
19. apertura di credito a rientro non rotativo € 87.826,56 del 1.12.2016
20. costituzioni in mora inviate nel 2018;
21. garanzia Di;
Parte_2
22. CP_9 Parte_3
23. ; Controparte_10
24. estratti conto e scalari del c/c n. 782 dall'accensione al passaggio a sofferenza;
25. estratti conto anticipi n. 804.
limitata ad affermazioni del tutto generiche, demandando l'accertamento della pretesa usurarietà alla consulenza tecnica d'ufficio, la quale, in assenza di allegazioni puntuali, assumerebbe carattere meramente esplorativo, in contrasto con i principi consolidati in tema di onere della prova.
Secondo la giurisprudenza prevalente, in materia di interessi usurari il debitore ha l'onere di indicare quale tasso ritiene sia stato concretamente applicato, a quale rapporto contrattuale si riferisca, in quali periodi si sia verificato il superamento della soglia d'usura, e di allegare i criteri di calcolo utilizzati nonché i valori dei tassi soglia applicabili nei singoli trimestri (cfr. Trib. Roma,
20.02.2019, n. 3869). Nulla di tutto ciò è stato fatto. Né può ritenersi sufficiente la richiesta di ammissione di CTU econometrica che non può dunque essere accolta, trattandosi, come detto, di una consulenza esplorativa inammissibile in mancanza di specifiche e circostanziate allegazioni.
5- Sulla natura delle fideiussioni stipulate dai sigg.ri , Parte_2 Pt_3
[...] Parte_4
Occorre altresì rigettare la prospettazione di parte ingiungente che ritiene la garanzia rilasciata “un contratto autonomo di garanzia” che impedirebbe al garante di opporre le eccezioni proprie del debitore. Ed invero, agli atti, diversamente da quanto prospettato dalla BA UBI, figura un contratto di fideiussione omnibus a
“prima richiesta”.
Come è noto, la fideiussione omnibus a prima richiesta - ove non si traduca in un contratto autonomo di garanzia con clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” - fa riferimento alla tempistica dell'adempimento ('immediatamente a semplice richiesta scritta') e va intesa quale clausola “solve et repete”. Infatti, in termini generali, il dato essenziale che caratterizza il contratto autonomo di garanzia è
l'assenza di un rapporto di accessorietà della garanzia (viceversa presente nella fideiussione in modo più o meno intenso), integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945
c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 23900/2006) e la conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre al garante tali eccezioni successivamente al
pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass. 23.06.2009, n. 14621; Cass.
17.01.2008, n. 903; Cass. 31.07.2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore
(Cass. 17.06.2013, n. 15108). Nella fideiussione 'a prima richiesta', ove sia prevista la clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1 c.c., deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione, dovendosi ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente. Si tratta, quindi di una legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., con conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che occorra che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Orbene, trattasi, nel caso di specie, di una fideiussione omnibus a prima richiesta, posto che non si deduce l'assenza della possibilità di opporre le eccezioni del debitore;
permane, quindi, il vincolo di accessorietà con la peculiarità che risulta sufficiente la richiesta anche non giudiziale al debitore, per conservare il credito nei confronti del fideiussore.
Nel caso concreto, fin dalla missiva del 03.09.2015, richiamata dagli stessi opponenti, anche ai fideiussori era stato richiesto l'immediato rientro, dando conto che in assenza la banca avrebbe proceduto al recupero anche giudiziale del credito.
Con successiva missiva del 08.06.2016, veniva comunicata la revoca degli
affidamenti, intimando l'immediato rientro, a pena di passaggio a sofferenza e con conseguente segnalazione alla Centrale Rischi. Ne consegue che alcuna valida eccezione di decadenza può essere svolta dagli opponenti.
Peraltro, la clausola sopraddetta è l'unica riprodotta delle tre clausole viziate per contrasto alla pronuncia della BA di LI del 2005. Come si è argomentato, trattandosi di fideiussione a prima richiesta, comunque è sufficiente la diffida stragiudiziale.
6 – Nullità delle fideiussioni in contrasto con la normativa antitrust
L'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni perché in contrasto con la normativa antitrust e in particolar modo con quanto disposto dalla BA d'LI con provvedimento n. 55 del 02.05.2005.
A tal proposito a norma della L. n. 287 del 1990, art. 2: "1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
(...).
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
Come è ben noto, il provvedimento della BA d'LI ha disposto che gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, mentre ha ritenuto le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultavano lesive della concorrenza.
Si tratta delle seguenti clausole: a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla
banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".
Orbene, il provvedimento della BA d'LI ha ritenuto che tali clausole potessero costituire violazione della libera concorrenza in quanto hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e di atti estintivi della stessa.
Il presupposto della violazione della normativa antitrust è l'applicazione uniforme degli schemi predisposti dalla ABI nel 2003.
A seguito di un'evoluzione giurisprudenziale che inizialmente negava qualsiasi legittimazione al fideiussore o cliente finale (Cass., 09/12/2002, n. 17475), per poi riconoscere una tutela solo risarcitoria (Cass., 11/06/2003, n. 9384), si è andato affermando un orientamento ormai predominante che riconosce una tutela reale al fideiussore – cliente finale che viene limitato nelle proprie scelte negoziali da un'intesa anticoncorrenziale a monte.
E' risaputo che, sul fronte della tutela reale, la tesi della nullità totale del contratto sia ora recessiva per diversi ordini di ragioni. Ed invero, anche a prescindere dalle critiche mosse a siffatta impostazione - sotto i diversi profili della inconfigurabilità di un collegamento negoziale tra intesa e fideiussione, della non ravvisabilità di un vizio della causa o dell'oggetto, ecc. -, è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla L. n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato di Roma) ad escludere l'adeguatezza del rimedio in questione.
E' di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono integralmente nulli - come rilevato da autorevole dottrina - esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come
nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle.
Quest'ultimo e', invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece - come nel caso concreto ha affermato il provvedimento della BA d'LI n. 55 del 2005 - pienamente valide.
(Cassazione civile sez. un. - 30/12/2021, n. 41994).
Avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e segg., e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite (Cass., 26/09/2019, n.
24044). L'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n.
11673).
Detto questo, la riproduzione congiunta delle tre clausole derogatorie dall'archetipo civilistico della fideiussione costituisce presunzione juris tantum della violazione anticoncorrenziale, pur potendo la banca dare prova che le dette clausole siano state oggetto di trattativa individuale o che le stesse non siano più imposte in modo uniforme.
Orbene, detto questo, nel caso di specie, nella fideiussione omnibus azionata non ricorrono le clausole censurate dalla BA d'LI con la delibera n. 55/2005.
Ebbene, relativamente alle clausole di cui agli artt. 2 e 8 dello schema censurato, non è dato rintracciare nella fideiussione azionata alcuna delle disposizioni ivi contenute.
Del pari, l'art. 5 del contratto (I diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”) prevede una versione ridotta della clausola ABI.
È, quindi, evidente che in questo caso non si rinviene la medesima disposizione censurata e la mancanza della riproduzione delle altre due clausole di reviviscenza e di sopravvivenza esclude la rilevanza della questione di nullità come prospettata.
7- Sulla segnalazione alla Centrale Rischi
Anche la censura relativa alla presunta illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi della BA d'LI è infondata. Come si evince dalla documentazione prodotta in atti, la banca aveva preventivamente concesso alla debitrice un piano di rientro, aveva comunicato che in mancanza dell'adempimento vi sarebbe stata la segnalazione a sofferenza, risultando dunque rispettata la normativa di settore e i principi di correttezza e buona fede contrattuale.
8- Conclusioni
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Le fideiussioni non possono ritenersi estinte ai sensi dell'art. 1957 c.c., né risultano configurabili profili di nullità assoluta riconducibili alla disciplina antitrust in assenza della prova di utilizzo del modulo ABI. Le doglianze in materia di usura sono carenti sotto il profilo dell'onere allegativo e le richieste istruttorie formulate non possono essere accolte, trattandosi di richieste meramente esplorative. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta da (C.F. Parte_1
), – anche in qualità di erede P.IVA_1 Parte_4 Parte_3
di - avverso il decreto ingiuntivo n. 12835/19 emesso dal Parte_2
Tribunale Ordinario di Roma, depositato il 20 – 21.6.2019.
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
3) AN (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_4
– anche in qualità di erede di - al Parte_3 Parte_2
pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di
[...]
[...]
[...]
[...]
(CF: ), cui è succeduta nel solo credito Controparte_11 P.IVA_2
(C.F. ), e per essa quale mandataria, che Controparte_7 P.IVA_4 CP_5 liquida in € 11.300 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Roma, in data 09.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Pigozzo