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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/10/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2048 del 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marcello Campagnuolo, Parte_1
presso cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Fabrizio Giordano, Controparte_1
presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione consensuale e divorzio congiunto».
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.24, , premesso di aver contratto in data 13 Parte_1
settembre 2002 matrimonio con la resistente, adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale, alle condizioni meglio indicate in ricorso.
pagina 1 di 3 Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva dichiararsi separazione personale e insisteva per le conclusioni meglio precisate in atti.
Con sentenza del 6 marzo 2025 veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Nelle more del procedimento le parti manifestavano la volontà di voler raggiungere un accordo e il procedimento veniva quindi rinviato al fine di consentire il deposito di un accordo.
Con atto del 14.7.25 il PM espremeva parere favorevole.
Le condizioni congiunte - con particolare riferimento al mantenimento della resistente - possono esser recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le statuizioni economiche, anche con riferimento al godimento della casa familiare, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affiche questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.l9, 2° comma, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito del1a indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 413-bis.51, 2° comma, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
II Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
pagina 2 di 3 1) omologa le condizioni di separazione di cui all'accordo depositato il 9 maggio 2025 per quanto riguarda gli obblighi di mantenimento tra i coniugi e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) prende atto delle u1teriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) spese di lite al definitivo.
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Benevento, 30 settembre 2025
Il Presidente
Il Giudice rel.
dott.ssa Enrica Nasti
dott.ssa Floriana Consolante
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2048 del 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marcello Campagnuolo, Parte_1
presso cui elettivamente domicilia
ricorrente
E
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Fabrizio Giordano, Controparte_1
presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione consensuale e divorzio congiunto».
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.6.24, , premesso di aver contratto in data 13 Parte_1
settembre 2002 matrimonio con la resistente, adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale, alle condizioni meglio indicate in ricorso.
pagina 1 di 3 Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva dichiararsi separazione personale e insisteva per le conclusioni meglio precisate in atti.
Con sentenza del 6 marzo 2025 veniva dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Nelle more del procedimento le parti manifestavano la volontà di voler raggiungere un accordo e il procedimento veniva quindi rinviato al fine di consentire il deposito di un accordo.
Con atto del 14.7.25 il PM espremeva parere favorevole.
Le condizioni congiunte - con particolare riferimento al mantenimento della resistente - possono esser recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le statuizioni economiche, anche con riferimento al godimento della casa familiare, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affiche questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.l9, 2° comma, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito del1a indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 413-bis.51, 2° comma, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
II Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
pagina 2 di 3 1) omologa le condizioni di separazione di cui all'accordo depositato il 9 maggio 2025 per quanto riguarda gli obblighi di mantenimento tra i coniugi e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) prende atto delle u1teriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) spese di lite al definitivo.
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo.
Così deciso in Benevento, 30 settembre 2025
Il Presidente
Il Giudice rel.
dott.ssa Enrica Nasti
dott.ssa Floriana Consolante
pagina 3 di 3