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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/07/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 4.06.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10721/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Amleto Cazzaniga RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della pensione ordinaria di invalidità o dell'assegno ordinario di invalidità.
Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione dell'anamnesi lavorativa e del quadro patologico.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “Il Sig. Per_1 Parte_1
è affetto dalle seguenti infermità: RCU in stabile remissione clinica. Pregressi interventi per
[...] fistola perianale. Ipertensione arteriosa in trattamento. Discopatia lombare. Eccesso ponderale. Lo stato di deficit di validità NON è tale da determinare una capacità lavorativa ridotta a meno di un
pagina 1 di 2 terzo nella propria occupazione e in quelle confacenti per cui si ritiene che NON possa essere riconosciuto l'assegno ordinario d'invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84”.
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti al C.T.U., il dott. ha così esposto: “L'ultimo Per_1 documento, in ordine di tempo, relativo alla patologia gastro-intestinale, certifica una remissione clinica e quindi non si comprende come la patologia produca “come effetto collaterale” (in realtà trattasi di sintomatologia) “continue scariche intestinali con perdite di sangue;
e non solo, non consente l'assunzione di farmaci in quanto questi procurano incendi sanguinamenti alle ulcere intestinali”. In sede di visita (si rimanda all'elaborato) il ricorrente ha riferito la presenza di 1-2 scariche/die senza perdita di sangue e il netto miglioramento della sintomatologia negli ultimi due anni con significativo incremento ponderale. Non vi è infatti alcuna certificazione che attesti il peggioramento del quadro clinico a differenza di quanto sostenuto dal Legale che probabilmente ha meglio approfondito la questione. Non mi soffermo sulle altre patologie la cui incidenza funzionale è pressoché nulla (si rimanda all'esame obiettivo e alla certificazione in atti) … In considerazione delle su esposte controdeduzioni, si confermano le conclusioni già formulate nell'elaborato peritale ribadendo che le patologie non incidono in maniera sostanziale (in misura maggiore di 2/3) sulla propria occupazione (bracciante agricolo) e sulle occupazioni confacenti”.
Orbene, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez.
Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4.06.2025 LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 4.06.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 10721/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Amleto Cazzaniga RICORRENTE Parte_1
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della pensione ordinaria di invalidità o dell'assegno ordinario di invalidità.
Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione dell'anamnesi lavorativa e del quadro patologico.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. ha accertato che: “Il Sig. Per_1 Parte_1
è affetto dalle seguenti infermità: RCU in stabile remissione clinica. Pregressi interventi per
[...] fistola perianale. Ipertensione arteriosa in trattamento. Discopatia lombare. Eccesso ponderale. Lo stato di deficit di validità NON è tale da determinare una capacità lavorativa ridotta a meno di un
pagina 1 di 2 terzo nella propria occupazione e in quelle confacenti per cui si ritiene che NON possa essere riconosciuto l'assegno ordinario d'invalidità ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84”.
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti al C.T.U., il dott. ha così esposto: “L'ultimo Per_1 documento, in ordine di tempo, relativo alla patologia gastro-intestinale, certifica una remissione clinica e quindi non si comprende come la patologia produca “come effetto collaterale” (in realtà trattasi di sintomatologia) “continue scariche intestinali con perdite di sangue;
e non solo, non consente l'assunzione di farmaci in quanto questi procurano incendi sanguinamenti alle ulcere intestinali”. In sede di visita (si rimanda all'elaborato) il ricorrente ha riferito la presenza di 1-2 scariche/die senza perdita di sangue e il netto miglioramento della sintomatologia negli ultimi due anni con significativo incremento ponderale. Non vi è infatti alcuna certificazione che attesti il peggioramento del quadro clinico a differenza di quanto sostenuto dal Legale che probabilmente ha meglio approfondito la questione. Non mi soffermo sulle altre patologie la cui incidenza funzionale è pressoché nulla (si rimanda all'esame obiettivo e alla certificazione in atti) … In considerazione delle su esposte controdeduzioni, si confermano le conclusioni già formulate nell'elaborato peritale ribadendo che le patologie non incidono in maniera sostanziale (in misura maggiore di 2/3) sulla propria occupazione (bracciante agricolo) e sulle occupazioni confacenti”.
Orbene, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez.
Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 4.06.2025 LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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