Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Antonietta Savino Presidente rel. dott. Daniele Colucci Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 21 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3135 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
nella qualità di genitore del minore Parte_1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Pisacane Carmela, presso
[...] la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Direzionale isola G/7
APPELLANTE
E
in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano, con cui elettivamente domicilia in Napoli, via De Gasperi n.55
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17/12/23, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.4138/23, pubblicata il 19/6/23, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l'irripetibilità dell'indebito assistenziale relativo al periodo da ottobre 2020 al 24/3/21, rigettando la domanda per la restante parte, con compensazione delle spese di lite.
L'appellante, nel reiterare le difese di primo grado, ha sostenuto l'irripetibilità delle somme erogate stante la sua buona fede e la non addebitabilità dell'indebito; in ogni caso ha dedotto che andavano restituiti solo i ratei assistenziali maturati dopo la comunicazione del provvedimento di revoca del 5/6/22, dolendosi
Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del CP_1 gravame per i motivi di cui alla memoria difensiva.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato.
Nella fattispecie concreta non si discute dell'esistenza dell'indebito, formatosi a seguito della visita di revisione a cui è stato sottoposto il figlio dell'odierno appellante (cfr verbale sanitario del 24 marzo 2021), all'esito della quale è stato escluso il diritto del minore all'indennità di frequenza in godimento fino a quel momento.
Ciò nonostante la prestazione non riconosciuta in sede sanitaria è stata pagata dall' anche per il periodo successivo a tale visita CP_1 fino a giugno 2022, in cui non sussisteva il requisito sanitario.
La res controversa riguarda la ripetibilità da parte dell' CP_1 dell'indebito assistenziale.
Va, pertanto, ribadito, in questa sede del gravame, il consolidato principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “In materia di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, dalla data della visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica” (cfr Cass. 23/12/2010 n. 26096, Cass. sez. lav. 3/8/2012 n. 13963, n.26162 del 2016, Cass. 34013/2019 e più recentemente Cass. 2023/248).
Alla vicenda in esame non possono, dunque, applicarsi le norme previste per la diversa fattispecie dell'indebito previdenziale (in particolare l'art. 52 della l.88/89: si tratta, infatti, di disposizioni che -integrando eccezioni al principio generale della ripetibilità dell'indebito formulato dal codice civile nell'art. 2033 c.c..– non possono trovare applicazione oltre lo stretto ambito cui sono dedicate, neanche facendo ricorso all'analogia.
La disciplina dell'indebito oggetto di causa va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. In base a questi principi, pienamente condivisi dal collegio, è evidente l'infondatezza dei motivi di censura fatti valere, che fanno leva esclusivamente sulla buona fede del percettore dei ratei assistenziali non spettanti, del tutto irrilevante ai fini in oggetto.
Dunque, sicuramente non erano dovuti, come già affermato dal Tribunale, i ratei dell'indennità di frequenza dal 25 marzo 2021 in poi, di cui alla richiesta dell' di giugno 2022, tanto più che CP_1 l'impugnante aveva anche ricevuto la notifica del verbale della visita di revisione attestante la perdita del requisito sanitario e del diritto alla prosecuzione della prestazione.
Per le suesposte ed assorbenti considerazioni l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata anche in punto di spese di lite del grado correttamente compensate atteso il limitato accoglimento della domanda di primo grado.
Anche le spese di lite del presente grado si compensano attesi i motivi della decisione.
Ratione temporis è applicabile alla fattispecie il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 21/2/2025
Il Presidente est.