Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 25
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso per assenza di prova dell'accertamento

    La Corte ha ritenuto che gli elementi presuntivi offerti dall'Agenzia delle Entrate fossero plurimi e che la società ricorrente non avesse provato la mancata emissione della fattura e il mancato pagamento.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che la società ricorrente non avesse provato la mancata emissione della fattura e il mancato pagamento. Il modello di fatturazione è stato ritenuto analogo ad altri utilizzati dalla società. Si presume incassati i corrispettivi relativi a una fattura emessa, laddove il professionista non sia in grado di dimostrare il contrario. La società belga destinataria della fattura l'ha inserita in contabilità. La fattura in contestazione era verosimilmente a saldo degli acconti. L'incriminazione internazionale della società destinataria della fattura non è motivo valido per la mancata contabilizzazione, né impedisce alla ricorrente di operare con altre società del gruppo. La lettura del contratto del 14.11.2017 esclude l'eccezione legata all'impossibilità di fatturare acconti.

  • Rigettato
    Richiesta di rideterminazione delle sanzioni

    Le sanzioni sono state applicate correttamente e le mitigazioni non rientrano nella disciplina in corso per l'anno 2019.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca
    Numero : 25
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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