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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO MA, Presidente
GIAMBASTIANI LV, LA
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N 3 - Loc Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101820 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101820 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 253/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorrente_1 srl avverso avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava, per il periodo di imposta 2019, ai fini Ires, un reddito d'impresa pari ad € 1.695.280,00=, ai fini Irap, un valore di produzione lorda pari ad € 1.708.103, e, ai fini IVA, maggiori operazioni pari ad € 1.500.000,00=, determinando maggiori imposte, sanzioni ed interessi. La ricorrente eccepisce:
- L'illegittimità dell'avviso, per assenza di prova dell'accertamento;
- La radicale infondatezza, nel merito, della pretesa impositiva.
In subordine, chiede la rideterminazione delle sanzioni amministrative. Conclude, in via principale, per l'annullamento/revoca dell'atto, per erronei presupposti accertativi. In via subordinata, la rideterminazione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate contestava alla ricorrente società la omessa contabilizzazione di ricavi derivanti da una presunta fattura, emessa per un imponibile di € 1.500.000,00=, esente IVA, ex-art. 7 ter D.P.R. n. 633/72. La fattura (doc. 4), apparentemente emessa proprio da Ricorrente_1 verso Società_1, numerata 2019/008, avente ad oggetto il saldo, asseritamente era dovuta alla ricorrente, per l'anno 2018, in adempimento del contratto di collaborazione sottoscritto il 14.10.2017. Tale fattura non è, assolutamente, riferibile alla Ricorrente_1, secondo la società ricorrente. In sede di accertamento per adesione, la ricorrente ha fornito chiarimenti e memorie per sostenere l'estraneità della fattura, ma senza esito La riferibilità della fattura alla Ricorrente_1 deriva, secondo l'Ufficio, dalla mancata contabilizzazione di pagamento a saldo, per il contratto di collaborazione stipulato con Società_1. L'Ufficio non ha fornito prova per affermare l'emissione della fattura da parte di Ricorrente_1, né, comunque, che Ricorrente_1 abbia ricevuto il pagamento. Il modello di fatturazione è, anche, diverso da quello utilizzato da Ricorrente_1. La società Società_1 è stata sottoposta ad incriminazione internazionale per riciclaggio, corruzione, abuso di beni societari etc., reati riconducibili a fatti avvenuti nel 2015. L'incriminazione è tuttora in corso. Chiede, in via principale, annullare/revocare in ogni sua parte l'avviso di accertamento, in via subordinata, annullare, ovvero rideterminare le sanzioni amministrative irrogate nella misura di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e controdeduce, respingendo, in toto, tutto quanto dedotto e prodotto e-adverso. La ricorrente società svolge attività di procacciatori di affari. L'Agenzia confuta, puntualmente, quanto dedotto ex-adverso, sia nel merito, che riguardo alle sanzioni.
Il 27.01.2026, la ricorrente deposita memoria, ex-art. 32, D.lgs. n. 546/92, con la quale ribadisce le proprie precedenti difese, che si riassumono, sostanzialmente, nel mancato assolvimento dell'onere probatorio. La pretesa, a giudizio della ricorrente società, non è, pertanto, provata. Insiste nelle precisate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminate le deduzioni e produzioni delle parti, rileva che gli elementi presuntivi offerti dall'Agenzia, seppur semplici, sono plurimi, mentre la società ricorrente non ha provato la mancata emissione della fattura e il mancato pagamento. Il modello, utilizzato per la fattura in contestazione, è analogo a quello utilizzato anche per altre fatture e, dunque, non condivisibile il rilievo, di parte ricorrente, in merito. Per principio generale, si presumono incassati i corrispettivi relativi a una fattura emessa dal professionista, laddove questi non sia in grado di dimostrare il contrario. La società belga, destinataria della fattura, l'ha inserita in contabilità e risulta la trasmissione alla stessa. Nel 2018 sono state emesse n.
8 fatture di acconto e tre fatture per rimborso spese. Quindi, la fattura n. 8/2019, non contabilizzata, era verosimilmente a saldo degli acconti. Le sanzioni sono applicate correttamente e mitigazioni non rientrano nella disciplina in corso per l'anno 2019. Vale osservare, anche, il contesto in cui la vicenda si colloca. La ricorrente Ricorrente_1, mandataria per attività di intermediazione della Società_1, non ha contabilizzato, nell'anno 2019, tra le provvigioni attive, e più in generale tra i ricavi, alcuna fattura, né a titolo di acconto, né a titolo di saldo. Non è plausibile la mancata contabilizzazione della fattura per timore di trovarsi coinvolta in uno scandalo internazionale, risalente a fatti di anni precedenti. L'incriminazione dell'intero gruppo societario ”Società_1” non ha impedito alla ricorrente, fra l'altro, di continuare ad operare con altre società del gruppo. Si ribadisce, comunque, che il sollevato motivo di mancato incasso della fattura non è significativo. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo;
tuttavia, ai sensi del successivo comma
4 del citato articolo, è, altresì, possibile che la fattura venga emessa indipendentemente dal pagamento del corrispettivo e, in tal caso, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato alla data della fattura. Quindi, si presumono incassati i corrispettivi relativi ad una fattura, emessa dal professionista, laddove quest'ultimo non sia in grado di mostrare il contrario. Una corretta lettura del contratto del 14.11.2017 consente, poi, di respingere, anche, l'eccezione legata alla impossibilità di fatturare alla Società_1 acconti, ma solo costi e spese. In ogni caso, la fattura in questione è, dunque, a tutti gli effetti a saldo e l'importo fatturato è rispondente, anche, alle normali pratiche commerciali, nell'ambito delle intermediazioni internazionali. In conclusione, la società ricorrente non ha provato la dedotta estraneità alla emissione della fattura.
La Corte, alla luce di quanto dedotto e motivato, rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Lucca, le spese del giudizio, che liquida in € 10.000,00=, per compensi.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 10.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Lucca.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO MA, Presidente
GIAMBASTIANI LV, LA
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 253/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N 3 - Loc Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101820 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101820 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 23/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso n. 253/2025
Fatto e motivi della decisione
Ricorrente_1 srl avverso avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava, per il periodo di imposta 2019, ai fini Ires, un reddito d'impresa pari ad € 1.695.280,00=, ai fini Irap, un valore di produzione lorda pari ad € 1.708.103, e, ai fini IVA, maggiori operazioni pari ad € 1.500.000,00=, determinando maggiori imposte, sanzioni ed interessi. La ricorrente eccepisce:
- L'illegittimità dell'avviso, per assenza di prova dell'accertamento;
- La radicale infondatezza, nel merito, della pretesa impositiva.
In subordine, chiede la rideterminazione delle sanzioni amministrative. Conclude, in via principale, per l'annullamento/revoca dell'atto, per erronei presupposti accertativi. In via subordinata, la rideterminazione delle sanzioni. L'Agenzia delle Entrate contestava alla ricorrente società la omessa contabilizzazione di ricavi derivanti da una presunta fattura, emessa per un imponibile di € 1.500.000,00=, esente IVA, ex-art. 7 ter D.P.R. n. 633/72. La fattura (doc. 4), apparentemente emessa proprio da Ricorrente_1 verso Società_1, numerata 2019/008, avente ad oggetto il saldo, asseritamente era dovuta alla ricorrente, per l'anno 2018, in adempimento del contratto di collaborazione sottoscritto il 14.10.2017. Tale fattura non è, assolutamente, riferibile alla Ricorrente_1, secondo la società ricorrente. In sede di accertamento per adesione, la ricorrente ha fornito chiarimenti e memorie per sostenere l'estraneità della fattura, ma senza esito La riferibilità della fattura alla Ricorrente_1 deriva, secondo l'Ufficio, dalla mancata contabilizzazione di pagamento a saldo, per il contratto di collaborazione stipulato con Società_1. L'Ufficio non ha fornito prova per affermare l'emissione della fattura da parte di Ricorrente_1, né, comunque, che Ricorrente_1 abbia ricevuto il pagamento. Il modello di fatturazione è, anche, diverso da quello utilizzato da Ricorrente_1. La società Società_1 è stata sottoposta ad incriminazione internazionale per riciclaggio, corruzione, abuso di beni societari etc., reati riconducibili a fatti avvenuti nel 2015. L'incriminazione è tuttora in corso. Chiede, in via principale, annullare/revocare in ogni sua parte l'avviso di accertamento, in via subordinata, annullare, ovvero rideterminare le sanzioni amministrative irrogate nella misura di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e controdeduce, respingendo, in toto, tutto quanto dedotto e prodotto e-adverso. La ricorrente società svolge attività di procacciatori di affari. L'Agenzia confuta, puntualmente, quanto dedotto ex-adverso, sia nel merito, che riguardo alle sanzioni.
Il 27.01.2026, la ricorrente deposita memoria, ex-art. 32, D.lgs. n. 546/92, con la quale ribadisce le proprie precedenti difese, che si riassumono, sostanzialmente, nel mancato assolvimento dell'onere probatorio. La pretesa, a giudizio della ricorrente società, non è, pertanto, provata. Insiste nelle precisate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminate le deduzioni e produzioni delle parti, rileva che gli elementi presuntivi offerti dall'Agenzia, seppur semplici, sono plurimi, mentre la società ricorrente non ha provato la mancata emissione della fattura e il mancato pagamento. Il modello, utilizzato per la fattura in contestazione, è analogo a quello utilizzato anche per altre fatture e, dunque, non condivisibile il rilievo, di parte ricorrente, in merito. Per principio generale, si presumono incassati i corrispettivi relativi a una fattura emessa dal professionista, laddove questi non sia in grado di dimostrare il contrario. La società belga, destinataria della fattura, l'ha inserita in contabilità e risulta la trasmissione alla stessa. Nel 2018 sono state emesse n.
8 fatture di acconto e tre fatture per rimborso spese. Quindi, la fattura n. 8/2019, non contabilizzata, era verosimilmente a saldo degli acconti. Le sanzioni sono applicate correttamente e mitigazioni non rientrano nella disciplina in corso per l'anno 2019. Vale osservare, anche, il contesto in cui la vicenda si colloca. La ricorrente Ricorrente_1, mandataria per attività di intermediazione della Società_1, non ha contabilizzato, nell'anno 2019, tra le provvigioni attive, e più in generale tra i ricavi, alcuna fattura, né a titolo di acconto, né a titolo di saldo. Non è plausibile la mancata contabilizzazione della fattura per timore di trovarsi coinvolta in uno scandalo internazionale, risalente a fatti di anni precedenti. L'incriminazione dell'intero gruppo societario ”Società_1” non ha impedito alla ricorrente, fra l'altro, di continuare ad operare con altre società del gruppo. Si ribadisce, comunque, che il sollevato motivo di mancato incasso della fattura non è significativo. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633/72, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo;
tuttavia, ai sensi del successivo comma
4 del citato articolo, è, altresì, possibile che la fattura venga emessa indipendentemente dal pagamento del corrispettivo e, in tal caso, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato alla data della fattura. Quindi, si presumono incassati i corrispettivi relativi ad una fattura, emessa dal professionista, laddove quest'ultimo non sia in grado di mostrare il contrario. Una corretta lettura del contratto del 14.11.2017 consente, poi, di respingere, anche, l'eccezione legata alla impossibilità di fatturare alla Società_1 acconti, ma solo costi e spese. In ogni caso, la fattura in questione è, dunque, a tutti gli effetti a saldo e l'importo fatturato è rispondente, anche, alle normali pratiche commerciali, nell'ambito delle intermediazioni internazionali. In conclusione, la società ricorrente non ha provato la dedotta estraneità alla emissione della fattura.
La Corte, alla luce di quanto dedotto e motivato, rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a pagare, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Lucca, le spese del giudizio, che liquida in € 10.000,00=, per compensi.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 10.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di Lucca.