Ordinanza cautelare 29 maggio 2024
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2024, proposto da
Dal Cozzaro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Genco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vito Lo Capo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 4.3.2024 avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, pubblicata in data 6.3.2024 all’Albo Pretorio del Comune;
- del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, pubblicato in data 6.3.2024 in uno alla delibera n. 3 del 4.3.2024 nella parte in cui, all’allegato “B” al medesimo, alla voce “Illuminazione”, è stato aggiunto l’inciso “In nessun caso potrà essere utilizzata una illuminazione, a prospetto o all’interno del suolo pubblico, del tipo fili di luci scintillanti e/o luci natalizie, escluso che durante il periodo delle festività natalizie”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, e precisamente:
- della deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 27.2.2024, recante in oggetto “Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina del canone di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;
- del parere di regolarità tecnica, reso in data 23.2.2024 dal Responsabile del Settore III – Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di San Vito Lo Capo;
- del parere di regolarità contabile, reso in data 28.2.24 dal Responsabile del settore III – Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di San Vito Lo Capo;
- del verbale n. 62 dell’1.3.2024 con il quale il Revisore Unico del Comune di San Vito Lo Capo ha espresso parere favorevole in merito alle deliberazioni allo stesso sottoposte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con memoria depositata in data 14/05/2025, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in epigrafe;
Ritenuto che, a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, non resta che prenderne atto, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, e dichiarare il ricorso in esame improcedibile (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2020, n. 3714; Sez. IV, 21 maggio 2020, n. 3216);
- come statuito anche dal giudice di appello, “…nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Consiglio di Stato, sez. IV, 06/07/2023, n. 6612)” (C.G.A., 8 aprile 2024, n. 281);
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- nulla deve essere disposto sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO