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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.11.2024, assunto in decisione in data 13.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato Marco Galbiati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Seregno, via
Medici da Seregno n. 14;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
12.6.2010 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Arese al n. 8, parte 2 serie A anno 2010;
2. ordinare al Comune di Arese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. omologare le seguenti condizioni:
a. la casa coniugale, sita in Cogliate, Via Matteotti n. 30 di proprietà della sig.ra con i mobili Parte_2 che la arredano, rimane assegnata alla stessa,
b. i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé (salvo diverso accordo):
- a fine settimana alterni dalle ore 18.30 del venerdì sino al lunedì mattina sino all'ingresso a scuola,
- durante la settimana: dall'uscita di scuola del lunedì e del mercoledì sino al mattino successivo,
- durante le festività natalizie per giorni 7 anche non consecutivi comprendenti il giorno di Natale o la Vigilia, ad anni alterni,
- durante le festività pasquali per giorni 3 anche non consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o Pasquetta,
- durante le vacanze estive per giorni 15, anche non consecutivi ma comunque comprendenti una delle due settimane centrali del mese di agosto, da concordarsi di anno in anno entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
c. il sig. verserà, a titolo di contributo di mantenimento per ciascun figlio la somma di Parte_1
Euro 350,00.= mensili, da versarsi entro il 12 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
d. il sig. verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie, previa presentazione dei Parte_1 documenti giustificativi;
al riguardo si applicheranno le “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” concordate tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza del 7 maggio 2018, che le parti dichiarano di ben conoscere;
e. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproca forma di mantenimento;
f. i coniugi prestano reciproco assenso alla richiesta ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio, anche per i minori;
g. le spese legali relative al presente procedimento saranno a carico, metà per ciascuno;
h. i coniugi dichiarano, con il buon fine degli impegni assunti ai punti precedenti, di avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale e di aver risolto ogni e qualsiasi loro questione.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 12.11.2020.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per_ morali e materiali dei figli , 26.12.2011 e , 2.10.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 28.11.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 [...] in Arese in data 12.6.2010 (Atto n. 8, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Arese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arese, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.1.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.11.2024, assunto in decisione in data 13.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato Marco Galbiati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Seregno, via
Medici da Seregno n. 14;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
12.6.2010 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Arese al n. 8, parte 2 serie A anno 2010;
2. ordinare al Comune di Arese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. omologare le seguenti condizioni:
a. la casa coniugale, sita in Cogliate, Via Matteotti n. 30 di proprietà della sig.ra con i mobili Parte_2 che la arredano, rimane assegnata alla stessa,
b. i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé (salvo diverso accordo):
- a fine settimana alterni dalle ore 18.30 del venerdì sino al lunedì mattina sino all'ingresso a scuola,
- durante la settimana: dall'uscita di scuola del lunedì e del mercoledì sino al mattino successivo,
- durante le festività natalizie per giorni 7 anche non consecutivi comprendenti il giorno di Natale o la Vigilia, ad anni alterni,
- durante le festività pasquali per giorni 3 anche non consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o Pasquetta,
- durante le vacanze estive per giorni 15, anche non consecutivi ma comunque comprendenti una delle due settimane centrali del mese di agosto, da concordarsi di anno in anno entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
c. il sig. verserà, a titolo di contributo di mantenimento per ciascun figlio la somma di Parte_1
Euro 350,00.= mensili, da versarsi entro il 12 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
d. il sig. verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie, previa presentazione dei Parte_1 documenti giustificativi;
al riguardo si applicheranno le “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” concordate tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza del 7 maggio 2018, che le parti dichiarano di ben conoscere;
e. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproca forma di mantenimento;
f. i coniugi prestano reciproco assenso alla richiesta ed al rinnovo dei documenti per l'espatrio, anche per i minori;
g. le spese legali relative al presente procedimento saranno a carico, metà per ciascuno;
h. i coniugi dichiarano, con il buon fine degli impegni assunti ai punti precedenti, di avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale e di aver risolto ogni e qualsiasi loro questione.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 12.11.2020.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi ex articolo 127 ter c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi Per_ morali e materiali dei figli , 26.12.2011 e , 2.10.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da Per_1 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 28.11.2024, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 [...] in Arese in data 12.6.2010 (Atto n. 8, Parte II, Serie A del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Arese), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Arese, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.1.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3