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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6137/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6137/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1
a, ele n atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona CP_1 C.F._2 dell'amministratore di sostegno sig. (C.F. CP_2
, rapp.to e difeso come i ierluigi, C.F._3 elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 6137/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 28.08.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], premesso C.F._1 di aver contratto matrimonio in data 11.08.2012 in Colliano (SA) con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale erano C.F._2 nati due figli, (24.06.2015) e (28.10.2017), ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso di sé; 2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro
600,00 per i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) la percezione integrale dell'assegno unico universale.
Con comparsa del 12.11.2025 si costituiva , in qualità di CP_2 amministratore di sostegno del sig. , chiedendo l'assegnazione della CP_1 casa familiare e il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in virtù della sua difficile situazione economica.
I coniugi e l'amministratore di sostegno sig.ra , comparsi CP_2 personalmente alla prima udienza del 20.11.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori (24.6.2015) e (28.10.20217) saranno Persona_3 Persona_4 affidati in via esclusiva alla madre , con collocazione presso di lei Parte_1 nella casa presa in locazione in Colliano;
3) la casa coniugale, sita in Colliano alla via Bisigliano n. 22, resta nella disponibilità del sig. che ne è proprietario;
CP_1
4) il Sig. per mezzo del suo Amministratore di Sostegno Sig.ra CP_1
, verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento in CP_2 Parte_1 favore dei figli minori e una somma mensile pari ad euro 300,00 Per_1 Per_2
(euro 150,00 per ciascun figlio), tramite bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso la Banca Intesa San Parte_1
OL avente IBAN [...], oltre il 50% delle spese
2 Proc. R.G. n. 6137/2025
straordinarie;
5) l'assegno unico universale in favore dei figli minori verrà percepito interamente dalla madre;
Parte_1
6) il sig. potrà vedere i minori almeno due giorni a settimana alla CP_1 presenza della nonna paterna sig.ra o della madre CP_2 Parte_1 con modalità che verranno di volta in volta concordate tenendo conto degli
[...] impegni scolastici ed extrascolastici dei minori”.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
3 Proc. R.G. n. 6137/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
Citra (SA) il 23.06.1989 (C.F. )] e [nato C.F._1 CP_1
a Napoli (NA) il 17.06.1986 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate all'udienza del 20.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Colliano (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24/11/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6137/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in Parte_1 C.F._1
a, ele n atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona CP_1 C.F._2 dell'amministratore di sostegno sig. (C.F. CP_2
, rapp.to e difeso come i ierluigi, C.F._3 elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.11.2025.
1 Proc. R.G. n. 6137/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 28.08.2025 Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. )], premesso C.F._1 di aver contratto matrimonio in data 11.08.2012 in Colliano (SA) con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale erano C.F._2 nati due figli, (24.06.2015) e (28.10.2017), ha chiesto dichiararsi la Per_1 Per_2 separazione personale dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso di sé; 2) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro
600,00 per i figli, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3) la percezione integrale dell'assegno unico universale.
Con comparsa del 12.11.2025 si costituiva , in qualità di CP_2 amministratore di sostegno del sig. , chiedendo l'assegnazione della CP_1 casa familiare e il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente in virtù della sua difficile situazione economica.
I coniugi e l'amministratore di sostegno sig.ra , comparsi CP_2 personalmente alla prima udienza del 20.11.2025, raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione nei seguenti termini:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori (24.6.2015) e (28.10.20217) saranno Persona_3 Persona_4 affidati in via esclusiva alla madre , con collocazione presso di lei Parte_1 nella casa presa in locazione in Colliano;
3) la casa coniugale, sita in Colliano alla via Bisigliano n. 22, resta nella disponibilità del sig. che ne è proprietario;
CP_1
4) il Sig. per mezzo del suo Amministratore di Sostegno Sig.ra CP_1
, verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento in CP_2 Parte_1 favore dei figli minori e una somma mensile pari ad euro 300,00 Per_1 Per_2
(euro 150,00 per ciascun figlio), tramite bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra acceso presso la Banca Intesa San Parte_1
OL avente IBAN [...], oltre il 50% delle spese
2 Proc. R.G. n. 6137/2025
straordinarie;
5) l'assegno unico universale in favore dei figli minori verrà percepito interamente dalla madre;
Parte_1
6) il sig. potrà vedere i minori almeno due giorni a settimana alla CP_1 presenza della nonna paterna sig.ra o della madre CP_2 Parte_1 con modalità che verranno di volta in volta concordate tenendo conto degli
[...] impegni scolastici ed extrascolastici dei minori”.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
3 Proc. R.G. n. 6137/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] Parte_1
Citra (SA) il 23.06.1989 (C.F. )] e [nato C.F._1 CP_1
a Napoli (NA) il 17.06.1986 (C.F. )]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione concordate all'udienza del 20.11.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Colliano (SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24/11/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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