TAR
Sentenza 10 gennaio 2026
Sentenza 10 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 10/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00818/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 10/01/2026
N. 00073 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00818/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Marchica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
- l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento: N. 00818/2023 REG.RIC.
- dell'ordinanza -OMISSIS- del 30 marzo 2023 dell'intimata Autorità;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza in epigrafe, con la quale l'intimata Autorità ha disposto la rimessione in pristino dell'area oggetto della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, con scadenza al 31.12.2023, in ragione di talune innovazioni ivi ritenute abusive.
1.1. La ricorrente ha chiesto di annullare il superiore atto sulla scorta delle seguenti doglianze.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art. 633 c.p.
e dell'art. 1161 cod. nav., nonché - eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti – travisamento dei fatti – illogicità - arbitrio e ingiustizia manifesta), si è doluta dell'insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'impugnato provvedimento.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dei principi sopra calendati sotto ulteriore profilo violazione del principio dell'affidamento eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione) ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la lesione del principio dell'affidamento. N. 00818/2023 REG.RIC.
2. Con decreto n. 278 del 1° giugno 2023, dato atto dell'irritualità della notificazione del ricorso, in quanto non notificato all'intimata Autorità ma unicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.
3. Nelle more dell'udienza camerale di discussione dell'istanza cautelare, si sono costituite le intimate amministrazioni:
- il resistente Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'Autorità di sistema portuale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili (mancata notifica all'Adsp; mancata impugnazione di atti presupposti immediatamente lesivi; carattere vincolato dell'attività di cui all'art. 54, cod. nav.; carenza di interesse), ne ha comunque chiesto la reiezione nel merito.
4. Con ordinanza n. 318 del 21 giugno 2023 è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente.
5. L'intimata Autorità ha depositato documenti il 22 ottobre 2025.
6. Il 1° dicembre 2025 la ricorrente ha prodotto un documento.
7. All'udienza pubblica del 2 dicembre 2025: (i) è stato dato avviso alle parti sulla possibile improcedibilità del ricorso in ragione dell'intervenuta scadenza della concessione in data 31 dicembre 2023; (ii) la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va previamente definito il compendio documentale alla base della presente decisione.
Com'è noto, l'art. 73, c. 1, c.p.a., prevede – per quanto qui rileva – il termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza per produrre documenti. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti (Cons. N. 00818/2023 REG.RIC.
St., sez. V, 23 maggio 2022, n. 4059; Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395;
Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 395).
Resta ferma la possibilità di produrre oltre il suddetto termine eventuali documenti.
Ciò avviene dietro eccezionale autorizzazione del Collegio, nel rispetto del contraddittorio e sempreché la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile (art. 54, c. 1, c.p.a.). La prova dell'estrema difficoltà grava sulla parte che chiede tale autorizzazione (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 agosto 2023, n. 517;
Cons. St., sez. III, 10 marzo 2022, n. 1708).
Nel caso di specie parte ricorrente si è limitata al deposito di un documento il giorno prima dell'udienza di discussione del ricorso, senza chiedere alcuna autorizzazione e senza nemmeno motivare in ordine alle ragioni che avrebbero determinato l'estrema difficoltà nella sua produzione. Estrema difficoltà, in ogni caso, più che opinabile, tenuto conto che il documento de quo consiste nella sentenza resa sul giudizio penale che ha coinvolto l'odierna ricorrente (peraltro ivi difesa dal medesimo procuratore che la rappresenta nel presente giudizio), sottoscritta il 18.4.2025, i.e. oltre sette mesi prima dell'udienza di discussione del ricorso.
Dalle precedenti considerazioni discende l'inutilizzabilità di quanto prodotto da parte ricorrente il 1° dicembre 2025.
2. Ciò posto, in ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come risulta dall'impugnata ordinanza, la concessione di parte ricorrente è scaduta il
31 dicembre 2023, ovvero da circa due anni.
Questa Sezione (TAR Sicilia, sez. I, 13 giugno 2025, n. 1299), ancora di recente, ha avuto modo di chiarire che, successivamente a tale data, devono essere disapplicate, per contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Unione Europea, le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime previste dall'articolo 12, comma N. 00818/2023 REG.RIC.
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (fino al 31 dicembre 2024) e dall'articolo 1, comma
1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (fino al 30 settembre 2027).
Le ragioni - ivi espresse - alla base della predetta disapplicazione ben possono ribadirsi anche con riguardo alle previsioni del D.A. n. 34/Gab del 19.2.2025 e della circolare n. 20953 del 3.4.2025, secondo cui – nelle more della definizione delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime – queste ultime (in tesi scadute il 31.12.2024; sul punto, si rinvia a quanto detto nel precedente paragrafo) potrebbero continuare ad avere ulteriore efficacia.
Siffatta disposizione, che si connota quale (ennesima) proroga generalizzata di concessioni demaniali marittime scadute, va dunque disapplicata.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'Autorità resistente ha espressamente rigettato l'istanza di rinnovo della concessione per cui è causa nel marzo 2024 (cfr. la nota -OMISSIS-774 del 25.3.2024, prodotta agli atti di causa dalla suddetta Autorità il 22.10.2025).
Dunque è fuor di dubbio (vuoi per la disapplicazione delle disposizioni di proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime, vuoi per la presenza di un provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo della specifica concessione demaniale marittima per cui è causa) che la concessione di parte ricorrente è definitivamente venuta meno il 31.12.2023.
Da tale affermazione discende l'inutilità di una sentenza di merito rispetto all'ordinanza in questione, posto che l'eventuale accoglimento del ricorso non consentirebbe alla ricorrente di ottenere il bene della vita a cui aspirava con la proposizione del giudizio (ovvero tornare a fruire del bene all'epoca dato in concessione).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile. N. 00818/2023 REG.RIC.
La definizione in rito del presente giudizio, peraltro discendente da una questione rilevata d'ufficio, consente di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio GI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio GI RE EN N. 00818/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 10/01/2026
N. 00073 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00818/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Marchica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
- l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento: N. 00818/2023 REG.RIC.
- dell'ordinanza -OMISSIS- del 30 marzo 2023 dell'intimata Autorità;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza in epigrafe, con la quale l'intimata Autorità ha disposto la rimessione in pristino dell'area oggetto della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS-, con scadenza al 31.12.2023, in ragione di talune innovazioni ivi ritenute abusive.
1.1. La ricorrente ha chiesto di annullare il superiore atto sulla scorta delle seguenti doglianze.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art. 633 c.p.
e dell'art. 1161 cod. nav., nonché - eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti – travisamento dei fatti – illogicità - arbitrio e ingiustizia manifesta), si è doluta dell'insussistenza dei presupposti per l'adozione dell'impugnato provvedimento.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dei principi sopra calendati sotto ulteriore profilo violazione del principio dell'affidamento eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione) ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la lesione del principio dell'affidamento. N. 00818/2023 REG.RIC.
2. Con decreto n. 278 del 1° giugno 2023, dato atto dell'irritualità della notificazione del ricorso, in quanto non notificato all'intimata Autorità ma unicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.
3. Nelle more dell'udienza camerale di discussione dell'istanza cautelare, si sono costituite le intimate amministrazioni:
- il resistente Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'Autorità di sistema portuale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili (mancata notifica all'Adsp; mancata impugnazione di atti presupposti immediatamente lesivi; carattere vincolato dell'attività di cui all'art. 54, cod. nav.; carenza di interesse), ne ha comunque chiesto la reiezione nel merito.
4. Con ordinanza n. 318 del 21 giugno 2023 è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente.
5. L'intimata Autorità ha depositato documenti il 22 ottobre 2025.
6. Il 1° dicembre 2025 la ricorrente ha prodotto un documento.
7. All'udienza pubblica del 2 dicembre 2025: (i) è stato dato avviso alle parti sulla possibile improcedibilità del ricorso in ragione dell'intervenuta scadenza della concessione in data 31 dicembre 2023; (ii) la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va previamente definito il compendio documentale alla base della presente decisione.
Com'è noto, l'art. 73, c. 1, c.p.a., prevede – per quanto qui rileva – il termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza per produrre documenti. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'inutilizzabilità dei documenti tardivamente prodotti (Cons. N. 00818/2023 REG.RIC.
St., sez. V, 23 maggio 2022, n. 4059; Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395;
Cons. St., sez. V, 9 gennaio 2019, n. 395).
Resta ferma la possibilità di produrre oltre il suddetto termine eventuali documenti.
Ciò avviene dietro eccezionale autorizzazione del Collegio, nel rispetto del contraddittorio e sempreché la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile (art. 54, c. 1, c.p.a.). La prova dell'estrema difficoltà grava sulla parte che chiede tale autorizzazione (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 agosto 2023, n. 517;
Cons. St., sez. III, 10 marzo 2022, n. 1708).
Nel caso di specie parte ricorrente si è limitata al deposito di un documento il giorno prima dell'udienza di discussione del ricorso, senza chiedere alcuna autorizzazione e senza nemmeno motivare in ordine alle ragioni che avrebbero determinato l'estrema difficoltà nella sua produzione. Estrema difficoltà, in ogni caso, più che opinabile, tenuto conto che il documento de quo consiste nella sentenza resa sul giudizio penale che ha coinvolto l'odierna ricorrente (peraltro ivi difesa dal medesimo procuratore che la rappresenta nel presente giudizio), sottoscritta il 18.4.2025, i.e. oltre sette mesi prima dell'udienza di discussione del ricorso.
Dalle precedenti considerazioni discende l'inutilizzabilità di quanto prodotto da parte ricorrente il 1° dicembre 2025.
2. Ciò posto, in ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come risulta dall'impugnata ordinanza, la concessione di parte ricorrente è scaduta il
31 dicembre 2023, ovvero da circa due anni.
Questa Sezione (TAR Sicilia, sez. I, 13 giugno 2025, n. 1299), ancora di recente, ha avuto modo di chiarire che, successivamente a tale data, devono essere disapplicate, per contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Unione Europea, le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime previste dall'articolo 12, comma N. 00818/2023 REG.RIC.
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (fino al 31 dicembre 2024) e dall'articolo 1, comma
1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (fino al 30 settembre 2027).
Le ragioni - ivi espresse - alla base della predetta disapplicazione ben possono ribadirsi anche con riguardo alle previsioni del D.A. n. 34/Gab del 19.2.2025 e della circolare n. 20953 del 3.4.2025, secondo cui – nelle more della definizione delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime – queste ultime (in tesi scadute il 31.12.2024; sul punto, si rinvia a quanto detto nel precedente paragrafo) potrebbero continuare ad avere ulteriore efficacia.
Siffatta disposizione, che si connota quale (ennesima) proroga generalizzata di concessioni demaniali marittime scadute, va dunque disapplicata.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l'Autorità resistente ha espressamente rigettato l'istanza di rinnovo della concessione per cui è causa nel marzo 2024 (cfr. la nota -OMISSIS-774 del 25.3.2024, prodotta agli atti di causa dalla suddetta Autorità il 22.10.2025).
Dunque è fuor di dubbio (vuoi per la disapplicazione delle disposizioni di proroga generalizzata delle concessioni demaniali marittime, vuoi per la presenza di un provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo della specifica concessione demaniale marittima per cui è causa) che la concessione di parte ricorrente è definitivamente venuta meno il 31.12.2023.
Da tale affermazione discende l'inutilità di una sentenza di merito rispetto all'ordinanza in questione, posto che l'eventuale accoglimento del ricorso non consentirebbe alla ricorrente di ottenere il bene della vita a cui aspirava con la proposizione del giudizio (ovvero tornare a fruire del bene all'epoca dato in concessione).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile. N. 00818/2023 REG.RIC.
La definizione in rito del presente giudizio, peraltro discendente da una questione rilevata d'ufficio, consente di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio GI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio GI RE EN N. 00818/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.