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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13480 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Benedetto Schimmenti, presso il cui studio a Palermo, corso Calatafimi n.
589, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente avvisato e Controparte_1 non costituito in giudizio.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2190/2023, emesso da questo Tribunale il 17-21/03/2023;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
3. Dall'unione coniugale è stata generata la IG nata a [...] il [...]. PE
In sede di separazione omologata nel 2023 le parti avevano concordato l'affidamento congiunto di con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
PE
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'onere a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno complessivo di € 350,00 al mese, di cui € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie ed € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IG, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 04/06/2025 la ricorrente ha dichiarato: “il mio ex marito sa di questo giudizio ma non ha voluto prendersi un avvocato, anche perchè io chiedo la conferma delle condizioni della separazione consensuale ed a lui vanno bene;
mia IG ha 12 anni…; padre e PE IG si incontrano regolarmente seguendo il calendario di visita previsto nel giudizio di separazione;
tutto sommato io e lui abbiamo un rapporto tranquillo;
mio marito mi versa €
350,00 al mese, di cui € 100,00 per il mio mantenimento e € 250,00 per;
l'assegno PE unico lo percepiamo al 50% ciascuno;
la mia quota ammonta a circa € 101,00 al mese;
credo che anche lui percepisca la stessa cifra;
non voglio riconciliarmi”.
Dopodichè, la causa è stata assunta in decisione.
4. Relativamente all'affidamento della minore, va premesso che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole.
Alla luce dei principi di diritto ed in considerazione delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente, ricorrono i presupposti per confermare l'affidamento congiunto della IG PE ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre secondo accordi liberamente stretti dalle parti ovvero in caso di disaccordo secondo le modalità previste nel giudizio di separazione.
5. La casa coniugale sita a Palermo, via Carlo Alberto Garufi n. 2 (condotta in locazione) deve rimanere assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario della IG minorenne, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
6. Quanto al contributo economico per la IG, va premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
2 sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
che il concorso all'obbligo di mantenimento dei figli deve avvenire da parte di ciascun genitore in misura proporzionale al proprio reddito;
che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
7. Quanto alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla ricorrente, va rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, con la sentenza di divorzio, il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni unite, valorizzando maggiormente il principio costituzionale di solidarietà, hanno optato per il superamento della rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuta una preminente funzione equilibratrice- perequativa, da perseguirsi valorizzando tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5.
L'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va cioè fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Ove sussistesse una
“rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del richiedente, la quale comporta la necessità di operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
8. (classe 1983) ha allegato attestazione dell'Agenzia delle Entrate, da cui si Parte_1 evince la mancata percezione di redditi nell'anno di imposta 2021 e la percezione per gli anni
3 di imposta 2022 e 2023 di redditi annui, rispettivamente, di € 1.050,62 e € 3.394,77; ha, inoltre, depositato n. 3 buste paga da cui evince l'assunzione nel mese di dicembre 2023 presso uno studio medico come centralinista con contratto part-time a tempo indeterminato e con una retribuzione di € 800,00 al mese;
La stessa vive con la IG minore nella casa coniugale, condotta in locazione al canone di €
450,00 al mese, come risulta dall'estratto conto.
Quanto al resistente, non è emerso il reddito dallo stesso percepito e l'attività lavorativa svolta;
lo stesso, tuttavia, è di giovane età (classe 1983), si è obbligato nel 2023 in sede di separazione consensuale a versare alla ricorrente l'assegno complessivo di € 350,00 al mese e tuttora versa regolarmente tale somma;
inoltre, percepisce la metà dell'Assegno unico per la IG.
Va, inoltre, evidenziato che la ricorrente non vive in un immobile di proprietà, ma è gravata mensilmente dal pagamento del canone di locazione;
deve, poi, tenersi conto della durata del matrimonio, contratto nel 2012, e dello stesso comportamento sostanziale e processuale tenuto dal resistente, il quale ha continuato a versare la somma concordata nel 2023, comprensiva dell'assegno di € 100,00 per la moglie, e non si è costituito in giudizio per contestare le domande della ricorrente.
Ritiene, dunque, il Collegio di dover confermare l'assegno di mantenimento per la IG di €
250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e prevedere un assegno divorzile in favore della ricorrente nella misura di € 100,00 al mese (corrispondente all'importo dell'assegno di mantenimento concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale).
9. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 19/09/2012 da
, nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] ( .
[...] C.F._2
2) Dispone l'affidamento congiunto della IG minore nata a [...] il PE
09/11/2012, con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, secondo quanto indicato in parte motiva.
3) Assegna la casa coniugale sita a Palermo, via Carlo Alberto Garufi n. 2, a , Parte_1 genitore convivente con la IG.
4 4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 350,00 al mese, di cui € 100,00 a titolo di assegno divorzile ed € 250,00
a titolo di contributo per il mantenimento della IG minore da corrispondere PE entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo le modalità ed i criteri del Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
5) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
6) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 32, parte
I, dell'anno 2012).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13480 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Benedetto Schimmenti, presso il cui studio a Palermo, corso Calatafimi n.
589, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 04/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , ritualmente avvisato e Controparte_1 non costituito in giudizio.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2190/2023, emesso da questo Tribunale il 17-21/03/2023;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
3. Dall'unione coniugale è stata generata la IG nata a [...] il [...]. PE
In sede di separazione omologata nel 2023 le parti avevano concordato l'affidamento congiunto di con dimora prevalente presso la madre e diritto di visita del padre;
PE
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'onere a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente un assegno complessivo di € 350,00 al mese, di cui € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie ed € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IG, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 04/06/2025 la ricorrente ha dichiarato: “il mio ex marito sa di questo giudizio ma non ha voluto prendersi un avvocato, anche perchè io chiedo la conferma delle condizioni della separazione consensuale ed a lui vanno bene;
mia IG ha 12 anni…; padre e PE IG si incontrano regolarmente seguendo il calendario di visita previsto nel giudizio di separazione;
tutto sommato io e lui abbiamo un rapporto tranquillo;
mio marito mi versa €
350,00 al mese, di cui € 100,00 per il mio mantenimento e € 250,00 per;
l'assegno PE unico lo percepiamo al 50% ciascuno;
la mia quota ammonta a circa € 101,00 al mese;
credo che anche lui percepisca la stessa cifra;
non voglio riconciliarmi”.
Dopodichè, la causa è stata assunta in decisione.
4. Relativamente all'affidamento della minore, va premesso che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 2, c.c., la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori, a cui può derogarsi solo quando ciò sia contrario all'interesse della prole.
Alla luce dei principi di diritto ed in considerazione delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente, ricorrono i presupposti per confermare l'affidamento congiunto della IG PE ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre secondo accordi liberamente stretti dalle parti ovvero in caso di disaccordo secondo le modalità previste nel giudizio di separazione.
5. La casa coniugale sita a Palermo, via Carlo Alberto Garufi n. 2 (condotta in locazione) deve rimanere assegnata alla ricorrente, quale genitore collocatario della IG minorenne, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico, “inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
6. Quanto al contributo economico per la IG, va premesso che il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo,
2 sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
che il concorso all'obbligo di mantenimento dei figli deve avvenire da parte di ciascun genitore in misura proporzionale al proprio reddito;
che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 337 ter c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
7. Quanto alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla ricorrente, va rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, con la sentenza di divorzio, il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni unite, valorizzando maggiormente il principio costituzionale di solidarietà, hanno optato per il superamento della rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuta una preminente funzione equilibratrice- perequativa, da perseguirsi valorizzando tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5.
L'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va cioè fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Ove sussistesse una
“rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del richiedente, la quale comporta la necessità di operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
8. (classe 1983) ha allegato attestazione dell'Agenzia delle Entrate, da cui si Parte_1 evince la mancata percezione di redditi nell'anno di imposta 2021 e la percezione per gli anni
3 di imposta 2022 e 2023 di redditi annui, rispettivamente, di € 1.050,62 e € 3.394,77; ha, inoltre, depositato n. 3 buste paga da cui evince l'assunzione nel mese di dicembre 2023 presso uno studio medico come centralinista con contratto part-time a tempo indeterminato e con una retribuzione di € 800,00 al mese;
La stessa vive con la IG minore nella casa coniugale, condotta in locazione al canone di €
450,00 al mese, come risulta dall'estratto conto.
Quanto al resistente, non è emerso il reddito dallo stesso percepito e l'attività lavorativa svolta;
lo stesso, tuttavia, è di giovane età (classe 1983), si è obbligato nel 2023 in sede di separazione consensuale a versare alla ricorrente l'assegno complessivo di € 350,00 al mese e tuttora versa regolarmente tale somma;
inoltre, percepisce la metà dell'Assegno unico per la IG.
Va, inoltre, evidenziato che la ricorrente non vive in un immobile di proprietà, ma è gravata mensilmente dal pagamento del canone di locazione;
deve, poi, tenersi conto della durata del matrimonio, contratto nel 2012, e dello stesso comportamento sostanziale e processuale tenuto dal resistente, il quale ha continuato a versare la somma concordata nel 2023, comprensiva dell'assegno di € 100,00 per la moglie, e non si è costituito in giudizio per contestare le domande della ricorrente.
Ritiene, dunque, il Collegio di dover confermare l'assegno di mantenimento per la IG di €
250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, e prevedere un assegno divorzile in favore della ricorrente nella misura di € 100,00 al mese (corrispondente all'importo dell'assegno di mantenimento concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale).
9. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 19/09/2012 da
, nata a [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] ( .
[...] C.F._2
2) Dispone l'affidamento congiunto della IG minore nata a [...] il PE
09/11/2012, con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, secondo quanto indicato in parte motiva.
3) Assegna la casa coniugale sita a Palermo, via Carlo Alberto Garufi n. 2, a , Parte_1 genitore convivente con la IG.
4 4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 350,00 al mese, di cui € 100,00 a titolo di assegno divorzile ed € 250,00
a titolo di contributo per il mantenimento della IG minore da corrispondere PE entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo le modalità ed i criteri del Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
5) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
6) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 32, parte
I, dell'anno 2012).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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