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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/07/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1332/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 20/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Del Vecchio, presso il cui studio sito in Taranto, alla Via Polibio, 75, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Contratto a tempo determinato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 18.10.2023, il ricorrente ha chiesto di “dichiarare la nullità dell'apposizione del termine al contratto sottoscritto per omessa sottoscrizione del contratto e per omessa valutazione rischi;
per l'effetto dichiarare diritto del ricorrente alla costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta a far data dal 5/8/2023 con condanna della convenuta ad una indennità risarcitoria non inferiore a 6 mensilità”.
1.1. A tal fine, per quanto di interesse, dedusse come:
a) aveva lavorato alle dipendenze della resistente, dal 5.8.2023 al 23.8.2023 in CP_2 forza di contratto a tempo determinato con inquadramento nel livello D1 mansioni di operaio metalmeccanico, ccnl metalmeccanica piccola industria;
b) la clausola di determinazione del termine doveva ritenersi nulla sia perché non stipulata con la forma scritta sia perché il datore di lavoro non aveva effettuato la
Pag. 1 di 3 valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/9/1994 n. 626, in violazione dell'art
3 del d.lgs. 368/2001.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, la società resistente non si è costituita in giudizio onde ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Le domande sono fondate nei limiti di seguito indicati.
3.1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 81/2015 “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”. Inoltre, a sensi dell'art. 20 dello stesso d.lgs. 81/2015 cit.
“L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:… d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
Nella fattispecie in esame, non risulta né che la clausola relativa al termine sia stata stipulata in forma scritta né che il datore di lavoro abbia effettuato la valutazione dei rischi.
Da tanto discende la nullità della clausola di apposizione del termine, con trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3.2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello stesso d.lgs. 81/2015 cit., la società resistente deve essere condannata al risarcimento del danno a favore del lavoratore nella misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza con applicazione dei valori minimi dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
1) dichiara la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la resistente a far data dal 5/8/2023;
2) condanna la parte resistente al risarcimento del danno a favore del ricorrente nella misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
Pag. 2 di 3 3) condanna la parte resistente, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1332/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 20/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Del Vecchio, presso il cui studio sito in Taranto, alla Via Polibio, 75, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Contratto a tempo determinato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 18.10.2023, il ricorrente ha chiesto di “dichiarare la nullità dell'apposizione del termine al contratto sottoscritto per omessa sottoscrizione del contratto e per omessa valutazione rischi;
per l'effetto dichiarare diritto del ricorrente alla costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta a far data dal 5/8/2023 con condanna della convenuta ad una indennità risarcitoria non inferiore a 6 mensilità”.
1.1. A tal fine, per quanto di interesse, dedusse come:
a) aveva lavorato alle dipendenze della resistente, dal 5.8.2023 al 23.8.2023 in CP_2 forza di contratto a tempo determinato con inquadramento nel livello D1 mansioni di operaio metalmeccanico, ccnl metalmeccanica piccola industria;
b) la clausola di determinazione del termine doveva ritenersi nulla sia perché non stipulata con la forma scritta sia perché il datore di lavoro non aveva effettuato la
Pag. 1 di 3 valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/9/1994 n. 626, in violazione dell'art
3 del d.lgs. 368/2001.
2. Malgrado la rituale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, la società resistente non si è costituita in giudizio onde ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Le domande sono fondate nei limiti di seguito indicati.
3.1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 81/2015 “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione”. Inoltre, a sensi dell'art. 20 dello stesso d.lgs. 81/2015 cit.
“L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:… d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
Nella fattispecie in esame, non risulta né che la clausola relativa al termine sia stata stipulata in forma scritta né che il datore di lavoro abbia effettuato la valutazione dei rischi.
Da tanto discende la nullità della clausola di apposizione del termine, con trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3.2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello stesso d.lgs. 81/2015 cit., la società resistente deve essere condannata al risarcimento del danno a favore del lavoratore nella misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza con applicazione dei valori minimi dello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
1) dichiara la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro sottoscritto tra le parti e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la resistente a far data dal 5/8/2023;
2) condanna la parte resistente al risarcimento del danno a favore del ricorrente nella misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
Pag. 2 di 3 3) condanna la parte resistente, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 2.695,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3