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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 36657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Ex artt. 281-terdecies e 281-sexies comma terzo c.p.c.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36657/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIORGIANNI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 22 MILANO presso il difensore avv. GIORGIANNI GIOVANNI
ATTORE contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso ex art. 281 – undecies c.p.c. nei Parte_1 confronti della per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Nel merito CONDANNARE la , con sede a Milano, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento in favore della società ricorrente Parte_1 in persona del suo legale rappresentante dell'importo di Euro 760.000, 00 in linea capitale, quale debito scaduto al deposito di questo ricorso CONDANNARE la , con sede a Milano, Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società ricorrente
in persona del suo legale rappresentante, presidente della Parte_1 degli interessi moratori sul sopra detto capitale dal dovuto delle singole partite omesse all'effettivo
pagina 1 di 4 pagamento al tasso del 12,50 % annuo come da , pubblicato in GU n.12 del CP_4
16/01/2024)
CONDANNARE la , con sede a Milano, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento in favore della società ricorrente Parte_1 in persona del suo amministratore e legale rappresentante, della rivalutazione monetaria, indici ISTAT, sull'importo capitale, quale danno da svalutazione”.
La non si è costituita. Controparte_2
All'udienza del 2 aprile 2025 il g.i. ha rilevato la regolarità e la tempestività della notificazione del ricorso eseguita via PEC in confronto della resistente all'indirizzo di posta elettronica che ha attestato di aver estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle Email_1 imprese e dei professionisti (INI-PEC). Ha, quindi, invitato la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La patrona della ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e si è riportata allo stesso e ai documenti a suffragio della domanda proposta ed il g.i. ha:
- dichiarato la contumacia della resistente;
- trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281- sexies comma terzo c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta.
E' necessario ricordare che la ripartizione dell'onere probatorio dell'inadempimento di una obbligazione
è governato dal principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533; arg. anche, tra le altre, da.
Cass. 27.10.2009 n. 22666). Tali assiomi recedono, tuttavia, a fronte della ricognizione di un debito ex artt. 1988 c.c.. E' noto che la ricognizione di debito “non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (ex multis Cass. III, Ord. 10 dicembre 2024, n. 31818; Cass. Sez. 1. 13 giugno 2014,
n. 13506).
Orbene il Tribunale ritiene che l'e- mail del 17 settembre 2024 (doc. 12) rechi tanto la ricognizione del debito, accumulato dalla resistente per gli acquisiti delle stagioni primavera – estate e autunno inverno
2024, quanto una dilazionata promessa di pagamento come si evince dal suo tenore testuale pagina 2 di 4 Tanto basta per “manlevare” la ricorrente dall'onere di dimostrare il titolo vista l'inversione dell'onere della prova determinata dall'astrazione processuale di cui all'art.1988 c.c. Appaiono evidenti due circostanze processuali:
- la resistente non si è costituita per contestare la riconducibilità a sé (oltre che la conformità all'originale “informatico”) dell'e-mail qui prodotta dalla ricorrente. In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (infra Cass. VI-II, Ord. 14 maggio 2018, n. 11606);
- la non costituzione della resistente ha “cristallizzato” l'astrazione processuale di cui sopra atteso che nessuna prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione del titolo ha trovato ingresso nel giudizio.
La dichiarazione ricognitiva di cui sopra è più che sufficiente per accogliere la domanda creditoria.
Tale ratio decidendi assorbe l'esame del merito del titolo comunque provato in giudizio dalla ricorrente con la produzione de:
- gli ordini commessa (doc. 1 e 2);
- l'e-mail del 22.5.2024 con ordini per SS24 e AW24 (doc. 3); CP_3
- il bonifico di pagamento della alla ricorrente per € 115.000 con la Controparte_2 causale “SS2024” (doc. 4);
- Ordine AW 2024 (doc. 7);
- costituzione in mora per saldo SS 24 DEL 23.8.2024 (doc. 8)
pagina 3 di 4 - mail della convenuta del 23.8.2024 (doc. 9) e la conseguente risposta della ricorrente del
27.8.2024 (doc. 10).
In definitiva la va condannata al pagamento della somma di € 760.000,00 Controparte_2 oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 11.653,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 [...]
della somma di € 760.000,00 oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 Parte_1 dalla scadenza delle fatture fino al soddisfo;
• condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_2
e liquidate in € 11.653,00 per compensi, oltre spese Parte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Ex artt. 281-terdecies e 281-sexies comma terzo c.p.c.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36657/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIORGIANNI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 22 MILANO presso il difensore avv. GIORGIANNI GIOVANNI
ATTORE contro
C.F. ), CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso ex art. 281 – undecies c.p.c. nei Parte_1 confronti della per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Nel merito CONDANNARE la , con sede a Milano, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento in favore della società ricorrente Parte_1 in persona del suo legale rappresentante dell'importo di Euro 760.000, 00 in linea capitale, quale debito scaduto al deposito di questo ricorso CONDANNARE la , con sede a Milano, Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società ricorrente
in persona del suo legale rappresentante, presidente della Parte_1 degli interessi moratori sul sopra detto capitale dal dovuto delle singole partite omesse all'effettivo
pagina 1 di 4 pagamento al tasso del 12,50 % annuo come da , pubblicato in GU n.12 del CP_4
16/01/2024)
CONDANNARE la , con sede a Milano, in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento in favore della società ricorrente Parte_1 in persona del suo amministratore e legale rappresentante, della rivalutazione monetaria, indici ISTAT, sull'importo capitale, quale danno da svalutazione”.
La non si è costituita. Controparte_2
All'udienza del 2 aprile 2025 il g.i. ha rilevato la regolarità e la tempestività della notificazione del ricorso eseguita via PEC in confronto della resistente all'indirizzo di posta elettronica che ha attestato di aver estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle Email_1 imprese e dei professionisti (INI-PEC). Ha, quindi, invitato la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La patrona della ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e si è riportata allo stesso e ai documenti a suffragio della domanda proposta ed il g.i. ha:
- dichiarato la contumacia della resistente;
- trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281- sexies comma terzo c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta.
E' necessario ricordare che la ripartizione dell'onere probatorio dell'inadempimento di una obbligazione
è governato dal principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533; arg. anche, tra le altre, da.
Cass. 27.10.2009 n. 22666). Tali assiomi recedono, tuttavia, a fronte della ricognizione di un debito ex artt. 1988 c.c.. E' noto che la ricognizione di debito “non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (ex multis Cass. III, Ord. 10 dicembre 2024, n. 31818; Cass. Sez. 1. 13 giugno 2014,
n. 13506).
Orbene il Tribunale ritiene che l'e- mail del 17 settembre 2024 (doc. 12) rechi tanto la ricognizione del debito, accumulato dalla resistente per gli acquisiti delle stagioni primavera – estate e autunno inverno
2024, quanto una dilazionata promessa di pagamento come si evince dal suo tenore testuale pagina 2 di 4 Tanto basta per “manlevare” la ricorrente dall'onere di dimostrare il titolo vista l'inversione dell'onere della prova determinata dall'astrazione processuale di cui all'art.1988 c.c. Appaiono evidenti due circostanze processuali:
- la resistente non si è costituita per contestare la riconducibilità a sé (oltre che la conformità all'originale “informatico”) dell'e-mail qui prodotta dalla ricorrente. In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (infra Cass. VI-II, Ord. 14 maggio 2018, n. 11606);
- la non costituzione della resistente ha “cristallizzato” l'astrazione processuale di cui sopra atteso che nessuna prova dell'inesistenza, invalidità o estinzione del titolo ha trovato ingresso nel giudizio.
La dichiarazione ricognitiva di cui sopra è più che sufficiente per accogliere la domanda creditoria.
Tale ratio decidendi assorbe l'esame del merito del titolo comunque provato in giudizio dalla ricorrente con la produzione de:
- gli ordini commessa (doc. 1 e 2);
- l'e-mail del 22.5.2024 con ordini per SS24 e AW24 (doc. 3); CP_3
- il bonifico di pagamento della alla ricorrente per € 115.000 con la Controparte_2 causale “SS2024” (doc. 4);
- Ordine AW 2024 (doc. 7);
- costituzione in mora per saldo SS 24 DEL 23.8.2024 (doc. 8)
pagina 3 di 4 - mail della convenuta del 23.8.2024 (doc. 9) e la conseguente risposta della ricorrente del
27.8.2024 (doc. 10).
In definitiva la va condannata al pagamento della somma di € 760.000,00 Controparte_2 oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 11.653,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 [...]
della somma di € 760.000,00 oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 Parte_1 dalla scadenza delle fatture fino al soddisfo;
• condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_2
e liquidate in € 11.653,00 per compensi, oltre spese Parte_1 generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 4 di 4