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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7511 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DEL VECCHIO FABIO, con elezione di domicilio presso il difensore, al seguente indirizzo pec:
Email_1 parte attrice
contro e , con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'avv. MARRAZZA TOMMASO, con elezione di domicilio presso il proprio difensore, al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta
, con il patrocinio dell'avv. CONTI MAURIZIO e dell'avv. CP_3
PATRONELLI GIUSEPPE con elezione di domicilio digitale presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_3
Email_4 parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni illecito penale CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., al cui contenuto si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
, dipendente dell' con qualifica di Pronto Parte_1 CP_4
Intervento Manutenzione Elettrica, ha convenuto in giudizio , CP_2
e , al fine di accertare che l'infortunio CP_3 Controparte_1
1 lavorativo subito il 20 ottobre 2009 è imputabile a titolo di colpa ai convenuti e di ottenere la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di € 188.214,00. A sostegno della domanda, ha dedotto:
che quel giorno si era recato presso il reparto Batterie 11/12 nell'area produzione coke per riparare un guasto sul locomotore 6, che risultava fermo nell'area “doccia spegnimento” fuori linea corsa;
che il locomotore aveva superato il fine corsa e aveva provocato l'intervento del secondo fine corsa “extra corsa”, che aveva tolto l'alimentazione al mezzo;
che, individuata la causa del guasto nel mancato funzionamento di un dispositivo elettromeccanico, era sorta la necessità di ridare corrente al locomotore per riportarlo, attraverso l'uso dei comandi manuali, nella posizione di fine corsa;
che, pertanto, aveva ripristinato il fine corsa manualmente, mentre il collega operando all'interno del locomotore, Parte_2 aveva riattivato l'alimentazione della macchina per spostarla;
che, in tale frangente, aveva subito lo schiacciamento della mano destra, infortunio verificatosi a causa del mancato rispetto della pratica operativa n. G109 con riferimento ai punti 3.0 e 6.0, che regolamentano gli interventi manutentivi sul locomotore in zona di operazione mediante l'ingresso a tale zona attraverso un accesso munito di dispositivo di interblocco con richiesta di consenso all'apertura;
che, in occasione dell'intervento, lui e il suo collega erano Parte_2 entrati nella zona interessata attraverso un altro ingresso privo di dispositivo di interblocco e tale procedura risultava essere quella abitualmente adottata quando si rendeva necessario accedere a quella zona di lavorazione, dal momento che l'ingresso previsto in pratica operativa risultava di difficile utilizzazione;
che non aveva ricevuto opportuna formazione ed informazione in relazione alle disposizioni aziendali indicate nella pratica operativa G109 dell'1 marzo 2009;
che il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1882/2015, ha accertato ha responsabilità penale dei convenuti, dipendenti e proposti , CP_4 nella produzione dell'evento lesivo, condannandoli al risarcimento dei danni da lui subiti;
che nel citato processo penale si era costituito parte civile ed aveva
2 ottenuto una provvisionale di € 10.000,00;
che, con la sentenza n. 316/17, la Corte d'appello di Lecce, Sez. dist. Taranto, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, confermando però le relative statuizioni civili;
che la sentenza è passata in giudicato;
che, per l'infortunio occorso, gli è stato riconosciuto dall' CP_5
l'importo di € 107.251,00 a titolo di rendita. Sulla base di tali premesse, ha invocato il risarcimento del danno biologico differenziale e del danno patrimoniale, consistente nelle spese sostenute per le cure mediche e in quelle da sostenere in futuro. Si sono costituiti in giudizio e , i Controparte_1 CP_2 quali:
hanno eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito, trattandosi di domanda che, involgendo il danno differenziale, avrebbe dovuto essere proposta contro il datore di lavoro e quindi davanti al giudice del lavoro;
hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione, per incertezza del petitum e della causa petendi, in quanto la descrizione dell'incidente è generica, non è specificato il nesso di causalità tra l'evento e le circostanze dedotte dall'attore (accesso all'area da un ingresso non idoneo e mancato informazione), e manca l'indicazione della fonte della responsabilità, delle rispettive percentuali e delle condotte ascritte ai convenuti;
hanno rilevato che il processo penale si è concluso con una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sicché, non potendosi invocare alcun accertamento passato in giudicato in ordine ai fatti dedotti, la cui prova spetta invece all'attore, la domanda di quest'ultimo sarebbe improcedibile e/o inammissibile;
hanno rilevato che l'evento è imputabile a responsabilità dell'attore, in quanto questi aveva scelto consapevolmente di entrare nella zona da un ingresso non autorizzato, che sapeva essere privo del dispositivo interblocco;
che l'attore aveva operato in totale autonomia, senza aver alcun contatto con la sala operativa mediante l'interfono e che comunque non si era spostato dopo aver udito il suono del segnalatore acustico attivato dal collega;
Parte_2
hanno contestato l'entità del risarcimento invocato, anche con riferimento alla quantificazione dei danni futuri. Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda e, in caso di suo accoglimento,
3 l'indicazione delle quote di responsabilità imputabili a ciascun convenuto e, in subordine, il riconoscimento del “diritto di regresso per la parte eccedente la maggior somma pagata rispetto alla percentuale di responsabilità riconosciuta”. Si è altresì costituito in giudizio , il quale: CP_3
ha eccepito la nullità della citazione per mancata esposizione della causa petendi;
ha rilevato che la citata sentenza penale non contiene alcun accertamento passato in giudicato, essendosi prescritto il reato ascritto ai convenuti;
ha rilevato che all'epoca dei fatti era capo reparto di esercizio delle batterie da 3 a 12 dell' e che occupava lo stesso livello dei capi CP_4 reparto della manutenzione elettrica, meccanica e refrattaria, a cui faceva capo l'attore; che pertanto va esclusa la sua responsabilità per l'errata direzione delle operazioni (omessa informazione/informazione) che hanno causato il danno;
che non competeva a lui formare il personale addetto agli interventi di manutenzione elettrica e meccanica;
ha dedotto l'irrilevanza, sul piano eziologico, dell'inosservanza della pratica operativa G1 019 000 (che prescriveva l'accesso ai binari del locomotore dal cancelletto Rm6), la cui osservanza avrebbe automaticamente disattivato la corrente, in quanto la corrente risultava in realtà già disattivata per il superamento del fine corsa del locomotore;
che l'incidente si era quindi verificato non per la mancata disattivazione della corrente, ma per un'errata modalità di ripristino della stessa;
ha precisato che, al fine di ridare tensione e rimettere il locomotore in linea, occorreva: a) una manovra meccanica di ripristino del blocco a croce di fine corsa (quello il cui superamento aveva tolto la tensione); b) ridare tensione, e condizione perché ci fosse tensione era che il cancelletto fosse chiuso (anche se fosse stato in precedenza aperto); c) operare manualmente sul locomotore per avviarlo;
operazione preceduta da un avvisatore acustico ed ottico in funzione per 10 secondi prima che il locomotore si muovesse;
ha rilevato che il danno si è verificato nell'ambito del reparto manutenzione e che la responsabilità dei singoli capi reparto è circoscritta a quella del proprio settore, con la conseguenza che
4 l'evento per cui è causa non può essere ascritto ad una sua responsabilità, posto che all'epoca dei fatti era responsabile del reparto batterie;
ha rilevato che la sistemazione del fine corsa ed il ripristino della tensione è materia che riguarda esclusivamente la manutenzione pronto intervento;
ha rilevato che non spettava a lui neanche la formazione degli operai in relazione al settore manutenzione;
ha rilevato che, poiché si trattava di un intervento di pronto intervento e non vi è la figura del capo turno di pronto intervento, la figura del preposto era rivestita dal capo squadra del reparto manutenzione pronto intervento, con la conseguenza che una eventuale responsabilità andava semmai ascritta al capo reparto da cui dipendevano il capo squadra e l'operaio elettricista, ossia all'Ing.
all'epoca capo del reparto manutenzione pronto intervento;
CP_6
ha rilevato però che la Corte d'appello ha assolto l'ing. CP_6 ritenendo che non fosse responsabile della mancata formazione del dipendente, sicché a maggior ragione andrebbe esclusa una propria responsabilità, dato che era addetto ad un reparto diverso da quello che si occupava della manutenzione;
ha contestato l'ammontare della pretesa risarcitoria, eccependo altresì che la domanda è coperta dal giudicato del procedimento portante r.g.n. 622/17; in particolare, ha rilevato che l'attore aveva già richiesto che nel computo del danno biologico si tenesse conto delle ripercussioni psicologiche dell'infortunio; richiesta che era stata però respinta nell'ambito del predetto giudizio civile;
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto il rigetto della domanda o la riduzione delle pretese risarcitorie. La domanda è meritevole di accoglimento nei termini di seguito delineati.
2. Sull'eccezione di nullità della citazione. Le doglianze con cui i convenuti hanno eccepito la nullità dell'atto introduttivo del giudizio sono prive di fondamento. Dal tenore letterale dell'atto sono infatti chiaramente evincibili sia i fatti costituitivi della domanda, vale a dire quelli accertati dalla Corte d'appello di Lecce – Sez. di Taranto come fondamento della responsabilità aquiliana ascritta ai convenuti per l'infortunio lavorativo occorso all'attore, sia l'oggetto della pretesa, che concerne il risarcimento del danno biologico differenziale e
5 dei danni patrimoniali connessi all'incidente. Per il resto, le asserite carenze descrittive su cui si fonda l'eccezione sollevata dalla difesa dei convenuti e non costituiscono motivo di CP_1 CP_2 nullità, dal momento che l'attore ha riassunto i termini della vicenda e ha richiamato a supporto le sentenze penali che si sono pronunciate sui fatti oggetto di causa. Inoltre, l'omessa indicazione dei titoli di responsabilità non vale ad invalidare l'atto di citazione, in quanto l'art. 164 c.p.c. non annovera tra le cause di nullità la mancanza o incertezza degli elementi di diritto della domanda.
3. Sull'eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del giudice del lavoro. L'eccezione, che non attiene in realtà ad una questione di competenza ma di distribuzione degli affari all'interno del medesimo tribunale1, è priva di fondamento. Al riguardo è sufficiente osservare che l'attore ha inteso avanzare nei confronti dei convenuti una domanda risarcitoria basata sull'art. 2043 c.c., non sussistendo alcun rapporto di lavoro tra l'attore e i convenuti, tutti dipendenti dell' . CP_4
Pertanto, l'azione rientra nella cognizione delle sezioni ordinarie del tribunale, non essendo fondata sulla violazione di obblighi di natura contrattuale.
4. Sull'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa di . CP_3
L'eccezione è priva di fondamento, in quanto la causa a cui parte convenuta fa riferimento non verteva tra le medesime parti del presente giudizio, ma piuttosto tra l' e l'attore. CP_5
6 5. Sull'an della pretesa risarcitoria e sull'operatività giudicato
“penale”. Come correttamente osservato da parte attrice, i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria risultano coperti da giudicato. Secondo quanto previsto dall'art. 578 c.p.p., “quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.”. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.”2. E ancora: “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. La condanna generica irrevocabile presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, che non può più essere rimessa in gioco dal Giudice civile. Ciò in quanto il Giudice penale, in tal caso, è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo - attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile -, con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato ovvero dichiarando il reato estinto per amnistia o per prescrizione ex art. 578 c.p.p., abbia pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto
7 reato), nonché effetto vincolante quanto alla "declaratoria juris" di generica condanna al risarcimenti ed alle restituzioni.”3. Nel caso di specie, il Tribunale di Taranto ha accertato in primo grado la responsabilità penale degli odierni convenuti e li ha condannati in solido al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Parte_1
(odierno attore), rimettendone al giudice civile la liquidazione. Inoltre, ha condannato gli imputati al pagamento di una provvisionale nella misura di € 10.000,00. La Corte d'appello di Taranto, Sez. dist. di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei convenuti per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, confermando però le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado, confermando il giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati odierni convenuti, ai soli effetti civili, ha di fatto escluso la sussistenza dei presupposti per una assoluzione nel merito e ha ritenuto l'idoneità delle loro condotte a provocare un danno ingiusto ex art. 2043 c.c.4. Dall'esame della pronuncia, risulta:
che l'incidente di cui è rimasto vittima l'attore si verificò il 20 ottobre 2009, mentre stava operando, nello svolgimento delle mansioni di elettricista di pronto intervento nel reparto manutenzione elettrica, all'interno dell'area produzione cokeria dello stabilimento di CP_4
Tarando, presso le batterie 11/12, in prossimità del locomotore n. 6;
che il locomotore era adibito al trasporto, senza guida dell'uomo e in perimetro delimitato non accessibile al personale in normale condizione di esercizio, del coke incandescente sino ad una torre detta
8 “doccia”, onde provocarne il raffreddamento mediante un getto di acqua industriale;
l'attore, su incarico del capoturno della squadra di esercizio/produzione cokerie (odierno Controparte_1 convenuto), si recò nei pressi del locomotore n. 6, unitamente al caposquadra della manutenzione elettrica Parte_2 poiché il mezzo aveva oltrepassato il limite di fine corsa e doveva essere riportato entro il limite stesso per ripristinarne il regolare funzionamento;
che il caposquadra salì sul mezzo per azionarlo, Parte_2 mentre l'odierno attore restò sui binari davanti al locomotore e girò a mano, di uno scatto, il fine corsa a croce;
che, secondo quanto riferito da il superamento Parte_2 del limite del fine corsa toglieva automaticamente elettricità al locomotore e, pertanto, occorreva spostare il mezzo per appurare la ragione del superamento del limite di fine corsa;
che salì sul locomotore dopo che l'attore aveva Parte_2 ripristinato il fine corsa a croce, ridette tensione al mezzo, azionò gli avvisatori acustici e ottici per circa dieci secondi, mise in movimento il locomotore mediante un manipolatore e subito dopo sentì l'attore urlare;
che l'attore riportò, a seguito dell'accaduto, un trauma da schiacciamento con amputazione del secondo e del quinto dito della mano destra;
che l'attore riferì che il locomotore usciva abitualmente dalla linea e che non aveva mai ricevuto istruzioni sulle corrette modalità di intervento, anche se sapeva come intervenire perché gli era stato mostrato durante il periodo di affiancamento;
che le operazioni di ingresso necessarie per gli interventi di manutenzione erano regolate dalla pratica operativa n. G1019000;
che, quanto alle posizioni di garanzia degli imputati/convenuti,
[...]
rivestiva la qualifica di responsabile dell'area produzione CP_2 cokerie e doveva considerarsi datore di lavoro, perché delegato all'attuazione delle norme di sicurezza, mentre e CP_3 Parte_3
rivestivano rispettivamente le qualifiche di capo reparto
[...] esercizio cokerie e di capo turno esercizio cokerie;
che e , pur non essendo superiori CP_3 Controparte_1 gerarchici dell'attore, si dovevano comunque considerare garanti della
9 sua integrità fisica in base alla previsione della pratica operativa G1019000, nelle loro qualità di capo reparto e capo turno, poiché preposti alla vigilanza sulle corrette modalità di accesso e di intervento all'interno dell'area in cui si verificò l'infortunio;
che, in ordine ai profili colposi addebitati agli imputati, CP_2
non aveva impartito all'attore una adeguata formazione circa i
[...] rischi specifici cui l'operaio era esposto, come prescritto dall'art. 36, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008;
che l'attività informativa non poteva dirsi utilmente surrogata dalla generica attività di affiancamento ammessa dallo stesso attore;
che, sempre sul piano della colpa, i convenuti , CP_2 CP_3
e erano tenuti a vigilare sul rispetto della
[...] Controparte_1 citata pratica operativa G1019000, in conformità alle previsioni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 81/2008;
che i convenuti, nelle rispettive qualità, erano tenuti a vigilare sulle condizioni di accesso e di intervento del personale nell'area in oggetto e sul rispetto delle specifiche previsioni di cui al punto n. 3 e n. 6 della procedura di accesso ai locomotori, i quali prevedevano in modo chiaro l'ingresso di un solo addetto, peraltro in costante collegamento radio con il capo-turno, allo scopo di evitare eventi come quello in concreto verificatosi;
che i convenuti avrebbero dovuto garantire che nessuno altro operaio, a parte l'unico la cui presenza era necessaria, stazionasse all'interno dell'area mentre il locomotore era alimentato;
che l'inosservanza della pratica operativa doveva considerarsi rilevante sul piano della c.d. causalità della colpa rispetto all'infortunio dell'attore, poiché l'attore non poteva stazionare in quell'area, tenuto conto della compresenza del a bordo del locomotore, e Parte_2 poiché l'attore doveva chiedere al capo turno la possibilità di accedere all'interno dell'area e inoltre, stazionandovi da solo, mantenere con lui un costante contatto radio, di modo da potergli impartire in tempo reale ogni direttiva in condizioni di sicurezza;
che la necessaria presenza nell'area di un operatore per riattivare l'alimentazione elettrica giustificava la presenza del Parte_2 all'interno del locomotore, ma non quella dell'attore all'esterno;
che l'eventuale preventiva necessità di ripristinare manualmente il fine corsa a croce imponeva che fosse un unico operatore a provvedervi, prima di entrare nel locomotore;
10 che la violazione delle citate regole cautelari avrebbe con certezza evitato la produzione dell'evento;
che era corretta la statuizione del primo giudice in ordine alla sussistenza di un mero concorso di colpa dell'attore, che, seguendo la prassi elusiva delle prescrizioni operative, aveva deliberatamente deciso di ripristinare manualmente il fine corsa del locomotore. L'accertamento condotto in sede penale consente di ritenere integrati i presupposti dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c., essendo chiaramente evincibili, dalla ricostruzione sopra operate, le azioni doverose omesse, i profili di colpa addebitati a ciascun convenuto e il nesso di causalità materiale tra le condotte e l'evento lesivo (l'incidente da cui sono derivate le lesioni patite dall'attore).
6. Sul quantum del risarcimento. Quanto ai pregiudizi di natura non patrimoniale, nessuno dubbio sussiste in ordine alla riconducibilità, sotto il profilo eziologico, delle lesioni subite all'incidente per cui è causa. Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta è emerso che, a seguito del sinistro, l'attore ha riportato un “grave trauma da schiacciamento della mano destra con multiple fratture pluriframmentarie e scomposte delle falangi prossimali, intermedie e distali delle dita con perdita di sostanza e denervazione del II e V dito”, che anche il c.t.u. ha ritenuto compatibile con l'evento lesivo. Inoltre, l'attore ha subito l'amputazione del II dito a livello della MF e del V dito a livello della falange prossimale, a cui si è associata una grave compromissione della funzione prensile della mano. Il c.t.u. ha accertato un danno biologico/dinamico relazionale da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 36%. Quanto al danno da invalidità temporanea, il c.t.u., pur avendo quantificato in 907 giorni tale periodo, ha riscontrato l'assenza della documentazione sanitaria necessaria a quantificare la durata dei singoli periodi e la misura percentuale dell'inabilità; e nessuna osservazione è stata mossa sul punto. Tale voce di danno non è pertanto quantificabile. Ad ogni modo, dal prospetto di calcolo allegato e dal tenore letterale dell'atto di citazione, si può persino ritenere che l'attore non abbia avanzato sul punto alcuna domanda. Per quantificare la misura della componente biologica permanente del danno non patrimoniale, occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età
11 del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame (Cass. Civ. 15.5.2018, n. 11754). Tali tabelle, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica/dinamico relazione), adottano il sistema del c.d. punto percentuale a cui corrisponde, in base alla gravità delle lesioni e all'età del danneggiato, la misura monetaria del risarcimento. Nella nuova versione licenziata nel 2024, gli importi contenuti nella quinta colonna delle predette Tabelle indicano un valore monetario che è frutto della somma dell'importo liquidabile per la componente biologica del danno (c.d. danno biologico/dinamico relazione) e di quella liquidabile per la componente psichica/soggettiva del danno (c.d. danno morale). Quest'ultimo importo viene determinato in una misura che rispecchia la quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità al grado di invalidità riscontrato e all'età della vittima. Nell'applicare i criteri di risarcimento previsti dalle tabelle, il giudice è tenuto senz'altro a liquidare l'importo indicato nella quinta colonna che corrisponde al ristoro del danno biologico/dinamico relazionale. Il giudice è inoltre chiamato a verificare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del danno da sofferenza soggettiva interiore media, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Rispetto al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), il giudice potrà, quindi:
a) diminuire detto importo o azzerarlo del tutto in caso di mancata allegazione del danno o in base alle risultanze processuali;
b) confermarlo ove ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (eventualmente avvalendosi di apposita c.t.u.), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese. Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle, considerato il valore punto di 36 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 29 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulterebbe pari:
12 ad € 177.262,00 per la sola componente biologico-esistenziale;
ad € 265.893,00 per la componente biologico-esistenziale con una quantificazione standard del danno morale;
ad € 310.209,00 per la componente biologica, morale ed esistenziale con personalizzazione massima. Prima di procedere alla quantificazione, va rilevato che l'attore ha percepito dall' , per l'infortunio per cui è causa, una rendita, sotto forma di CP_5 capitale, pari ad € 297.580,61, di cui € 190.329,33 quale indennizzo per il danno patrimoniale ed € 107.251,28 per il danno biologico. Come noto, il credito risarcitorio residuo (c.d. 'danno differenziale') va determinato col criterio 'per poste' (o "voci") di danno, vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano CP_5 stati destinati a ristorare pregiudizi identici e con l'ulteriore precisazione che il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente non potrà giammai essere ridotto per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale. Così la CP_ Cassazione più recente: “Le somme versate dall' non possono considerarsi
“integralmente satisfattive” del pregiudizio subito da un lavoratore in seguito ad un infortunio sul lavoro. Il giudice dunque, per pervenire ad un equo risarcimento, dopo aver liquidato il “danno civilistico”, dovrà procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato seguendo il criterio delle “poste omogenee”: vanno cioè espunte dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il CP_ valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente, e non tutte le somme erogate dall'istituto assicuratore” (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 7 febbraio 2023 n 3694). Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente, a nulla rilevando CP_5 CP_ ai fini che qui interessano che l' abbia o meno recuperato dal danneggiante una parte dell'esborso corrisposto al lavoratore assicurato;
ed invero, la possibilità di una rivalsa dell' nei confronti del danneggiante CP_5 per il recupero di tutto e/o parte di quanto sborsato all'assicurato infortunato resta del tutto irrilevante, posto che la rendita corrisposta a titolo di CP_5 danno non patrimoniale va conteggiata per intero ai fini del cd “danno differenziale”. Va inoltre detto che per i sinistri verificatisi – come nella specie - dopo
13 CP_ l'entrata in vigore del D.lg. n. 38 del 2000, il diritto di rivalsa dell' si estende anche alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno biologico, poiché anche tale danno è rimborsato dall'ente di assicurazione sociale (vedi anche Cassazione civile sez. III, 18/06/2015, n.12622) sicché alcuna riduzione dell'importo rimborsato dall'ente previdenziale può essere giustificata per effetto della rivalsa (in tali espressi termini cfr Corte d'appello di Lecce Sentenza n. 851/2023). Ciò posto, va preliminarmente rilevato che, sebbene sia indubbio che un trauma come quello subito dall'attore sia idoneo a generare un elevato grado di sofferenza, nel caso di specie, il danno risarcibile a titolo di componente biologica del danno patrimoniale va quantificato nella misura minima di € 177.262,00, senza tenere conto della maggiorazione prevista per la c.d. componente morale, ossia per la sofferenza psichica patita dalla vittima in conseguenza del sinistro. Al riguardo, va, infatti, osservato che l'attore si è limitato a chiedere il ristoro del danno biologico differenziale, senza alcun accenno, nei suoi scritti difensivi, alla sofferenza (componente morale) patita dalla vittima (cfr. atto di citazione, non avendo l'attore depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) o a specifiche e particolare ripercussioni negative (eventuale ulteriore personalizzazione per la componente esistenziale) sulla sua vita quotidiana. Il riconoscimento della componente morale del danno, anche nei casi in cui la prova può agevolmente ricavarsi in via presuntiva, non può comunque prescindere dall'esistenza di una specifica domanda della parte, che nel caso deve considerarsi assente. A nulla rileva il fatto che nella “relazione psicodiagnostica e valutazione del danno esistenziale..” (all. 4 dell'atto di citazione) a firma dello Controparte_7 si faccia riferimento ai concetti di danno esistenziale e di sofferenza
[...] psichica, atteso che tale scritto è stato richiamato (nell'atto di citazione) dall'attore solo per quantificare in € 52.800,00 il costo del percorso di psicoterapia da intraprendere. E quindi è stato richiamato per provare l'esistenza di un danno patrimoniale futuro. L'elaborato prodotto non può dunque integrare l'atto di citazione o supplire alle sue mancanze in punto di allegazione. Dalla somma di € 177.262,00 va sottratto l'importo di € 1.198,00, corrispondenza alla quota dell'1% della componente biologica di un pregiudizio preesistente al sinistro per cui è causa (come ammesso dallo stesso attore e rilevato nel giudizio promosso da quest'ultimo nei confronti dell' ). CP_5
Pertanto dalla somma di € 176.064 va sottratta la somma di € 107.251,28
14 liquidata dall' , per un totale residuo di € 68.812,72 a titolo di danno CP_5 biologico differenziale. In ordine ai danni patrimoniali sofferti, l'attore ha chiesto il risarcimento delle spese mediche sostenute, incluse quelle relative al percorso riabilitativo psicoterapeutico. Al riguardo il c.t.u. ha rilevato che “non risultano documentate in atti spese mediche sostenute e connesse eziologicamente al sinistro e allo stato non sono prevedibili e quantificabili ulteriori esborsi per cure da sostenersi in futuro.”. Rispondendo alle osservazioni di parte attrice, ha osservato quanto segue: “A supporto di tali considerazioni risulta allegata, oltre ad elenco delle spese sostenute, una relazione psicodiagnostica e valutazione del danno esistenziale redatta dallo studio associato psicologico psicologi psicoterapeuti (non vi è data del rilascio del Controparte_7 documento). Riguardo l'articolata relazione psicologica occorre rilevare che essa risulta priva di elementi documentali che attestino l'insorgenza e il trattamento, seriato nel tempo, dei disturbi psichici lamentati dal periziato;
tali elementi sarebbero di indubbia importanza e probanti la sussistenza del riferito danno psichico residuato all'evento traumatico per cui si controverte. Difatti non risultano documentati in atti, sia durate il lungo periodo di inabilità temporanea che successivamente, il ricorso a consulenze specialistiche, il ricorso e cure psicofarmacologiche e/o a interventi psicoterapeutici (assente una continuità fenomenica, indispensabile criterio per l'accertamento medico legale del nesso causale).”. Il c.t.u. ha poi ribadito tali conclusioni nell'elaborato peritale integrativo e le parti non hanno formulato osservazioni nei termini assegnati dal giudice. Alla luce delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., ritiene questo giudice che possono senz'altro ritenersi causalmente riconducibili alle lesioni patite le spese mediche sostenute per le visite di controllo alla mano e per le relative terapie, che risultano documentate dalle fatture in atti e riguardano l'arco temporale dei tre anni successivi all'incidente. Per quel che concerne la voce di danno relativa alle spese da sostenere per la psicoterapia, questo giudice concorda con le conclusioni rassegnate dal c.t.u., che ha evidenziato la mancanza di documentazione sanitaria sufficiente ad attestare “l'insorgenza e il trattamento, seriato nel tempo, dei disturbi psichici lamentati dal periziato”; per non parlare poi della totale assenza di documentazione sanitaria proveniente da strutture mediche pubbliche. Le riscontrate carenze documentali non consentono di ritenere provati i danni futuri lamentati sul punto dall'attore. A titolo di danno patrimoniale può essere riconosciuto in favore dell'attore l'importo di € 20.715,77, con esclusione delle somme relative agli scontrini
15 prodotti, inerenti a viaggi in autostrada per i quali non emerge la riconducibilità causale all'evento, e delle somme relative alla psicoterapia, per le ragioni sopra evidenziate. L'importo complessivo risarcibile ammonta quindi ad € 89.528,49, somma dalla quale va detratto però l'importo di € 22.382,12, atteso che, ad avviso di questo giudice, la verificazione dell'evento lesivo è per la quota di ¼ imputabile al concorso di colpa della vittima;
concorso di colpa che è stato accertato, ex art. 1227, co. 1 c.c., in sede penale, sia in primo (pag. 7 e 8 della sentenza) che in secondo grado (pag. 15 della sentenza), e che si giustifica in relazione al fatto che la vittima non si è tempestivamente allontanata dal locomotore, nonostante fosse stato azionato per dieci secondi il segnale di allarme acustico. All'importo così determinato va infine sottratto quello di € 10.000,00 già versato a titolo di provvisionale, per un residuo di € 57.146,37. Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Sulle somme dovute, liquidate ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno dell'illecito, calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
7. Sulla ripartizione della responsabilità dei convenuti nei loro rapporti interni. Sulla scorta di quanto accertato in sede penale, ritiene questo giudice che, nei rapporti interni tra i convenuti, le responsabilità per l'evento vadano ripartite tra gli stessi in parti uguali, atteso che le condotte omesse hanno concorso allo stesso modo a causare l'incidente, data la rilevanza delle colpe ascritte a ciascun convenuto/imputato. Pertanto va riconosciuto in favore di ciascun convenuto il diritto ad agire in via di regresso nei confronti degli altri in caso di pagamento di somme eccedenti l'importo imputabile alla propria quota di responsabilità accertata. Il riconoscimento del diritto di regresso non va inteso quale una mera statuizione di accertamento, ma piuttosto quale statuizione di condanna condizionata ad un evento futuro e incerto, qual è il pagamento eseguito da ciascun condebitore in eccedenza rispetto alla propria quota, che non richiede uno specifico accertamento nel merito, trattandosi di questioni eventualmente
16 esaminabili in sede di opposizione all'esecuzione5. Le richieste dei convenuti di riconoscere il diritto di regresso vanno, infatti, valutate in funzione dello scopo che gli stessi mirano ad ottenere, che è quello della costituzione in questa sede di un titolo esecutivo da spendere in caso di pagamento eccendente la propria quota. Nei confronti della vittima invece i convenuti sono chiamati a rispondere in solido ex art. 2055 c.c.
8. Sulle spese del presente giudizio. Le spese di c.t.u. seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido tra di loro. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, seguono del pari la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido tra di loro. Tale spese vengono liquidate con riferimento al valore del decisum, con l'applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione della ripetitività degli assunti e del fatto che non sono stati escussi testimoni, nonché in considerazione del valore della domanda più prossimo al parametro minimo dello scaglione di riferimento. 5 Cassazione civile sez. III, 09/07/2009, n.16135: “Il terzo motivo sostiene che il diritto dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti dell'assicurato non può ritenersi esistente se non nel momento dell'avvenuto pagamento in favore del danneggiato, sicchè il giudice avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda per mancanza della condizione all'azione. Il motivo è infondato in base al principio secondo cui l'ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. Ne consegue che nello stesso giudizio nel quale il danneggiato propone domanda risarcitoria contro il danneggiante ed il suo assicuratore è ammessa la domanda di rivalsa proposta dall'assicuratore nei confronti del proprio assicurato per l'ipotesi in cui sia condannato al pagamento in favore del danneggiato (per la prima parte, cfr. Cass. 25 agosto 2003, n. 12444)….L'ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui la sua configurazione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. Ne consegue che nello stesso giudizio nel quale il danneggiato propone domanda risarcitoria contro il danneggiante ed il suo assicuratore è ammessa la domanda di rivalsa proposta da quest'ultimo nei confronti del proprio assicurato per l'ipotesi in cui sia condannato al pagamento in favore del danneggiato.”; Cassazione civile , sez. III , 19/06/2008 , n. 16621: “Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui, evidenziandosi che tutte le conseguenze della condotta posta in essere dalla parte convenuta avrebbero potuto essere valutate appieno solo alla scadenza del contratto, ancora in corso al momento della decisione, era stata rigettata la domanda di condanna condizionata al ripristino della destinazione agraria del fondo).”
17
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 57.146,37, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva.
condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 9.142,000, oltre iva, cpa e spese generali, oltre spese esenti documentate;
dichiara la pari responsabilità dei convenuti nei loro rapporti interni, con diritto ad agire in via di regresso, nei confronti degli altri convenuti, per le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto alle quote di responsabilità accertate in questa sede;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u. Così deciso in Taranto, in data 22/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. lav. , 24/06/2020 , n. 12433 “La ripartizione, all'interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talché, non mettendo capo tale ripartizione a questioni di competenza per materia, trattandosi di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio giudiziario, non è configurabile rispetto ai provvedimenti che vi danno luogo il ricorso per regolamento di competenza.” Cassazione civile , sez. II , 15/06/2020 , n. 11467 “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell' art. 578 c.p.p. , sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto.” 2 Cassazione civile , sez. III , 18/10/2024 , n. 27055 3 Tribunale, L'Aquila, 19/12/2019 , n. 968 4 Cassazione penale, sez. II , 14/01/2021 , n. 11808 “Il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede ex art. 539 c.p.p. , è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell' art. 2043 c.c. secondo il criterio del più probabile che non o della probabilità prevalente.”; Cassazione penale sez. II, 10/05/2017, n.28959 “Nell'ipotesi in cui, a seguito di appello proposto dall'imputato, il giudice dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'accertamento giudiziale prosegue ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., secondo le regole e le garanzie del processo penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, aveva respinto la richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dall'imputato in ragione del fatto che l'imputato, non avendo rinunciato alla prescrizione, aveva limitato il suo interesse alla dimostrazione dell'assenza di responsabilità ai fini civili).”.
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. DEL VECCHIO FABIO, con elezione di domicilio presso il difensore, al seguente indirizzo pec:
Email_1 parte attrice
contro e , con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'avv. MARRAZZA TOMMASO, con elezione di domicilio presso il proprio difensore, al seguente indirizzo pec: Email_2 parte convenuta
, con il patrocinio dell'avv. CONTI MAURIZIO e dell'avv. CP_3
PATRONELLI GIUSEPPE con elezione di domicilio digitale presso il difensore al seguente indirizzo pec: Email_3
Email_4 parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni illecito penale CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., al cui contenuto si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Sintesi degli atti di causa.
, dipendente dell' con qualifica di Pronto Parte_1 CP_4
Intervento Manutenzione Elettrica, ha convenuto in giudizio , CP_2
e , al fine di accertare che l'infortunio CP_3 Controparte_1
1 lavorativo subito il 20 ottobre 2009 è imputabile a titolo di colpa ai convenuti e di ottenere la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura di € 188.214,00. A sostegno della domanda, ha dedotto:
che quel giorno si era recato presso il reparto Batterie 11/12 nell'area produzione coke per riparare un guasto sul locomotore 6, che risultava fermo nell'area “doccia spegnimento” fuori linea corsa;
che il locomotore aveva superato il fine corsa e aveva provocato l'intervento del secondo fine corsa “extra corsa”, che aveva tolto l'alimentazione al mezzo;
che, individuata la causa del guasto nel mancato funzionamento di un dispositivo elettromeccanico, era sorta la necessità di ridare corrente al locomotore per riportarlo, attraverso l'uso dei comandi manuali, nella posizione di fine corsa;
che, pertanto, aveva ripristinato il fine corsa manualmente, mentre il collega operando all'interno del locomotore, Parte_2 aveva riattivato l'alimentazione della macchina per spostarla;
che, in tale frangente, aveva subito lo schiacciamento della mano destra, infortunio verificatosi a causa del mancato rispetto della pratica operativa n. G109 con riferimento ai punti 3.0 e 6.0, che regolamentano gli interventi manutentivi sul locomotore in zona di operazione mediante l'ingresso a tale zona attraverso un accesso munito di dispositivo di interblocco con richiesta di consenso all'apertura;
che, in occasione dell'intervento, lui e il suo collega erano Parte_2 entrati nella zona interessata attraverso un altro ingresso privo di dispositivo di interblocco e tale procedura risultava essere quella abitualmente adottata quando si rendeva necessario accedere a quella zona di lavorazione, dal momento che l'ingresso previsto in pratica operativa risultava di difficile utilizzazione;
che non aveva ricevuto opportuna formazione ed informazione in relazione alle disposizioni aziendali indicate nella pratica operativa G109 dell'1 marzo 2009;
che il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1882/2015, ha accertato ha responsabilità penale dei convenuti, dipendenti e proposti , CP_4 nella produzione dell'evento lesivo, condannandoli al risarcimento dei danni da lui subiti;
che nel citato processo penale si era costituito parte civile ed aveva
2 ottenuto una provvisionale di € 10.000,00;
che, con la sentenza n. 316/17, la Corte d'appello di Lecce, Sez. dist. Taranto, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, confermando però le relative statuizioni civili;
che la sentenza è passata in giudicato;
che, per l'infortunio occorso, gli è stato riconosciuto dall' CP_5
l'importo di € 107.251,00 a titolo di rendita. Sulla base di tali premesse, ha invocato il risarcimento del danno biologico differenziale e del danno patrimoniale, consistente nelle spese sostenute per le cure mediche e in quelle da sostenere in futuro. Si sono costituiti in giudizio e , i Controparte_1 CP_2 quali:
hanno eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito, trattandosi di domanda che, involgendo il danno differenziale, avrebbe dovuto essere proposta contro il datore di lavoro e quindi davanti al giudice del lavoro;
hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione, per incertezza del petitum e della causa petendi, in quanto la descrizione dell'incidente è generica, non è specificato il nesso di causalità tra l'evento e le circostanze dedotte dall'attore (accesso all'area da un ingresso non idoneo e mancato informazione), e manca l'indicazione della fonte della responsabilità, delle rispettive percentuali e delle condotte ascritte ai convenuti;
hanno rilevato che il processo penale si è concluso con una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sicché, non potendosi invocare alcun accertamento passato in giudicato in ordine ai fatti dedotti, la cui prova spetta invece all'attore, la domanda di quest'ultimo sarebbe improcedibile e/o inammissibile;
hanno rilevato che l'evento è imputabile a responsabilità dell'attore, in quanto questi aveva scelto consapevolmente di entrare nella zona da un ingresso non autorizzato, che sapeva essere privo del dispositivo interblocco;
che l'attore aveva operato in totale autonomia, senza aver alcun contatto con la sala operativa mediante l'interfono e che comunque non si era spostato dopo aver udito il suono del segnalatore acustico attivato dal collega;
Parte_2
hanno contestato l'entità del risarcimento invocato, anche con riferimento alla quantificazione dei danni futuri. Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda e, in caso di suo accoglimento,
3 l'indicazione delle quote di responsabilità imputabili a ciascun convenuto e, in subordine, il riconoscimento del “diritto di regresso per la parte eccedente la maggior somma pagata rispetto alla percentuale di responsabilità riconosciuta”. Si è altresì costituito in giudizio , il quale: CP_3
ha eccepito la nullità della citazione per mancata esposizione della causa petendi;
ha rilevato che la citata sentenza penale non contiene alcun accertamento passato in giudicato, essendosi prescritto il reato ascritto ai convenuti;
ha rilevato che all'epoca dei fatti era capo reparto di esercizio delle batterie da 3 a 12 dell' e che occupava lo stesso livello dei capi CP_4 reparto della manutenzione elettrica, meccanica e refrattaria, a cui faceva capo l'attore; che pertanto va esclusa la sua responsabilità per l'errata direzione delle operazioni (omessa informazione/informazione) che hanno causato il danno;
che non competeva a lui formare il personale addetto agli interventi di manutenzione elettrica e meccanica;
ha dedotto l'irrilevanza, sul piano eziologico, dell'inosservanza della pratica operativa G1 019 000 (che prescriveva l'accesso ai binari del locomotore dal cancelletto Rm6), la cui osservanza avrebbe automaticamente disattivato la corrente, in quanto la corrente risultava in realtà già disattivata per il superamento del fine corsa del locomotore;
che l'incidente si era quindi verificato non per la mancata disattivazione della corrente, ma per un'errata modalità di ripristino della stessa;
ha precisato che, al fine di ridare tensione e rimettere il locomotore in linea, occorreva: a) una manovra meccanica di ripristino del blocco a croce di fine corsa (quello il cui superamento aveva tolto la tensione); b) ridare tensione, e condizione perché ci fosse tensione era che il cancelletto fosse chiuso (anche se fosse stato in precedenza aperto); c) operare manualmente sul locomotore per avviarlo;
operazione preceduta da un avvisatore acustico ed ottico in funzione per 10 secondi prima che il locomotore si muovesse;
ha rilevato che il danno si è verificato nell'ambito del reparto manutenzione e che la responsabilità dei singoli capi reparto è circoscritta a quella del proprio settore, con la conseguenza che
4 l'evento per cui è causa non può essere ascritto ad una sua responsabilità, posto che all'epoca dei fatti era responsabile del reparto batterie;
ha rilevato che la sistemazione del fine corsa ed il ripristino della tensione è materia che riguarda esclusivamente la manutenzione pronto intervento;
ha rilevato che non spettava a lui neanche la formazione degli operai in relazione al settore manutenzione;
ha rilevato che, poiché si trattava di un intervento di pronto intervento e non vi è la figura del capo turno di pronto intervento, la figura del preposto era rivestita dal capo squadra del reparto manutenzione pronto intervento, con la conseguenza che una eventuale responsabilità andava semmai ascritta al capo reparto da cui dipendevano il capo squadra e l'operaio elettricista, ossia all'Ing.
all'epoca capo del reparto manutenzione pronto intervento;
CP_6
ha rilevato però che la Corte d'appello ha assolto l'ing. CP_6 ritenendo che non fosse responsabile della mancata formazione del dipendente, sicché a maggior ragione andrebbe esclusa una propria responsabilità, dato che era addetto ad un reparto diverso da quello che si occupava della manutenzione;
ha contestato l'ammontare della pretesa risarcitoria, eccependo altresì che la domanda è coperta dal giudicato del procedimento portante r.g.n. 622/17; in particolare, ha rilevato che l'attore aveva già richiesto che nel computo del danno biologico si tenesse conto delle ripercussioni psicologiche dell'infortunio; richiesta che era stata però respinta nell'ambito del predetto giudizio civile;
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto il rigetto della domanda o la riduzione delle pretese risarcitorie. La domanda è meritevole di accoglimento nei termini di seguito delineati.
2. Sull'eccezione di nullità della citazione. Le doglianze con cui i convenuti hanno eccepito la nullità dell'atto introduttivo del giudizio sono prive di fondamento. Dal tenore letterale dell'atto sono infatti chiaramente evincibili sia i fatti costituitivi della domanda, vale a dire quelli accertati dalla Corte d'appello di Lecce – Sez. di Taranto come fondamento della responsabilità aquiliana ascritta ai convenuti per l'infortunio lavorativo occorso all'attore, sia l'oggetto della pretesa, che concerne il risarcimento del danno biologico differenziale e
5 dei danni patrimoniali connessi all'incidente. Per il resto, le asserite carenze descrittive su cui si fonda l'eccezione sollevata dalla difesa dei convenuti e non costituiscono motivo di CP_1 CP_2 nullità, dal momento che l'attore ha riassunto i termini della vicenda e ha richiamato a supporto le sentenze penali che si sono pronunciate sui fatti oggetto di causa. Inoltre, l'omessa indicazione dei titoli di responsabilità non vale ad invalidare l'atto di citazione, in quanto l'art. 164 c.p.c. non annovera tra le cause di nullità la mancanza o incertezza degli elementi di diritto della domanda.
3. Sull'eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del giudice del lavoro. L'eccezione, che non attiene in realtà ad una questione di competenza ma di distribuzione degli affari all'interno del medesimo tribunale1, è priva di fondamento. Al riguardo è sufficiente osservare che l'attore ha inteso avanzare nei confronti dei convenuti una domanda risarcitoria basata sull'art. 2043 c.c., non sussistendo alcun rapporto di lavoro tra l'attore e i convenuti, tutti dipendenti dell' . CP_4
Pertanto, l'azione rientra nella cognizione delle sezioni ordinarie del tribunale, non essendo fondata sulla violazione di obblighi di natura contrattuale.
4. Sull'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa di . CP_3
L'eccezione è priva di fondamento, in quanto la causa a cui parte convenuta fa riferimento non verteva tra le medesime parti del presente giudizio, ma piuttosto tra l' e l'attore. CP_5
6 5. Sull'an della pretesa risarcitoria e sull'operatività giudicato
“penale”. Come correttamente osservato da parte attrice, i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria risultano coperti da giudicato. Secondo quanto previsto dall'art. 578 c.p.p., “quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.”. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronunci condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta deputato unicamente all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.”2. E ancora: “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come potenzialmente dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati. La condanna generica irrevocabile presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, che non può più essere rimessa in gioco dal Giudice civile. Ciò in quanto il Giudice penale, in tal caso, è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo - attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile -, con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato ovvero dichiarando il reato estinto per amnistia o per prescrizione ex art. 578 c.p.p., abbia pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto
7 reato), nonché effetto vincolante quanto alla "declaratoria juris" di generica condanna al risarcimenti ed alle restituzioni.”3. Nel caso di specie, il Tribunale di Taranto ha accertato in primo grado la responsabilità penale degli odierni convenuti e li ha condannati in solido al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Parte_1
(odierno attore), rimettendone al giudice civile la liquidazione. Inoltre, ha condannato gli imputati al pagamento di una provvisionale nella misura di € 10.000,00. La Corte d'appello di Taranto, Sez. dist. di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei convenuti per intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti, confermando però le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado, confermando il giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati odierni convenuti, ai soli effetti civili, ha di fatto escluso la sussistenza dei presupposti per una assoluzione nel merito e ha ritenuto l'idoneità delle loro condotte a provocare un danno ingiusto ex art. 2043 c.c.4. Dall'esame della pronuncia, risulta:
che l'incidente di cui è rimasto vittima l'attore si verificò il 20 ottobre 2009, mentre stava operando, nello svolgimento delle mansioni di elettricista di pronto intervento nel reparto manutenzione elettrica, all'interno dell'area produzione cokeria dello stabilimento di CP_4
Tarando, presso le batterie 11/12, in prossimità del locomotore n. 6;
che il locomotore era adibito al trasporto, senza guida dell'uomo e in perimetro delimitato non accessibile al personale in normale condizione di esercizio, del coke incandescente sino ad una torre detta
8 “doccia”, onde provocarne il raffreddamento mediante un getto di acqua industriale;
l'attore, su incarico del capoturno della squadra di esercizio/produzione cokerie (odierno Controparte_1 convenuto), si recò nei pressi del locomotore n. 6, unitamente al caposquadra della manutenzione elettrica Parte_2 poiché il mezzo aveva oltrepassato il limite di fine corsa e doveva essere riportato entro il limite stesso per ripristinarne il regolare funzionamento;
che il caposquadra salì sul mezzo per azionarlo, Parte_2 mentre l'odierno attore restò sui binari davanti al locomotore e girò a mano, di uno scatto, il fine corsa a croce;
che, secondo quanto riferito da il superamento Parte_2 del limite del fine corsa toglieva automaticamente elettricità al locomotore e, pertanto, occorreva spostare il mezzo per appurare la ragione del superamento del limite di fine corsa;
che salì sul locomotore dopo che l'attore aveva Parte_2 ripristinato il fine corsa a croce, ridette tensione al mezzo, azionò gli avvisatori acustici e ottici per circa dieci secondi, mise in movimento il locomotore mediante un manipolatore e subito dopo sentì l'attore urlare;
che l'attore riportò, a seguito dell'accaduto, un trauma da schiacciamento con amputazione del secondo e del quinto dito della mano destra;
che l'attore riferì che il locomotore usciva abitualmente dalla linea e che non aveva mai ricevuto istruzioni sulle corrette modalità di intervento, anche se sapeva come intervenire perché gli era stato mostrato durante il periodo di affiancamento;
che le operazioni di ingresso necessarie per gli interventi di manutenzione erano regolate dalla pratica operativa n. G1019000;
che, quanto alle posizioni di garanzia degli imputati/convenuti,
[...]
rivestiva la qualifica di responsabile dell'area produzione CP_2 cokerie e doveva considerarsi datore di lavoro, perché delegato all'attuazione delle norme di sicurezza, mentre e CP_3 Parte_3
rivestivano rispettivamente le qualifiche di capo reparto
[...] esercizio cokerie e di capo turno esercizio cokerie;
che e , pur non essendo superiori CP_3 Controparte_1 gerarchici dell'attore, si dovevano comunque considerare garanti della
9 sua integrità fisica in base alla previsione della pratica operativa G1019000, nelle loro qualità di capo reparto e capo turno, poiché preposti alla vigilanza sulle corrette modalità di accesso e di intervento all'interno dell'area in cui si verificò l'infortunio;
che, in ordine ai profili colposi addebitati agli imputati, CP_2
non aveva impartito all'attore una adeguata formazione circa i
[...] rischi specifici cui l'operaio era esposto, come prescritto dall'art. 36, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008;
che l'attività informativa non poteva dirsi utilmente surrogata dalla generica attività di affiancamento ammessa dallo stesso attore;
che, sempre sul piano della colpa, i convenuti , CP_2 CP_3
e erano tenuti a vigilare sul rispetto della
[...] Controparte_1 citata pratica operativa G1019000, in conformità alle previsioni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 81/2008;
che i convenuti, nelle rispettive qualità, erano tenuti a vigilare sulle condizioni di accesso e di intervento del personale nell'area in oggetto e sul rispetto delle specifiche previsioni di cui al punto n. 3 e n. 6 della procedura di accesso ai locomotori, i quali prevedevano in modo chiaro l'ingresso di un solo addetto, peraltro in costante collegamento radio con il capo-turno, allo scopo di evitare eventi come quello in concreto verificatosi;
che i convenuti avrebbero dovuto garantire che nessuno altro operaio, a parte l'unico la cui presenza era necessaria, stazionasse all'interno dell'area mentre il locomotore era alimentato;
che l'inosservanza della pratica operativa doveva considerarsi rilevante sul piano della c.d. causalità della colpa rispetto all'infortunio dell'attore, poiché l'attore non poteva stazionare in quell'area, tenuto conto della compresenza del a bordo del locomotore, e Parte_2 poiché l'attore doveva chiedere al capo turno la possibilità di accedere all'interno dell'area e inoltre, stazionandovi da solo, mantenere con lui un costante contatto radio, di modo da potergli impartire in tempo reale ogni direttiva in condizioni di sicurezza;
che la necessaria presenza nell'area di un operatore per riattivare l'alimentazione elettrica giustificava la presenza del Parte_2 all'interno del locomotore, ma non quella dell'attore all'esterno;
che l'eventuale preventiva necessità di ripristinare manualmente il fine corsa a croce imponeva che fosse un unico operatore a provvedervi, prima di entrare nel locomotore;
10 che la violazione delle citate regole cautelari avrebbe con certezza evitato la produzione dell'evento;
che era corretta la statuizione del primo giudice in ordine alla sussistenza di un mero concorso di colpa dell'attore, che, seguendo la prassi elusiva delle prescrizioni operative, aveva deliberatamente deciso di ripristinare manualmente il fine corsa del locomotore. L'accertamento condotto in sede penale consente di ritenere integrati i presupposti dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c., essendo chiaramente evincibili, dalla ricostruzione sopra operate, le azioni doverose omesse, i profili di colpa addebitati a ciascun convenuto e il nesso di causalità materiale tra le condotte e l'evento lesivo (l'incidente da cui sono derivate le lesioni patite dall'attore).
6. Sul quantum del risarcimento. Quanto ai pregiudizi di natura non patrimoniale, nessuno dubbio sussiste in ordine alla riconducibilità, sotto il profilo eziologico, delle lesioni subite all'incidente per cui è causa. Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta è emerso che, a seguito del sinistro, l'attore ha riportato un “grave trauma da schiacciamento della mano destra con multiple fratture pluriframmentarie e scomposte delle falangi prossimali, intermedie e distali delle dita con perdita di sostanza e denervazione del II e V dito”, che anche il c.t.u. ha ritenuto compatibile con l'evento lesivo. Inoltre, l'attore ha subito l'amputazione del II dito a livello della MF e del V dito a livello della falange prossimale, a cui si è associata una grave compromissione della funzione prensile della mano. Il c.t.u. ha accertato un danno biologico/dinamico relazionale da invalidità permanente nella misura del punto di invalidità del 36%. Quanto al danno da invalidità temporanea, il c.t.u., pur avendo quantificato in 907 giorni tale periodo, ha riscontrato l'assenza della documentazione sanitaria necessaria a quantificare la durata dei singoli periodi e la misura percentuale dell'inabilità; e nessuna osservazione è stata mossa sul punto. Tale voce di danno non è pertanto quantificabile. Ad ogni modo, dal prospetto di calcolo allegato e dal tenore letterale dell'atto di citazione, si può persino ritenere che l'attore non abbia avanzato sul punto alcuna domanda. Per quantificare la misura della componente biologica permanente del danno non patrimoniale, occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età
11 del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, come prassi di questo Tribunale, le tabelle fissate in materia dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, con gli eventuali correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame (Cass. Civ. 15.5.2018, n. 11754). Tali tabelle, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica/dinamico relazione), adottano il sistema del c.d. punto percentuale a cui corrisponde, in base alla gravità delle lesioni e all'età del danneggiato, la misura monetaria del risarcimento. Nella nuova versione licenziata nel 2024, gli importi contenuti nella quinta colonna delle predette Tabelle indicano un valore monetario che è frutto della somma dell'importo liquidabile per la componente biologica del danno (c.d. danno biologico/dinamico relazione) e di quella liquidabile per la componente psichica/soggettiva del danno (c.d. danno morale). Quest'ultimo importo viene determinato in una misura che rispecchia la quantificazione della sofferenza soggettiva media, in conformità al grado di invalidità riscontrato e all'età della vittima. Nell'applicare i criteri di risarcimento previsti dalle tabelle, il giudice è tenuto senz'altro a liquidare l'importo indicato nella quinta colonna che corrisponde al ristoro del danno biologico/dinamico relazionale. Il giudice è inoltre chiamato a verificare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del danno da sofferenza soggettiva interiore media, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. Rispetto al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale), il giudice potrà, quindi:
a) diminuire detto importo o azzerarlo del tutto in caso di mancata allegazione del danno o in base alle risultanze processuali;
b) confermarlo ove ritenga che, nel caso di specie, non siano emersi elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
c) aumentarlo, in via eccezionale, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto (eventualmente avvalendosi di apposita c.t.u.), ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione indicata nell'ultima colonna della Tabella milanese. Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle, considerato il valore punto di 36 e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 29 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulterebbe pari:
12 ad € 177.262,00 per la sola componente biologico-esistenziale;
ad € 265.893,00 per la componente biologico-esistenziale con una quantificazione standard del danno morale;
ad € 310.209,00 per la componente biologica, morale ed esistenziale con personalizzazione massima. Prima di procedere alla quantificazione, va rilevato che l'attore ha percepito dall' , per l'infortunio per cui è causa, una rendita, sotto forma di CP_5 capitale, pari ad € 297.580,61, di cui € 190.329,33 quale indennizzo per il danno patrimoniale ed € 107.251,28 per il danno biologico. Come noto, il credito risarcitorio residuo (c.d. 'danno differenziale') va determinato col criterio 'per poste' (o "voci") di danno, vale a dire sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano CP_5 stati destinati a ristorare pregiudizi identici e con l'ulteriore precisazione che il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente non potrà giammai essere ridotto per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale. Così la CP_ Cassazione più recente: “Le somme versate dall' non possono considerarsi
“integralmente satisfattive” del pregiudizio subito da un lavoratore in seguito ad un infortunio sul lavoro. Il giudice dunque, per pervenire ad un equo risarcimento, dopo aver liquidato il “danno civilistico”, dovrà procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato seguendo il criterio delle “poste omogenee”: vanno cioè espunte dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il CP_ valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente, e non tutte le somme erogate dall'istituto assicuratore” (Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 7 febbraio 2023 n 3694). Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente, a nulla rilevando CP_5 CP_ ai fini che qui interessano che l' abbia o meno recuperato dal danneggiante una parte dell'esborso corrisposto al lavoratore assicurato;
ed invero, la possibilità di una rivalsa dell' nei confronti del danneggiante CP_5 per il recupero di tutto e/o parte di quanto sborsato all'assicurato infortunato resta del tutto irrilevante, posto che la rendita corrisposta a titolo di CP_5 danno non patrimoniale va conteggiata per intero ai fini del cd “danno differenziale”. Va inoltre detto che per i sinistri verificatisi – come nella specie - dopo
13 CP_ l'entrata in vigore del D.lg. n. 38 del 2000, il diritto di rivalsa dell' si estende anche alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno biologico, poiché anche tale danno è rimborsato dall'ente di assicurazione sociale (vedi anche Cassazione civile sez. III, 18/06/2015, n.12622) sicché alcuna riduzione dell'importo rimborsato dall'ente previdenziale può essere giustificata per effetto della rivalsa (in tali espressi termini cfr Corte d'appello di Lecce Sentenza n. 851/2023). Ciò posto, va preliminarmente rilevato che, sebbene sia indubbio che un trauma come quello subito dall'attore sia idoneo a generare un elevato grado di sofferenza, nel caso di specie, il danno risarcibile a titolo di componente biologica del danno patrimoniale va quantificato nella misura minima di € 177.262,00, senza tenere conto della maggiorazione prevista per la c.d. componente morale, ossia per la sofferenza psichica patita dalla vittima in conseguenza del sinistro. Al riguardo, va, infatti, osservato che l'attore si è limitato a chiedere il ristoro del danno biologico differenziale, senza alcun accenno, nei suoi scritti difensivi, alla sofferenza (componente morale) patita dalla vittima (cfr. atto di citazione, non avendo l'attore depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) o a specifiche e particolare ripercussioni negative (eventuale ulteriore personalizzazione per la componente esistenziale) sulla sua vita quotidiana. Il riconoscimento della componente morale del danno, anche nei casi in cui la prova può agevolmente ricavarsi in via presuntiva, non può comunque prescindere dall'esistenza di una specifica domanda della parte, che nel caso deve considerarsi assente. A nulla rileva il fatto che nella “relazione psicodiagnostica e valutazione del danno esistenziale..” (all. 4 dell'atto di citazione) a firma dello Controparte_7 si faccia riferimento ai concetti di danno esistenziale e di sofferenza
[...] psichica, atteso che tale scritto è stato richiamato (nell'atto di citazione) dall'attore solo per quantificare in € 52.800,00 il costo del percorso di psicoterapia da intraprendere. E quindi è stato richiamato per provare l'esistenza di un danno patrimoniale futuro. L'elaborato prodotto non può dunque integrare l'atto di citazione o supplire alle sue mancanze in punto di allegazione. Dalla somma di € 177.262,00 va sottratto l'importo di € 1.198,00, corrispondenza alla quota dell'1% della componente biologica di un pregiudizio preesistente al sinistro per cui è causa (come ammesso dallo stesso attore e rilevato nel giudizio promosso da quest'ultimo nei confronti dell' ). CP_5
Pertanto dalla somma di € 176.064 va sottratta la somma di € 107.251,28
14 liquidata dall' , per un totale residuo di € 68.812,72 a titolo di danno CP_5 biologico differenziale. In ordine ai danni patrimoniali sofferti, l'attore ha chiesto il risarcimento delle spese mediche sostenute, incluse quelle relative al percorso riabilitativo psicoterapeutico. Al riguardo il c.t.u. ha rilevato che “non risultano documentate in atti spese mediche sostenute e connesse eziologicamente al sinistro e allo stato non sono prevedibili e quantificabili ulteriori esborsi per cure da sostenersi in futuro.”. Rispondendo alle osservazioni di parte attrice, ha osservato quanto segue: “A supporto di tali considerazioni risulta allegata, oltre ad elenco delle spese sostenute, una relazione psicodiagnostica e valutazione del danno esistenziale redatta dallo studio associato psicologico psicologi psicoterapeuti (non vi è data del rilascio del Controparte_7 documento). Riguardo l'articolata relazione psicologica occorre rilevare che essa risulta priva di elementi documentali che attestino l'insorgenza e il trattamento, seriato nel tempo, dei disturbi psichici lamentati dal periziato;
tali elementi sarebbero di indubbia importanza e probanti la sussistenza del riferito danno psichico residuato all'evento traumatico per cui si controverte. Difatti non risultano documentati in atti, sia durate il lungo periodo di inabilità temporanea che successivamente, il ricorso a consulenze specialistiche, il ricorso e cure psicofarmacologiche e/o a interventi psicoterapeutici (assente una continuità fenomenica, indispensabile criterio per l'accertamento medico legale del nesso causale).”. Il c.t.u. ha poi ribadito tali conclusioni nell'elaborato peritale integrativo e le parti non hanno formulato osservazioni nei termini assegnati dal giudice. Alla luce delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., ritiene questo giudice che possono senz'altro ritenersi causalmente riconducibili alle lesioni patite le spese mediche sostenute per le visite di controllo alla mano e per le relative terapie, che risultano documentate dalle fatture in atti e riguardano l'arco temporale dei tre anni successivi all'incidente. Per quel che concerne la voce di danno relativa alle spese da sostenere per la psicoterapia, questo giudice concorda con le conclusioni rassegnate dal c.t.u., che ha evidenziato la mancanza di documentazione sanitaria sufficiente ad attestare “l'insorgenza e il trattamento, seriato nel tempo, dei disturbi psichici lamentati dal periziato”; per non parlare poi della totale assenza di documentazione sanitaria proveniente da strutture mediche pubbliche. Le riscontrate carenze documentali non consentono di ritenere provati i danni futuri lamentati sul punto dall'attore. A titolo di danno patrimoniale può essere riconosciuto in favore dell'attore l'importo di € 20.715,77, con esclusione delle somme relative agli scontrini
15 prodotti, inerenti a viaggi in autostrada per i quali non emerge la riconducibilità causale all'evento, e delle somme relative alla psicoterapia, per le ragioni sopra evidenziate. L'importo complessivo risarcibile ammonta quindi ad € 89.528,49, somma dalla quale va detratto però l'importo di € 22.382,12, atteso che, ad avviso di questo giudice, la verificazione dell'evento lesivo è per la quota di ¼ imputabile al concorso di colpa della vittima;
concorso di colpa che è stato accertato, ex art. 1227, co. 1 c.c., in sede penale, sia in primo (pag. 7 e 8 della sentenza) che in secondo grado (pag. 15 della sentenza), e che si giustifica in relazione al fatto che la vittima non si è tempestivamente allontanata dal locomotore, nonostante fosse stato azionato per dieci secondi il segnale di allarme acustico. All'importo così determinato va infine sottratto quello di € 10.000,00 già versato a titolo di provvisionale, per un residuo di € 57.146,37. Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione. Sulle somme dovute, liquidate ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno dell'illecito, calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.
7. Sulla ripartizione della responsabilità dei convenuti nei loro rapporti interni. Sulla scorta di quanto accertato in sede penale, ritiene questo giudice che, nei rapporti interni tra i convenuti, le responsabilità per l'evento vadano ripartite tra gli stessi in parti uguali, atteso che le condotte omesse hanno concorso allo stesso modo a causare l'incidente, data la rilevanza delle colpe ascritte a ciascun convenuto/imputato. Pertanto va riconosciuto in favore di ciascun convenuto il diritto ad agire in via di regresso nei confronti degli altri in caso di pagamento di somme eccedenti l'importo imputabile alla propria quota di responsabilità accertata. Il riconoscimento del diritto di regresso non va inteso quale una mera statuizione di accertamento, ma piuttosto quale statuizione di condanna condizionata ad un evento futuro e incerto, qual è il pagamento eseguito da ciascun condebitore in eccedenza rispetto alla propria quota, che non richiede uno specifico accertamento nel merito, trattandosi di questioni eventualmente
16 esaminabili in sede di opposizione all'esecuzione5. Le richieste dei convenuti di riconoscere il diritto di regresso vanno, infatti, valutate in funzione dello scopo che gli stessi mirano ad ottenere, che è quello della costituzione in questa sede di un titolo esecutivo da spendere in caso di pagamento eccendente la propria quota. Nei confronti della vittima invece i convenuti sono chiamati a rispondere in solido ex art. 2055 c.c.
8. Sulle spese del presente giudizio. Le spese di c.t.u. seguono la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido tra di loro. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, seguono del pari la soccombenza e sono poste a carico dei convenuti in solido tra di loro. Tale spese vengono liquidate con riferimento al valore del decisum, con l'applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione della ripetitività degli assunti e del fatto che non sono stati escussi testimoni, nonché in considerazione del valore della domanda più prossimo al parametro minimo dello scaglione di riferimento. 5 Cassazione civile sez. III, 09/07/2009, n.16135: “Il terzo motivo sostiene che il diritto dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti dell'assicurato non può ritenersi esistente se non nel momento dell'avvenuto pagamento in favore del danneggiato, sicchè il giudice avrebbe dovuto dichiarare improcedibile la domanda per mancanza della condizione all'azione. Il motivo è infondato in base al principio secondo cui l'ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. Ne consegue che nello stesso giudizio nel quale il danneggiato propone domanda risarcitoria contro il danneggiante ed il suo assicuratore è ammessa la domanda di rivalsa proposta dall'assicuratore nei confronti del proprio assicurato per l'ipotesi in cui sia condannato al pagamento in favore del danneggiato (per la prima parte, cfr. Cass. 25 agosto 2003, n. 12444)….L'ordinamento processuale ammette sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui la sua configurazione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. Ne consegue che nello stesso giudizio nel quale il danneggiato propone domanda risarcitoria contro il danneggiante ed il suo assicuratore è ammessa la domanda di rivalsa proposta da quest'ultimo nei confronti del proprio assicurato per l'ipotesi in cui sia condannato al pagamento in favore del danneggiato.”; Cassazione civile , sez. III , 19/06/2008 , n. 16621: “Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui, evidenziandosi che tutte le conseguenze della condotta posta in essere dalla parte convenuta avrebbero potuto essere valutate appieno solo alla scadenza del contratto, ancora in corso al momento della decisione, era stata rigettata la domanda di condanna condizionata al ripristino della destinazione agraria del fondo).”
17
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 57.146,37, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva.
condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in € 9.142,000, oltre iva, cpa e spese generali, oltre spese esenti documentate;
dichiara la pari responsabilità dei convenuti nei loro rapporti interni, con diritto ad agire in via di regresso, nei confronti degli altri convenuti, per le somme eventualmente versate in eccedenza rispetto alle quote di responsabilità accertate in questa sede;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u. Così deciso in Taranto, in data 22/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. lav. , 24/06/2020 , n. 12433 “La ripartizione, all'interno del medesimo ufficio, degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa, lavoro e fallimento non implica la costituzione di un organo giudiziario autonomo distinto dalle sezioni ordinarie del medesimo tribunale, di talché, non mettendo capo tale ripartizione a questioni di competenza per materia, trattandosi di mera distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio giudiziario, non è configurabile rispetto ai provvedimenti che vi danno luogo il ricorso per regolamento di competenza.” Cassazione civile , sez. II , 15/06/2020 , n. 11467 “Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga ferme le statuizioni civili, attesa la sentenza di condanna in primo grado e l'assenza di impugnazione sul punto, una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell' art. 578 c.p.p. , sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento (nella specie, l'annullamento di un testamento), derivanti dal fatto.” 2 Cassazione civile , sez. III , 18/10/2024 , n. 27055 3 Tribunale, L'Aquila, 19/12/2019 , n. 968 4 Cassazione penale, sez. II , 14/01/2021 , n. 11808 “Il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede ex art. 539 c.p.p. , è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili relativi alla generica condanna risarcitoria e, a tal fine, non deve verificare se si sia perfezionato il reato contestato, bensì accertare se la condotta dell'imputato sia stata idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell' art. 2043 c.c. secondo il criterio del più probabile che non o della probabilità prevalente.”; Cassazione penale sez. II, 10/05/2017, n.28959 “Nell'ipotesi in cui, a seguito di appello proposto dall'imputato, il giudice dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione, l'accertamento giudiziale prosegue ai soli fini dell'accertamento della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., secondo le regole e le garanzie del processo penale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, aveva respinto la richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dall'imputato in ragione del fatto che l'imputato, non avendo rinunciato alla prescrizione, aveva limitato il suo interesse alla dimostrazione dell'assenza di responsabilità ai fini civili).”.