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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 9 maggio
2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3442/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente Email_1 C.F._1
domiciliato in Reggio Calabria, Viale Amendola n. 33, presso lo studio dell'avv.to Eleonora
TRINGALI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
Email_2
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Locri, alla via Matteotti, n. 48, con l'avv. Alberto FUOCHI, che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti del 22.03.2023, al rogito del notaio Persona_1
in Roma, rep.37875, pec: t;
Email_3
CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento ex art. 1 legge n.
18/1980 e della condizione sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 5 RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 11.10.2023,
[...] ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il Parte_1
beneficio di cui all'art. 1 l. n. 18/1980 e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 l. n.
104/1992, eccependo l'errata valutazione da parte del CTU dott. Persona_2
in fase di accertamento tecnico preventivo, del complesso invalidate di cui è affetto.
In particolare, ha lamentato l'inadeguata valutazione delle patologie nonché la loro ingravescenza, essendo tra l'altro affetto da esiti di intervento chirurgico della sostituzione della valvola mitralica, in trattamento t.a.o., ha rappresentato di patire gli esiti di episodi ischemici cerebrali ed ha allegato di soffrire in specie dalla cerebrovasculopatia cronica con deficit mnesico-attentivo, che, quale grave malattia cronica, lo rende incapace di assolvere le normali azioni quotidiane della vita.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
Pag. 2 a 5 specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre inoltre precisare che ai sensi che ai sensi della legge n. 18/1980 la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socioeconomiche in cui lo stesso versi e che ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992 qualora la compromissione fisica o mentale, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale della persona con disabilità, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno
è da ritenersi intensivo con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Nel corso del presente giudizio, viste le motivate contestazioni di parte ricorrente avverso le conclusioni peritali raggiunte nel procedimento per accertamento tecnico, questo giudicante ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali e con ordinanza del
23.06.2024, ha nominato CTU il dott. che in data 18.03.2025 ha Persona_2 depositato l'elaborato peritale.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo il ricorrente ha accertato che le patologie lamentate sono tali da renderlo invalido nella misura del 100% e bisognevole di assistenza continua, nonché soggetto portatore di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “Vasculopatia cerebrale cronica con grave deterioramento cognitivo. Cardiopatia ischemica con insufficienza valvolare mitralica severa già sottoposto a rivascolarizzazione miocardica + sostituzione valvolare mitralica con impianto di protesi biologica, ateromasia dei TSA, pregressa TEA carotide sinistra.
Ipoacusia bilaterale. Ipovisione bilaterale con VNOO= 5/10. Sofferenza radicolare cronica
L4-L5 più marcata a sin con zoppia”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “1.
Il sig. risulta affetto da: “Vasculopatia cerebrale cronica Parte_1 con grave deterioramento cognitivo. Cardiopatia ischemica con insufficienza valvolare mitralica severa già sottoposto a rivascolarizzazione miocardica + sostituzione valvolare mitralica con impianto di protesi biologica, ateromasia dei TSA, pregressa TEA carotide sinistra. Ipoacusia bilaterale. Ipovisione bilaterale con VNOO= 5/10. Sofferenza radicolare
Pag. 3 a 5 cronica L4-L5 più marcata a sin con zoppia” 2. (vedere la valutazione percentuale delle invalidità);
3. Il ricorrente è “Invalido Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti proprie della sua età di grado grave 100%”;
4. Il ricorrente abbisogna di assistenza continua;
5. Il ricorrente risulta portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92. 6. La decorrenza di tale status si può fare risalire al 22.03.2023”.
Alla luce di quanto chiarito, il Giudicante ritiene di condividere le motivate ed aggiornate conclusioni formulate dal CTU, elaborate anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di specifiche censure da parte dell' resistente. CP_2
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott. Persona_2
Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento e della condizione sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 della l.
n. 104/1992 in capo a , con decorrenza dal 22.03.2023, data Parte_1
del certificato della visita fisiatrica.
Le spese di lite, considerato che vi è prova dell'insorgenza delle condizioni sanitarie per l'accesso ai benefici invocati in epoca successiva alla domanda amministrativa, ma antecedente all'instaurazione di questo giudizio, vengono compensate nella misura di un terzo e sono pertanto liquidate in complessivi €2.489,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta in capo a la sussistenza del requisito Parte_1
sanitario di cui all'art. 1 l. n. 18/1980 e della condizione sanitaria di cui all'art. 3 comma 3 l.
n. 104/1992, con decorrenza dal 22.03.2023;
- compensa tra le parti le spese del presente procedimento nella misura di un terzo, ponendo la restante parte, pari ad €2.489,00, oltre IVA e CPA, come per legge, a carico dell' e da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
CP_1
Pag. 4 a 5 - pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separati CP_1
decreti.
Locri, 08.06.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 5 a 5