Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00263/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI EZ IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2024, proposto dalla signora LI De FA, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Caristi e Alberto Zuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Pubblica di Servizi Alla persona di IL, non costituita in giudizio;
Ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso e per l’annullamento
del provvedimento di diniego del 28.06.24, seguito da silenzio, opposti all’accesso formulato con istanza del 19 giungo 2024 e successiva istanza conseguenziale di accesso del 28 giugno 2024, dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di IL;
nonché
del silenzio-rigetto serbato dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi sul ricorso proposto in data 27.09.2024 avverso i suddetti provvedimento di diniego del 28.06.24, seguito da silenzio, opposti all’accesso formulato con istanza del 19 giungo 2024 e successiva istanza conseguenziale di accesso del 28 giugno 2024, dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di IL;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato all’Azienda di Servizi alla Persona di IL a mezzo pec in data 26 novembre 2024 sia presso il domicilio digitale legale che presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste e depositato il successivo 6 dicembre 2024, la signora LI De FA ha impugnato, invocandone l’annullamento:
a) il provvedimento del 28 giugno 2024, con cui l’ASP le ha asseritamente denegato l’accesso agli atti invocato con istanza del 19 giugno 2024 per affermate esigenze defensionali, nonché il successivo silenzio-rigetto, asseritamente formatosi in ordine alla successiva istanza del 28 giugno 2024;
b) il silenzio-rigetto asseritamente serbato dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul ricorso ex art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 proposto in data 27 settembre 2024 avverso il suddetto ritenuto provvedimento di diniego dell’ASP del 28 giugno 2024, seguito da silenzio.
1.1. Ha chiesto, inoltre, a questo giudice di ordinare all’Amministrazione resistente l’ostensione di tutti i documenti richiesti.
1.2. A sostegno della domanda azionata ha dedotto la violazione, sotto plurimi profili, degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, ponendo, in particolare, l’accento sul fatto che in tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili alla effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost., debbono ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza dinanzi alla dimostrazione circa la sussistenza dell’interesse ad acquisire tutte le informazioni contenute nei documenti richiesti con la domanda di accesso documentale.
2. L’ASP di IL, seppur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Né si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. La ricorrente, con memoria dimessa in vista dell’udienza camerale del 18 giugno 2025, fissata per la trattazione del ricorso, ha sinteticamente ribadito gli assunti difensivi già svolti e insistito nelle conclusioni già rassegnate.
4. Celebrata l’udienza su indicata - nel corso della quale il Presidente ha rilevato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibilità inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., rilievo rispetto al quale parte ricorrente nulla ha replicato, limitandosi a richiamare le difese già svolte - l’affare è stato introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a..
5. Il ricorso è inammissibile.
6. In disparte ogni considerazione circa la intempestività del ricorso ex art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 proposto dall’odierna ricorrente innanzi alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, tale da riverberarsi, in ogni caso, di per sé sull’impugnazione che qui occupa [n.d.r. la sospensione feriale, che decorre dal primo agosto e termina il giorno trentuno (come disposto dall’art. 54 comma 2 cod. proc. amm. ai sensi del quale “ I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno” ), è applicabile esclusivamente ai termini che hanno natura processuale: tale non è quello di trenta giorni per la presentazione del ricorso alla detta Commissione, che, inerendo ad una attività procedimentale di riesame, è sottratto alla sospensione feriale], il Collegio ritiene, comunque, dirimente la circostanza che l’odierna ricorrente ha omesso di tempestivamente e ritualmente evocare in giudizio, mediante formale notifica del ricorso introduttivo, l’Amministrazione cui è imputabile il silenzio-rigetto asseritamente serbato dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi qui gravato, funzionale, tra l’altro, a rendere sindacabili anche l’atto e il silenzio-rigetto dell’ASP.
6.1. Giova, invero, ricordare che l’art. 41, comma 2, c.p.a. impone, ai fini che qui specificamente rilevano, che “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato (...) entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ” e che l’art. 116, comma 1, c.p.a. stabilisce che “Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi (...) il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione (...)”.
6.2. Nel caso di specie, è, però, documentato per tabulas (in tal senso la relata di notifica in atti) che la ricorrente ha notificato il ricorso solamente all’ASP di IL (cui sono riferibili l’asserito diniego del 28 giugno 2024 e il silenzio asseritamente formatosi sulla seconda istanza di accesso agli atti presentata nella medesima data), ma non, invece, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso la quale è – come noto – istituita la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (art. 27 l. n. 241/1990).
6.3. Il termine decadenziale per poterlo fare è, peraltro, oramai ampiamente decorso.
6.4. Inoltre - come già evidenziato - la Presidenza del Consiglio dei Ministri non si è costituita in giudizio, circostanza che, laddove verificatasi, avrebbe potuto sanare il vizio in cui è incorsa la ricorrente.
6.5. Sicché, il ricorso è, all’evidenza, inammissibile per l’originario assoluto difetto del contraddittorio e tale va dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
7. La mancata costituzione in giudizio dell’ASP intimata e/o della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui è riferibile il silenzio-rigetto asseritamente serbato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi qui gravato esime il Collegio dallo statuire in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI EZ IA, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO