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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2668 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ANNI' GABRIELE
e
BA ER, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avvocato ANNI' GABRIELE
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. CP_1
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
a) I coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire la propria residenza ove meglio credono;
b) Non vi sarà alcun obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
pagina 1 di 2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 30/05/1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 09/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e AN ER, uniti in matrimonio in Parte_1
Bassano del Grappa (VI) in data 30/05/1998 con atto trascritto al n. 59, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2668 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ANNI' GABRIELE
e
BA ER, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avvocato ANNI' GABRIELE
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. CP_1
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
a) I coniugi vivranno separati, con facoltà di stabilire la propria residenza ove meglio credono;
b) Non vi sarà alcun obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
pagina 1 di 2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Bassano del Grappa (VI) in data 30/05/1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 09/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e AN ER, uniti in matrimonio in Parte_1
Bassano del Grappa (VI) in data 30/05/1998 con atto trascritto al n. 59, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 2 di 2