Articolo 1 della Legge 24 novembre 1992, n. 459
Articolo 2
Versione
28 novembre 1992
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989.
Entrata in vigore il 28 novembre 1992