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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1611/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1611/2019 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SILVIA CUTINI presso il cui studio in Perugia, P.zza Italia n. 9 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO ARCALENI presso lo studio del quale in
Perugia Via A. Angelini n. 10 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
già (C.F. ), con il Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio degli avv.ti VALERIO LIBRATTI e CARMINE PERROTTA ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Cesare Caporali n. 19, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Libratti;
C.F. ), in persona del procuratore speciale, con Controparte_5 P.IVA_4 il patrocinio dell'avv. MAURO ORSINI FEDERICI, presso il cui studio in Perugia, Via Danzetta n. 7, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATE
(C.F. ; CP_6 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente Controparte_1 il 18.09.2024;
Per come da note scritte sostitutive di udienza depositate Controparte_2 telematicamente il 17.09.2024;
Per come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente il Controparte_3
18.09.2024;
Per come da note scritte sostitutive di udienza depositate Controparte_5 telematicamente il 18.09.2024;
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
1. ha interposto appello avverso la sentenza n. 995/2018 con cui il Giudice di Controparte_1
Pace di Perugia l'ha condannata a tenere indenne l'assicurata da quanto dovuto a CP_2 CP_6
a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza del sinistro del 12 marzo 2011,
[...] oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite dovute nei confronti del danneggiato e delle terze chiamate ed Controparte_5 Controparte_3
In particolare, avrebbe subito dei danni per uno sbalzo della tensione elettrica al proprio CP_6 impianto, causata dal contatto tra un autocarro con piattaforma telescopica di proprietà di ed CP_2 un cavo elettrico di proprietà CP_4
Si sono costituite in giudizio le parti appellate – ad eccezione di , dichiarato contumace CP_6 all'udienza del 4 febbraio 2021 – chiedendo il rigetto dell'appello.
Fatte precisare alle parti le proprie conclusioni, la causa è stata incamerata per la decisione il
25.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'impugnazione è articolata in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente Controparte_1 ricondotto l'evento dannoso ai rischi connessi all'attività di impresa di e garantiti dalla CP_2 polizza n. 66035032, deducendo da un lato che l'attività di potatura di alberi che la ditta stava compiendo quando si è verificato il sinistro esulerebbe da quelle indicate nel contratto di assicurazione e, dall'altro, che l'evento sarebbe connesso alla circolazione dell'autocarro, assicurato per la R.C.A. da
Ha pertanto chiesto che la sentenza di primo grado sia riformata con rigetto della Controparte_5 domanda di manleva proposta nei suoi confronti da . CP_2
Il motivo di appello è infondato. Contr La polizza n. 660035032 stipulata con denominata garantisce per Parte_1 CP_2 la responsabilità civile verso terzi derivante da fatti accidentali “verificatisi in relazione a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata e delle annesse attività complementari e/o sussidiarie”
(cfr. clausola n. 9.1). L'allegato AG della polizza chiarisce che tali attività comprendono anche il
“servizio gru, installata su autocarro che opera all'interno di cantieri per conto terzi”.
L'istruttoria compiuta in primo grado ha dimostrato che l'evento dannoso si è verificato nel corso delle operazioni di potatura eseguite da altra ditta e coadiuvate da con l'impiego della propria gru, CP_2 quando, immediatamente dopo l'abbattimento, l'albero che era stato imbracato e agganciato con quest'ultima aveva accidentalmente urtato e tranciato un cavo elettrico. È altresì emerso che l'autocarro su cui era installata la gru si trovata in posizione di assoluta stasi, posto che il teste Testimone_1 dipendente di , ha dichiarato che “il veicolo lavorava fermo con dispositivi idraulici di CP_2 posizionamento” e che la CT espletata ha rilevato che l'utilizzo del braccio meccanico per eseguire il sollevamento e la movimentazione dei carichi richiede fisiologicamente il posizionamento di stabilizzatori che precludono all'autocarro ogni spostamento, escludendo dunque che il cavo fosse stato spezzato perché urtato dall'autocarro in manovra.
Tenuto conto di tali circostanze, non è dubitabile che l'evento dannoso debba ricondursi all'attività descritta all'allegato AG sopra menzionato, rientrante nell'oggetto della polizza in essere con
[...]
e non in quella per danni da circolazione stipulata con Controparte_1 CP_5
Posta dunque la diversità delle due garanzie sotto il profilo dei rischi assicurati, è infondato il motivo di pagina 2 di 4 appello con cui ha censurato la propria condanna a manlevare l'assicurata Controparte_1
benché asseritamente inadempiente rispetto all'obbligo di avviso previsto dall'art. 1910 c.c. CP_2
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1913 e
1915 c.c., anche con riferimento all'art.
3.19 delle condizioni di polizza, contestando in particolare il rigetto dell'eccezione di inadempimento dell'obbligo incombente su di dare tempestivo CP_2 avviso del sinistro al proprio assicuratore, motivato per difetto di specifica allegazione e prova del carattere doloso dell'inadempimento e – con riferimento all'ipotesi gradata di omissione colposa – del pregiudizio concretamente subito dall'assicurazione.
Il motivo è infondato.
Invero, premesso che è incontroverso tra le parti (oltreché documentalmente dimostrato) il fatto che la denuncia del sinistro sia stata inoltrata ad a distanza di diversi mesi dalla sua Controparte_1 verificazione, il carattere doloso dell'inadempimento di – consistente nella consapevolezza CP_2 dell'obbligo di avviso e della cosciente volontà di non osservarlo – non risulta provato. Sul punto, infatti, l'appellante si è limitata a richiamare circostanze idonee a dimostrare unicamente la condotta dell'assicurata, ma non anche l'elemento soggettivo a questa sotteso.
Per quanto riguarda invece l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 1915 c.c., ammesso che la riscontrata condotta inadempiente abbia carattere colposo, la riduzione dell'indennità va parametrata al pregiudizio sofferto dall'assicuratore, sul quale grava l'onere di dimostrare l'incidenza che il rispetto del termine normativamente e contrattualmente previsto avrebbe avuto sul contenimento dell'entità dei danni.
Ritiene il Tribunale che tale onere non sia stato assolto dall'appellante, rilevato che negli atti del primo grado di giudizio ha genericamente sostenuto che la condotta dell'assicurata le Controparte_1 avrebbe precluso la possibilità di verificare tempestivamente le cause del sinistro, di accertare i danni e la relativa quantificazione, senza nulla argomentare come un'istruttoria tempestiva avrebbe condotto ad accertamenti diversi e più favorevoli di quelli compiuti in sede di giudizio tramite CT (ove il risarcimento spettante al danneggiato è stato quantificato in misura inferiore a quella domandata). CP_6
2.3. Poiché non sono accolti i motivi di appello sulla decisione nel merito della controversia, non sussistono ragioni per modificare la statuizione sulle spese operata dal giudice di primo grado.
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
.
Rilevato che l'appello proposto da non ha comportato il riesame delle Controparte_1 domande formulate da o nei confronti delle altre parti appellate, le spese di lite tra queste ultime possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- Condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
e spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre ad IVA (se non detraibile
[...] dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- compensa tra le altre parti le spese di lite del presente giudizio;
pagina 3 di 4 - dichiara che sussistono i presupposti per l'irrogazione della sanzione ex art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Perugia, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1611/2019 promossa da:
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SILVIA CUTINI presso il cui studio in Perugia, P.zza Italia n. 9 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO ARCALENI presso lo studio del quale in
Perugia Via A. Angelini n. 10 è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
già (C.F. ), con il Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio degli avv.ti VALERIO LIBRATTI e CARMINE PERROTTA ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Cesare Caporali n. 19, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Libratti;
C.F. ), in persona del procuratore speciale, con Controparte_5 P.IVA_4 il patrocinio dell'avv. MAURO ORSINI FEDERICI, presso il cui studio in Perugia, Via Danzetta n. 7, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
APPELLATE
(C.F. ; CP_6 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente Controparte_1 il 18.09.2024;
Per come da note scritte sostitutive di udienza depositate Controparte_2 telematicamente il 17.09.2024;
Per come da note scritte sostitutive di udienza depositate telematicamente il Controparte_3
18.09.2024;
Per come da note scritte sostitutive di udienza depositate Controparte_5 telematicamente il 18.09.2024;
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
1. ha interposto appello avverso la sentenza n. 995/2018 con cui il Giudice di Controparte_1
Pace di Perugia l'ha condannata a tenere indenne l'assicurata da quanto dovuto a CP_2 CP_6
a titolo di risarcimento dei danni da questi subiti in conseguenza del sinistro del 12 marzo 2011,
[...] oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite dovute nei confronti del danneggiato e delle terze chiamate ed Controparte_5 Controparte_3
In particolare, avrebbe subito dei danni per uno sbalzo della tensione elettrica al proprio CP_6 impianto, causata dal contatto tra un autocarro con piattaforma telescopica di proprietà di ed CP_2 un cavo elettrico di proprietà CP_4
Si sono costituite in giudizio le parti appellate – ad eccezione di , dichiarato contumace CP_6 all'udienza del 4 febbraio 2021 – chiedendo il rigetto dell'appello.
Fatte precisare alle parti le proprie conclusioni, la causa è stata incamerata per la decisione il
25.11.2024 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'impugnazione è articolata in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente Controparte_1 ricondotto l'evento dannoso ai rischi connessi all'attività di impresa di e garantiti dalla CP_2 polizza n. 66035032, deducendo da un lato che l'attività di potatura di alberi che la ditta stava compiendo quando si è verificato il sinistro esulerebbe da quelle indicate nel contratto di assicurazione e, dall'altro, che l'evento sarebbe connesso alla circolazione dell'autocarro, assicurato per la R.C.A. da
Ha pertanto chiesto che la sentenza di primo grado sia riformata con rigetto della Controparte_5 domanda di manleva proposta nei suoi confronti da . CP_2
Il motivo di appello è infondato. Contr La polizza n. 660035032 stipulata con denominata garantisce per Parte_1 CP_2 la responsabilità civile verso terzi derivante da fatti accidentali “verificatisi in relazione a rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata e delle annesse attività complementari e/o sussidiarie”
(cfr. clausola n. 9.1). L'allegato AG della polizza chiarisce che tali attività comprendono anche il
“servizio gru, installata su autocarro che opera all'interno di cantieri per conto terzi”.
L'istruttoria compiuta in primo grado ha dimostrato che l'evento dannoso si è verificato nel corso delle operazioni di potatura eseguite da altra ditta e coadiuvate da con l'impiego della propria gru, CP_2 quando, immediatamente dopo l'abbattimento, l'albero che era stato imbracato e agganciato con quest'ultima aveva accidentalmente urtato e tranciato un cavo elettrico. È altresì emerso che l'autocarro su cui era installata la gru si trovata in posizione di assoluta stasi, posto che il teste Testimone_1 dipendente di , ha dichiarato che “il veicolo lavorava fermo con dispositivi idraulici di CP_2 posizionamento” e che la CT espletata ha rilevato che l'utilizzo del braccio meccanico per eseguire il sollevamento e la movimentazione dei carichi richiede fisiologicamente il posizionamento di stabilizzatori che precludono all'autocarro ogni spostamento, escludendo dunque che il cavo fosse stato spezzato perché urtato dall'autocarro in manovra.
Tenuto conto di tali circostanze, non è dubitabile che l'evento dannoso debba ricondursi all'attività descritta all'allegato AG sopra menzionato, rientrante nell'oggetto della polizza in essere con
[...]
e non in quella per danni da circolazione stipulata con Controparte_1 CP_5
Posta dunque la diversità delle due garanzie sotto il profilo dei rischi assicurati, è infondato il motivo di pagina 2 di 4 appello con cui ha censurato la propria condanna a manlevare l'assicurata Controparte_1
benché asseritamente inadempiente rispetto all'obbligo di avviso previsto dall'art. 1910 c.c. CP_2
2.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1913 e
1915 c.c., anche con riferimento all'art.
3.19 delle condizioni di polizza, contestando in particolare il rigetto dell'eccezione di inadempimento dell'obbligo incombente su di dare tempestivo CP_2 avviso del sinistro al proprio assicuratore, motivato per difetto di specifica allegazione e prova del carattere doloso dell'inadempimento e – con riferimento all'ipotesi gradata di omissione colposa – del pregiudizio concretamente subito dall'assicurazione.
Il motivo è infondato.
Invero, premesso che è incontroverso tra le parti (oltreché documentalmente dimostrato) il fatto che la denuncia del sinistro sia stata inoltrata ad a distanza di diversi mesi dalla sua Controparte_1 verificazione, il carattere doloso dell'inadempimento di – consistente nella consapevolezza CP_2 dell'obbligo di avviso e della cosciente volontà di non osservarlo – non risulta provato. Sul punto, infatti, l'appellante si è limitata a richiamare circostanze idonee a dimostrare unicamente la condotta dell'assicurata, ma non anche l'elemento soggettivo a questa sotteso.
Per quanto riguarda invece l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 1915 c.c., ammesso che la riscontrata condotta inadempiente abbia carattere colposo, la riduzione dell'indennità va parametrata al pregiudizio sofferto dall'assicuratore, sul quale grava l'onere di dimostrare l'incidenza che il rispetto del termine normativamente e contrattualmente previsto avrebbe avuto sul contenimento dell'entità dei danni.
Ritiene il Tribunale che tale onere non sia stato assolto dall'appellante, rilevato che negli atti del primo grado di giudizio ha genericamente sostenuto che la condotta dell'assicurata le Controparte_1 avrebbe precluso la possibilità di verificare tempestivamente le cause del sinistro, di accertare i danni e la relativa quantificazione, senza nulla argomentare come un'istruttoria tempestiva avrebbe condotto ad accertamenti diversi e più favorevoli di quelli compiuti in sede di giudizio tramite CT (ove il risarcimento spettante al danneggiato è stato quantificato in misura inferiore a quella domandata). CP_6
2.3. Poiché non sono accolti i motivi di appello sulla decisione nel merito della controversia, non sussistono ragioni per modificare la statuizione sulle spese operata dal giudice di primo grado.
3. Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
.
Rilevato che l'appello proposto da non ha comportato il riesame delle Controparte_1 domande formulate da o nei confronti delle altre parti appellate, le spese di lite tra queste ultime possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- Condanna a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
e spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre ad IVA (se non detraibile
[...] dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
- compensa tra le altre parti le spese di lite del presente giudizio;
pagina 3 di 4 - dichiara che sussistono i presupposti per l'irrogazione della sanzione ex art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
Perugia, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4