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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3076/2023
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi (proposta cumulativamente a successiva domanda di divorzio) di primo grado iscritta al n. r.g. 3076/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. THOMASER GIUSEPPE e dall'avv. Parte_1
UNTERBERGER JULIANE, giusta delega in atti, presso il cui studio in CORSO LIBERTA' 50 in
39012 MERANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BIASETTI DAVID giusta delega in atti, presso il cui CP_1
studio in VIA LEONARDO DA VINCI 10 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/10/2023 la parte ricorrente ha Parte_1
adito il Tribunale di Bolzano formulando domanda di separazione (domanda proposta ai sensi pagina 1 di 5 dell'art. 473 bis.49. cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio); si è costituita la parte resistente . CP_1
I coniugi, sentiti dal giudice delegato dal Presidente all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione (24/10/2023), non si sono riconciliate, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
All'ultima udienza del 18/03/2025 le parti hanno formulato in ordine a separazione e condizioni di separazione le conclusioni conformi riportate nella parte dispositiva della presente sentenza, chiedendo peraltro “che il presente procedimento, dopo l'emissione della sentenza di separazione, prosegua ai fini della declaratoria del divorzio alle medesime condizioni relative ai figli, ai sensi dell'art. 473 bis.49. cpc.”
Alla medesima udienza del 18/03/2025 il giudice delegato dava atto “di quanto segue:
- che l'avv. Thomaser consegna banco iudicis al signor l'assegno circolare n. T CP_1
6301957979-05 emesso in data 12.03.2024 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. di
10.000,00 Euro (diecimila/00) intestato al sig. CP_1
- che la sig.ra consegna al sig. le chiavi della p.m. 7 della p.ed. Parte_1 CP_1
1145/1 in PT 1779/II CC Gries e la chiave ed il telecomando della p.ed. 1145/2 in PT 5850/II CC
Gries di sua esclusiva proprietà;
- che il sig. consegna alla sig.ra le chiavi ed il telecomando del CP_1 Parte_1
garage di proprietà della sig.ra in piazza Adriano (p.m. 126 della p.ed. 4581 in PT Parte_1
Gries)“ C.F._1
Il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 25/03/2025 concludendo “per
l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti”.
2. Va precisato che nella presente sentenza viene quindi decisa la domanda di separazione e rispettive condizioni di separazione.
Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
3. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
pagina 2 di 5 Non sono state sentiti i minori apparendo il loro ascolto manifestamente superfluo alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (cfr. artt. 337-octies cc).
4. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando in ordine alla separazione e alle condizioni di separazioni, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Porto Azzurro (LI) il 20/05/2006 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Azzurro (LI) sub numero 3, parte II, Serie C, Ufficio 1, dell'anno 2006; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
RS 1) I figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso. Le Per_1 Per_3
decisioni della vita quotidiana saranno prese da quel genitore presso il quale i figli si trovano. Le decisioni di maggiore importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
2) I figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e RSona_4 Per_5 RSona_6
(nata il [...]) sono collocati prevalentemente presso la madre , presso la cui Parte_1
abitazione di Bolzano, viale Druso 67/9 manterranno la loro residenza anagrafica.
3) Salvo diverso accordo dei genitori (da documentare per iscritto, ad es. via sms, comunicazione whatsapp o email), il padre vedrà i figli secondo i seguenti termini e modalità:
a) ogni fine settimana alternato dal venerdì uscita scuola (se non c'è scuola dalle ore 13:00) fino al lunedì mattina inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00); ogni martedì uscita scuola (se non c'è scuola dalle ore 13:00) fino a mercoledì inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00);
b) durante le vacanze di Natale in via alternata di anno in anno, la prima settimana (24.12 – 31.12. ore
12) o la seconda settimana (31.12. ore 12 - 06.01.); in ogni caso i figli trascorreranno in via alternata di anno in anno la cena del 24.12 presso l'un genitore ed il pranzo del 25.12 presso l'altro genitore;
in via alternata le vacanze di carnevale, Pasqua e Ognissanti (Pasqua 2024 presso la madre, Ognissanti 2024
pagina 3 di 5 presso il padre, carnevale 2025 presso la madre, Pasqua 2025 presso il padre e così via). I periodi di ferie si intendono terminati la sera (ore 19:00) del giorno precedente a quello dell'inizio scuola;
4) Il padre è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_3
un importo mensile di Euro 400,00 per ciascuno di detti figli e a titolo di contributo al mantenimento
RS ordinario del figlio un importo mensile di Euro 300,00 e quindi complessivamente € 1.100,00 mensili. L'importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Astat della
Provincia di Bolzano con base ottobre 2023 e prima rivalutazione a novembre 2024 e dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre . I genitori dovranno dar modo ai figli di poter utilizzare il Parte_1 vestiario comprato dai singoli genitori anche quando sono con l'altro genitore. RS 5) Le spese straordinarie per i figli, ivi comprese le spese per il convitto / sistemazione abitativa di saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Il contributo provinciale per il
RS convitto / sistemazione abitativa di verrà richiesto dalla sig.ra e, una volta percepito, Parte_1
CP_ verrà diviso al 50% col sig. . I materiali ed attrezzature sportive per i figli vengono acquistati con spesa divisa al 50% tra i genitori. Il contributo dell'associazione Sporthilfe verrà versato direttamente RS sul conto corrente intestato al figlio e verrà da lui utilizzato per la sua attività sportiva e i relativi materiali. Per il resto si richiama il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 26.11.2024.
6) L'assegno unico universale ed altri eventuali contributi pubblici per i figli spettano al 100% alla madre, mentre le detrazioni fiscali per i figli potranno essere fatte valere dai genitori in ragione del 50
% ciascuno.
7) Si dà atto che l'avv. Thomaser ha consegnato al signor all'udienza del 18/03/2025 CP_1
l'assegno circolare n. T 6301957979-05 emesso in data 12.03.2024 dalla Cassa di Risparmio di
Bolzano S.p.A. di 10.000,00 Euro intestato al sig. CP_1
8) Il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra Parte_1
sulle p.m. 7 e pm. 9 della p.ed. 1145/1 in PT 1779/II CC Gries e sulla p.ed. 1145/2 in PT 5850/II CC
Gries, annotata all'ufficio del libro fondiario di Bolzano sub GN 8968/2023 viene revocata, con ordine al competente conservatore dell'ufficio tavolare di Bolzano di cancellare la detta annotazione sub GN
8968/2023.
La sig.ra avrà la disponibilità esclusiva della pm. 9 della p.ed. 1145/1 in PT 1779/II CC Parte_1
CP_ Gries di sua esclusiva proprietà. Il sig. avrà la disponibilità esclusiva della pm. 7 della p.ed.
1145/1 in PT 1779/II CC Gries e della p.ed. 1145/2 in PT 5850/II CC Gries di sua esclusiva proprietà.
pagina 4 di 5 CP_ 9) Si dà atto che la sig.ra ha consegnato all'udienza del 18/03/2025 al sig. le chiavi Parte_1
della p.m. 7 della p.ed. 1145/1 in PT 1779/II CC Gries e la chiave ed il telecomando della p.ed. 1145/2 in PT 5850/II CC Gries di sua esclusiva proprietà.
CP_ Si dà atto che il sig. ha consegnato all'udienza del 18/03/2025 alla sig.ra le chiavi ed il Parte_1
telecomando del garage di proprietà della sig.ra in piazza Adriano (p.m. 126 della p.ed. Parte_1
4581 in PT 5637/II CC Gries).
CP_ 10) Il sig. rinuncia alla sua domanda di addebito della separazione;
CP_ 11) Si dà atto che il sig. ha estinto il mutuo per il quale la sig.ra aveva prestato in suo Parte_1
CP_ favore garanzia fideiussoria e ipotecaria. Si dà inoltre atto che il sig. ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca intavolata sub GN 4941/2019 Libro fondiario di Bolzano a carico della p.m.
9 della p.ed. 1145/1 in PT 1779/II CC Gries e della p.m. 126 della p.ed. 4581 in PT 5637/II CC Gries, entrambe di proprietà della sig.ra ; Parte_1
CP_ 12) il sig. rinuncia ad ogni pretesa in relazione alla scrittura privata 13.01.2005; pertanto le parti dichiarano di nulla più avere da pretendere l'una dall'altra (salvo ovviamente contributo figli e spese straordinarie).
13) Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio patrocinio legale. I procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dalla Legge Professionale.
Cosi deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 03/04/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3076/2023
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per separazione giudiziale dei coniugi (proposta cumulativamente a successiva domanda di divorzio) di primo grado iscritta al n. r.g. 3076/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. THOMASER GIUSEPPE e dall'avv. Parte_1
UNTERBERGER JULIANE, giusta delega in atti, presso il cui studio in CORSO LIBERTA' 50 in
39012 MERANO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BIASETTI DAVID giusta delega in atti, presso il cui CP_1
studio in VIA LEONARDO DA VINCI 10 in 39100 BOLZANO ha eletto domicilio;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/10/2023 la parte ricorrente ha Parte_1
adito il Tribunale di Bolzano formulando domanda di separazione (domanda proposta ai sensi pagina 1 di 5 dell'art. 473 bis.49. cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio); si è costituita la parte resistente . CP_1
I coniugi, sentiti dal giudice delegato dal Presidente all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione (24/10/2023), non si sono riconciliate, manifestando così seria e meditata volontà di separarsi.
All'ultima udienza del 18/03/2025 le parti hanno formulato in ordine a separazione e condizioni di separazione le conclusioni conformi riportate nella parte dispositiva della presente sentenza, chiedendo peraltro “che il presente procedimento, dopo l'emissione della sentenza di separazione, prosegua ai fini della declaratoria del divorzio alle medesime condizioni relative ai figli, ai sensi dell'art. 473 bis.49. cpc.”
Alla medesima udienza del 18/03/2025 il giudice delegato dava atto “di quanto segue:
- che l'avv. Thomaser consegna banco iudicis al signor l'assegno circolare n. T CP_1
6301957979-05 emesso in data 12.03.2024 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. di
10.000,00 Euro (diecimila/00) intestato al sig. CP_1
- che la sig.ra consegna al sig. le chiavi della p.m. 7 della p.ed. Parte_1 CP_1
1145/1 in PT 1779/II CC Gries e la chiave ed il telecomando della p.ed. 1145/2 in PT 5850/II CC
Gries di sua esclusiva proprietà;
- che il sig. consegna alla sig.ra le chiavi ed il telecomando del CP_1 Parte_1
garage di proprietà della sig.ra in piazza Adriano (p.m. 126 della p.ed. 4581 in PT Parte_1
Gries)“ C.F._1
Il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 25/03/2025 concludendo “per
l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti”.
2. Va precisato che nella presente sentenza viene quindi decisa la domanda di separazione e rispettive condizioni di separazione.
Le parti concordano nel ritenere fallito il loro matrimonio e nel chiedere quindi la pronuncia di separazione. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza risulta dagli atti e fa ritenere altamente improbabile una ripresa della comunione di vita. Sussistono quindi i presupposti dell'art. 151 cc e deve essere di conseguenza pronunciata la separazione personale dei coniugi giusta richiesta delle parti in atti.
3. Alle condizioni di separazione proposte dalle parti nelle conclusioni congiuntamente formulate non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
pagina 2 di 5 Non sono state sentiti i minori apparendo il loro ascolto manifestamente superfluo alla luce delle conclusioni concordemente formulate dalle parti (cfr. artt. 337-octies cc).
4. Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come da loro richiesta.
Le conclusioni delle parti vanno quindi integralmente accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, definitivamente pronunziando in ordine alla separazione e alle condizioni di separazioni, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, visti gli articoli 150 ss cc, 337 bis. ss cc e 473 bis.47. ss cpc e ritenuta la propria competenza pronuncia la giudiziale separazione dei coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], CP_1
coniugatisi a Porto Azzurro (LI) il 20/05/2006 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Porto Azzurro (LI) sub numero 3, parte II, Serie C, Ufficio 1, dell'anno 2006; dispone che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni formulate dalle parti in modo congiunto:
RS 1) I figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori in affido condiviso. Le Per_1 Per_3
decisioni della vita quotidiana saranno prese da quel genitore presso il quale i figli si trovano. Le decisioni di maggiore importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
2) I figli minori (nato il [...]), (nato il [...]) e RSona_4 Per_5 RSona_6
(nata il [...]) sono collocati prevalentemente presso la madre , presso la cui Parte_1
abitazione di Bolzano, viale Druso 67/9 manterranno la loro residenza anagrafica.
3) Salvo diverso accordo dei genitori (da documentare per iscritto, ad es. via sms, comunicazione whatsapp o email), il padre vedrà i figli secondo i seguenti termini e modalità:
a) ogni fine settimana alternato dal venerdì uscita scuola (se non c'è scuola dalle ore 13:00) fino al lunedì mattina inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00); ogni martedì uscita scuola (se non c'è scuola dalle ore 13:00) fino a mercoledì inizio scuola (se non c'è scuola fino alle ore 08:00);
b) durante le vacanze di Natale in via alternata di anno in anno, la prima settimana (24.12 – 31.12. ore
12) o la seconda settimana (31.12. ore 12 - 06.01.); in ogni caso i figli trascorreranno in via alternata di anno in anno la cena del 24.12 presso l'un genitore ed il pranzo del 25.12 presso l'altro genitore;
in via alternata le vacanze di carnevale, Pasqua e Ognissanti (Pasqua 2024 presso la madre, Ognissanti 2024
pagina 3 di 5 presso il padre, carnevale 2025 presso la madre, Pasqua 2025 presso il padre e così via). I periodi di ferie si intendono terminati la sera (ore 19:00) del giorno precedente a quello dell'inizio scuola;
4) Il padre è tenuto a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_3
un importo mensile di Euro 400,00 per ciascuno di detti figli e a titolo di contributo al mantenimento
RS ordinario del figlio un importo mensile di Euro 300,00 e quindi complessivamente € 1.100,00 mensili. L'importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Astat della
Provincia di Bolzano con base ottobre 2023 e prima rivalutazione a novembre 2024 e dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre . I genitori dovranno dar modo ai figli di poter utilizzare il Parte_1 vestiario comprato dai singoli genitori anche quando sono con l'altro genitore. RS 5) Le spese straordinarie per i figli, ivi comprese le spese per il convitto / sistemazione abitativa di saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Il contributo provinciale per il
RS convitto / sistemazione abitativa di verrà richiesto dalla sig.ra e, una volta percepito, Parte_1
CP_ verrà diviso al 50% col sig. . I materiali ed attrezzature sportive per i figli vengono acquistati con spesa divisa al 50% tra i genitori. Il contributo dell'associazione Sporthilfe verrà versato direttamente RS sul conto corrente intestato al figlio e verrà da lui utilizzato per la sua attività sportiva e i relativi materiali. Per il resto si richiama il Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano del 26.11.2024.
6) L'assegno unico universale ed altri eventuali contributi pubblici per i figli spettano al 100% alla madre, mentre le detrazioni fiscali per i figli potranno essere fatte valere dai genitori in ragione del 50
% ciascuno.
7) Si dà atto che l'avv. Thomaser ha consegnato al signor all'udienza del 18/03/2025 CP_1
l'assegno circolare n. T 6301957979-05 emesso in data 12.03.2024 dalla Cassa di Risparmio di
Bolzano S.p.A. di 10.000,00 Euro intestato al sig. CP_1
8) Il provvedimento di assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra Parte_1
sulle p.m. 7 e pm. 9 della p.ed. 1145/1 in PT 1779/II CC Gries e sulla p.ed. 1145/2 in PT 5850/II CC
Gries, annotata all'ufficio del libro fondiario di Bolzano sub GN 8968/2023 viene revocata, con ordine al competente conservatore dell'ufficio tavolare di Bolzano di cancellare la detta annotazione sub GN
8968/2023.
La sig.ra avrà la disponibilità esclusiva della pm. 9 della p.ed. 1145/1 in PT 1779/II CC Parte_1
CP_ Gries di sua esclusiva proprietà. Il sig. avrà la disponibilità esclusiva della pm. 7 della p.ed.
1145/1 in PT 1779/II CC Gries e della p.ed. 1145/2 in PT 5850/II CC Gries di sua esclusiva proprietà.
pagina 4 di 5 CP_ 9) Si dà atto che la sig.ra ha consegnato all'udienza del 18/03/2025 al sig. le chiavi Parte_1
della p.m. 7 della p.ed. 1145/1 in PT 1779/II CC Gries e la chiave ed il telecomando della p.ed. 1145/2 in PT 5850/II CC Gries di sua esclusiva proprietà.
CP_ Si dà atto che il sig. ha consegnato all'udienza del 18/03/2025 alla sig.ra le chiavi ed il Parte_1
telecomando del garage di proprietà della sig.ra in piazza Adriano (p.m. 126 della p.ed. Parte_1
4581 in PT 5637/II CC Gries).
CP_ 10) Il sig. rinuncia alla sua domanda di addebito della separazione;
CP_ 11) Si dà atto che il sig. ha estinto il mutuo per il quale la sig.ra aveva prestato in suo Parte_1
CP_ favore garanzia fideiussoria e ipotecaria. Si dà inoltre atto che il sig. ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca intavolata sub GN 4941/2019 Libro fondiario di Bolzano a carico della p.m.
9 della p.ed. 1145/1 in PT 1779/II CC Gries e della p.m. 126 della p.ed. 4581 in PT 5637/II CC Gries, entrambe di proprietà della sig.ra ; Parte_1
CP_ 12) il sig. rinuncia ad ogni pretesa in relazione alla scrittura privata 13.01.2005; pertanto le parti dichiarano di nulla più avere da pretendere l'una dall'altra (salvo ovviamente contributo figli e spese straordinarie).
13) Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti nel senso che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio patrocinio legale. I procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dalla Legge Professionale.
Cosi deciso in Bolzano, in Camera di consiglio il 03/04/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 5 di 5