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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3871/2020 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti BIRARDI MASSIMO e PORTACCIO MONICA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. GAROFALO DOMENICO
Resistente
e
in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_2
Resistente
Oggetto: Differenze retributive;
lavoro straordinario;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31.03.2020, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società presso l'agenzia sita Controparte_1 CP_3
a Casamassima, ininterrottamente dal 16.02.2005 al 25.11.2019, data delle dimissioni rassegnate per
1 giusta causa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica di impiegata ed inquadramento nel 2° livello CCNL dipendenti Agenzie di Assicurazione in gestione del 12.12.2001 CP_4 CP_5 poi aggiornato al 3° livello - categoria 1°- area professionale B del C.C.N.L. del 04.02.2011
[...]
, esponeva: Parte_2
-di avere svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, le seguenti mansioni: “vendita dei prodotti
e servizi assicurativi nella propria zona di competenza, identificazione delle eSIenze dei clienti e stipulazione delle polizze di assicurazione appropriate, gestione del portafoglio dei clienti, prestando consulenza assicurativa e commerciale, gestione e apertura casi di sinistro con i conseguenti adempimenti burocratici, ricerca dei nuovi potenziali clienti, aggiornamento sulle novità del mercato
e sulla normativa di settore, aggiornamento dei prodotti assicurativi e delle tipologie contrattuali, incasso dei premi assicurativi, apertura, chiusura e gestione amministrativa dell'agenzia, rispondendo di eventuali ammanchi, gestendo inoltre fino a dicembre 2016 la clientela della subagenzia di della ” (cfr. punto n. 2, pag. 2 del ricorso); Parte_3 CP_6
- di aver di fatto osservato il seguente orario di lavoro: dal 16.02.2005 al 31.12.2011, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30/21.00, svolgendo mediamente 8 ore e ½ al giorno e 187 ore mensili;
dall'01.01.2012 al 25.11.2019, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00/21.30, svolgendo mediamente 9 ore e ½ al giorno e 209 ore mensili;
- di aver percepito le retribuzioni indicate nei cedolini paga, avendo però provveduto “alla restituzione mensile in contanti, nelle mani di , di una cifra che variava da € Controparte_1
450,00 a € 570,00, solitamente pari agli importi riconosciuti per le voci rimborso chilometrico e trasferta Italia” (cfr. punto n. 5, pag. 3 del ricorso).
Lamentava di non avere percepito alcunché a titolo di maggiorazione per orario di lavoro straordinario prestato, a titolo di tredicesima mensilità per tutta la durata del rapporto di lavoro, di mensilità di novembre 2019 (oggetto di illegittima compensazione da parte della resistente CP_7 con l'indennità di mancato preavviso, in realtà non dovuta dalla lavoratrice attesa la sussistenza di giusta causa delle rassegnate dimissioni “in ragione del mancato pagamento degli emolumenti rivendicati con il presente ricorso” cfr. pag. 7 del ricorso) e di indennità per ferie maturate e non godute.
Pertanto, “previo accertamento e declaratoria del diritto … ad essere inquadrata nel livello retributivo 3°- categoria 1° - area professionale B del C.C.N.L. Assicurazioni - gestione libera del 12.12.2001”, l'istante chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 101.475,07, a titolo di lavoro straordinario diurno e notturno, differenze retributive e sul TFR, ferie non godute, tredicesima mensilità, oltre a interessi e rivalutazione monetaria e oltre alla regolarizzazione della propria posizione assicurativa e previdenziale, nonché la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di €
42.137,40, a titolo di ripetizione delle restituzioni mensili delle somme in contanti effettuate nel corso del rapporto di lavoro, oltre al risarcimento del danno patrimoniale per effetto della maggiore imposizione fiscale sofferta, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Ritualmente costituitasi, la società convenuta contestava le avverse pretese, evidenziando l'osservanza dell'orario contrattualmente stabilito, nonché l'esecuzione del rapporto di lavoro in conformità a quanto disposto dal CCNL;
soggiungeva di aver sempre corrisposto quanto dovuto a titolo di tredicesima mensilità e di aver regolarmente corrisposto la mensilità di novembre 2019 a mezzo bonifico bancario in data 16/12/2019, precisando, al riguardo, che “L'importo di euro 378,82 è dato dal saldo tra quanto dovuto alla ricorrente e quanto trattenuto, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso pari a 30 giorni per un totale di euro 1.974,81” (cfr. pag. 10 della memoria difensiva), essendo insussistente la dedotta giusta causa del recesso della dipendente.
2 Quanto alla domanda di ripetizione di quanto restituito mensilmente in contanti, ne deduceva la infondatezza e mancanza di supporto probatorio. Concludeva, dunque, per il rigetto delle domande attoree.
Altresì, la società convenuta formulava domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'insussistenza della giusta causa di dimissioni con conseguente legittimità della trattenuta operata nel prospetto paga di Novembre 2019 di € 1.974,81 a titolo di indennità di mancato preavviso pari a
30 giorni di retribuzione, nonché con condanna della ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore della società resistente della somma di € 1.509,90 pari al ticket NASpI corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ancora, in via riconvenzionale, la società resistente domandava la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni da liquidarsi nella somma di € 511.743,612, subiti per effetto della condotta posta in essere dalla ricorrente, in concorso con altra ex dipendente ed attuale collega SI.ra , violativa dell'obbligo di fedeltà ex art. Parte_4
2105 c.c. e del divieto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. realizzata per interposta persona, con consequenziale sviamento della clientela verso altra agenzia assicurativa concorrente. Dunque, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva condannarsi la ricorrente al pagamento, in proprio del 50% o in solido con la SI.ra , della somma di € Parte_4
511.743,612 o di altra somma da liquidarsi in via equitativa, con il favore delle spese di giudizio.
Con memoria del 02.04.2021, si costituiva avverso le spiegate domande Parte_1 riconvenzionali, contestandone gli assunti e concludendo per il rigetto delle stesse. Altresì, chiedeva di “dichiarare illegittima la trattenuta dell'importo di € 1.974,81 arbitrariamente operata dalla Società resistente a titolo di indennità di mancato preavviso, nel prospetto paga di novembre 2019, con conseguente ordine di ripetizione della somma in favore della SI.ra ”. Parte_1
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei propri confronti, l' si costituiva e chiedeva, per CP_2 l'ipotesi di accertamento di svolgimento del rapporto di lavoro secondo le modalità descritte nel ricorso introduttivo del giudizio, pronunciarsi condanna generica del datore di lavoro al pagamento della contribuzione relativa alle competenze retributive eventualmente accertate come spettanti alla ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale, nonché, in ogni caso, la rifusione delle spese di giudizio.
* Tali essendo le prospettazioni delle parti, le domande attoree sono fondate nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Pregiudizialmente, è utile riportare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha compiutamente esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni. Va, tuttavia, osservato che la mancanza dell'esame della disciplina contrattuale relativa all'orario di lavoro, benché non incidente sulla compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto del ricorso al punto tale da doverne ritenere la nullità, senz'altro riverbera i propri effetti sulla delibazione del merito della pretesa.
3 Venendo all'esame dell'eccezione pregiudiziale formulata (peraltro, tardivamente in quanto nemmeno sollevata in seno alla prima difesa utile in occasione della costituzione avverso la domanda riconvenzionale) dalla ricorrente-convenuta in riconvenzionale di “incompetenza” per materia del giudice adito con riferimento alla “domanda relativa alla concorrenza sleale” (v. verbale d'udienza del 27.09.2021), mette conto innanzitutto precisare che la questione afferente ai rapporti tra giudice del lavoro e giudice civile attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio.
Invero, è principio ormai pacifico che “la ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie di un organo giudicante è estranea al concetto di competenza e attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice adito affermi la competenza di altra sezione del medesimo organo giudicante” (cfr. Cass. Civile, Sez. III, ordinanza n. 20494 del 23 settembre 2009).
Secondo la Suprema Corte, il medesimo principio “è applicabile anche nella specie, in cui l'ufficio ha declinato impropriamente, la competenza, a beneficio del Giudice del Lavoro presso lo stesso
Tribunale di Lecce sull'assunto che la controversia fosse di natura previdenziale e che, come tale, dovesse essere trattata dal Giudice del Lavoro. Il giudice di merito, infatti - ha rilevato la Corte - avrebbe dovuto considerare la questione non già come di competenza e, quindi, disporre soltanto il cambiamento del rito e rimettere gli atti al Presidente per l'assegnazione del fascicolo al Giudice del
Lavoro presso lo stesso Tribunale. Alla impropria dichiarazione di incompetenza va, quindi, riconosciuto lo stesso effetto, e non quello di risolvere una questione di competenza, che non era e non è configurabile quando una causa venga introdotta con il rito ordinario, o comunque con un rito speciale da trattarsi dal Tribunale in sede ordinaria, ed il giudice adito ne ravvisi la riconducibilità all'ambito delle controversie di lavoro da trattarsi dal giudice del lavoro dello stesso tribunale. Infatti
- ha affermato la Corte - a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la natura di controversia di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., eventualmente attribuita alla lite pendente tra le parti, non determina più la competenza per materia del Pretore del lavoro rispetto a quella del
Tribunale, competente essendo in ogni caso il giudice unico di primo grado, ma è idonea ad incidere unicamente sul rito (ordinario o di lavoro) applicabile al processo e sulla composizione (monocratica
o collegiale) dell'organo investito della sua cognizione;
pertanto, essendo venuta meno la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta fra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia, è inammissibile il regolamento di competenza sulla relativa questione” (cfr. Cass. Civile, Sez. III, ordinanza n. 20494 del 23 settembre 2009).
Ora, com'è altresì noto a mente dell'art. 409 c.p.c. “Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice”; che l'art. 413 c.p.c. dispone che “Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro”.
4 La domanda formulata da parte attrice in riconvenzionale, avente ad oggetto il riconoscimento della responsabilità della lavoratrice per supposta violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., è senz'altro riconducibile all'ambito cui all'art. 409 e segg. c.p.c., e dunque appare correttamente incardinata presso questo ufficio.
In particolare, i fatti posti a fondamento della pretesa attorea vengono qualificati come inadempimenti operati nell'ambito di un rapporto giuslavoristico, con conseguente competenza di questo tribunale a conoscere delle doglianze de quibus.
Deve, pure, premettersi che non risulta oggetto di contesa il livello di inquadramento riconosciuto alla ricorrente in costanza di rapporto, nonostante nelle conclusioni rassegnate in ricorso l'istante abbia invocato il “previo accertamento e declaratoria del diritto … ad essere inquadrata nel livello retributivo 3°- categoria 1° - area professionale B del C.C.N.L. Assicurazioni - gestione libera del 12.12.2001”; difatti, mette conto evidenziare che è la stessa parte ricorrente ad allegare nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di essere stata inquadrata nel 3° livello - categoria 1°- area professionale B del CCNL Agenzia in Gestione Libera (ex 2° livello), cui, del resto, paiono CP_5 perfettamente riconducibili le mansioni dedotte come svolte dalla medesima lavoratrice.
Tanto chiarito, venendo al merito, non può accedersi alla tesi dell'istante secondo la quale ella avrebbe espletato lavoro straordinario nei termini di cui al ricorso.
Per ciò che concerne le rivendicazione delle competenze retributive per il tempo di lavoro straordinario, si osserva che, com'è noto, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa”
è affermazione costantemente ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati.
Sulla scorta di queste premesse, si deve osservare che dall'istruttoria orale espletata non è emerso adeguato conforto del maggior orario di lavoro asseritamente osservato dall'istante, con riferimento alla effettiva collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Invero, non offre decisivo supporto alla prospettazione attorea il teste di parte ricorrente, SI. il quale, escusso all'udienza 23.05.2022, si è detto a conoscenza dei fatti di causa Testimone_1 in quanto (oltre ad essere stato un assicurato della Agenzia di Casamassima di cui è titolare la resistente) e, in particolare, per ciò che concerne l'orario di lavoro osservato dalla parte ricorrente,
“dipendente di un negozio di alimentari prospiciente all'Agenzia di Casamassima, al Corso Garibaldi n 119”.
Segnatamente, il predetto teste SI. ha dichiarato: Testimone_1
5 “ADR conosco i fatti di causa perché ero assicurato presso l'Agenzia di Casamassima della società resistente, sono dipendente di un negozio di alimentari prospiciente all'Agenzia al Parte_5
Corso Garibaldi n 119. ADR il negozio di alimentari è di fronte all'agenzia a distanza di 10-15 metri dall'agenzia stessa Contr lavoro presso il predetto negozio da circa il 2012, il mio orario di lavoro è 16:30 - 21:00, dal lunedì al sabato, preciso che il mio orario di lavoro è variabile, in quanto il titolare ha due sedi,
a Casamassima e Sammichele di Bari; preciso che io mi reco anche presso il punto vendita di Sammichele ma sono addetto prevalentemente presso il punto vendita di Casamassima. Preciso che capita che io lavori anche di mattina dalle ore 7:00 alle ore 13:00 per sostituire il titolare, ciò capita da 2/3 volte a 5/6 volte a settimana, dal 2012, preciso che se lavoro di mattina, resto al lavoro anche al pomeriggio nella stessa sede. Io sono quasi sempre presente nel punto vendita perché anche nelle altre mattine nelle quali non sono fisso nel punto vendita, posto che nel pomeriggio ci sono sempre, provvedo a rifornire di acqua e bevande il punto vendita, facendo “spola” dal magazzino, situato sulla via vecchia Gioia in Casamassima. Sono dipendente full time presso la ditta del SI.
con orario giornaliero di 7-8 ore giornaliere. Parte_6
… SI … ADR con riferimento alla posizione sub b) del ricorso [cfr. secondo cui “b) vero che Parte_1
ha lavorato: dal 16.02.2005 al 31.12.2011 dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e
[...] dalle 16:00 alle 20:30 o alle 21:00 e dal 01.01.2012 al 25.11.2019 dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00 o 21:30;”], sulla quale posso riferire solo dal 2012 in poi, confermo l'orario di lavoro dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 21/21,30 dal lunedì al venerdì, posso riferire sull'orario di mattina perché quando lavoravo la mattina era quello l'orario che vedevo osservare dalla ricorrente dal punto vendita in cui lavoravo;
preciso che quando l'Agenzia apriva il punto vendita delle bevande era già aperto, e chiudeva alle 13,30. Io vedevo tutti i giorni la ricorrente entrare alle 9,00 e uscire alle 13,00. Per quanto riguarda l'orario pomeridiano non posso confermare che arrivasse alle 16,00 perché il punto vendita ove lavoro apre alle 16:30 ma posso riferire che quando io arrivavo, l'Assicurazione era già operativa, io di solito arrivo per aprire il punto vendita anche 10 min. prima delle 16,30, in anticipo per alzare la saracinesca. La sera il punto vendita chiude alle 21,00
e quando me ne andavo vedevo sempre aperta l'assicurazione, a volte con la saracinesca semi- abbassata, questo capitava quasi tutti i giorni. Quando dico che l'agenzia era aperta preciso che non c'erano clienti dentro, la saracinesca era semi-abbassata, ma vedevo la ricorrente lavorare al computer.”.
Orbene, il teste in esame, pur avendo inteso confermare l'osservanza da parte della ricorrente dell'orario dedotto in ricorso, che gli sarebbe nota per prestare egli attività presso un negozio sito nelle vicinanze dell'Agenzia di Casamassima, ha, tuttavia, precisato di lavorare regolarmente in orario pomeridiano (salvo che gli capiti di dover sostituire il proprio titolare nelle mattine), di avere un orario di lavoro comunque variabile e di prestare attività anche presso il punto vendita di
Sammichele di Bari (e non solo a Casamassima).
La deposizione resa, peraltro, difetta, oltre che di precisione, di coerenza ed attendibilità intrinseca, tenuto conto che il teste ha dapprima inteso affermare convintamente che il proprio “orario di lavoro è 16:30 - 21:00, dal lunedì al sabato” con “orario di lavoro … variabile”, salvo poi soggiungere di essere “dipendente full time … con orario giornaliero di 7-8 ore giornaliere” e di essere “quasi sempre presente nel punto vendita perché anche nelle altre mattine” (allorquando non è chiamato a sostituire il titolare) perché farebbe da ““spola” dal magazzino, situato sulla via vecchia Gioia in Casamassima”. Ancora, il teste SI. ha affermato di poter riferire “sull'orario di Testimone_1 mattina perché quando lavoravo la mattina era quello l'orario che vedevo osservare dalla ricorrente dal punto vendita in cui lavoravo;
”, avendo, ciononostante, subito appresso dichiarato di vedere “tutti i giorni la ricorrente entrare alle 9,00 e uscire alle 13,00”.
6 Per altro verso, ai fini dello scrutinio di attendibilità delle deposizioni testimoniali, si aggiunga che è pacifica la circostanza che l'ulteriore teste SI.ra , indicata e citata dall'odierna Parte_4 ricorrente, ha introdotto analogo giudizio, all'epoca della deposizione testimoniale ancora pendente, contraddistinto dal n. R.G. 3884/2020 del Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, quale addetta alla stessa agenzia sita a Casamassima, per l'accertamento di differenze retributive vantate a titolo di CP_3 lavoro straordinario ex art. 414 c.p.c. nei confronti della medesima parte datoriale
[...]
Controparte_1
Ora, è noto che in base all'orientamento della Suprema Corte, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. “Neppure rileva l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia, in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente tra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa” (Cass. sez. lav. 12.5.2006, n. 11034), tuttavia, alla luce degli elementi suindicati, non può non ritenersi infirmata l'attendibilità delle deposizioni testimoniali rese nel presente giudizio.
Perciò, simili risultanze non possono integrare il canone della prova rigorosa della prestazione di lavoro straordinario, così come postulato dalla giurisprudenza di legittimità.
Del resto, tutti i testi nel presente giudizio escussi su istanza della parte resistente hanno confermato la prospettazione di quest'ultima in merito all'osservanza dell'orario di lavoro contrattuale.
Invero, escussa all'udienza del 14.03.2022, la teste SI.ra - preziosa fonte di conoscenza Testimone_2 dei fatti di causa in quanto dapprima collaboratrice, successivamente, dipendente della società resistente, con le stesse mansioni della ricorrente, avendo svolto un periodo di affiancamento presso l'agenzia di Casamassima, ha dichiarato:
“ADR: conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per la società resistente dal 2014, cioè da quando ha iniziato. Io ho lavorato per un annetto dal 2014 presso l'Agenzia di Casamassima, successivamente ho aperto la partita iva (il primo anno avevo un contratto di collaborazione a progetto) quindi su Casamassima andavo circa 2 o 3 volte a settimana, svolgevo la mia attività prevalentemente a Putignano o Turi. A Casamassima mi recavo o di mattina o di pomeriggio. ADR confermo la circostanza sub 1 della memoria difensiva [cfr. secondo cui “1. “D.S.V. che l'orario regolarmente osservato dalla ricorrente (e da tutti i dipendenti della società resistente) era il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 per 7 ore al giorno per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) per un totale di 35 ore settimanali”;”] Preciso che gli orari non sono mai cambiati. Preciso che io tutt'ora lavoro per la società resistente;
io ora lavoro come dipendente dagli inizi del 2020 presso l'Agenzia di Casamassima. Quando faccio riferimento agli orari, mi riferisco agli orari di ufficio. Io ho visto la ricorrente personalmente svolgere gli orari che mi vengono letti, limitatamente a quando andavo presso l'agenzia di Casamassima. Io personalmente non ho mai chiuso l'agenzia, ma capitava che uscivamo insieme. L'agenzia veniva chiusa dalla ricorrente che aveva le chiavi. ADR confermo la circostanza sub 2 della memoria [cfr. secondo cui “2. “D.S.V. che tale orario coincideva con l'apertura al pubblico dell'Agenzia di Casamassima ove la ricorrente prestava attività lavorativa in qualità di impiegata nonché con l'operatività del programma informatico in uso presso la società resistente per la gestione delle pratiche assicurative Le operazioni sulle CP_3 posizioni assicurative dei clienti potevano essere processate dalla ricorrente solo nelle richiamate fasce orarie, superate le quali il gestionale non garantiva il corretto utilizzo per blocchi di sistemi o per processi di aggiornamento”;”], preciso che i programmi in uso in agenzia verso la fine della giornata si bloccano e quindi ci veniva sconSIliato di operare sugli stessi a fine giornata;
dalle 19:00
i sistemi si rallentavano.
7 ADR Preciso che nel periodo nel quale ho lavorato presso l'Agenzia di Casamassima, essendo agli inizi, venivo affiancata dalla ricorrente per imparare le funzioni;
… SI … ADR confermo la circostanza sub 9 della memoria [cfr. secondo cui “9. “D.S.V. che la ricorrente era in possesso delle chiavi dell' di in quanto addetta all'apertura e alla chiusura dell'ufficio, Pt_2 unitamente alla collega . Di contro la dott.ssa , titolare anche Parte_4 CP_1 dell'Agenzia Allianz di Putignano, era occasionalmente presente presso la sede di Casamassima””]; per quanto sopra detto con riferimento alla apertura e chiusura dell'Agenzia. Confermo altresì che la SI.ra era occasionalmente presso l'Agenzia di Casamassima. Poteva intrattenersi dai 10 CP_1 minuti a qualche ora;
ciò capitava con frequenza di 2 o 3 volte a settimana. Preciso che quanto detto posso dirlo solo per i periodi in cui ho frequentato l'Agenzia di Casamassima. Da quando sono dipendente dal 2020, ho le chiavi dell' e apro e chiudo io stessa. Chiudo Parte_7 l'Agenzia la mattina alle 12,30 e la sera alle 19,30. Quando dico chiudo l'Agenzia intendo che chiudo la saracinesca me ne vado. Ora siamo in due in agenzia, SI. ed io. Testimone_3
… SI … ADR confermo la circostanza sub 13 della memoria [cfr. secondo cui “13. “D.S.V. che le mansioni della ricorrente erano le seguenti: accogliere la clientela, curare gli incassi dei premi, mettere in atto processi commerciali volti a perfezionare nuovi contratti, valutare i profili di rischio per stabilire il premio assicurativo da addebitare e le condizioni della polizza (per i prodotti assicurativi standardizzati e cioè quelli per i quali vi sono garanzie e clausole predeterminate, non modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione); redigere il contratto e al momento del rinnovo della polizza, esaminare la situazione e determinare il prosieguo della copertura assicurativa nei termini e con i costi già concordati oppure modificarli;
curare gli aspetti amministrativi, contabili e di cassa;
ricevere le denunce di sinistro e occuparsi delle operazioni amministrative ad esse connesse”;”], preciso che sono le stesse mansioni che svolgo io adesso. Preciso che la ricorrente andava in Banca a fare i versamenti, non so se rispondesse di eventuali ammanchi. Posso dire che io ora non rispondo degli ammanchi, anche quando è capitato che non vi è stata quadratura della cassa.”.
Nello stesso senso, in punto di osservanza dell'orario contrattuale da parte della ricorrente, militano le dichiarazioni rese all'udienza del 23.05.2022 dalla teste SI.ra la quale, dipendente Testimone_4 della società resistente in virtù di contratto a tempo indeterminato sin dal 2005, ha riferito:
“ADR … . Sono impiegata alle dipendenze della resistente con contratto a tempo indeterminato dal 2005. Alle dipendenze della resistente osservo il seguente orario di lavoro: dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00/19:30, dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica non lavoro. Preciso che sono principalmente addetta all'ufficio della resistente sito in Putignano, ma mi capita di prestare attività, in via continuativa, anche presso gli uffici di Casamassima e Turi, in particolare per l'ufficio di Casamassima ciò è avvenuto con più frequenza nei primi anni del mio rapporto di lavoro. In ogni caso mi capita di prestare attività presso l'ufficio di Casamassima a seconda delle eSIenze aziendali, ad esempio quando occorre sostituire il personale assente per ferie o altri motivi.
ADR svolgo le stesse mansioni impiegatizie che svolgevano le ricorrenti (apertura sinistri, gestione sinistri, contatti con la clientela, stipula di polizze, controllo alla chiusura contabile giornaliera della cassa). Posso dire che la ricorrente osservava il mio stesso orario di lavoro e tanto posso dire perché ho lavorato con la ricorrente e in quelle occasioni non avendo le chiavi dell'ufficio mi coordinavo con la ricorrente per l'apertura e la chiusura dell'ufficio. ADR preciso che l'orario di lavoro descritto coincide con l'apertura al pubblico delle agenzie e tanto vale sia per l'agenzia di Putignano sia per quella di Casamassima, essendo gli orari di apertura di tutte le agenzie. ADR Preciso che l'orario che ho descritto coincideva con quello di operatività del sistema informatico per la gestione delle pratiche assicurative che è in uso presso la resistente all'incirca, se ben CP_3 ricordo, dal 2015. Specifico che negli orari diversi da quelli di c.d. “operatività” del sistema informatico non vi era una garanzia della corretta registrazione, ad esempio, del pagamento dei clienti,
8 per cui era necessario terminare entro le 19:30 per rilasciare la quietanza ai clienti. Aggiungo che prima che fosse disponibile il sistema informatico tutte le operazioni per la gestione delle pratiche assicurative erano svolte manualmente.
… SI … Contr
Confermo interamente la circostanza di cui al punto 9) della memoria difensiva [cfr. secondo cui “9. “D.S.V. che la ricorrente era in possesso delle chiavi dell' di in quanto addetta Pt_2 all'apertura e alla chiusura dell'ufficio, unitamente alla collega . Di contro la Parte_4 dott.ssa , titolare anche dell'Agenzia Allianz di Putignano, era occasionalmente presente CP_1 presso la sede di Casamassima”;]”.
Analogamente, la teste SI.ra ascoltata all'udienza del 23.05.2022, Parte_3 intermediario di assicurazione dal 2005 che intrattiene rapporti professionali con la resistente, dal 2015-2016 in qualità di sub-agente, ha avuto modo di affermare:
“ADR … Conosco i fatti di causa perché ho iniziato a collaborare con la SI.ra come CP_1 intermediario di assicurazione dal 2005, e in tale veste mi recavo tutti i giorni presso l'agenzia assicurativa di Casamassima, all'inizio in Piazza Aldo Moro, dove era in fase di dismissione e al solo fine conoscitivo, e poi in Corso Garibaldi. Attualmente sono sub agente dell'agenzia della SI.ra
, dal 2015/2016, non ricordo bene. Ho una mia sub agenzia in Casamassima al C.so CP_1
Vittorio Emanuele n. 74. La sub agenzia l'ho aperta presso quella sede dalla fine del 2016, se non ricordo male. Preciso che prima di aprire la mia sede non avevo un ufficio ma mi appoggiavo, come procacciatore di affari per l'agenzia della dott.ssa , presso la sede di CP_1 Controparte_9
[...] ADR L'Agenzia Generale ha sede in Putignano. ADR confermo la circostanza sub 1) della memoria [cfr. secondo cui “1. “D.S.V. che l'orario regolarmente osservato dalla ricorrente (e da tutti i dipendenti della società resistente) era il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30 per 7 ore al giorno per 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) per un totale di 35 ore settimanali”;”] tanto so perché, come detto, mi appoggiavo presso l'ufficio dove lavorava la ricorrente. Io personalmente andavo presso l'Agenzia di Casamassima tutti i giorni, mio marito vi si recava occasionalmente, preciso che potevamo andarci insieme o capitava che ci andava solo lui quando io ero impegnata con un cliente. Vi era un accordo tra me e la SI.ra che prevedeva la consegna e il ritiro della CP_1 documentazione presso l'Agenzia di Casamassima ma entro le 12:00 per non far lavorare oltre l'orario di lavoro le dipendenti. Confermo altresì l'orario pomeridiano dalle 16:00 alle 19:30, ricordo che la a volte si recava al lavoro alle 17,00; Parte_1 ADR Preciso che io non ero dipendente e non avevo un orario di lavoro, e frequentando l'Agenzia di Casamassima tutti i giorni per orari variabili, potevo intrattenermi per qualche minuto o un'ora, capitava anche che vi andassi anche più volte al giorno, mi è capitato la mattina, con minor frequenza, di arrivare in Agenzia prima delle 9,00 e di trovare ancora chiuso.
ADR: Alla chiusura ero sempre presente, alle 12:30, occasionalmente, c'era mio marito, e uscivo insieme alla ricorrente che chiudeva l'agenzia. ADR Posso confermare anche l'apertura delle 16,00 per essere capitato che mi trovassi presente, lo stesso vale per la chiusura delle 19:30 e a volte 19,40, uscivo dall'Agenzia insieme alla ricorrente che chiudeva la medesima agenzia. ADR confermo la circostanza sub 2 della memoria [cfr. secondo cui “2. “D.S.V. che tale orario coincideva con l'apertura al pubblico dell'Agenzia di Casamassima ove la ricorrente prestava attività lavorativa in qualità di impiegata nonché con l'operatività del programma informatico in uso presso la società resistente per la gestione delle pratiche assicurative Le operazioni sulle CP_3 posizioni assicurative dei clienti potevano essere processate dalla ricorrente solo nelle richiamate fasce orarie, superate le quali il gestionale non garantiva il corretto utilizzo per blocchi di sistemi o per processi di aggiornamento”;”]. Preciso che ho assistito, alle 19.30, ad operazioni di chiusura di
9 cassa o meglio di conto dei soldi, e ciò avveniva alle 19,30 circa non ricordo bene, l'operazione durava dai 10 ai 15 minuti. Preciso che io dovevo necessariamente recarmi presso l' per la Pt_2 consegna della documentazione indispensabile alla chiusura contabile della giornata e per il resto mi trovavo come detto prima presso l'Agenzia al momento della chiusura, ribadisco che se io ero impegnata con un cliente mandavo mio marito per eseguire la consegna proprio perché tanto doveva avvenire in corrispondenza della chiusura dell'Agenzia. Preciso che dovevo necessariamente coordinarmi con gli orari di apertura dell'Agenzia e in sostanza con gli orari osservati dalla ricorrente e dunque sapevo di dovermi affrettare per la consegna della documentazione entro le ore 19:30.
… SI … ADR Confermo la circostanza sub 9) della memoria [cfr. secondo cui “9. “D.S.V. che la ricorrente era in possesso delle chiavi dell' di in quanto addetta all'apertura e alla chiusura dell'ufficio, Pt_2 unitamente alla collega . Di contro la dott.ssa , titolare anche Parte_4 CP_1 dell'Agenzia Allianz di Putignano, era occasionalmente presente presso la sede di Casamassima”;”] la SI.ra era presente presso l'Agenzia di Casamassima anche tutti i giorni all'inizio degli CP_1 anni 2005/2006, poi è capitato più occasionalmente, da quando ho aperto la mia agenzia, nel 2015, non posso riferire perché non mi è capitato di incontrarla pur continuando a frequentare giornalmente l'Agenzia di Casamassima.”.
Dall'istruttoria svolta è emersa pure conferma del dato - peraltro, rimasto incontestato - secondo cui la ricorrente, in possesso delle chiavi della serratura della porta di ingresso dell'agenzia assicurativa (v. verbale di riconsegna in atti), provvedesse sostanzialmente in autonomia all'apertura e chiusura dei locali, in assenza della titolare la quale non usava personalmente controllare l'orario di tali adempimenti.
Quanto alle prove orali sopra esaminate, si osserva, dunque, che i molteplici testi addotti dalla parte convenuta hanno reso dichiarazioni ampiamente asseverative delle prospettazioni della società, nonché pienamente attendibili, trattandosi di deposizioni adeguatamente circostanziate, connotate da precisione del ricordo e continenza espositiva.
Risulta peraltro opportuno in questa sede richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (v. Cass. Sez.. III, 30 marzo 2010 n. 7763).
Ed inoltre, non va pretermesso il principio di diritto secondo il quale "qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta" (v. Cass. Sez. II, 5 maggio 2003 N° 6760; conforme Cass. Lav., 26 maggio 1999
N° 5133; successivamente, sempre nello stesso senso, Cass. Sez. II, 15 febbraio 2010 N° 3468).
10
Né, tantomeno, la dipendente ha in altro modo fornito prova del lavoro in orario aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente vigente.
Invero, mette conto evidenziare che la parte ricorrente, all'udienza del 24.10.2022, all'uopo fissata per l'assunzione del relativo mezzo di prova orale (v. verbale d'udienza del 12.09.2022), ha mancato di provvedere alla citazione del testimone, formalizzando rinunzia (accettata dalla parte resistente) all'audizione del testimone ed insistendo per l'integrazione della lista testimoniale/pretesa sostituzione del teste con tale SI.ra “indicata nella lista di cui alla memoria di replica Persona_1 alla domanda riconvenzionale” (cfr. verbale d'udienza del 24.10.2022), eppure richiesta (irritualmente) di riferire in ordine ai fatti costitutivi delle domande attoree già avanzate col ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ora, quanto agli altri testi indicati da parte ricorrente, per i quali è stata constatata la decadenza in cui la parte stessa è incorsa, deve osservarsi che non possono ritenersi rilevanti eventuali difficoltà di reperimento, dovendosi rimarcare che “ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte dagli artt. 250 cod. proc. civ. e 104 disp. att. dello stesso codice, non è sufficiente l'inoltro all'ufficiale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indirizzi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali” (v. Cass. Sez. III, 12 ottobre 1982 N° 5265). Occorre del resto sottolineare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale che questo giudice ritiene maggiormente condivisibile, “l'art. 104 disp. att. Cod. proc. civ., prevedente la decadenza in ipotesi di mancata intimazione dei testimoni per l'udienza prefissata, va interpretato nel senso che il giudice dichiara la decadenza di ufficio, senza necessità di preventiva istanza della controparte, salvo che quest'ultima richieda espressamente l'esame del teste non intimato, da espletare in una successiva udienza, dovendo per ragioni di coerenza ritenersi applicabile a tale ipotesi lo stesso meccanismo previsto dall'art. 208 cod. proc. civ. per l'ipotesi di non comparizione del difensore che ha intimato i testi, meccanismo che contempera le regole di speditezza e di concentrazione dell'assunzione dei mezzi di prova con il rispetto del principio di acquisizione” (Cass. Lav., 24 febbraio 2004 N° 3690).
Né è stata concretamente dedotta alcuna “causa non imputabile” tale da consentire e giustificare una eventuale “rimessione in termini”. E' stato peraltro condivisibilmente sottolineato che «la "causa non imputabile" che, ai sensi dell'art. 208 cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 26 della legge 26 novembre 1990, n. 353), legittima la suddetta revoca va valutata dal giudice di merito, senza che detta valutazione, se correttamente e adeguatamente motivata, possa essere sindacata in sede di legittimità; in ogni caso, "la causa non imputabile", dovendo consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che dev'essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, non può risolversi in una mancanza di diligenza, non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la nullità dell'ordinanza con cui il giudice di merito aveva revocato la dichiarazione di decadenza, sul presupposto che la mancata comparizione della parte e del suo difensore all'udienza fissata per l'assunzione della prova era stata determinata dal fatto che l'ordinanza di ammissione non era stata notificata a mani del difensore, ma presso il suo studio, nelle mani di un dipendente che ne aveva omesso la consegna per imprecisati "gravi motivi familiari")».
Ed allora, nel caso di specie, non può che prendersi atto del fatto che la parte ricorrente non ha dimostrato né chiesto di dimostrare la sussistenza di alcuna causa ad essa non imputabile in relazione alla decadenza in cui è incorsa.
11 Da tanto è conseguita, altresì, la inammissibilità della istanza di sostituzione formulata da parte ricorrente poiché, ove la parte chieda la sostituzione di un teste non comparso, pone in essere una condotta concludente dimostrativa della volontà di rinunciare alla sua escussione, essendo dunque corretto il provvedimento con il quale il giudice rigetti tale istanza istruttoria, atteso che l'istituto della sostituzione dei testimoni non è previsto dalla legge (cfr. in termini Cass. Sez. VI-III, 19 giugno 2017 N° 15095), salva solo l'ipotesi del teste deceduto, idonea a configurare un “giustificato impedimento” (come stabilito da Cass. Sez. III, 21 luglio 2006 N° 16764).
Sulla scorta di queste premesse, si deve osservare che l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui la ricorrente avrebbe svolto, per il periodo lavorativo oggetto di scrutinio, lavoro straordinario nei termini di cui al ricorso.
D'altro canto, non è nemmeno accoglibile la richiesta di parte ricorrente di “integrazione” della lista relativa alla prova testimoniale, tenuto conto che, pure a voler invocare l'insegnamento di cui alle pronunce della Suprema Corte menzionate dalla difesa di parte ricorrente (tra le quali, Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, n.12573; Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, n. 37773), non si versa nella presente fattispecie in una ipotesi di regolarizzazione in favore della parte decaduta ab origine dalla indicazione delle generalità dei testi. È stato, infatti, osservato: “Occorre infatti applicare il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza della Sezione IV (da ultimo con sentenza n. 66 del 2015), secondo cui nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e
l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate;
l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti.
5.- Il Collegio non può dare invece seguito alla sentenza della Sez. 5950 n. 3930 del 14/03/2014
(richiamata dalla stessa sentenza impugnata) la quale (ma in una causa di sfratto per morosità e non di lavoro) ha rilevato che il potere del giudice di ordinare la regolarizzazione della prova testimoniale fosse venuto meno con la soppressione (ad opera della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89) dell'art. 244 c.p.c., comma 3; e non potesse poi rivivere neppure attraverso l'art. 421 c.p.c., comma 1, il quale consente al giudice di assegnare alle parti un termine per emendare le irregolarità
"che possono essere sanate", e non quelle che non siano più suscettibili di sanatoria. Come è avvenuto appunto, a seguito della modifica normativa prima indicata, per la carente formulazione dei capitoli di prova testimoniale insuscettibile oggi di qualsivoglia sanatoria (anche da parte dei medesimi giudici del lavoro).
6.- Ma la stessa pronuncia non ha considerato che nelle controversie di lavoro - e soltanto in queste
- per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale (e segnatamente dell'art. 421 c.p.c., commi 1 e 2), consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli in discorso. Potendo egli sanare eventuali carenze nelle istanze di prova testimoniali mediante assegnazione d'un termine perentorio, non soltanto per integrarle quanto alle generalità dei testi, ma anche in ordine ai fatti su cui i testi devono essere interrogati (cfr. Sez. L, n. 19915 del 05/10/2016; Cass. n. 12210/14; Cass. n. 176 17649/2010, Cassazione n. 17649 2010; n. 1130/ 2005), potendo financo disporre d'ufficio "in qualsiasi momento" l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una
12 c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusioni e decadenze già verificatesi (su cui Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353). 7.- Sarebbe del tutto contraddittorio, allora, se un potere-dovere d'ufficio con questa latitudine, senza eguali nell'arco dell'ordinamento processuale civilistico, conferito al giudice del lavoro in nome di preminenti eSIenze di rango costituzionale, non potesse dispiegarsi per consentire ad una parte, già decaduta, di poter integrare i dati e le generalità dei testimoni. E tanto solo perché la medesima facoltà, a seguito della modifica dell'art. 244 c.p.c. prima indicata, non è più riconosciuta nel processo civile ordinario e non possa essere esercitata da parti processuali diverse da quelle tipiche delle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza.
Va invece considerato in proposito che, per quanto concerne i poteri del giudice in ordine all'ammissione della prova, dell'art. 421 c.p.c., commi 1 e 2 sono disposizioni che vanno necessariamente lette in modo unitario, come espressione della medesima eSIenza volta a contemperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro, per il carattere costituzionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro, nella previdenza e nell'assistenza sociale (da ultimo, Cass., 1 agosto 2013, n. 18410; Cass. 26 luglio 2012,
n. 13353; Cass., 4 maggio 2012, n. 6753). E ciò consente quindi al giudice del lavoro di assegnare anche un termine alle parti per regolarizzare la propria lista di testimoni.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, n. 12573).
Ancora, Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, n. 37773: “- con l'unico motivo di censura parte ricorrente allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 244,414,420 e 421 c.p.c., nonché dell'art. 6 CEDU, per aver la Corte territoriale ritenuto non ammissibile la prova testimoniale articolata in difetto della indicazione dei nominativi dei testi da escutere;
- ritiene il Collegio di dover riaffermare il principio (ribadito di recente da Cass. n. 12573 del
2020 che ha superato la diversa opzione interpretativa, su cui ad es. Cass. n. 5950 del 2014), ormai consolidato in sede di legittimità, secondo cui nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo
l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere - dovere di cui all'art. 421 c.p.c., comma 1, avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate;
l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti;
non può invece ritenersi che la regolarizzazione della prova testimoniale sia venuto meno con la soppressione (ad opera della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89) dell'art. 244 c.p.c., comma 3;
-invero, nelle controversie di lavoro - e soltanto in queste - per la disparità socio-economica che vi
è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale, consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli in discorso, potendo egli sanare eventuali carenze nelle istanze di prova testimoniali mediante assegnazione d'un termine perentorio, non soltanto per integrarle quanto alle generalità dei testi, ma anche in ordine ai fatti su cui i testi devono essere interrogati (cfr. Cass. n. 12573 del 2020 cit., Cass. n. 1995 del 2016; Cass.
n. 12210 del 2014) potendo financo disporre d'ufficio "in qualsiasi momento" l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusioni e decadenze già verificatesi (su cui Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353);
- invero, per quanto concerne i poteri del giudice in ordine all'ammissione della prova, l'art. 421
c.p.c., commi 1 e 2, sono disposizioni che vanno necessariamente lette in modo unitario, come espressione della medesima eSIenza volta a contemperare il principio dispositivo con la ricerca
13 della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro, per il carattere costituzionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro, nella previdenza e nell'assistenza sociale (fra le tante, Cass., n. 18410 del 2013; Cass. n. 13353 del 2012) e ciò consente quindi al giudice del lavoro di assegnare anche un termine alle parti per regolarizzare la propria lista di testimoni;
”.
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente era perfettamente nelle condizioni di provare i fatti costitutivi delle domande avanzate sin dalla formulazione del ricorso introduttivo del giudizio, per avere nel medesimo atto compiutamente articolato i mezzi di prova orale, conseguentemente ammessi nel presente giudizio, avendo, difatti, l'istante articolato i capitoli di prova testimoniale e selezionato
-a sua discrezione - le fonti di prova testimoniali da escutere.
A differenza delle ipotesi della regolarizzazione o della sanatoria, non si reputa ammissibile, invece,
- come sostenuto dalla difesa della parte ricorrente - la pretesa di poter sostanzialmente modificare le richieste istruttorie già avanzate e perfettamente articolate in ricorso, che non abbisognano di alcuna sanatoria al fine di eventualmente salvaguardare il diritto di provare in giudizio i fatti dedotti a sostegno delle proprie ragioni.
Né è dato ravvisare, nella presente fattispecie, la sussistenza dei presupposti per l'eventuale esercizio dei poteri officiosi attribuiti dall'art. 421 cpc., in quanto le “risultanze di causa” già acquisite non erano tali da offrire SInificativi dati di indagine, non essendo configurabile alcuna situazione di
“incertezza” sui fatti né alcun “materiale istruttorio” che, sebbene eventualmente ex se parziale e insufficiente, potesse in qualche modo sollecitare il compimento di altri atti istruttori.
Del resto, deve ritenersi che il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. assolve proprio la specifica funzione di individuare la parte che deve risentire delle conseguenze del mancato raggiungimento della dimostrazione dei fatti della cui prova è gravata (cfr. Cass. Sez. III, 18 aprile
2006 n. 8951).
D'altronde, milita nel senso SInificativamente contrario alla prestazione da parte della ricorrente di attività lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro il tenore della e-mail del 22.03.2016 inviata dalla titolare all'indirizzo delle varie sedi della agenzia assicurativa (tra cui anche Controparte_1 la sede di Casamassima cui fa capo l'indirizzo e-mail “013.putignano1@ageallianz.it”), nonché alla SI.ra con cui quest'ultima veniva richiamata al rispetto di precise tempistiche Parte_3 nell'esecuzione dei propri adempimenti, in considerazione degli orari di lavoro delle proprie dipendenti (v. all. 3 del fascicolo di parte resistente).
E che l'indirizzo e-mail sia proprio quello afferente alla agenzia Email_1
di Casamassima, ove risultava addetta l'odierna ricorrente, è circostanza avvalorata dai testi CP_3 SIg.re , la stessa (destinataria del richiamo di cui alla missiva) e Testimone_2 Parte_3
, le quali hanno tutte confermato il relativo capitolo di prova articolato nella memoria Testimone_4 difensiva, secondo cui “D.S.V. che l'email “ è quella dell'Agenzia Email_1 di Casamassima ove la ricorrente era addetta e che lei personalmente leggeva”. CP_3
Orbene, in seno alla nota inviata a mezzo e-mail del 22.03.2016 dalla titolare dell'agenzia , CP_3 recante in oggetto “pianificazione del lavoro”, è dato leggersi:
“Buonasera , Parte_3 ribadisco, ancora una volta, gli orari che dovrai rispettare affinché non si creino disservizi in agenzi a e soprattutto non si modifichino gli orari di lavoro delle mie impiegate: per le 09:00 invio la mail con allegata distinta per le 12:00 ritiro di tutto quello (linea dati permettendo) che riuscirà a lavorare. Pt_1 per le 16:00 invia la mail con allegata distinta
14 per le 19:30 ritiro di tutto quello (linea dati permettendo) che riuscirà a lavorare. Pt_1
Sono certa che per il quieto vivere di tutti noi, compreso il tuo, ti attiverai da oggi per il futuro, a rispettare queste semplici regole. Sicuramente con l'avvio degli incassi in mobilità e le successive implementazioni che avrai sul tuo Ipad riuscirai a lavorare più in autonomia e non dovrai dipendere da orari altrui.” (cfr. all. 3 del fascicolo di parte resistente).
Da tutto quanto sopra, discende l'infondatezza della domanda avente ad oggetto il riconoscimento dei compensi per il lavoro straordinario asseritamente prestato dall'istante.
Alla stessa stregua, con riferimento alla doglianza relativa al mancato godimento di ferie, non risulta fornita la prova della mancata fruizione nella misura dovuta.
Invero, riguardo alla rivendicazione delle competenze per festività e mancato godimento di ferie, permessi e r.o.l. è noto come la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass.
n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative nelle giornate considerate. Sulla scorta di queste premesse, si deve osservare che l'istruttoria svolta non consente di avvalorare l'assunto secondo cui la parte ricorrente avrebbe prestato lavoro prestato nei giorni suindicati nei termini di cui al ricorso, non essendo stata fornita la prova, quantunque in termini essenziali, della esatta collocazione cronologica di tali prestazioni lavorative effettuate.
Discorso parzialmente diverso deve esser fatto con riferimento alla ulteriore domanda di parte attrice volta alla corresponsione della tredicesima mensilità.
Parte ricorrente ha, altresì, lamentato in ricorso di non aver percepito quanto dovuto a titolo di 13esima mensilità nel corso dell'intero rapporto di lavoro.
Ebbene, la doglianza è soltanto in parte fondata.
Invero, è incontestato lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti ininterrottamente dal 16.02.2005 al 25.11.2019.
Come noto, una volta accertata la sussistenza del rapporto e l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c..
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533).
Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass.,
Sez. 3, n. 18315 del 01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione - non ricorrente nel presente giudizio - in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c..
15 Invero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, incombe su chi deduce l'avvenuto pagamento la dimostrazione in giudizio della soddisfazione della pretesa creditoria. Invero, graverebbe sul datore di lavoro la prova dell'esatta corresponsione retributiva, quand'anche, per ipotesi, fosse avvenuta la regolare consegna dei prospetti paga, ma in assenza del contestuale rilascio di debita ricevuta. In altri termini, solo ove si fosse in presenza di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, potrebbe dirsi gravante sul dipendente l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata. Mancando del tutto simili dichiarazioni, nel caso di specie, è il datore di lavoro tenuto a fornire la prova dei pagamenti (cfr.
Cass. 4 febbraio 1994, n. 1150; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. ordinanza 11 maggio 2015, n.
9503).
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, afferma come “la prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti spetti al datore di lavoro (Cass. n. 1150 del 1994) e che, correttamente, siano da ritenere come effettivamente corrisposti soltanto gli importi che il lavoratore ha dichiarato di avere percepito” (cfr. ex plurimis Cass. Sent. 24 giugno 2016, n. 13150).
Nel caso in esame, la parte resistente non ha fornito prova di avere corrisposto al proprio dipendente quanto dovuto a titolo di 13esima mensilità per gli anni dal 2005 al 2012.
All'esito dell'esame dell'allegato “4_seconda_parte.pdf” prodotto dalla resistente risulta che i prospetti paga e corrispondenti prove di pagamento ivi riportati si riferiscono agli anni dal 2013 sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò posto, in assenza della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di contestazioni sui conteggi sufficientemente analitici di parte, la domanda dev'essere accolta nei limiti sopra esposti, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Pertanto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 9.915,26, derivante dalla sommatoria dei seguenti importi relativi al periodo dal 2005 al 2012:
- anno 2005 retribuzione mensile € 1.087,98 /12 x 11 ratei= € 997,32;
- anno 2006 retribuzione mensile € 1.109,41;
- anno 2007 retribuzione mensile € 1.222,52;
- anno 2008 retribuzione mensile € 1.253,21;
- anno 2009 retribuzione mensile € 1.277,37;
- anno 2010 retribuzione mensile € 1.312,37;
- anno 2011 retribuzione mensile € 1.371,53;
- anno 2012 retribuzione mensile € 1.371,53; come ricavabili dai prospetti paga di cui all'allegato al fascicolo di parte ricorrente, a titolo di tredicesima mensilità relativa agli anni dal 2005 al 2012, oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino all'effettivo soddisfo, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Quanto alla richiesta di versamento della somma di € 42.137,40, a titolo di ripetizione delle restituzioni mensili delle somme in contanti asseritamente effettuate nel corso del rapporto di lavoro, si osserva che la prospettazione attorea non è idoneamente corroborata dall'esame integrato delle risultanze documentali e dell'istruttoria orale espletata nel presente giudizio.
Parte ricorrente ha lamentato che “5) a fronte delle suddette prestazioni, ha Parte_1 percepito le retribuzioni indicate nei cedolini paga, provvedendo però alla restituzione mensile in
16 contanti, nelle mani di , di una cifra che variava da € 450,00 a € 570,00, Controparte_1 solitamente pari agli importi riconosciuti per le voci rimborso chilometrico e trasferta Italia;
” (cfr. punto n. 5, pag. 3 del ricorso); assume, in proposito, di aver “dovuto restituire a Controparte_1 complessivamente l'importo di € 42.137,40, pari alle somme restituite e prelevate contestualmente al versamento della retribuzione, come evidenziate negli allegati estratti conto” (cfr. pag. 7 del ricorso).
Ebbene, in primo luogo, si evidenzia come non sia di per sé in alcun modo dimostrativa del fatto (ignoto) della restituzione di denaro contante alla parte datoriale la circostanza che dagli estratti
(nemmeno integralmente prodotti) relativi al conto corrente bancario intestato alla ricorrente (tra l'altro, dal 2012 al 2019 cointestato ad altro soggetto) risultino dei prelevamenti di denaro contante, di cifre peraltro variabili, in epoca prossima (e, tuttavia, incostante, senza alcuna cadenza fissa e regolare) all'accredito della retribuzione mensile. In ogni caso, pure ove si volesse attendere al raffronto tra i dati ricavabili dall'estratto conto bancario della ricorrente e gli importi riportati nei prospetti di paga, non risulta esservi coincidenza - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - tra gli importi indicati in busta a titolo di “Trasferta Italia” e/o “Rimborso chilometrico” e quelli asseritamente prelevati dalla ricorrente per la restituzione alla datrice di lavoro.
Invero, dall'esame dell'estratto conto corrente relativo in atti si evince non esservi corrispondenza tra gli importi dei prelevamenti di denaro contante e le somme riportate in busta paga a titolo di
“Trasferta Italia” e/o “Rimborso chilometrico” (v., a mero titolo esemplificativo, raffronto tra estratto conto relativo al periodo paga di gennaio 2012, con prelevamento contanti dell'importo di Euro 500,00 e busta paga del gennaio 2012 recante l'importo di Euro 195,00 a titolo di “Trasferta Italia”; lo stesso dicasi per il periodo paga del mese di febbraio 2012, con prelevamento contanti dell'importo di Euro 500,00, e busta paga del febbraio 2012 recante l'importo di Euro 195,00 a titolo di “Trasferta Italia”; ancora, raffronto tra estratto conto relativo al periodo paga di marzo 2012, con prelevamento contanti dell'importo di Euro 300,00 e busta paga del marzo 2012 recante l'importo di Euro 150,00 a titolo di “Trasferta Italia”; altresì, raffronto tra estratto conto relativo al periodo paga di aprile 2012, con prelevamento contanti dell'importo di Euro 450,00 e busta paga della mensilità di aprile 2012 recante l'importo di Euro 165,00 a titolo di “Trasferta Italia” e l'importo di Euro 243,39 a titolo di
“Rimborso chilometrico”; raffronto tra estratto conto relativo al periodo paga di maggio 2012, con prelevamento contanti dell'importo di Euro 550,00 e busta paga della mensilità di maggio 2012 recante l'importo di Euro 210,00 a titolo di “Trasferta Italia” e l'importo di Euro 308,84 a titolo di
“Rimborso chilometrico”;).
Ancora, il capitolo di prova testimoniale articolato dalla parte ricorrente in ordine alla pretesa restituzione mensile di denaro contante si appalesa alquanto generico, senza indicazioni di tempo, luogo e cifre determinate o determinabili.
Né, tantomeno, l'istruttoria orale espletata ha debitamente corroborato l'assunto attoreo, ove sol si consideri che l'unica a confermare la circostanza è stata la teste SI.ra , in ordine Parte_4 alla cui deposizione si ravvisano le forti criticità in punto di attendibilità più sopra già evidenziate;
mentre i restanti testi escussi nel presente giudizio nulla hanno riferito, ed anzi, come già innanzi rilevato, la difesa di parte ricorrente, all'udienza del 24.10.2022, fissata per l'ascolto del terzo teste ammesso, ha mancato di provvedere alla relativa citazione, dichiarando di rinunziare all'ascolto dello stesso e limitandosi a insistere per la integrazione della lista testimoniale/pretesa sostituzione del teste non citato con tale SI.ra . Circa l'inammissibilità ed inaccoglibilità di siffatta istanza Persona_1 si è già detto più sopra, dovendosi intendere ivi richiamate le suesposte relative considerazioni.
17 Quanto al pagamento della mensilità di novembre 2019, si rileva che la stessa risulta versata alla ricorrente al netto della trattenuta operata dalla società resistente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
La risoluzione della questione relativa alla sussistenza della giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro ha immediate ricadute pure sullo scrutinio della domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente mirante, per l'appunto, all'accertamento dell'insussistenza della giusta causa di dimissioni con conseguente legittimità della trattenuta operata nel prospetto paga di Novembre 2019 di € 1.974,81 a titolo di indennità di mancato preavviso pari a 30 giorni di retribuzione.
Come è noto, il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
La giurisprudenza ha chiarito che il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso (Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 5146 del 23/05/1998) e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 24477 del 21/11/2011). In tal caso, spetta al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13782 del 07/11/2001).
Sulla scorta della evoluzione giurisprudenziale sul tema, la “giusta causa” che ex art. 2118 c.c. consente alle parti di recedere dal contratto è integrata da un fatto di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto;
in mancanza di un fatto avente tale portata, invero, le parti sono obbligate ad attendere la scadenza contrattualmente prevista. Come precisato da Cassazione civile sez. lav., 17/12/1997, n.12768, chiamata a pronunciarsi proprio con riferimento alle dimissioni di un lavoratore prima del termine, “Si deve trattare…di circostanze le quali si presentino con caratteristiche di obbiettiva gravità, e non solo valutate gravi soggettivamente dal lavoratore, dalle quali si deduca un'effettiva incompatibilità per il lavoratore di permanere nel posto occupato”. Ne consegue che, per giurisprudenza consolidata, a titolo esemplificativo, la giusta causa del recesso del lavoratore viene riconosciuta in caso di mancato pagamento della paga base mensile - stante il carattere alimentare della stessa - dovendosi ritenere intollerabile per il lavoratore proseguire a prestare l'attività lavorativa senza percepire il relativo compenso. Al contrario, il mancato riconoscimento di indennità accessorie non assume la gravità tale da giustificare l'immediata risoluzione del rapporto, senza attendere la scadenza del termine pattuito.
In proposito, in relazione alle dimissioni per giusta causa è stato affermato (Cass. n. 2048 del 20/03/1985, n. 2492 del 21/03/1997) che "Ancorché la sussistenza di dimissioni per giusta causa possa ammettersi anche quando il recesso non segue immediatamente i fatti che lo giustificano ed il lavoratore possa recedere e solo successivamente addurre l'esistenza di una giusta causa, è tuttavia da escludere la configurabilità di dimissioni per giusta causa nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare a svolgere la sua attività per tutto o per parte del periodo di preavviso, atteso che in tale ipotesi è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto".
18 Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che, seppur sussistente l'inadempimento della parte datoriale, stante il mancato pagamento della tredicesima mensilità relativa alle annualità dal 2005 al 2012 (di cui, come visto più sopra, non vi è prova nel presente giudizio, deve debitamente valutarsi che la regolare prosecuzione del rapporto di lavoro per ben 7 anni successivi portano ad escludere che il pregresso inadempimento costituisse effettivo impedimento alla prosecuzione anche temporanea del rapporto.
Al riguardo, non può non assegnarsi rilievo al fatto che l'inadempimento concerne l'omesso pagamento delle mensilità supplementari relative agli anni dal 2005 al 2012 e che, ciononostante, la ricorrente ha continuato a prestare la propria opera (regolarmente retribuita) fino all'anno 2019.
Di conseguenza, le dimissioni rese dalla lavoratrice non possono ritenersi sorrette da giusta causa, spettando quindi alla parte datoriale la indennità sostitutiva del preavviso. Chiarito che non si versa, nel caso di specie, nell'ipotesi di giusta causa di dimissioni, va dichiarato legittimo l'addebito, operato dalla datrice di lavoro con l'ultima busta paga del novembre 2019 dell'importo a titolo di trattenuta per il mancato preavviso.
Ciò posto, quantunque ritenuta insussistente la giusta causa del recesso della lavoratrice, non può essere accolta l'ulteriore domanda riconvenzionale proposta dalla società resistente di condanna della ricorrente al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1.509,90 pari al ticket
NASpI asseritamente corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non essendovi alcuna prova del relativo versamento all' nel presente giudizio. CP_2
Ancora, in via riconvenzionale, la società resistente ha domandato la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni da liquidarsi nella somma di € 511.743,612, subiti per effetto della condotta posta in essere dalla ricorrente, in concorso con altra ex dipendente ed attuale collega SI.ra
[...]
, asseritamente violativa dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. e del divieto di concorrenza Parte_4 sleale ex art. 2598 c.c. realizzata per interposta persona, con consequenziale sviamento della clientela verso altra agenzia assicurativa concorrente.
In breve, assume la società resistente, attrice in riconvenzionale, che la lavoratrice, unitamente ad altra collega coevamente dimissionaria, immediatamente dopo l'esercizio del recesso dal rapporto di lavoro, abbia iniziato a collaborare con un'agenzia assicurativa concorrente, distraendo la clientela di essa attrice in riconvenzionale ed abusando, pure in costanza di rapporto di lavoro, della propria conoscenza dei dati contrattuali relativi agli assicurati, essendo ella “a diretta conoscenza sia della lista dei clienti assicurati presso l'Agenzia di Casamassima sia delle condizioni contrattuali ad essi applicate” ed intrattenendo “in prima persona i contatti con la clientela dell'Agenzia” (cfr. pag. 20 della memoria difensiva).
In primo luogo, si osserva che la domanda risarcitoria non è debitamente supportata dalle allegazioni attoree, tenuto conto che la attrice in riconvenzionale, per quel che maggiormente rileva ai fini del decidere, si è limitata ad affermare che la ex dipendente:
“Era, perciò, a diretta conoscenza sia della lista dei clienti assicurati presso l'Agenzia di Casamassima sia delle condizioni contrattuali ad essi applicate;
inoltre intratteneva in prima persona i contatti con la clientela dell'Agenzia; Poco prima di dimettersi aveva già iniziato l'opera di distrazione della clientela, … : aveva estrapolato dai computer di ufficio le liste dei clienti dell' e le condizioni contrattuali Pt_2 applicate;
aveva comunicato ai clienti dell'Agenzia Allianz di Casamassima che si stava trasferendo presso una nuova sede, invitandoli a disdire le polizze assicurative in corso per sottoscriverne nuove, a tariffe più convenienti, con un'altra compagnia assicurativa (Assimoco o Tua); ha iniziato a contattare insistentemente gli assicurati dell'Agenzia di Casamassima per comunicare loro che, considerato il loro immediato trasferimento, alla scadenza della polizza assicurativa si sarebbero
19 dovuti recare presso la nuova sede, facendo intendere che era l'agenzia a cambiare sede e CP_3 non loro la compagnia assicurativa;
in altri casi impediva ai clienti di rinnovare le polizze o di sottoscriverne delle nuove con l' sostenendo che stava valutando altre tariffe più convenienti CP_3
e che avrebbe formulato delle nuove proposte;
… SI … Dopo aver rassegnato le dimissioni in data 25/11/2019 la ricorrente:
Senza soluzione di continuità ha iniziato a lavorare per la società concorrente
[...] presso la sede dell'agenzia di Casamassima;
Controparte_10
… SI … Nel periodo dal Novembre 2019 sino alla data di deposito della presente memoria la società resistente ha ricevuto un ingente numero di disdette di contratti annuali già sottoscritti, i quali sono stati per lo più trasferiti alla compagnia assicurativa ASSIMOCO, il cui agente è il SI.
[...]
che si avvale come collaboratrici della ricorrente e della SI.ra . Nello specifico CP_10 Pt_4 trattasi di disdette seriali, in quanto avvenute con modalità anomale o perché spedite raggruppate o da identici uffici postali o in rapida successione tra loro e con l'utilizzo di una modulistica sostanzialmente uniforme: circostanze queste tali da lasciar presumere una regia unitaria segnatamente dalle due ex dipendenti (cfr. doc. 15); La tecnica di sviamento utilizzata dalla ricorrente era quella di indurre in confusione i clienti dapprima facendo intendere che fosse l'agenzia a traferirsi presso una nuova sede e non che CP_3 fosse lei a cambiare compagnia assicurativa (v. sopra); una volta transitata alla ASSIMOCO, la ricorrente contattava i clienti (anche insistentemente) e offriva loro il passaggio da una compagnia all'altro, e soprattutto da un'agenzia all'altra, proponendo in modo studiato e sistematico un prodotto assicurativo marginalmente più conveniente rispetto alla polizza in corso – ad es. con uno sconto sul premio, una riduzione della franchigia, l'aumento del massimale a parità di premio ecc.
– e altresì formulando quest'offerta con il perfetto tempismo assicurato dalla conoscenza delle date di scadenza di ciascuna polizza. Si tratta quindi, sotto entrambi i profili, di una concorrenza parassitaria perché resa possibile dal possesso illecito di informazioni riservate del concorrente;” (cfr. pagg. 20 e 21 della memoria difensiva).
Orbene, pur volendo ammettere che la ricorrente abbia iniziato a collaborare con altra agenzia assicurativa, parte attrice in riconvenzionale non ha fornito puntuali allegazioni - né, tantomeno, idonea dimostrazione - della effettiva perdita della clientela, in relazione alla quale la stessa società ha omesso di indicare in memoria nominativi, specifici dati contrattuali e/o condizioni di polizza, essendosi limitata a denunziare del tutto genericamente il detrimento del proprio “pacchetto clienti”.
Nel presente giudizio, non vi è prova- e, ancor prima, puntuale allegazione - dello sviamento clientela, né del nesso causale tra presunta slealtà della ricorrente e danno.
Del pari, sotto un ulteriore e concorrente profilo, comunque riconducibile alle evidenziate carenze assertive, si rileva che, ove pure fosse stata raggiunta la prova della condotta della lavoratrice, le conseguenze dannose asseritamente patite dalla società attrice in riconvenzionale, ovverosia il decremento del portafoglio clienti dell' Casamassima, rimangono del tutto sguarnite di Parte_7 qualsivoglia precisa allegazione e dimostrazione giudiziale.
Invero, con riguardo alla quantificazione del presunto danno, parte attrice in riconvenzionale ha asserito:
“La condotta posta in essere dalla ricorrente, con l'ausilio della sua collega, … , palesemente violativa degli artt. 2105 c.c. e 2598 c.c. per i motivi illustrati al paragrafo precedente ha prodotto un ingente danno alla società resistente in termini di danno emergente e lucro cessante che di seguito si specificheranno per singole voci sino al Dicembre 2020 … SI …
20 Per calcolare il danno prodotto alla società resistente, si è proceduto a valutare la riduzione della consistenza del pacchetto clienti nel 2020 rispetto a quello del 2019, dividendolo per i vari per rami assicurativi: Motor, Rami Vari (Non Motor o Retail) e Vita.
Come emerge, per tabulas, dai grafici allegati di provenienza della stessa Controparte_11 riguardanti i ricavi dell'Agenzia n. 13 (e cioè quella di Casamassima ove la ricorrente era addetta), si riscontra dal 2019 al 2020 una variazione in negativo del - 45,3% (doc. 18) dettata principalmente dalla condotta scorretta delle due ex dipendenti” (cfr. pagg. 21 e 22 della memoria difensiva).
In sostanza, la società attrice in riconvenzionale ascrive la sofferta riduzione della consistenza del pacchetto clienti nel 2020 rispetto a quello del 2019 apoditticamente alla “condotta scorretta delle due ex dipendenti”, inferendo la circostanza dal fatto che taluni (nemmeno la totalità) degli ex assicurati abbiano poi provveduto alla stipula di una polizza con ASSIMOCO.
La domanda riconvenzionale deve, pertanto, essere disattesa.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali sostenute dalle parti, nel rapporto processuale instaurato tra la ricorrente e la società resistente, la natura della controversia, la complessità dell'accertamento fattuale, nonché l'esito complessivo della lite con reciproca soccombenza suggeriscono di disporne la compensazione integrale.
Altresì, appare congruo che, anche nei restanti rapporti processuali, le spese rimangano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e dell' , in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato CP_2 il 31.03.2020, così provvede:
- accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 9.915,26 a titolo di tredicesima mensilità relativa agli anni dal 2005 al 2012, oltre ad interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino all'effettivo soddisfo, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, nei limiti della prescrizione quinquennale;
- rigetta le restanti domande attoree;
- altresì, accertata l'insussistenza della giusta causa di dimissioni della lavoratrice, dichiara la legittimità dell'addebito, operato dalla datrice di lavoro, dell'indennità di mancato preavviso;
- rigetta le restanti domande riconvenzionali;
- spese interamente compensate.
Bari, lì 13.02.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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