Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 44/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 3.6.2024 e vertente
T R A
(già Parte_1 Parte_2
(c.f. e P.IVA: ) elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Viale
[...] P.IVA_1
Giacomo Matteotti n. 55, presso e nello Studio dell'Avv. Pietro Rosano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_1
Siderno, Via Cimato n. 32 presso lo studio dell'avv. Maria Laura Tropiano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
1
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento;
Appello avverso sentenza del
Tribunale di Locri 1027/2018, pronunciata 17.7.2018, pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.7.2013 , adiva il Tribunale di Locri proponendo CP_1
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento
09420169007377266000 notificata in data 26.10.2016 da Parte_2
eccependo la prescrizione dei crediti portati dalle sottese cartelle di pagamento n
[...]
09420040003266589000 - 09420040025217223000 - 09420040033956286000 -
09420050030128515000 - 09420050034125184000 - 09420060008253981000 -
09420060035690706000 - 09420070009045575000 - 09420070024651783000 -
09420110007279214000 - 09420130014375476000 - 09420030029745229000 nonché la mancata indicazione del calcolo degli interessi. Concludeva chiedendo che, previa sospensione della riscossione, fosse dichiarata la nullità della intimazione di pagamento opposta per intervenuta prescrizione dei crediti;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 14.10.2013 si costituiva in giudizio Parte_2
allegando la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e
[...]
l'inammissibilità della domanda per decorrenza dei termini di impugnazione, nonché
l'infondatezza della censura relativa all'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 20.9.20217 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 All'udienza dell'11.4.2018 parte attrice precisava le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. revocando l'ordinanza emessa nella precedente udienza che rinviava la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 1027/2018, pronunciata 17.7.2018, pubblicata in pari data, il
Tribunale adito, previa qualificazione dell'azione come opposizione ex art. 615 c.p.c., accoglieva la domanda attorea dichiarando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta stante l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle sottese cartelle di pagamento condannando parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta statuizione succeduta ex Parte_1
lege ad proponeva atto d'appello ritualmente Parte_2
notificato alla controparte. A mezzo del gravame l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione atteso la ritualità della notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento avversata e del successivo preavviso di fermo 09480201400002211000 quale atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale a far data dalla quale iniziava a decorrere un nuovo periodo prescrizionale non maturato alla data della notificata intimazione. Concludeva chiedendo:
“ Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente appello e, in riforma dell'impugnata sentenza- accertare e
dichiarare la non intervenuta prescrizione e conseguentemente accertare e dichiarare l'esistenza dei
diritti di credito portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento n.
09420169007377266000;
- conseguentemente accertare e dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420169007377266000;
con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Con comparsa del 8.3.2019 si costituiva in giudizio contestando la CP_1
fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3 All'udienza collegiale del 3.6.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata laddove il giudice di prime cure, pur avendo appurato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento opposta nonché la ritualità della notifica del successivo preavviso di fermo, abbia dichiarato prescritti i relativi crediti iscritti a ruolo nonostante la mancata impugnazione nei termini dei predetti atti avesse comportato la definitività dei titoli e la non contestabilità dei crediti.
L'appello è parzialmente fondato.
In linea di principio la deduzione della prescrizione dei crediti in riscossione costituisce un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in quanto con tale eccezione si contesta lo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell'agente della riscossione (per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito) e non la mera irregolarità degli atti della procedura di riscossione.
Ne consegue che la contestazione può essere svolta, ex art. 615 c.p.c., senza limiti temporali, salvo la verifica della sussistenza interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.
(cfr. Cassazione civile sez. III, 02/07/2024, n. 18152)
Orbene, nel caso di specie, per le cartelle di pagamento nn.
09420040003266589000 - 09420040025217223000 - 09420040033956286000 -
09420050030128515000 - 09420050034125184000 - 09420060008253981000 -
09420060035690706000 - 09420070009045575000 - 09420070024651783000 -
09420110007279214000 - tutte afferenti a canone acqua e sanzioni per contravvenzioni al codice della strada - la prescrizione quinquennale dei crediti è maturata
4 successivamente alla notifica dei citati atti posto che il primo atto successivo della sequenza procedimentale è rappresentato dal preavviso di fermo amministrativo n.
09480201400002211000 notificato dall'agente della riscossione in data 31.7.2015 mentre tutte le notifica delle anzidette cartelle sono state eseguite tra l'anno 2003 e l'anno
2007.
Quindi, il preavviso di fermo amministrativo non può ritenersi atto idoneo alla interruzione del decorso del termine prescrizionale siccome giunto a maturazione prima della notifica della misura cautelare.
Al riguardo non può essere condivisa la mera affermazione dell'appellante circa l'applicazione del termine prescrizione decennale poiché la definitività conseguente alla omessa impugnazione della cartella non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione dell' actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. sicché, anche dopo la notifica della cartella non opposta, continuerà a trovare applicazione il termine previsto in ragione della natura del credito con decorrenza dalla data del perfezionamento della notifica
( cfr. Cassazione civile sez. trib., 29/11/2017, n.28576).
Va inoltre rilevato che, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, sussiste, nel caso di specie, l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale in quanto l'intimazione di pagamento avversata contiene una minaccia attuale di atti esecutivi nei confronti del destinatario essendo in essa riportato “La invitiamo
a effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. Trascorso inutilmente questo
termine procederemo, come previsto dalla legge, a esecuzione forzata” integrando l'ipotesi prevista dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022,
n.26283) in base alla quale nei giudizi non tributari il destinatario dell'atto della sequenza della riscossione “può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere
in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto
equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
5 A diverse conclusioni si perviene, invece, per le cartelle n.
09420110007279214000 e n. 09420130014375476000 per le quali l'opponente in primo grado ha eccepito l'intervenuta prescrizionale quinquennale già al momento della notifica dei predetti atti impositivi.
In particolare, la cartella di pagamento n. 09420110007279214000 è stata notificata in data 4.12.2013 ed afferisce a canone acqua degli anni 2002 e 2003, mentre la cartella di pagamento n. 09420130014375476000 è stata notificata in data 14.8.2014 ed afferisce a sanzioni per contravvenzione al codice della strada anno 2008.
Ebbene, rispetto a tali pretese, non avendo l'opponente dedotto la preventiva notifica del verbale di accertamento per la violazione al codice della strada, né la notifica dell'ingiunzione di pagamento prevista ex R.D. n. 639/1910, le cartelle di pagamento sopra menzionate costituiscono primo atto delle sequenza procedimentale, come tali, soggetti al termine di decadenza previsto in materia per l'impugnazione [30 gg. dalla notifica dell'atto per l'ingiunzione di pagamento canoni acqua ex art. 32 D.Lgs. 150/2011 intervenuto a modifica dell'art. 3 R.D. n. 639/191; 30 gg. dalla notifica dell'atto per le sanzioni c.d.s. ex art. 7 L. 1150/2011 già art. 22 L. 689/81; si veda in tal senso parte motiva Cassazione civile sez. III, 02/07/2024, n. 18152: “Orbene, le Sezioni Unite di questa
Corte hanno di recente precisato (cfr. SU n. 22080/2017) che "Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S.
e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre
i cinque anni dalla violazione)” ].
Ne consegue che l'opposizione avverso le cartelle di pagamento n.
09420110007279214000 per € 1.200,93 e n. 09420130014375476000 per € 312,67 va dichiarata inammissibile.
6 Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della lite e della unicità del giudizio vanno così determinate:
- compensa le spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado in ragione di un terzo di talché l'appellante va dichiarato tenuto al pagamento dei restanti due terzi pari ad € 1.106,00 (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) in favore dell'appellato;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite afferenti al secondo grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 secondo i parametri minimi di cui al
DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (valore dichiarato dall'appellante € 6.448,00) così di seguito specificati: € 567,00 fase studio;
€ 461,00 fase introduttiva;
€ 922,00 fase istruttoria/trattazione; € 956,00 fase decisionale;
- compensa in ragione di un terzo le spese sopra liquidate di talché l'appellante va condannato al pagamento dei restanti due terzi in favore dell'appellato pari ad € 1.937,33
(oltre accessori di legge);
Dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore del procuratore dell'appellato che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 44/2019 Rg. A.C. proposto da (già Parte_1 [...]
contro così dispone: Parte_2 CP_1
1) Accoglie parzialmente l'appello;
2) Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 09420110007279214000 e n. 09420130014375476000; dispone la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite liquidate nel giudizio di primo grado, dichiarando l'appellante tenuto al pagamento in favore dell'appellato dei restanti due terzi
7 pari ad € 1.106,00 (oltre accessori di legge);
3) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite afferenti al gravame che, stante la disposta compensazione in ragione di un terzo, liquida in favore dell'appellato in € 1.937,33 (oltre accessori di legge);
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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