Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa di II grado iscritta al n. 663/2023 RGA promossa da:
e Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Giovanni REHO
[...] appellanti contro
, con il Controparte_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA appellato
Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Ravenna ha respinto il ricorso proposto da e dalla società Parte_1 Parte_2 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 150/2020 – notificata alla prima il
[...]
9.3.2020 e alla seconda il 5.3.2020 – con cui è stato contestato alle ricorrenti, nelle rispettive qualità, di non aver provveduto a comunicare al mpiego il Parte_3 rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con i dipendenti , Parte_4 CP_2
, , , , ,
[...] Persona_1 Persona_2 CP_3 CP_4 Persona_3
e , soci lavoratori tutti occupati dal 02/01/2014; di Controparte_5 CP_6 non aver consegnato ai lavoratori summenzionati, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, tutti occupati dal 02/01/2014, la prescritta dichiarazione di assunzione, sulla base di quanto accertato anche in termini di riqualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dei predetti dipendenti nel verbale unico n. RA00001/2015-164-
02 del 17/01/2016; di avere omesso di registrare sul libro unico dei mesi da gennaio
pag. 1 di 3
04.09.2015, ultimata il 17.01.2016 e svolta dall'Ispettore dr.ssa , in Controparte_8 relazione alla posizione di nove soci lavoratori addetti all'esecuzione di un appalto presso
Controparte_9
Dalle circostanze emerse in sede ispettiva, gli operatori traevano la conclusione che “la prestazione dei sopra generalizzati lavoratori non possa validamente essere considerata di natura autonoma ma, più correttamente, debba essere ricondotta alla fattispecie di lavoro subordinato, ricorrendo, nella specie, gli elementi propri di un rapporto di lavoro dotato di carattere della subordinazione”.
Il Tribunale – a fronte delle eccezioni delle ricorrenti – ha ritenuto che il provvedimento fosse stato correttamente emesso dall' , per appartenere il luogo Controparte_10 dell'accertamento alla circoscrizione territoriale del Tribunale di Ravenna e – sulla scorta delle prove documentali e orali1 assunte in quel grado – che i rapporti de quibus fossero stati correttamente riqualificati come subordinati (e non autonomi, come formalizzato), evidenziando che “i lavoratori sentiti all'atto dell'accesso degli ispettori della DTL presso la sede della , così come il teste escusso all'udienza del 14.4.2021, CP_9 CP_4 dichiaravano tutti concordemente che:
− gli stessi lavoravano presso la sede della , in fasce orarie determinate, in orari CP_9 comunque indicati loro dai referenti della cooperativa;
− utilizzavano un badge per marcare gli orari di ingresso e di uscita
− in caso di assenza avrebbero dovuto avvisare il referente;
− comunque le assenze per ferie (non retribuite) dovevano essere autorizzate dal referente;
− era prevista una produttività oraria minima e che in caso di produttività inferiore si rischiava di non essere richiamati al lavoro.
Tanto premesso, si osserva che dalle predette dichiarazioni emerge la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro per cui è causa.
Infatti, dall'esame dei lavoratori sopra indicati emergono molteplici indici sintomatici della subordinazione del lavoratore: la continuità della prestazione lavorativa svolta presso la sede della;
l'obbligo di comunicare eventuali assenze al referente della CP_9 cooperativa (il che implicitamente ed univocamente significa che nei restanti giorni lavorativi del periodo temporale in considerazione i lavoratori prestavano la loro attività in modo continuativo); l'assenza di un'opus o di un risultato da realizzare da parte del lavoratore e la sussistenza di una mera messa a disposizione della sua energia lavorativa
pag. 2 di 3 in favore della società datrice di lavoro;
l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale da parte del lavoratore (nulla essendo emerso al riguardo);
l'eterodirezione dell'attività lavorativa (avendo i lavoratori dichiarato di ricevere disposizioni lavorative su quanto bisognasse fare dal referente della cooperativa e/o dai responsabili della ).” CP_9
Hanno proposto appello le allora ricorrenti, censurando la decisione (A) per omessa Co pronuncia sulla prima eccezione, di incompetenza dell' di a emettere il CP_1 provvedimento impugnato;
(B) per erronea valutazione del materiale istruttorio;
(C) per erronea individuazione degli indici della subordinazione;
(D) per omessa o comunque solo apparente motivazione in ordine alla contestata congruità della sanzione irrogata.
Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell' appellato, che ha CP_1 contestato le ragioni di gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Nessuno compariva, tuttavia, nè alla prima udienza di trattazione nè a quella successiva, nonostante regolare comunicazione del rinvio.
Orbene stante il disposto dell'art. 359 cpc trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto degli artt. 181 e 309 cpc con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio
L'estinzione stante l'art. 350 cpc deve essere dichiarata con sentenza.
Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato
(cfr Cass. civ n.34025/2023)
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 395/2023 del Tribunale di Ravenna resa e pubblicata il giorno
6/6/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
2. nulla sulle spese.
Bologna, 6-3-2025
Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 disattese quelle di , ritenute connotate di falsità Testimone_1