TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 6321/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa MA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6321/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6321 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 176/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Caserta, depositata in cancelleria il 15.02.2023 a defi- nizione del giudizio R.G. n. 2666/2020, tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. An- Parte_1 tonio Tagliafierro e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Paolo Ascione Controparte_1
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellato
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
LU TU e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
06.11.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
2
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello per l'udienza del 29.01.2024, il
[...]
proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_2
176/2023, emessa dal Giudice di Pace di Caserta adducendo:
1. di essere stato convenuto in giudizio dal sig. per le lesioni da Controparte_1 quest'ultimo subite a seguito di un sinistro e che il Giudie di Pace dichia- rava che il sinistro per cui è causa era da attribuire alla esclusiva respon- sabilità del Condominio condannandolo al pagamento della somma di eu- ro 4.104,78 oltre interessi e al pagamento delle spese di giudizio e di
CTU, rigettando la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della terza chiamata 2. l'error in iudican- Controparte_2 do, per la violazione dei criteri di valutazione dei documenti allegati, avendo il giudice adito erroneamente rigettato la domanda di manleva ri- tenendo che non fosse stata fornita la prova del contratto di assicurazione in essere al momento del sinistro;
3. che nel fascicolo di primo grado vi è una copia fronte – retro recante, quella fronte, la quietanza di cui alla de- scrizione del Giudice di prime cure, quella retro, reca invece la quietanza regolarmente pagata a copertura del contratto ed a copertura del periodo dell'accadimento dell'evento che ha visto coinvolto il sig. Parte_3
;
4. che in allegato al fascicolo di primo grado v'è la comunicazione
[...] fatta dall'amm.re p.t. e all'avv. Ascione, a mezzo pec, della denuncia di sinistro inviata dal danneggiato a seguito della quale la compagnia assi- curativa provvedeva all'apertura del sinistro, recante nr.
0056142020000051015 del 01/03/2020, e alla nomina dei propri fiduciari per il sopralluogo e l'accertamento dei danni;
5. che l'erronea e/o omessa corretta valutazione dei documenti prodotti è messa in evidenza anche dall'autorizzazione alla chiamata in causa concessa dal giudice, all'esito della verifica effettuata all'interno della produzione del costituito con- dominio circa l'esistenza della quietanza;
6. che il mancato accoglimento della domanda di manleva è stato determinato da una svista del Giudice di prime cure che si è soffermato solo sull'allegato fronte senza verificare il retro per mera disattenzione;
7. che l'esistenza del contratto emerge an- che dalla dialettica difensiva di controparte limitata ad una difesa di stile con le consuete eccezioni;
8. la ricorrenza dei presupposti per sospendere
3
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Ciò posto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: in via pregiu- diziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente at- to;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, per i motivi riportati in atti riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2023 emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Caserta, Sezione Civile, Giudice Dott. Tommaso Ca- scone, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2666/2020, depositata in cancelle- ria in data 15 febbraio 2023, mai notificata, con accoglimento della ri- chiesta di manleva del da ogni conseguenza Parte_1 sfavorevole in virtù dell'esistenza del rapporto assicurativo, comprovato in atti, con la avanzata nel giudizio di primo Controparte_3 grado di giudizio che qui è da intendersi per ripetute e trascritte pedisse- quamente e conseguentemente, condannare, sempre la Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in fa-
[...] vore del delle spese dei due gradi di giudizio Parte_1 con attribuzione;
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da- gli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel pre- sente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo:
1. Di Controparte_1 essere stato vittima di un sinistro verificatosi all'interno del
[...]
, sito in San Nicola la Strada alla Via Palomba n° 20; 2. CP_4 che in seguito al suddetto sinistro inviava atto di costituzione in mora all'allora Amministratore p.t. del Controparte_5 [...]
il quale, in data 12 marzo 2020, gli inviava la denuncia tra- Parte_4 smessa alla 3. che la compagnia apriva il sinistro Controparte_2
n.0056142020000051015, e successivamente veniva contattato dal perito della (studio Gambardella) al fine di ispezionare i Controparte_2 luoghi del sinistro e verificare le modalità di accadimento dello stesso;
4. che trascorso qualche tempo, senza aver avuto alcun riscontro né dalla compagnia assicurativa (la quale non comunicava mai al sig. Caserta una eventuale inesistenza della copertura assicurativa o dell'impossibilità di
4
risarcire il danno) né dal in data 31.07.2020 notificava al Parte_1
atto di citazione al fine di ottenere il risarci- Controparte_4 mento di tutti i danni patiti;
5. che in prima udienza si costituiva in giudi- zio il chiedendo la chiamata in causa della Parte_1 Controparte_2 in virtù di contratto assicurativo pendente tra le parti e il Giudice,
[...] verificata la presenza di documenti giustificativi, autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa, la quale si costituiva in giudizio;
6. che espletata l'attività istruttoria (escussione testi e CTU medico legale alla quale partecipava, per i convenuti, un fiduciario della Controparte_2
, in data 09.02.2023 il GDP di Caserta dott. emetteva la
[...] Per_1 sentenza n. 176/2023 oggetto di impugnazione;
7. di riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e nei documenti del primo grado del giudizio.
In conclusione, l'appellato sig. chiedeva: Vittoria di Controparte_1 spese, competenze professionali e spese generali del presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1. Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2. che nel corso del giudizio di primo grado, impugnava ogni domanda avanzata nei suoi confronti in particolare eccepiva in primo luogo la sua carenza di legittimazione passiva non solo in considerazione del fatto che (tra gli atti del giudizio) mancava la documentazione comprovante la copertura assi- curativa per la R.C.T riferibile all'epoca dell'accaduto quanto piuttosto e soprattutto perché mancava qualsivoglia prova che l'evento esposto in ci- tazione da fosse specificamente garantito;
3. che la Controparte_1 comparente eccepiva la mancata prova in ordine all'esistenza di una po- lizza in essere, la mancata prova di una previsione contrattuale circa la garanzia dell'evento ossia l'eccezione di inoperatività della polizza, la violazione dell'art. 1913 c.c;
4. che il Giudice di primo grado rigettava la domanda di manleva in considerazione del fatto che non era stata prodot- ta la polizza, per cui non è stata fornita la prova dal condominio che l'evento in questione fosse coperto da garanzia assicurativa;
5. che parte appellante, concentrandosi, esclusivamente, sulla questione relativa alla quietanza di pagamento, non ha impugnato la statuizione con la quale il
GdP, dando atto della mancata produzione della polizza o del contratto
5
sottoscritto da cui evincere la copertura assicurativa circa l'evento espo- sto dal Sig. Caserta, rigettava la domanda di manleva, con formazione del giudicato sul punto;
6. che infondata appare anche la questione relativa al presunto deposito della quietanza relativa all'anno 2019 (che il GdP non rinveniva agli atti del processo dandone conto nel corpo della sentenza), non rilevata dal giudice;
7. che pur volendo per ipotesi considerare l'effettivo deposito della quietanza dell'anno 2019, l'appello è ugualmen- te infondato poiché detta quietanza sarebbe sufficiente a provare una ge- nerica ricevuta di pagamento ma non certo il tipo e la natura della garan- zia prestata;
8. che nel corso del giudizio di primo grado, dunque, parte appellante non ha dato prova della copertura assicurativa e nemmeno che l'evento esposto fosse specificamente garantito da una polizza in essere, così come d'altronde non ha argomentato alcunché circa la sollevata vio- lazione dell'art. 1913 cod. civ.; 9. l'inammissibilità di tutti i documenti non prodotti nel corso del giudizio di primo grado e tutte le domande nuove non proposte nel processo di primo grado, ex art. 345 del cpc.
Per quanto esposto, l'appellata chiedeva che il Tribu- Controparte_2 nale di Santa MA Capua Vetere voglia rigettare l'appello proposto dal
per tutti i motivi esposti in narrativa poiché infondato in fat- Parte_1 to e diritto oltre che nullo, tardivo, improcedibile, improponibile ed inammissibile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 16.09.2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensio- ne della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata stante l'insussistenza del periculum.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare, va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello in quanto il contenuto dell'atto di appello soddisfa i requisiti voluti dall'arti- colo 342 c.p.c., così come delineati dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.
n. 24262/2020: "Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal
D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
6
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che con- futi e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"), essendo stati indicati precisamente i punti della sen- tenza contestati ragioni della critica e le domande rivolte al decidente.
Sempre in via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, an- cora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Nel merito, l'appello non è fondato.
In diritto si rileva che in tema di riparto degli oneri probatori deve farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218 c.c. ed al principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 in relazione a norma in ragione della quale, il creditore che agisca per la ri- soluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adem- pimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore con- venuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui prete- sa.
Con specifico alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei con- tratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi con- solidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad og- getto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore prova- re che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella cate- goria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di
7
fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo del- la pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n.
30656/2017; n. 6548/2013).
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo di pre- cisare che "il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro" (Cass. 30656/2017); mentre, sull'assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1900, co 1
c.c. (in forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la causa im- peditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/
2011).
In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
Nel caso in esame, dall'analisi del fascicolo di primo grado e dagli atti di causa non vi è prova che l'appellante o la compagnia assicurativa, nel giudizio di primo grado, abbiano depositato il contratto di assicurazione o altro documento dal quale poter desumere che il sinistro oggetto di do- manda di risarcimento rientri nel rischio assicurato e quindi sia coperto dalla garanzia, né che che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in con- tratto.
Non è tal fine sufficiente la quietanza di pagamento allegata dal Condo- minio la quale – quant'anche fosse stata rilevata dal giudice di prime cure
- è prova solo del periodo di vigenza del contratto ma non delle condizio- ni di copertura stabilite nel contratto di assicurazione e in generale del suo contenuto.
Pertanto, non avendo il assolto all'onere della prova sullo Parte_1
8
stesso gravante, correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di manleva da questi proposta nei confronti della compagnia assicurativa il cui rigetto trova conferma anche in Controparte_2 questa sede per i medesimi motivi.
Ciò posto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore degli appellati, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante
è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi, per quanto attiene a , in favore del procuratore Controparte_1 antistatario;
Dichiara sussistenti i presupposti per l'adeguamento del contributo unifi- cato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa MA Capua Vetere, 06.11.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
9
n. 6321/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa MA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 6321/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in persona del giudice unico
Dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 6321 Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 176/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Caserta, depositata in cancelleria il 15.02.2023 a defi- nizione del giudizio R.G. n. 2666/2020, tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. An- Parte_1 tonio Tagliafierro e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Paolo Ascione Controparte_1
e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellato
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
LU TU e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
06.11.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n.
2
4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello per l'udienza del 29.01.2024, il
[...]
proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_2
176/2023, emessa dal Giudice di Pace di Caserta adducendo:
1. di essere stato convenuto in giudizio dal sig. per le lesioni da Controparte_1 quest'ultimo subite a seguito di un sinistro e che il Giudie di Pace dichia- rava che il sinistro per cui è causa era da attribuire alla esclusiva respon- sabilità del Condominio condannandolo al pagamento della somma di eu- ro 4.104,78 oltre interessi e al pagamento delle spese di giudizio e di
CTU, rigettando la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti della terza chiamata 2. l'error in iudican- Controparte_2 do, per la violazione dei criteri di valutazione dei documenti allegati, avendo il giudice adito erroneamente rigettato la domanda di manleva ri- tenendo che non fosse stata fornita la prova del contratto di assicurazione in essere al momento del sinistro;
3. che nel fascicolo di primo grado vi è una copia fronte – retro recante, quella fronte, la quietanza di cui alla de- scrizione del Giudice di prime cure, quella retro, reca invece la quietanza regolarmente pagata a copertura del contratto ed a copertura del periodo dell'accadimento dell'evento che ha visto coinvolto il sig. Parte_3
;
4. che in allegato al fascicolo di primo grado v'è la comunicazione
[...] fatta dall'amm.re p.t. e all'avv. Ascione, a mezzo pec, della denuncia di sinistro inviata dal danneggiato a seguito della quale la compagnia assi- curativa provvedeva all'apertura del sinistro, recante nr.
0056142020000051015 del 01/03/2020, e alla nomina dei propri fiduciari per il sopralluogo e l'accertamento dei danni;
5. che l'erronea e/o omessa corretta valutazione dei documenti prodotti è messa in evidenza anche dall'autorizzazione alla chiamata in causa concessa dal giudice, all'esito della verifica effettuata all'interno della produzione del costituito con- dominio circa l'esistenza della quietanza;
6. che il mancato accoglimento della domanda di manleva è stato determinato da una svista del Giudice di prime cure che si è soffermato solo sull'allegato fronte senza verificare il retro per mera disattenzione;
7. che l'esistenza del contratto emerge an- che dalla dialettica difensiva di controparte limitata ad una difesa di stile con le consuete eccezioni;
8. la ricorrenza dei presupposti per sospendere
3
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Ciò posto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: in via pregiu- diziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente at- to;
in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, per i motivi riportati in atti riformare parzialmente la sentenza nr. 176/2023 emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Caserta, Sezione Civile, Giudice Dott. Tommaso Ca- scone, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2666/2020, depositata in cancelle- ria in data 15 febbraio 2023, mai notificata, con accoglimento della ri- chiesta di manleva del da ogni conseguenza Parte_1 sfavorevole in virtù dell'esistenza del rapporto assicurativo, comprovato in atti, con la avanzata nel giudizio di primo Controparte_3 grado di giudizio che qui è da intendersi per ripetute e trascritte pedisse- quamente e conseguentemente, condannare, sempre la Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in fa-
[...] vore del delle spese dei due gradi di giudizio Parte_1 con attribuzione;
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da- gli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel pre- sente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato adducendo:
1. Di Controparte_1 essere stato vittima di un sinistro verificatosi all'interno del
[...]
, sito in San Nicola la Strada alla Via Palomba n° 20; 2. CP_4 che in seguito al suddetto sinistro inviava atto di costituzione in mora all'allora Amministratore p.t. del Controparte_5 [...]
il quale, in data 12 marzo 2020, gli inviava la denuncia tra- Parte_4 smessa alla 3. che la compagnia apriva il sinistro Controparte_2
n.0056142020000051015, e successivamente veniva contattato dal perito della (studio Gambardella) al fine di ispezionare i Controparte_2 luoghi del sinistro e verificare le modalità di accadimento dello stesso;
4. che trascorso qualche tempo, senza aver avuto alcun riscontro né dalla compagnia assicurativa (la quale non comunicava mai al sig. Caserta una eventuale inesistenza della copertura assicurativa o dell'impossibilità di
4
risarcire il danno) né dal in data 31.07.2020 notificava al Parte_1
atto di citazione al fine di ottenere il risarci- Controparte_4 mento di tutti i danni patiti;
5. che in prima udienza si costituiva in giudi- zio il chiedendo la chiamata in causa della Parte_1 Controparte_2 in virtù di contratto assicurativo pendente tra le parti e il Giudice,
[...] verificata la presenza di documenti giustificativi, autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa, la quale si costituiva in giudizio;
6. che espletata l'attività istruttoria (escussione testi e CTU medico legale alla quale partecipava, per i convenuti, un fiduciario della Controparte_2
, in data 09.02.2023 il GDP di Caserta dott. emetteva la
[...] Per_1 sentenza n. 176/2023 oggetto di impugnazione;
7. di riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e nei documenti del primo grado del giudizio.
In conclusione, l'appellato sig. chiedeva: Vittoria di Controparte_1 spese, competenze professionali e spese generali del presente grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1. Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2. che nel corso del giudizio di primo grado, impugnava ogni domanda avanzata nei suoi confronti in particolare eccepiva in primo luogo la sua carenza di legittimazione passiva non solo in considerazione del fatto che (tra gli atti del giudizio) mancava la documentazione comprovante la copertura assi- curativa per la R.C.T riferibile all'epoca dell'accaduto quanto piuttosto e soprattutto perché mancava qualsivoglia prova che l'evento esposto in ci- tazione da fosse specificamente garantito;
3. che la Controparte_1 comparente eccepiva la mancata prova in ordine all'esistenza di una po- lizza in essere, la mancata prova di una previsione contrattuale circa la garanzia dell'evento ossia l'eccezione di inoperatività della polizza, la violazione dell'art. 1913 c.c;
4. che il Giudice di primo grado rigettava la domanda di manleva in considerazione del fatto che non era stata prodot- ta la polizza, per cui non è stata fornita la prova dal condominio che l'evento in questione fosse coperto da garanzia assicurativa;
5. che parte appellante, concentrandosi, esclusivamente, sulla questione relativa alla quietanza di pagamento, non ha impugnato la statuizione con la quale il
GdP, dando atto della mancata produzione della polizza o del contratto
5
sottoscritto da cui evincere la copertura assicurativa circa l'evento espo- sto dal Sig. Caserta, rigettava la domanda di manleva, con formazione del giudicato sul punto;
6. che infondata appare anche la questione relativa al presunto deposito della quietanza relativa all'anno 2019 (che il GdP non rinveniva agli atti del processo dandone conto nel corpo della sentenza), non rilevata dal giudice;
7. che pur volendo per ipotesi considerare l'effettivo deposito della quietanza dell'anno 2019, l'appello è ugualmen- te infondato poiché detta quietanza sarebbe sufficiente a provare una ge- nerica ricevuta di pagamento ma non certo il tipo e la natura della garan- zia prestata;
8. che nel corso del giudizio di primo grado, dunque, parte appellante non ha dato prova della copertura assicurativa e nemmeno che l'evento esposto fosse specificamente garantito da una polizza in essere, così come d'altronde non ha argomentato alcunché circa la sollevata vio- lazione dell'art. 1913 cod. civ.; 9. l'inammissibilità di tutti i documenti non prodotti nel corso del giudizio di primo grado e tutte le domande nuove non proposte nel processo di primo grado, ex art. 345 del cpc.
Per quanto esposto, l'appellata chiedeva che il Tribu- Controparte_2 nale di Santa MA Capua Vetere voglia rigettare l'appello proposto dal
per tutti i motivi esposti in narrativa poiché infondato in fat- Parte_1 to e diritto oltre che nullo, tardivo, improcedibile, improponibile ed inammissibile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 16.09.2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensio- ne della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata stante l'insussistenza del periculum.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art
127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare, va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello in quanto il contenuto dell'atto di appello soddisfa i requisiti voluti dall'arti- colo 342 c.p.c., così come delineati dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.
n. 24262/2020: "Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal
D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
6
punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative do- glianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che con- futi e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"), essendo stati indicati precisamente i punti della sen- tenza contestati ragioni della critica e le domande rivolte al decidente.
Sempre in via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, an- cora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Nel merito, l'appello non è fondato.
In diritto si rileva che in tema di riparto degli oneri probatori deve farsi riferimento in primo luogo all'art. 1218 c.c. ed al principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 in relazione a norma in ragione della quale, il creditore che agisca per la ri- soluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adem- pimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore con- venuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui prete- sa.
Con specifico alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei con- tratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi con- solidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad og- getto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore prova- re che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella cate- goria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di
7
fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo del- la pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n.
30656/2017; n. 6548/2013).
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo di pre- cisare che "il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro" (Cass. 30656/2017); mentre, sull'assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1900, co 1
c.c. (in forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la causa im- peditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/
2011).
In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
Nel caso in esame, dall'analisi del fascicolo di primo grado e dagli atti di causa non vi è prova che l'appellante o la compagnia assicurativa, nel giudizio di primo grado, abbiano depositato il contratto di assicurazione o altro documento dal quale poter desumere che il sinistro oggetto di do- manda di risarcimento rientri nel rischio assicurato e quindi sia coperto dalla garanzia, né che che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in con- tratto.
Non è tal fine sufficiente la quietanza di pagamento allegata dal Condo- minio la quale – quant'anche fosse stata rilevata dal giudice di prime cure
- è prova solo del periodo di vigenza del contratto ma non delle condizio- ni di copertura stabilite nel contratto di assicurazione e in generale del suo contenuto.
Pertanto, non avendo il assolto all'onere della prova sullo Parte_1
8
stesso gravante, correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di manleva da questi proposta nei confronti della compagnia assicurativa il cui rigetto trova conferma anche in Controparte_2 questa sede per i medesimi motivi.
Ciò posto, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore degli appellati, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/2014, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante
è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ecce- zione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese di giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi, per quanto attiene a , in favore del procuratore Controparte_1 antistatario;
Dichiara sussistenti i presupposti per l'adeguamento del contributo unifi- cato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa MA Capua Vetere, 06.11.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
9