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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/12/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1174/2023
R.G.;
tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Currò e Parte_1
AN TU –appellante;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Trisolini- Parte_2
appellata;
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1953/2022 del Giudice di
Pace di . Pt_2
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 26.11.2025) la causa è stata riservata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1953/2022 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di (Avv. R. Micucci), nella quale è Pt_2
risultata parzialmente soccombente nei confronti della Parte_2
relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti, a seguito di un sinistro stradale, dal veicolo di sua proprietà, Opel Meriva tg.
DE768LC, nonché integralmente soccombente per la domanda risarcitoria del danno per spese mediche ed ancora per la domanda risarcitoria relativa ai danni cagionati ad un muretto a secco di proprietà di un terzo insistente nel luogo del sinistro.
L'appellante, nella posizione di proprietaria e conducente, ha, preliminarmente, dedotto che:
- il sinistro si verificava in data 15.02.2018, alle ore 19.00, mentre percorreva la S.P. 34, direzione Massafra-Palagiano;
-giunta al KM 3,645, finiva in una grossa buca presente al centro della carreggiata, che le faceva perdere il controllo dell'autovettura, la quale andava dapprima a sbattere su di un muretto a secco posto a destra rispetto al suo senso di marcia e successivamente su un altro muretto, posto a sinistra, per poi ribaltarsi;
-nel veicolo, era trasportato;
Persona_1
-dopo il ribaltamento, lei ed il trasportato venivano soccorsi da un passante che provvedeva immediatamente ad allertare i soccorsi medici ed i Carabinieri di
Massafra.
L'appellante ha esposto i seguenti motivi di impugnazione:
-il Giudice di Prime cure è incorso nella violazione e falsa applicazione degli artt. 1227- 2051 c.c. e 115 -116 c.p.c.;
-l'esponente ha fornito la prova del nesso causale tra i danni lamentati in citazione a seguito del sinistro del 15 febbraio 2018 e la presenza della buca di grandi dimensioni, non segnalata;
-la Provincia di Taranto non è riuscita a dare la prova del caso fortuito, quale possibile esimente della propria responsabilità, come previsto dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità, non adducendo fatti o prove di alcun genere;
-il Giudice di primo grado, in violazione del dettato dell'art. 2051 c.c., ha desunto l'esistenza del caso fortuito in assenza di specifici elementi probatori, ancorandolo ad una presunta condotta poco diligente dell'attrice e, così facendo, ha esonerato di fatto la dall'onere di provare il fortuito Parte_2
ovvero di fornire la prova liberatoria per superare la responsabilità oggettiva posta dalla stessa norma;
-l'estensore non ha adeguatamente e prudentemente considerato il fatto storico, ossia la presenza della buca su di un tratto di strada provinciale molto trafficato nonché i limiti di velocità imposti su detto tratto pari a 90 km/h;
-la conferma della pericolosità della buca è data dalla circostanza che la
Provincia di Taranto è prontamente intervenuta, subito dopo la denuncia del sinistro, a ripristinare il manto stradale;
- il GdP, per giungere al riconoscimento della concorsualità, ha presunto l'eccesso di velocità, in assenza di elementi riguardanti il superamento dei limiti di velocità, sia in base al verbale dei Carabinieri intervenuti, sia in base alla prova testimoniale, sia ancora sulla scorta della CTU;
-se il GdP avesse valutato correttamente tutti gli elementi ed avesse fatto buon governo delle norme codicistiche sarebbe giunto alla decisione di integrale accoglimento della domanda senza alcun riconoscimento di concorsualità;
-invece, il GdP ha p a r z i a l m e n t e a c c o l t o la domanda, affermando la responsabilità concorsuale nella causazione dell'evento nella misura del 60%, con compensazione delle spese di lite;
-alla deducente va riconosciuto il risarcimento per l'importo complessivo di
€4.742,13, a vario titolo (danni al veicolo, danno per spese mediche, danno per premio assicurativo e bollo non goduto, costo di riparazione del muretto a secco) sicchè, detratta la somma di €1.278,00 versata dalla in Parte_2
esecuzione della sentenza di primo grado, in accoglimento del gravame, deve liquidarsi la differenza di €3.464,13;
-la sentenza impugnata è anche erronea per violazione e falsa applicazione degli artt. 91- 92 c.p.c. e del D.M. n. 147 del 13/08/2022 nella parte in cui il
Giudice di Pace di ha disposto la compensazione delle spese del Pt_2
giudizio in ragione di una presunta soccombenza reciproca.
Ha, quindi, concluso, in via principale, per la riforma della sentenza impugnata con condanna della al pagamento a titolo di risarcimento Parte_2
danni dell'ulteriore somma di Euro 3.464,13 (già decurtata della somma di Euro
1.278,00, liquidata dal Giudice di Pace e versata dalla ) ed al Parte_2
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
in via gradata, con riferimento al motivo di gravame riguardante la erronea compensazione delle spese di primo grado, ha chiesto la condanna della al Parte_2
pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da liquidare in €1.265,00 secondo i parametri medi o in €633,00 secondo i parametri minimi oltre rimborso spese esenti per €489,05, rimborso spese generali, cap, iva con distrazione ai difensori costituiti.
La ha contestato la fondatezza del gravame, deducendo Parte_2
che:
-la sentenza di primo grado è corretta e non censurabile posto che i Carabinieri intervenuti mettevano in evidenza che la buca era di notevoli dimensioni e abbastanza visibile;
-la responsabilità dell'Ente, ove provata, è da ricollegare ad una condizione di pericolo occulto, sia per il carattere oggettivo della non visibilità, sia per il carattere soggettivo della imprevedibilità/inevitabilità, cui riferire la produzione dell'evento dannoso;
-la dinamica dei fatti, così come narrata dall'attrice, sfugge al controllo del custode con conseguente esimente ai fini della responsabilità; -se il fatto narrato dall'attrice-appellante è da ricondurre all'art.2051 c.c. oppure all'art.2043 c.c. va comunque valutato il comportamento colposo della conducente in quanto incidente sul nesso di causalità;
-i fattori dati dal tipo di strada percorsa e dall'ora in cui si è verificato l'evento avrebbero dovuto indurre la conducente ad una guida più controllata e prudente al fine di evitare pericoli;
-la dinamica così come descritta dai testi escussi appare approssimativa ed incerta in punto di nesso di causalità;
-la CTU, contestata dall'esponente, presenta carenze ricostruttive anche in considerazione del fatto che la stessa è stata espletata su base documentale senza ispezione diretta del mezzo;
-il sinistro è stato causato dall'incapacità della conducente di adottare una qualunque condotta di guida idonea ad evitare il violento impatto a causa di “una buca”;
-sussistendo la condotta colposa della conducente, il Giudice di Pace, secondo il disposto dell'art.1227 c.c., ha correttamente affermato la concorsualità;
-la sentenza di primo grado è anche corretta sia per il rigetto della domanda di rimborso delle spese mediche in mancanza di prova sulle lesioni e sulla loro riferibilità all'evento per cui è causa, sia per il rigetto della domanda di ripetizione del costo di riparazione del muretto a secco mancando la prova dell'esborso da parte dell'attrice.
L'appellata ha concluso per il rigetto del gravame con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
*** *** ***
L'appello può essere accolto nei limiti di fondatezza.
impugnando la sentenza di primo grado, ha chiesto Parte_1
l'accertamento della esclusiva responsabilità della nella causazione Parte_2 del sinistro, con la liquidazione di ulteriori somme risarcitorie e delle spese dei due gradi di giudizio.
Il Giudice di Pace ha fondato il proprio convincimento su determinati elementi che gli hanno consentito di giungere ad una corretta valutazione dei fatti.
La lettura degli atti processuali di primo grado fa emergere i seguenti dati:
- l'evento si è verificato in data 15.02.2018, alle ore 19.00, mentre la
, percorrendo la S.P. 34, direzione Massafra-Palagiano, giunta al Parte_1
KM 3,645, impattava in una grossa buca presente al centro della carreggiata, da cui derivava la perdita di controllo sull'autovettura, lo sbandamento prima a destra, poi a sinistra, ed infine il ribaltamento del mezzo;
-la buca stradale era di grandi dimensioni, in considerazione della misurazione effettuata e riportata dai Carabinieri intervenuti sul luogo di accadimento;
-il Giudice di prime cure ha ben applicato la disposizione dell'art. 2051 c.c. ed i principi che regolano la responsabilità da cose in custodia contemperandoli con la normale diligenza e prudenza che deve essere osservata dagli utenti della strada, valutando la responsabilità concorsuale della conducente in ragione della dinamica del sinistro (perdita di controllo, sbandamento, ribaltamento), della velocità non adeguata allo stato dei luoghi, della mancata prudenza, nel percorrere la strada provinciale a doppio senso di marcia senza spartitraffico, preclusiva dell'attuazione di manovre di emergenza;
-le argomentazioni del GdP sono condivisibili così come la ritenuta concorsualità con riparto di responsabilità del 60% a carico dell'attrice e 40%
a carico della convenuta. Parte_2
Il Giudice di Pace, nel suo argomentare verso il riconoscimento di una responsabilità concorsuale:
1) ha evidenziato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c. e, quindi,
l'operatività della responsabilità presunta a carico del custode;
2) ha correttamente affermato la necessità di accertare l'esistenza del nesso causale tra bene custodito e danno provocato all'utente;
3) ha valutato il nesso causale tra bene custodito e danno provocato all'utente decidendo nel senso del riconoscimento di una responsabilità concorsuale, poichè
l'attrice aveva contribuito all'evento attraverso un comportamento non diligente.
Il comportamento non diligente ed imprudente ancorato presuntivamente all'eccesso di velocità è stato desunto dalla forza dell'impatto e dal ribaltamento del veicolo;
la valutazione del primo Giudice è da ritenere corretta in ragione delle emergenze processuali e del prudente apprezzamento (art.116 primo comma cpc) che ha sorretto la decisione, risultando evidente che una guida attenta e prudente in strada extraurbana, in ore serali, avrebbe potuto consentire un impatto nella buca molto meno grave, senza sbandamento e ribaltamento del veicolo o avrebbe potuto consentire una piccola deviazione nella traiettoria di transito come insegna la comune esperienza (art.115 comma 2 cpc).
In materia di responsabilità da cose in custodia (art.2051 c.c.), il rilievo di una condotta colposa del danneggiato può non essere idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto che l'evento sia scaturito dalla
(prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorché non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Nel caso di specie, la condotta colposa della – per quanto detto - è Parte_1
stata tale da determinare la riduzione del risarcimento nella misura del 60%.
La sentenza gravata d'appello merita conferma anche per il rigetto delle altre istanze risarcitorie in quanto infondate e non supportate da adeguati riscontri probatori.
L'appello va accolto limitatamente al motivo riguardante la erronea compensazione delle spese processuali.
Invero, il Giudice di Pace, a fronte dell'accoglimento della domanda ritenuta parzialmente fondata, stante l'imputazione di responsabilità all'attrice per il 60%, avrebbe dovuto comunque applicare il canone processuale di soccombenza (art.91 cpc) mitigato dai limiti di accoglimento della domanda e dalla responsabilità della nella misura del 40%. Parte_2
Quindi, sulla scorta degli artt.91-92 comma 2 cpc, disposta la compensazione in misura corrispondente al riparto di responsabilità, deve riformarsi sul punto la sentenza di primo grado con pronuncia di condanna nei confronti della Parte_2
al pagamento delle spese non compensate, liquidate nell'importo pari al
[...]
40% delle spese di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, delle spese di notifica, delle spese di Ctu, nonché liquidate nell'importo (già ridotto in ragione della misura di responsabilità) di € 506,00 oltre accessori.
Le spese del giudizio di secondo grado, compensate in misura di 2/3, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 1174/2023 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.1953-2022 del Giudice di Pace di , disattesa Pt_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: -accoglie parzialmente l'appello limitatamente al motivo riguardante la compensazione delle spese di lite e, riformata parzialmente la sentenza di primo grado, dispone la compensazione in misura corrispondente al riparto di responsabilità e condanna la al pagamento delle spese non Parte_2
compensate, liquidate nell'importo pari al 40% delle spese di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, al 40% delle spese di notifica, al 40% delle spese di Ctu, nonché liquidate nell'importo (già ridotto in ragione della misura di responsabilità) di € 506,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva con distrazione ai procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta;
-rigetta l'appello per gli altri motivi;
-dispone la compensazione per 2/3 delle spese del secondo grado di giudizio e condanna la al pagamento di quelle non compensate liquidate Parte_2
in 1/3 dell'importo versato per l'iscrizione a ruolo e nell'importo (già ridotto) di
€400,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva con distrazione ai procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta.
Così deciso il 27 novembre 2025
Il Giudice annagrazia lenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1174/2023
R.G.;
tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Currò e Parte_1
AN TU –appellante;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirella Trisolini- Parte_2
appellata;
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1953/2022 del Giudice di
Pace di . Pt_2
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 26.11.2025) la causa è stata riservata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1953/2022 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di (Avv. R. Micucci), nella quale è Pt_2
risultata parzialmente soccombente nei confronti della Parte_2
relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti, a seguito di un sinistro stradale, dal veicolo di sua proprietà, Opel Meriva tg.
DE768LC, nonché integralmente soccombente per la domanda risarcitoria del danno per spese mediche ed ancora per la domanda risarcitoria relativa ai danni cagionati ad un muretto a secco di proprietà di un terzo insistente nel luogo del sinistro.
L'appellante, nella posizione di proprietaria e conducente, ha, preliminarmente, dedotto che:
- il sinistro si verificava in data 15.02.2018, alle ore 19.00, mentre percorreva la S.P. 34, direzione Massafra-Palagiano;
-giunta al KM 3,645, finiva in una grossa buca presente al centro della carreggiata, che le faceva perdere il controllo dell'autovettura, la quale andava dapprima a sbattere su di un muretto a secco posto a destra rispetto al suo senso di marcia e successivamente su un altro muretto, posto a sinistra, per poi ribaltarsi;
-nel veicolo, era trasportato;
Persona_1
-dopo il ribaltamento, lei ed il trasportato venivano soccorsi da un passante che provvedeva immediatamente ad allertare i soccorsi medici ed i Carabinieri di
Massafra.
L'appellante ha esposto i seguenti motivi di impugnazione:
-il Giudice di Prime cure è incorso nella violazione e falsa applicazione degli artt. 1227- 2051 c.c. e 115 -116 c.p.c.;
-l'esponente ha fornito la prova del nesso causale tra i danni lamentati in citazione a seguito del sinistro del 15 febbraio 2018 e la presenza della buca di grandi dimensioni, non segnalata;
-la Provincia di Taranto non è riuscita a dare la prova del caso fortuito, quale possibile esimente della propria responsabilità, come previsto dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità, non adducendo fatti o prove di alcun genere;
-il Giudice di primo grado, in violazione del dettato dell'art. 2051 c.c., ha desunto l'esistenza del caso fortuito in assenza di specifici elementi probatori, ancorandolo ad una presunta condotta poco diligente dell'attrice e, così facendo, ha esonerato di fatto la dall'onere di provare il fortuito Parte_2
ovvero di fornire la prova liberatoria per superare la responsabilità oggettiva posta dalla stessa norma;
-l'estensore non ha adeguatamente e prudentemente considerato il fatto storico, ossia la presenza della buca su di un tratto di strada provinciale molto trafficato nonché i limiti di velocità imposti su detto tratto pari a 90 km/h;
-la conferma della pericolosità della buca è data dalla circostanza che la
Provincia di Taranto è prontamente intervenuta, subito dopo la denuncia del sinistro, a ripristinare il manto stradale;
- il GdP, per giungere al riconoscimento della concorsualità, ha presunto l'eccesso di velocità, in assenza di elementi riguardanti il superamento dei limiti di velocità, sia in base al verbale dei Carabinieri intervenuti, sia in base alla prova testimoniale, sia ancora sulla scorta della CTU;
-se il GdP avesse valutato correttamente tutti gli elementi ed avesse fatto buon governo delle norme codicistiche sarebbe giunto alla decisione di integrale accoglimento della domanda senza alcun riconoscimento di concorsualità;
-invece, il GdP ha p a r z i a l m e n t e a c c o l t o la domanda, affermando la responsabilità concorsuale nella causazione dell'evento nella misura del 60%, con compensazione delle spese di lite;
-alla deducente va riconosciuto il risarcimento per l'importo complessivo di
€4.742,13, a vario titolo (danni al veicolo, danno per spese mediche, danno per premio assicurativo e bollo non goduto, costo di riparazione del muretto a secco) sicchè, detratta la somma di €1.278,00 versata dalla in Parte_2
esecuzione della sentenza di primo grado, in accoglimento del gravame, deve liquidarsi la differenza di €3.464,13;
-la sentenza impugnata è anche erronea per violazione e falsa applicazione degli artt. 91- 92 c.p.c. e del D.M. n. 147 del 13/08/2022 nella parte in cui il
Giudice di Pace di ha disposto la compensazione delle spese del Pt_2
giudizio in ragione di una presunta soccombenza reciproca.
Ha, quindi, concluso, in via principale, per la riforma della sentenza impugnata con condanna della al pagamento a titolo di risarcimento Parte_2
danni dell'ulteriore somma di Euro 3.464,13 (già decurtata della somma di Euro
1.278,00, liquidata dal Giudice di Pace e versata dalla ) ed al Parte_2
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
in via gradata, con riferimento al motivo di gravame riguardante la erronea compensazione delle spese di primo grado, ha chiesto la condanna della al Parte_2
pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da liquidare in €1.265,00 secondo i parametri medi o in €633,00 secondo i parametri minimi oltre rimborso spese esenti per €489,05, rimborso spese generali, cap, iva con distrazione ai difensori costituiti.
La ha contestato la fondatezza del gravame, deducendo Parte_2
che:
-la sentenza di primo grado è corretta e non censurabile posto che i Carabinieri intervenuti mettevano in evidenza che la buca era di notevoli dimensioni e abbastanza visibile;
-la responsabilità dell'Ente, ove provata, è da ricollegare ad una condizione di pericolo occulto, sia per il carattere oggettivo della non visibilità, sia per il carattere soggettivo della imprevedibilità/inevitabilità, cui riferire la produzione dell'evento dannoso;
-la dinamica dei fatti, così come narrata dall'attrice, sfugge al controllo del custode con conseguente esimente ai fini della responsabilità; -se il fatto narrato dall'attrice-appellante è da ricondurre all'art.2051 c.c. oppure all'art.2043 c.c. va comunque valutato il comportamento colposo della conducente in quanto incidente sul nesso di causalità;
-i fattori dati dal tipo di strada percorsa e dall'ora in cui si è verificato l'evento avrebbero dovuto indurre la conducente ad una guida più controllata e prudente al fine di evitare pericoli;
-la dinamica così come descritta dai testi escussi appare approssimativa ed incerta in punto di nesso di causalità;
-la CTU, contestata dall'esponente, presenta carenze ricostruttive anche in considerazione del fatto che la stessa è stata espletata su base documentale senza ispezione diretta del mezzo;
-il sinistro è stato causato dall'incapacità della conducente di adottare una qualunque condotta di guida idonea ad evitare il violento impatto a causa di “una buca”;
-sussistendo la condotta colposa della conducente, il Giudice di Pace, secondo il disposto dell'art.1227 c.c., ha correttamente affermato la concorsualità;
-la sentenza di primo grado è anche corretta sia per il rigetto della domanda di rimborso delle spese mediche in mancanza di prova sulle lesioni e sulla loro riferibilità all'evento per cui è causa, sia per il rigetto della domanda di ripetizione del costo di riparazione del muretto a secco mancando la prova dell'esborso da parte dell'attrice.
L'appellata ha concluso per il rigetto del gravame con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
*** *** ***
L'appello può essere accolto nei limiti di fondatezza.
impugnando la sentenza di primo grado, ha chiesto Parte_1
l'accertamento della esclusiva responsabilità della nella causazione Parte_2 del sinistro, con la liquidazione di ulteriori somme risarcitorie e delle spese dei due gradi di giudizio.
Il Giudice di Pace ha fondato il proprio convincimento su determinati elementi che gli hanno consentito di giungere ad una corretta valutazione dei fatti.
La lettura degli atti processuali di primo grado fa emergere i seguenti dati:
- l'evento si è verificato in data 15.02.2018, alle ore 19.00, mentre la
, percorrendo la S.P. 34, direzione Massafra-Palagiano, giunta al Parte_1
KM 3,645, impattava in una grossa buca presente al centro della carreggiata, da cui derivava la perdita di controllo sull'autovettura, lo sbandamento prima a destra, poi a sinistra, ed infine il ribaltamento del mezzo;
-la buca stradale era di grandi dimensioni, in considerazione della misurazione effettuata e riportata dai Carabinieri intervenuti sul luogo di accadimento;
-il Giudice di prime cure ha ben applicato la disposizione dell'art. 2051 c.c. ed i principi che regolano la responsabilità da cose in custodia contemperandoli con la normale diligenza e prudenza che deve essere osservata dagli utenti della strada, valutando la responsabilità concorsuale della conducente in ragione della dinamica del sinistro (perdita di controllo, sbandamento, ribaltamento), della velocità non adeguata allo stato dei luoghi, della mancata prudenza, nel percorrere la strada provinciale a doppio senso di marcia senza spartitraffico, preclusiva dell'attuazione di manovre di emergenza;
-le argomentazioni del GdP sono condivisibili così come la ritenuta concorsualità con riparto di responsabilità del 60% a carico dell'attrice e 40%
a carico della convenuta. Parte_2
Il Giudice di Pace, nel suo argomentare verso il riconoscimento di una responsabilità concorsuale:
1) ha evidenziato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c. e, quindi,
l'operatività della responsabilità presunta a carico del custode;
2) ha correttamente affermato la necessità di accertare l'esistenza del nesso causale tra bene custodito e danno provocato all'utente;
3) ha valutato il nesso causale tra bene custodito e danno provocato all'utente decidendo nel senso del riconoscimento di una responsabilità concorsuale, poichè
l'attrice aveva contribuito all'evento attraverso un comportamento non diligente.
Il comportamento non diligente ed imprudente ancorato presuntivamente all'eccesso di velocità è stato desunto dalla forza dell'impatto e dal ribaltamento del veicolo;
la valutazione del primo Giudice è da ritenere corretta in ragione delle emergenze processuali e del prudente apprezzamento (art.116 primo comma cpc) che ha sorretto la decisione, risultando evidente che una guida attenta e prudente in strada extraurbana, in ore serali, avrebbe potuto consentire un impatto nella buca molto meno grave, senza sbandamento e ribaltamento del veicolo o avrebbe potuto consentire una piccola deviazione nella traiettoria di transito come insegna la comune esperienza (art.115 comma 2 cpc).
In materia di responsabilità da cose in custodia (art.2051 c.c.), il rilievo di una condotta colposa del danneggiato può non essere idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto che l'evento sia scaturito dalla
(prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorché non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
Nel caso di specie, la condotta colposa della – per quanto detto - è Parte_1
stata tale da determinare la riduzione del risarcimento nella misura del 60%.
La sentenza gravata d'appello merita conferma anche per il rigetto delle altre istanze risarcitorie in quanto infondate e non supportate da adeguati riscontri probatori.
L'appello va accolto limitatamente al motivo riguardante la erronea compensazione delle spese processuali.
Invero, il Giudice di Pace, a fronte dell'accoglimento della domanda ritenuta parzialmente fondata, stante l'imputazione di responsabilità all'attrice per il 60%, avrebbe dovuto comunque applicare il canone processuale di soccombenza (art.91 cpc) mitigato dai limiti di accoglimento della domanda e dalla responsabilità della nella misura del 40%. Parte_2
Quindi, sulla scorta degli artt.91-92 comma 2 cpc, disposta la compensazione in misura corrispondente al riparto di responsabilità, deve riformarsi sul punto la sentenza di primo grado con pronuncia di condanna nei confronti della Parte_2
al pagamento delle spese non compensate, liquidate nell'importo pari al
[...]
40% delle spese di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, delle spese di notifica, delle spese di Ctu, nonché liquidate nell'importo (già ridotto in ragione della misura di responsabilità) di € 506,00 oltre accessori.
Le spese del giudizio di secondo grado, compensate in misura di 2/3, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 1174/2023 R.G., tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.1953-2022 del Giudice di Pace di , disattesa Pt_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: -accoglie parzialmente l'appello limitatamente al motivo riguardante la compensazione delle spese di lite e, riformata parzialmente la sentenza di primo grado, dispone la compensazione in misura corrispondente al riparto di responsabilità e condanna la al pagamento delle spese non Parte_2
compensate, liquidate nell'importo pari al 40% delle spese di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, al 40% delle spese di notifica, al 40% delle spese di Ctu, nonché liquidate nell'importo (già ridotto in ragione della misura di responsabilità) di € 506,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva con distrazione ai procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta;
-rigetta l'appello per gli altri motivi;
-dispone la compensazione per 2/3 delle spese del secondo grado di giudizio e condanna la al pagamento di quelle non compensate liquidate Parte_2
in 1/3 dell'importo versato per l'iscrizione a ruolo e nell'importo (già ridotto) di
€400,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva con distrazione ai procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta.
Così deciso il 27 novembre 2025
Il Giudice annagrazia lenti