Ordinanza cautelare 17 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 4 marzo 2022
Sentenza 22 giugno 2023
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2023
Improcedibile
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/03/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02244/2025REG.PROV.COLL.
N. 09446/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9446 del 2023, proposto da
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni e Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di EL, E.N.A.C.- Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 452/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cellnex Italia S.p.A., di Wind Tre S.p.A. e del Ministero della Difesa, del Ministero della Cultura e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Sartorio e dello Stato Massimo Giannuzzi;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso n. R.G. 53 del 2022, notificato il 30 dicembre 2021 e depositato il 24 gennaio 2022, Cellnex Italia S.p.A. ha impugnato dinnanzi il T.A.R. per la Sardegna:
- il provvedimento n. 502 del 10 dicembre 2021, reso dal Comune di EL, Area 5 - SUAPE - Ed. Privata - Serv. Informatici - Appalti e Contratti – Patrimonio – Espropriazioni, Servizio SUAPE, avente ad oggetto: “provvedimento unico negativo relativo dua 13264231005-10092021-0913.363879 - Installazione di un impianto radio elettrico della rete di telefonia mobile cellulare del gestore Wind Tre S.p.A, denominato CA226MONSERRATO EST in via Delle Rose a EL”;
- la comunicazione dei motivi ostativi, prot. n. 404 del 2 novembre 2021, resa dal Comune di EL, Area 5 - SUAPE - Ed. Privata - Serv. Informatici - Appalti e Contratti - Patrimonio – Espropriazioni, Servizio SUAPE, avente ad oggetto: “provvedimento unico negativo relativo dua 13264231005-10092021- 0913.363879 - Installazione di un impianto radio elettrico della rete di telefonia mobile cellulare del gestore Wind Tre S.p.A, denominato CA226MONSERRATO EST in via Delle Rose a EL”;
- il parere del 20 ottobre 2021, reso dal Comune di EL, Area 5, Urbanistica, Edilizia, Sportello Unico, avente ad oggetto “Installazione di un impianto radio elettrico della rete di telefonia mobile cellulare del gestore Wind Tre S.p.A, denominato CA226 MONSERRATO EST, da posizionare su struttura di nuova realizzazione di proprietà della società Cellnex Italia S.p.A., denominata CA226 MONSERRATO EST, su un lotto di terreno ubicato in Via delle Rose, nel territorio nel territorio comunale di EL (CA)”;
- il parere del 6 dicembre 2021, reso dal Comune di EL, Area 5, Urbanistica, Edilizia, Sportello Unico, avente ad oggetto “Installazione di un impianto radio elettrico della rete di telefonia mobile cellulare del gestore Wind Tre S.p.A, denominato CA226 MONSERRATO EST, da posizionare su struttura di nuova realizzazione di proprietà della società Cellnex Italia S.p.A., denominata CA226 MONSERRATO EST, su un lotto di terreno ubicato in Via delle Rose, nel territorio nel territorio comunale di EL (CA), con il quale è stata confermata l'istruttoria resa con parere contrario del 20 ottobre 2021”;
- per la parte di interesse, la Deliberazione n. 12/24 del 25.3.2010 della Giunta Regionale della Regione Sardegna, avente ad oggetto l’approvazione delle “Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico”;
- la Deliberazione di C.C. del Comune di EL, n. 56 dell’11 dicembre 2014, avente ad oggetto “Impianti SRB trasmittenti riceventi di telefonia mobile. Approvazione – Individuazione siti sensibili e istituzione del piano annuale delle antenne”, delle tavole di Piano ivi allegate e del Regolamento edilizio del Comune di EL, approvato con Deliberazione di C.C. n. 59 del 30 giugno 2011, e successive modifiche, nella parte in cui recepisce la predetta deliberazione;
- “ove occorra e per quanto di interesse”, della nota prot. n. M_D E26354 REG2021 0022422 del 25 ottobre 2021, resa dal Comando Militare Esercito Sardegna, SM Ufficio Personale Logistica e Servitù Militari – Presidenza Comitato Misto Paritetico;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.
1.1 Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 31 ottobre 2022, Cellnex Italia S.p.A. ha altresì impugnato:
- il provvedimento adottato dal SUAPE del Comune di EL, prot. n. 386 del 3.8.2022, di conclusione della Conferenza di servizi indetta e del contestuale diniego opposto all’istanza di autorizzazione presentata da Wind Tre S.p.A. e da Cellnex Italia S.p.A. in data 14 settembre 2021 per la realizzazione di una nuova SRB da ubicarsi nel Comune di EL, su porzione di terreno ubicata presso via delle Rose;
- i pareri resi dal Direttore dell'Area 5 – Urbanistica, Edilizia, Sportello Unico del Comune di EL in data 31 maggio/1° giugno 2022 e 24 giugno/7 luglio 2022;
- “ove occorra”, i verbali della Conferenza di Servizi dei giorni 7, 22 e 28 luglio 2022;
- “ove occorra e per la parte di interesse”, dell’art. 15 delle N.T.A. del Piano di Risanamento “Paluna San Lussorio su Tremini de Basciu”, approvata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 18/3/2003 (entrata in vigore con la pubblicazione sul BURAS n. 16 del 27/5/2003 e n. 19 del 25/6/2004) e della citata deliberazione;
- “ove occorra e per la parte di interesse”, della già citata Deliberazione di C.C. del Comune di EL, n. 56 dell’11 dicembre 2014, nuovamente richiamata in seno al provvedimento di conclusione della conferenza di servizi;
- ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso.
2.A sostegno del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, Cellnex Italia S.p.A. ha dedotto le censure così rubricate:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 (ora articoli 43, 44 e ss, come modificati dal d.lgs. n. 207 del 2021). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del D.L n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 Legge quadro n. 36 del 2001: incompetenza. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’agere amministrativo. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990. Eccesso di potere: difetto di motivazione. Arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria manifesto. Sviamento di potere. Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione n° 12/24 del 25/03/2010 della Giunta Regionale della Regione Sardegna avente ad oggetto l’approvazione delle “Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico” e del punto 4.2 e 4.3. delle “Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico” allegate alla deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 12/24 del 25 marzo 2010, della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di EL n. 56 del 11 dicembre 2014, avente ad oggetto “Impianti SRB trasmittenti riceventi di telefonia mobile. Approvazione – Individuazione siti sensibili e istituzione del piano annuale delle antenne” e del Piano annuale delle antenne. In via gradata, illegittimità dei predetti provvedimenti comunali e regionali. Illegittimità propria e derivata del provvedimento di diniego e dei pareri dell’Ufficio Edilizia del Comune di EL ;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 (ora articoli 43 e 44, per effetto del d.lgs. n. 207 del 2021). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del D.L n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 Legge quadro n. 36 del 2001: incompetenza. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’agere amministrativo. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990. Eccesso di potere: difetto di motivazione. Arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria manifesto. Sviamento di potere. Illegittimità propria della Deliberazione n° 12/24 del 25/03/2010 della Giunta Regionale della Regione Sardegna avente ad oggetto l’approvazione delle “Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico” e del punto 4.2 e 4.3. delle “Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico” allegate alla deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 12/24 del 25 marzo 2010; illegittimità propria e derivata della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di EL n. 56 del 11 dicembre 2014, avente ad oggetto “Impianti SRB trasmittenti riceventi di telefonia mobile. Approvazione – Individuazione siti sensibili e istituzione del piano annuale delle antenne” e del Piano annuale delle antenne. Illegittimità propria e derivata del provvedimento di diniego e dei pareri dell’Ufficio Edilizia del Comune di EL ;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86, 87, 90 del d.lgs. n. 259 del 2003 (ora art.43 e ss., come modificati dal d.lgs. n. 259 del 2003). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82 del D.L n. 18/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, 3, 10, 10bis della L. 241 del 1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’agere amministrativo. Eccesso di potere: difetto di motivazione. Arbitrarietà ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi del giusto procedimento. Illegittimità propria e derivata .
3. Parte dei menzionati atti sono stati successivamente impugnati, sempre dinanzi al T.A.R. per la Sardegna, anche da Wind Tre S.p.A. con autonomo ricorso n. R.G. 101 del 2022, notificato l’8 febbraio 2022 e depositato il 15 febbraio 2022, ed in particolare:
-il provvedimento adottato dal SUAPE del Comune di EL, prot. n. 502 del 10.12.2021, di diniego all’installazione di un impianto radio elettrico a servizio della rete di telefonia mobile cellulare della Wind Tre S.p.A., da localizzarsi su infrastruttura di nuova realizzazione di proprietà della Cellnex Italia S.p.A. (cod. sito: CA226 MONSERRATO EST), nel territorio comunale di EL (CA), su un lotto di terreno ubicato in via delle Rose, censito al Fg. 33, mapp.le 885;
- il parere contrario all'intervento proposto, reso dall’Ufficio edilizia privata del Comune di EL in data 21.10.2021 e successivamente confermato il 6.12.2021;
- la nota prot. 0003376 del 21.1.2021 del SUAPE del Comune di EL;
- ogni altro atto e/o condotta presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, per quanto d'interesse, la delibera di Giunta Regionale n. 12/24 del 25.3.2010 e la deliberazione di Consiglio comunale del Comune di EL n. 56 dell’11 dicembre 2014.
A sostegno del ricorso n. R.G. 101 del 2022Wind Tre S.p.A. ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art.10-bis della l.241/90 – mancata e/o inadeguata valutazione e controdeduzione alle osservazioni – mancata applicazione degli artt.7,8 e 10 della l. 7.8.1990 n.241 – violazione di legge ;
2) illegittimità derivata – l’impossibilità di aggravare il procedimento disciplinato dall’art. 87 c.c.e. – l’impossibilità di subordinare gli interventi di implementazione della rete alla previa presentazione di un piano di rete delle installazioni ;
3) violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art.8, comma 6, l. n.36 del 2001 – illegittimità derivata dalla deliberazione di c.c. n.56 dell’11 dicembre 2014 e ove di interesse dalla delibera di g.r. n.12/24v del 25 marzo 2010 – violazione di legge – violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. d.lgs. 259/03 ;
4) violazione di legge – violazione del codice delle comunicazioni approvato con d.lgs. 1.8.2003 n.259/2003 – violazione dell’art.86, comma 3, art.87 ed art.93 del d. lgs.259/2003 – violazione della normativa comunitaria e delle direttive quadro n. 2002/21/ce, n. 2002/22/ce e n.2002/20/ce – violazione dell’art.87 comma 9 del codice delle comunicazioni elettroniche - violazione dei principi di semplificazione e non aggravamento del procedimento ;
5) violazione di legge – violazione e mancata applicazione dell’art. 87, comma 9 del d.lgs. 1.8.2003 n.259 – difetto di potere in ordine alla sospensione dei procedimenti in subiecta materia in attesa dell’azione degli atti pianificatori di competenza comunale .
3.1 Con atto per motivi aggiunti al ricorso n. R.G. 101 del 2022, notificato il 17 ottobre 2022 e depositato il 19 ottobre 2022, Wind Tre S.p.A. ha impugnato:
- il provvedimento adottato dal SUAPE del Comune di EL, prot. n. 386 del 3.8.2022, di conclusione della Conferenza di servizi e del contestuale diniego opposto all’istanza di autorizzazione presentata da Wind Tre S.p.A. e da Cellnex Italia S.p.A. in data 14 settembre 2021 per la realizzazione di una nuova SRB nel territorio comunale di EL, su porzione di terreno ubicata presso via delle Rose;
- i pareri resi dal Direttore dell'Area 5 – Urbanistica, Edilizia, Sportello Unico del Comune di EL in data 7 giugno 2022 e 7 luglio 2022;
- ogni altro atto e/o comportamento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di interesse, l’art. 15 delle N.T.A. del Piano di Risanamento “Paluna San Lussorio su Tremini de Basciu”.
A sostegno dei motivi aggiunti Wind Tre S.p.A. ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione di legge – violazione dell’art. 6 bis l. 241/90 – conflitto di interessi – violazione di legge – violazione dell’art. 14 ter l. 7 agosto 1990 n. 241 – omessa valutazione delle posizioni prevalenti rese in seno alla conferenza di servizi – violazione di legge – violazione dell’art. 3 l. 241/90 – vizio di motivazione ;
2) violazione di legge – violazione dell’art. 3 della l. 241/90 – contraddittorietà della motivazione – violazione dell’art. 8, co.6, l.36/01 e dell’art. 87 d.lgs. n.259/03 – il divieto di imporre limitazioni generalizzate estese ad intere zone del territorio – il divieto di aggravare il procedimento delineato dall’art. 87 (oggi art. 44) d.lgs. n.259/03 ;
3) segue: violazione di legge – violazione dell’art. 3 della l. 241/90 – contraddittorietà della motivazione - violazione dell’art. 8, co.6, l.36/01 e dell’art. 87 d.lgs. n.259/03 – il divieto di imporre limitazioni generalizzate estese ad intere zone del territorio – il divieto di aggravare il procedimento delineato dall’art. 87 (oggi art. 44) d.lgs. n.259/03 ;
4) segue: violazione di legge – violazione dell’art. 3 della l. 241/90 – contraddittorietà della motivazione - violazione dell’art. 8, co.6, l.36/01 e dell’art. 87 d.lgs. n.259/03 – il divieto di imporre limitazioni generalizzate estese ad intere zone del territorio – il divieto di aggravare il procedimento delineato dall’art. 87 (oggi art. 44) d.lgs. n.259/03 ;
5) illegittimità derivata – l’impossibilità di aggravare il procedimento disciplinato dall’art. 87 c.c.e. – l’impossibilità di subordinare gli interventi di implementazione della rete alla previa presentazione di un piano di rete delle installazioni – violazione dei principi di semplificazione, celerità e non aggravamento del procedimento – elusione del giudicato cautelare .
4. Ad esito del giudizio di primo grado, dopo aver disposto la riunione dei suddetti ricorsi, con la sentenza indicata in epigrafe l’adito T.A.R. ha accolto gli stessi, annullando i provvedimenti impugnati e ordinando al Comune di rideterminarsi sull’istanza delle ricorrenti nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
5.Con ricorso notificato il 28 novembre 2023 e depositato il 30 novembre 2023, la Regione Autonoma della Sardegna ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma previa sospensione dell’efficacia.
5.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) erroneità, contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione. Errata interpretazione ed applicazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione ed errata applicazione della legge quadro n. 36/2001, art. 8 e della l.r. 9/2006, art. 55 ;
2) erroneità, contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione e travisamento dei fatti. Violazione ed errata applicazione ed interpretazione degli artt. 9, 41 e 97 della Costituzione. Violazione delle prerogative statutarie Regionali e violazione ed errata applicazione della legge quadro n. 36/2001, art. 8 e della l.r. 9/2006, art. 55 .
6. In data 18 dicembre 2023 con memoria si è costituita Wind Tre S.p.A.
6.1 Nella stessa data si sono costituiti il Ministero della Cultura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Difesa.
7. In data 19 dicembre 2023 si è costituita in giudizio Cellnex Italia S.p.A.
8. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 21 dicembre 2023 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 5134 del 2023, “ritenuto che, in disparte da ogni considerazione in ordine alla configurabilità di un fumus boni iuris a sostegno della spiccata domanda cautelare, non pare sussistere, anche alla luce della portata solo disapplicativa (e non demolitoria) della sentenza impugnata rispetto alle direttive regionali gravate in prime cure, il presupposto del periculum in mora ; ritenuto che sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese della presente fase cautelare tra le parti costituite” ha respinto la domanda cautelare proposta da parte appellante.
9. In data 26 gennaio 2024 Cellnex Italia S.p.A. ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto dell’appello.
10. Con memoria depositata il 16 dicembre 2024, la Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso in appello alla luce “dell’evoluzione che ha assunto il contesto procedimentale oggetto di gravame nel tempo trascorso dalla notifica dell’atto di appello, valutata altresì l’importanza della pronuncia cautelare di codesto Ecc.mo Collegio in ordine alla portata solo disapplicativa (e non demolitoria) rispetto alle direttive regionali gravate in prime cure”, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
11. Con memoria depositata il 10 febbraio 2025 Wind Tre S.p.A., prendendo atto di detta dichiarazione, ha chiesto la condanna dell’appellante Regione Sardegna alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, tenendo conto anche della fase cautelare, con attribuzione delle stesse in favore dell’avvocato antistatario.
12.Con nota di spedizione della causa in decisione depositata il 7 marzo 2025 parte appellante ha ribadito il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso in appello insistendo per la compensazione delle spese processuali.
13. All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Sul punto è sufficiente prendere atto delle dichiarazioni di parte appellante (di cui ha preso atto anche Wind Tre S.p.A.) rese nella memoria del 16 dicembre 2024.
3. Sussistono nondimeno, alla luce del complessivo comportamento collaborativo di parte appellante e dei rilievi già svolti da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 5134 del 2023, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO