Articolo 18 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
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Versione
9 agosto 1967
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Versione
28 dicembre 1969
Art. 18. (Progettazione delle opere in concessione)

Gli Enti concessionari, di cui all'articolo 16, cureranno, nel caso in cui non si ricorra all'appalto concorso di cui all'articolo 23, la progettazione delle opere di edilizia scolastica direttamente o mediante affidamento a liberi professionisti.
Essi sono tenuti, in ogni caso, ad inoltrare i progetti all'autorita' competente per l'approvazione secondo gli articoli 20 e 25, nel termine di 150 giorni dal ricevimento dell'avvenuta concessione. ((2)) Per i progetti che comportino una spesa superiore a 500 milioni di lire, escluso il costo del terreno e dell'arredamento, e' obbligatorio il pubblico concorso, da espletare secondo le norme di bandi-tipo approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici e da bandire dall'Ente concessionario.(2)
Il concorso deve essere espletato improrogabilmente entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul foglio degli annunzi legali della Provincia.
L'inosservanza dei termini, di cui ai precedenti commi, importa la decadenza della concessione.
Le spese per l'espletamento del concorso e quelle relative al progetto vincitore, debitamente documentate, sono messe a carico del costo delle opere.
Il progetto vincitore e' approvato dall'autorita' competente, di cui all'articolo 20, non oltre 30 giorni dalla ricezione del progetto medesimo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 ha disposto (con l'art. 4) che "L'importo di spesa stabilito dall' articolo 18, terzo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641 , e' elevato a 800 milioni di lire." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 24 ottobre 1969, n. 701 , convertito , con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall' articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneita' dell'area allorche' questo sia successivo."
Entrata in vigore il 28 dicembre 1969