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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione giudiziale dei coniugi” e vertente
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Annibale Schettino;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] - C.F. ; Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: All'udienza del 14.5.2025, parte ricorrente si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.1.2025, proponeva domanda di separazione Parte_1 personale dal proprio coniuge all'uopo esponendo: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con il 29.3.2021 in Cevonograd, regione di Lviv Controparte_1 (Ucraina), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Avellino [Anno 2001 Parte II Serie C N. 20];
- che dall'unione dei coniugi non nascevano figli;
- che, a seguito delle incomprensioni sorte, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile;
- che la disgregazione del consorzio familiare è definitiva ed impedisce, allo stato, ogni possibilità di ricostruire un'armonica comunione di sentimenti ed intenti, tant'è che i coniugi vivono separati da circa venti anni;
- che, sotto il profilo economico, le parti già da tempo hanno definito i rapporti economici e patrimoniali, essendo entrambi autosufficienti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, dichiarando entrambi i coniugi economicamente indipendenti e non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Instaurato il contraddittorio, restava contumace sebbene ritualmente citata con Controparte_1 atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 21.2.2025.
All'udienza del 14.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte resistente, non costituita, ne dichiarava la contumacia. Indi, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
Il ricorrente, infatti, ha dedotto che il matrimonio è stato caratterizzato da insanabili contrasti, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La resistente, sebbene ritualmente citata, è rimasta contumace, per cui non ha fornito elementi di giudizio tali da indurre questo Collegio a formare un diverso convincimento in ordine alla intollerabilità della convivenza.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In assenza di domande e di prole minore di età, non occorre provvedere sulle condizioni accessorie. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Stante l'interesse della parte ricorrente alla pronuncia sullo status, le spese di lite vanno interamente dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1 dal matrimonio contratto il 29.3.2001 in Cevonograd (Ucraina) (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Avellino Anno 2001 Parte II Serie C N. 20];
2) dichiara non ripetibili le spese di lite;
3) ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avellino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 238/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione giudiziale dei coniugi” e vertente
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Annibale Schettino;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] - C.F. ; Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: All'udienza del 14.5.2025, parte ricorrente si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.1.2025, proponeva domanda di separazione Parte_1 personale dal proprio coniuge all'uopo esponendo: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con il 29.3.2021 in Cevonograd, regione di Lviv Controparte_1 (Ucraina), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Avellino [Anno 2001 Parte II Serie C N. 20];
- che dall'unione dei coniugi non nascevano figli;
- che, a seguito delle incomprensioni sorte, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile;
- che la disgregazione del consorzio familiare è definitiva ed impedisce, allo stato, ogni possibilità di ricostruire un'armonica comunione di sentimenti ed intenti, tant'è che i coniugi vivono separati da circa venti anni;
- che, sotto il profilo economico, le parti già da tempo hanno definito i rapporti economici e patrimoniali, essendo entrambi autosufficienti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, dichiarando entrambi i coniugi economicamente indipendenti e non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
Instaurato il contraddittorio, restava contumace sebbene ritualmente citata con Controparte_1 atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 21.2.2025.
All'udienza del 14.5.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., il Giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte resistente, non costituita, ne dichiarava la contumacia. Indi, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente, assegnava la causa in decisione al Collegio.
***
La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento.
Il ricorrente, infatti, ha dedotto che il matrimonio è stato caratterizzato da insanabili contrasti, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La resistente, sebbene ritualmente citata, è rimasta contumace, per cui non ha fornito elementi di giudizio tali da indurre questo Collegio a formare un diverso convincimento in ordine alla intollerabilità della convivenza.
Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In assenza di domande e di prole minore di età, non occorre provvedere sulle condizioni accessorie. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Stante l'interesse della parte ricorrente alla pronuncia sullo status, le spese di lite vanno interamente dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1 dal matrimonio contratto il 29.3.2001 in Cevonograd (Ucraina) (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Avellino Anno 2001 Parte II Serie C N. 20];
2) dichiara non ripetibili le spese di lite;
3) ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396 sia trasmessa, una volta passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avellino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'ordinamento dello stato civile.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano