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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/09/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4067/2023 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato
Domenico De Angelis, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici in è domiciliata CP_1
Convenuta
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “RICORRE all'Illustrissimo Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fissi udienza di trattazione per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
A. accertare e dichiarare che con sede Controparte_2
legale in via Ospedale n. 54 p.iva.cf ha sempre corrisposto CP_1 P.IVA_1
negli ultimi tre anni alla ricorrente un importo pari al 50% (€ 8,91) dell'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica e pari
pagina 1 ad € 17,82 per quel che concerne i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo;
B. accertare e dichiarare l'illegittimità di tale condotta e conseguentemente l'obbligo della convenuta di corrispondere alla ricorrente gli importi indicati alla lettera g) del presente ricorso per una somma complessiva di € 267,30 (duecentosessantasette,30);
C. per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante p.t. l'
[...]
al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2
dell'importo di € 267,30 (duecentosessantasette,30);
D. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto
e fino all'effettivo soddisfo;
E. condannare l' in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. al pagamento di competenze professionali legali e spese di avvocato del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Nell'interesse della convenuta: “In via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere per il periodo antecedente ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso. Nel merito: rigettare l'avverso ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito questo Tribunale, in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione di differenze retributive a titolo di indennità maturate per l'espletamento del lavoro festivo.
A fondamento del ricorso ha esposto in fatto:
- di lavorare alle dipendenze dell' (di Controparte_1
seguito, in motivazione, con la qualifica di collaboratore professionale CP_3
sanitario infermiere, inquadrato nella categoria D, attualmente posizione economica D del C.C.N.L. del Comparto Sanità Pubblica, e di prestare la propria attività professionale presso il Distretto P.O. San Giovanni;
pagina 2 - di svolgere la propria attività su tre turni, su 24 ore, venendo impiegata a rotazione anche nelle domeniche o in turni notturni festivi, a cavallo della domenica, con entrata il sabato sera (prefestivo) e uscita il lunedì mattina (giorno feriale successivo), oltre che nelle festività infrasettimanali (1° gennaio, 6 gennaio, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio,
2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre), con entrata nel giorno coincidente con una di esse e uscita il giorno feriale successivo, o con entrata nel giorno prefestivo e uscita nel giorno della festività infrasettimanale;
- di avere, con nota via P.E.C. del 25.5.2023, diffidato l' a provvedere al CP_3
pagamento, per tutti i suddetti turni di lavori resi, dell'indennità prevista dall'art 44, comma 12 C.C.N.L.
1.9.1995 in misura intera.
Parte ricorrente ha quindi richiamato le disposizioni della contrattazione collettiva disciplinanti l'indennità oggetto di causa.
In particolare, l'art. 44 del C.C.NL. 1.9.1995, al comma 12, ha disposto espressamente che “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotte a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore;
nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art. 25 del C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2002/2005 ha aggiornato l'importo, per cui, a decorrere dall'1.1.2002, l'indennità di lavoro festivo di cui all'art. 44, comma 12 del C.C.N.L. 1.9.1995 è stata rideterminata in euro 17,82.
L'art. 86, comma 13, del C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, a sua volta ha previsto testualmente: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta ad € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 06:00 del giorno successivo”.
pagina 3 Parte ricorrente ha quindi allegato che, nonostante le predette previsioni contrattuali, per tutti i turni notturni festivi, con entrata la domenica (festivo) e uscita il lunedì
(giorno feriale successivo), oppure con entrata il giorno coincidente con la festività infrasettimanale e uscita il giorno feriale successivo, malgrado gli stessi siano stati resi per intero dalla ricorrente, l' erroneamente, le aveva erogato la metà CP_3
dell'indennità citata, liquidando, per ciascuno di essi, l'importo di euro 8,91 anziché quello di euro 17,82, e procedendo alla liquidazione dell'indennità per intero solo per i turni svolti per intero nell'arco della giornata della domenica, nonché per quelli con entrata nel giorno prefestivo e uscita nel giorno festivo.
Ed infatti, l'A.O.U. aveva erroneamente fatto riferimento al numero delle ore prestate nel giorno festivo, vale a dire 2 ore (dalle 22:00 alle 23:59), e non alla nozione di turno festivo che, come detto, era stata esplicitata dall'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 86 sopra citato, in forza del quale “per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 06:00 del giorno festivo e dalle ore 22:00 del giorno festivo alle ore 06:00 del giorno successivo”.
Proprio in forza di tale ultima disposizione, che aveva specificato che nella nozione di turno festivo rientrava anche il c.d. turno notturno festivo, e come chiarito dalla giurisprudenza di merito citata, alla ricorrente, che aveva svolto interamente il predetto turno nei giorni indicati nel ricorso (v. tabella a pag. 4), spettava l'indennità in misura piena e non in misura dimezzata.
Di conseguenza, la ricorrente aveva diritto a vedersi corrisposta la somma di euro
267,30, come da conteggi presenti nel ricorso.
2. L'A.O.U. si è costituta in giudizio ed ha resistito al ricorso, eccependo la prescrizione delle avverse pretese per il periodo antecedente al quinquennio dalla data di notifica del ricorso e sostenendo la legittimità del proprio operato, richiamando a tal fine il parere A.R.A.N. CSAN 93 del 27.4.2022.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
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4. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
pagina 4 Sono pacifici, poiché non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i turni osservati dalla ricorrente ed indicati nel ricorso.
Come si è osservato, la ricorrente ha convenuto in giudizio l'A.O.U. al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto a una sostanziale equiparazione economica del turno c.d. notturno festivo, con entrata nel giorno festivo e uscita nel giorno feriale successivo, a quello prestato per il giorno festivo, e quindi alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 86, comma 13, del richiamato C.C.N.L. Comparto Sanità
Pubblica 2016 – 2018 nella misura piena.
4.1. Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' infondata e CP_3
deve essere disattesa.
Infatti, il pagamento dei crediti della lavoratrice odierna ricorrente fatti oggetto della presente causa, risalenti al periodo intercorso tra il 20 maggio 2018 e il 16 gennaio
2022 (v. tabella a pag. 4 del ricorso), è stato sollecitato con l'atto di messa in mora del
23 maggio 2023, correttamente ricevuto dalla datrice di lavoro via PEC in pari data (v. il doc. n. 11, prodotto col ricorso).
Per completezza di motivazione, si osserva che anche il credito maturato in relazione al turno notturno festivo del 20 maggio 2018 (l'unico del predetto mese) è divenuto esigibile a fine mese, con il maturare della retribuzione mensile.
4.2. Tanto premesso, questo giudice ritiene di dover richiamare ai fini della decisione le motivazioni espresse da questo stesso Tribunale in controversie del tutto analoghe alla presente, che hanno condotto all'accoglimento del ricorso (v. Trib.
Cagliari, sezione lavoro, sentenze n. 1507/2024 e 1508/2024, estensore dott. G. Carta).
In tali pronunce si è rilevato quanto segue: “La norma che viene in considerazione è l'art. 86, comma 13°, CCNL 21.05.2018,
che ha integrato, con la previsione di un terzo periodo,
relativo al turno cd. notturno-festivo, quanto già
previsto dall'art. 44, comma 12°, CCNL del 1995.
Nella vicenda esaminata è necessario stabilire se al lavoratore che presti attività lavorativa nel turno cosiddetto notturno – festivo, con entrata nel giorno festivo e uscita nel giorno feriale successivo, deve
pagina 5 essere corrisposta l'indennità di cui all'art. 86, comma
13°, CCNL applicato, in misura piena per euro 17,82 lordi,
equiparando di fatto tale turno a quello prestato per il giorno festivo oppure, come sostiene l' resistente, CP_2
esso vada corrisposto in misura dimidiata per euro 8,91
lordi, in quanto, secondo quest'ultima interpretazione,
devono essere considerate, a fini della quantificazione dell'indennità in esame, soltanto le ore di servizio fornite nella giornata festiva vera e propria.
Tale ultima interpretazione deve essere, tuttavia,
disattesa, poiché frutto di una lettura erronea e solo parziale delle disposizioni contrattuali in materia.
La nozione di turno festivo si desume dall'art. 86,
comma 13°, CCNL comparto sanità pubblica 2016-2018, che stabilisce che “per turno notturno festivo si intende
quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del
giorno prefestivo e le ore 06:00 del giorno festivo e
dalle ore 22:00 del giorno festivo alle ore 06:00 del
giorno successivo”, così, specificamente, prevedendo detta disposizione che anche il turno che cade a cavallo delle giornate festive debba seguire la disciplina del giorno festivo, per cui, se il turno è reso per intero, deve essere riconosciuta al lavoratore l'indennità nella misura piena.
Diversamente, a parere di questo Giudice, la specificazione operata in sede di contrattazione nei termini visti non avrebbe alcun senso, con la conseguenza che sarebbe stato sufficiente fare riferimento alla prima parte della clausola contrattuale, che prevede, per le prestazioni di durata inferiore alla metà del turno, la
pagina 6 corresponsione dell'indennità stessa in misura dimezzata,
senza la necessità di alcuna ulteriore specificazione.
L'opzione interpretativa dispiegata nei termini indicati da questo Giudice risulta conforme al disposto di cui all'art. 1363 c.c. che impone di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il significato che risulta dal complesso dell'atto.
Non avrebbe avuto, difatti, alcun senso introdurre la nozione di turno notturno festivo, cui consegue la corresponsione della medesima indennità prevista per il turno notturno festivo e l'applicazione della stessa indennità prevista per il turno festivo, se le parti non avessero voluto disciplinare il caso in cui detto turno capiti a cavallo tra il giorno festivo e quello non festivo o viceversa.
In definitiva, è parere di chi scrive che l'unico senso che può avere detta specificazione è quello di voler estendere la disciplina del turno (interamente) festivo a quella del turno notturno festivo (…)”.
5. Per tutte le ragioni sopra indicate, l'A.O.U. deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente delle somme richieste.
Ai fini della determinazione delle somme dovute ben può essere utilizzata la quantificazione all'uopo effettuata dalla parte ricorrente poiché precisa, conferente e incontestata dalla datrice di lavoro.
L'A.O.U. deve essere, pertanto, condannata a pagare alla ricorrente l'importo di euro 267,30.
Sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
pagina 7 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M.
10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite
(cause di lavoro di valore fino ad euro 1.100,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori prossimi a quelli minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, avvocato Domenico De Angelis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 267,30, oltre
[...]
alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' alla rifusione delle Controparte_1
spese processuali, che liquida in euro 21,50 per spese di contributo unificato ed in euro
300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Domenico De Angelis.
Cagliari, 17.9.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 8